N.
00232/2015 REG.PROV.CAU.
N.
00428/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione
staccata di Latina (Sezione Prima)
ha
pronunciato la presente
ORDINANZA
sul
ricorso numero di registro generale 428 del 2015, proposto dalla
Agri
Power Plus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
sig. Lamberto Gravina, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro
Ferraris, Enzo Robaldo ed Anteo Massone e con domicilio eletto presso
lo studio dell’avv. Angelina Santoro, in Latina, viale Le
Corbusier, n. 281
contro
Provincia
di Latina, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e
difesa dall’avv. Francesca Coluzzi e con domicilio eletto presso lo
studio della stessa, in Latina, via Carducci, n. 7
Comune di Latina, in persona del Commissario straordinario pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paolo Cavalcanti e con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale, in Latina, v.le IV novembre, n. 25;
ARPA Lazio, non costituita in giudizio;
A.S.L. di Latina, non costituita in giudizio
Comune di Latina, in persona del Commissario straordinario pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paolo Cavalcanti e con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale, in Latina, v.le IV novembre, n. 25;
ARPA Lazio, non costituita in giudizio;
A.S.L. di Latina, non costituita in giudizio
per
l’annullamento,
previa
sospensione dell’esecuzione e previa concessione di misure
cautelari urgenti inaudita altera parte.
-
del provvedimento della Provincia di Latina – Settore Ecologia e
Ambiente, prot. n. 34599 del 25 giugno 2015, recante sospensione
dell’autorizzazione unica rilasciata alla Agri Power Plus S.r.l.
per l’attività di produzione di biogas e di energia elettrica
presso l’insediamento sito in Latina, strada prov. B.go Piave –
Acciarella, km. 6+560, per la fase di ricezione della biomassa in
entrata con effetto immediato;
-
della nota del Comune di Latina – Area Ambiente e Territorio –
Servizio Edilizia Pubblica e Privata, prot. n. 83841 del 17 giugno
2015, recante diniego di accettazione della polizza fideiussoria
presentata dalla ricorrente a garanzia dell’obbligo di ripristino
dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto;
-
di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ed in
particolare del parere legale reso dal dirigente coordinatore
dell’Avvocatura Comunale di Latina con nota prot. n. 75265 del 1°
giugno 2015.
Visti
il ricorso ed i relativi allegati;
Visti
l’istanza di misure cautelari provvisorie ed il decreto
presidenziale n. 159/2015 del 9 luglio 2015, recante accoglimento
della stessa;
Vista
la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti
impugnati, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;
Viste
la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione della
Provincia di Latina;
Visti,
altresì, l’atto di costituzione in giudizio e la documentazione
del Comune di Latina;
Visti
tutti gli atti della causa;
Visti
gli artt. 55 e segg. del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.);
Nominato
relatore nella Camera di consiglio del 17 settembre 2015 il dott.
Pietro De Berardinis;
Uditi
i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel
verbale;
Ritenuta
la propria giurisdizione e competenza
Considerato
che ad un sommario esame degli atti il ricorso appare assistito dal
fumus boni juris, in quanto la sospensione dell’autorizzazione si
basa sul rifiuto, da parte del Comune di Latina, della polizza
fideiussoria prodotta dalla società ricorrente a garanzia
dell’obbligo di ripristino dello stato originario dei luoghi in
sede di dismissione dell’impianto: tuttavia, né la Provincia di
Latina, né il Comune di Latina spiegano le ragioni del rifiuto della
predetta polizza (la quale risulta prima facie conforme alle
prescrizioni dell’autorizzazione: v. il punto 8, lett. h) di
quest’ultima) e ciò tanto più dopo le integrazioni della stessa
rese dall’impresa assicuratrice (circa la sede legale dell’impresa
ed il foro competente per le controversie), in recepimento delle
indicazioni richieste dall’Avvocatura Comunale nel parere del 1°
giugno 2015;
Ritenuta,
per quanto detto, la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento
dell’istanza cautelare di cui all’art. 55 c.p.a.;
Ritenuto
di dover stabilire la discussione del merito della causa all’udienza
pubblica del 12 maggio 2016;
Ritenuto,
da ultimo, di dover liquidare le spese della presente fase cautelare
del giudizio secondo il criterio della soccombenza
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata
di Latina (Sezione Prima), accoglie la suindicata istanza cautelare
e, per conseguenza, sospende gli atti impugnati ed in specie il
provvedimento di sospensione dell’autorizzazione unica.
Fissa
la trattazione del merito della causa all’udienza pubblica del 12
maggio 2016.
Condanna
la Provincia di Latina ed il Comune di Latina al pagamento, in favore
della ricorrente, delle spese della presente fase cautelare del
giudizio, che liquida in misura forfettaria in € 1.000,00
(mille/00) per ognuna delle citate Amministrazioni, per complessivi €
2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
La
presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è
depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a
darne comunicazione alle parti.
Così
deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 17 settembre
2015, con l’intervento dei magistrati:
Carlo
Taglienti, Presidente
Antonio
Massimo Marra, Consigliere
Pietro
De Berardinis, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL
PRESIDENTE
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DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
17/09/2015
IL
SEGRETARIO
(Art.
89, co. 3, cod. proc. amm.)
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