mercoledì 10 febbraio 2016

dopo la Kyklos, Sorgenia? quando le osservazioni e le segnalazioni non bastano a tutelare le vite umane e il territorio. Solo coincidenze oppure superficialità criminali? Dobbiamo aspettare altre vittime oppure qualcuno interviene?

queste le osservazioni per conto del comune di Aprilia in merito al rischio antincendio
Note Istruttoria per il rilascio dell’AIA alla Soc. Sorgenia Power s.p.a. – Centrale Termoelettrica a ciclo combinato di Aprilia – convocazione Gruppo Istruttore del 25 giugno 2013
Risposta alle osservazioni del gestore
Considerazioni: l’AIA originale è stata rilasciata in assenza di importanti prescrizioni antincendio e quindi con rischio sottovalutato ed esposizione sia dei lavoratori della centrale a turbogas, sia delle aziende limitrofe, della pubblica viabilità e di persone che per residenza o motivi occasionali si sono trovati all’esterno dello stabilimento. Manca il parere della provincia di Latina in merito alla nuova situazione in materia di rifiuti.
Par. 3 pag. 10 Estratto nota comune di Aprilia La centrale a turbogas può essere compresa nell’elenco delle attività soggette a rischio di incidente rilevante
osservazioni alle note del Gestore 

Il Gestore non fornisce i dati richiesti, né dimostra mediante il calcolo con la formula indicata


dal Decreto della Direttiva Seveso , se il valore ottenuto dalla somma




q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 +... è maggiore o uguale a 1. Il Gestore a
 

proposito dei rifiuti conferma le osservazioni del comune di Aprilia ma continua a non


riportarle nel calcolo pur ammettendo in sostanza che la tabella riportata nel documento


Sorgenia è sbagliata e carente (vedere allegato 10 delle osservazioni del comune di Aprilia). Il



Gestore conferma che nel calcolo vanno riportati i rifiuti ma non ne indica le quantità, quindi


non dimostra che il progetto non è assoggettabile alla Direttiva Seveso.

Confrontando le quantità dichiarate rispetto al parere di conformità ai fini antincendio vi

sono sostanze diverse da quelle computate da Sorgenia e / o quantità superiori a quanto

dichiarato nel documento di Sorgenia che quindi è interamente da rivedere.

Lo stesso documento del Gestore manca poi del calcolo delle sostanze nella parte 2

dell’allegato 1 e si riporta una tabella non corretta:


Confrontando le quantità dichiarate rispetto al parere di conformità ai fini antincendio vi sono sostanze diverse da quelle computate da Sorgenia e / o quantità superiori a quanto dichiarato nel documento di Sorgenia che quindi è interamente da rivedere.

Lo stesso documento del Gestore manca poi del calcolo delle sostanze nella parte 2 dell’allegato 1 e si riporta una tabella non corretta:

Confrontando le quantità dichiarate rispetto al parere di conformità ai fini antincendio vi sono sostanze diverse da quelle computate da Sorgenia e / o quantità superiori a quanto dichiarato nel documento di Sorgenia che quindi è interamente da rivedere.
Lo stesso documento del Gestore manca poi del calcolo delle sostanze nella parte 2 dell’allegato 1 e si riporta una tabella non corretta:
E’ evidente che gli errori e le difformità riportati nei vari documenti non garantisce la regolarità del calcolo. Mancano per esempio le sostanze di cui al comma 2 dell’articolo 2 del D. Lgs. 334/99 che si possono generare in caso di incidente. Per esempio ci potrebbe essere una perdita del metano dal metanodotto che alimenta la centrale e tutte le altre sostanze che in caso di perdita si potrebbero generare. (vedere direttiva Seveso Art. 2 - Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o
superiori a quelle indicate nell'allegato I.
2. Ai fini del presente decreto si intende per "presenza di sostanze pericolose" la presenza di queste, reale o
prevista, nello stabilimento, ovvero quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di
controllo di un processo industriale, in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I.)
Considerazioni: non si ritiene che il Gestore abbia risposto alle osservazioni presentate. Le osservazioni del comune di Aprilia per l’assoggettabilità dell’impianto alla Direttiva Seveso sono analoghe a quelle indicate dal Comune di Pontinia in merito alla centrale a turbogas di Mazzocchio, con capacità inferiore a quella di Aprilia, confermate dalla sentenza del TAR e del Consiglio di Stato
Ulteriori osservazioni del comune di Aprilia cui non si ritiene il gestore abbia risposto:
  1. manca nel provvedimento GAB/DEC/2006/144 del 16 maggio 2006 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio non vengono riportate le prescrizioni del Ministero dell’Interno elencato nella nota N° 55/01/2006 del 2 ottobre 2006 del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico dove a pag. 12 vengono riportate le prescrizioni del Ministero dell’Interno che al punto 1. prevedono: visto… è necessario il rilascio da parte del Sindaco di una dichiarazione attestante che il sito della centrale rispetta la compatibilità territoriale. Nei documenti allegati e nei provvedimenti non c’è traccia del parere di compatibilità né rilasciato dal Sindaco di Aprilia né dal Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco in assenza del parere rilasciato dal Sindaco di Aprilia.
  2. Il documento del Comando dei Vigili del Fuoco di Latina prot. 427 dell’11/01/2013 smentisce i documenti L’AIA per la centrale a turbogas è stata rilasciata dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con provvedimento GAB/DEC/2006/144 del 16 maggio 2006 e non c’è riferimento al parere di compatibilità. Nello stesso procedimento AIA viene riportato il documento N° 55/01/2006 del 2 ottobre 2006 del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico dove a pag. 12 vengono riportate le prescrizioni del Ministero dell’Interno che al punto 1. prevedono: visto… è necessario il rilascio da parte del Sindaco di una dichiarazione attestante che il sito della centrale rispetta la compatibilità territoriale prevista dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001. Nota: nel provvedimento GAB/DEC/2006/144 del 16 maggio 2006 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio non vengono riportate le prescrizioni del Ministero dell’Interno elencato nella nota N° 55/01/2006 del 2 ottobre 2006 del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico dove a pag. 12 vengono riportate le prescrizioni del Ministero dell’Interno che al punto 1. prevedono: visto… è necessario il rilascio da parte del Sindaco di una dichiarazione attestante che il sito della centrale rispetta la compatibilità territoriale. Nei documenti allegati e nei provvedimenti non c’è traccia del parere di compatibilità né rilasciato dal Sindaco di Aprilia né dal Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco in assenza del parere rilasciato dal Sindaco di Aprilia. La documentazione antincendio allegata alla richiesta di rinnovo dell’AIA (Prot. DVA-2010-0027772 del 16/11/2010 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale valutazioni ambientali) si dichiara allegato il CPI (certificato di Prevenzione Incendi). La dichiarazione è insufficiente in quanto viene allegato il parere di conformità del Comando dei Vigili del Fuoco (difatti nel frontespizio del documento sotto al termine certificato di Prevenzione Incendi cui si aggiunge parere di conformità) dell’8/6/2010 dove si 
    1. indicano le prescrizioni e gli obblighi tra i quali la richiesta del certificato di prevenzione incendi al termine dei lavori. Si rileva la stranezza che la domanda per il parere di conformità ai fini antincendio è stata presentata il 30 aprile 2010 addirittura successiva al rilascio della prima AIA. Questo particolare, oltre alla mancanza del parere di compatibilità territoriale richiesto dal Ministero dell’Interno, pone qualche dubbio proprio sulla questione antincendio e attività soggetta a rischio di incidente rilevante. Inoltre non essendo richiamati i prescritti pareri favorevoli né comprendendo l’AIA tali aspetti la stessa sarebbe palesemente viziata.
    2. il documento della Società Sorgenia trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco Vs Rif pratica n. 102403 prot. 9527 pag. 17-18-19-20 smentisce l’affermazione riportata nel documento " commissione Istruttoria IPPC Parere Istruttorio Conclusivo”, con riferimento al paragrafo “diverso posizionamento dell’impianto nel lotto rispetto al SIA” pag. 103 si fa notare: dal verbale del comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del 06 luglio 2012;
    3. il documento della Società Sorgenia trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco Vs Rif pratica n. 102403 prot. 9527 pag. 17-18-19-20 smentisce l’affermazione riportato al punto 5.8 riportato alle pagine 50, 51 e 52 del documento "commissione Istruttoria IPPC Parere Istruttorio Conclusivo” non essendovi coerenza tra gli stessi documenti;
    4. il documento Rete cittadini No Turbogas pag. 67 e 68 richiama gli adempimenti di cui al D.Lgs. 334/99 (con s.m.i.), manca nel provvedimento GAB/DEC/2006/144 del 16 maggio 2006 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio non vengono riportate le prescrizioni del Ministero dell’Interno elencato nella nota N° 55/01/2006 del 2 ottobre 2006 del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico dove a pag. 12 vengono riportate le prescrizioni del Ministero dell’Interno che al punto 1. prevedono: visto… è necessario il rilascio da parte del Sindaco di una dichiarazione attestante che il sito della centrale rispetta la compatibilità territoriale. Nei documenti allegati e nei provvedimenti non c’è traccia del parere di compatibilità né rilasciato dal Sindaco di Aprilia né dal Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco in assenza del parere rilasciato dal Sindaco di Aprilia. La documentazione antincendio allegata alla richiesta di rinnovo dell’AIA (Prot. DVA-2010-0027772 del 16/11/2010 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale valutazioni ambientali) si dichiara allegato il CPI (certificato di Prevenzione Incendi). La dichiarazione è insufficiente in quanto viene allegato il parere di conformità del Comando dei Vigili del Fuoco (difatti nel frontespizio del documento sotto al termine certificato di Prevenzione Incendi cui si aggiunge parere di conformità) dell’8/6/2010 dove si indicano le prescrizioni e gli obblighi tra i quali 
      1. la richiesta del certificato di prevenzione incendi al termine dei lavori. Si rileva la stranezza che la domanda per il parere di conformità ai fini antincendio è stata presentata il 30 aprile 2010 addirittura successiva al rilascio della prima AIA. Questo particolare, oltre alla mancanza del parere di compatibilità territoriale richiesto dal Ministero dell’Interno, pone qualche dubbio proprio sulla questione antincendio e attività soggetta a rischio di incidente rilevante. Inoltre non essendo richiamati i prescritti pareri favorevoli né comprendendo l’AIA tali aspetti la stessa sarebbe palesemente viziata.
      2. Il documento allegato 8 della Società Sorgenia a pagina 72 e seguenti manca dei riferimenti e degli adempimenti in materia di assogettabilità ai rischi di incidente rilevante.

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