domenica 20 settembre 2015

biogas Agripower di Borgo Bainsizza il TAR non ha sancito che l'impianto sia in regola, ma solo concesso la sospensiva in attesa di entrare nel merito

N. 00232/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00428/2015 REG.RIC.           
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 428 del 2015, proposto dalla

Agri Power Plus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Lamberto Gravina, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Ferraris, Enzo Robaldo ed Anteo Massone e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelina Santoro, in Latina, viale Le Corbusier, n. 281

contro
Provincia di Latina, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesca Coluzzi e con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Latina, via Carducci, n. 7
Comune di Latina, in persona del Commissario straordinario pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paolo Cavalcanti e con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale, in Latina, v.le IV novembre, n. 25;
ARPA Lazio, non costituita in giudizio;
A.S.L. di Latina, non costituita in giudizio
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione e previa concessione di misure cautelari urgenti inaudita altera parte.
- del provvedimento della Provincia di Latina – Settore Ecologia e Ambiente, prot. n. 34599 del 25 giugno 2015, recante sospensione dell’autorizzazione unica rilasciata alla Agri Power Plus S.r.l. per l’attività di produzione di biogas e di energia elettrica presso l’insediamento sito in Latina, strada prov. B.go Piave – Acciarella, km. 6+560, per la fase di ricezione della biomassa in entrata con effetto immediato;
- della nota del Comune di Latina – Area Ambiente e Territorio – Servizio Edilizia Pubblica e Privata, prot. n. 83841 del 17 giugno 2015, recante diniego di accettazione della polizza fideiussoria presentata dalla ricorrente a garanzia dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ed in particolare del parere legale reso dal dirigente coordinatore dell’Avvocatura Comunale di Latina con nota prot. n. 75265 del 1° giugno 2015.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti l’istanza di misure cautelari provvisorie ed il decreto presidenziale n. 159/2015 del 9 luglio 2015, recante accoglimento della stessa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione della Provincia di Latina;
Visti, altresì, l’atto di costituzione in giudizio e la documentazione del Comune di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 55 e segg. del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.);
Nominato relatore nella Camera di consiglio del 17 settembre 2015 il dott. Pietro De Berardinis;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza

Considerato che ad un sommario esame degli atti il ricorso appare assistito dal fumus boni juris, in quanto la sospensione dell’autorizzazione si basa sul rifiuto, da parte del Comune di Latina, della polizza fideiussoria prodotta dalla società ricorrente a garanzia dell’obbligo di ripristino dello stato originario dei luoghi in sede di dismissione dell’impianto: tuttavia, né la Provincia di Latina, né il Comune di Latina spiegano le ragioni del rifiuto della predetta polizza (la quale risulta prima facie conforme alle prescrizioni dell’autorizzazione: v. il punto 8, lett. h) di quest’ultima) e ciò tanto più dopo le integrazioni della stessa rese dall’impresa assicuratrice (circa la sede legale dell’impresa ed il foro competente per le controversie), in recepimento delle indicazioni richieste dall’Avvocatura Comunale nel parere del 1° giugno 2015;
Ritenuta, per quanto detto, la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare di cui all’art. 55 c.p.a.;
Ritenuto di dover stabilire la discussione del merito della causa all’udienza pubblica del 12 maggio 2016;
Ritenuto, da ultimo, di dover liquidare le spese della presente fase cautelare del giudizio secondo il criterio della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), accoglie la suindicata istanza cautelare e, per conseguenza, sospende gli atti impugnati ed in specie il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione unica.
Fissa la trattazione del merito della causa all’udienza pubblica del 12 maggio 2016.
Condanna la Provincia di Latina ed il Comune di Latina al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese della presente fase cautelare del giudizio, che liquida in misura forfettaria in € 1.000,00 (mille/00) per ognuna delle citate Amministrazioni, per complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 17 settembre 2015, con l’intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore






L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE











DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Nessun commento: