giovedì 26 dicembre 2024

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale, a far data dal 29 aprile 2006, dell’art. 5, comma 2, lettere a), b) e c), quest’ultima limitatamente alle parole «delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), dall’articolo 6, comma 2, lettera c) e dall’articolo 20, nonché», della legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti).

 Tratto da https://giurcost.org/decisioni/2024/0002s-24.html

ENTENZA N. 2

ANNO 2024

Commento alla decisione di

Giovanni Colocrese

Il ruolo della delega di funzioni amministrative in materia ambientale: tra indicazioni della Corte costituzionale e ultime tendenze normative (nota a Corte cost. 4 gennaio 2024, n. 2)

negli Studi 2024/III di questa Rivista, 1032

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, della legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, nel procedimento vertente tra Game.Fer srl e Città metropolitana di Roma Capitale e altri, con ordinanza del 9 febbraio 2023, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2023.

Visto l’atto di costituzione di Game.Fer srl;

udita nell’udienza pubblica del 5 dicembre 2023 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;

deliberato nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023.

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