giovedì 17 settembre 2015

"La caccia è illegittima in molte regioni italiane"

Domenica si apre la stagione venatoria e due associazioni, l'Ente protezione animali e la Lega per l'abolizione della caccia, inviano una lettere aperta al premier e ai ministri di Agricoltura e Ambiente ricordando loro che in buona parte d'Italia non sono stati rinnovati i piani faunistici venatori regionali

E' così paradossale da non credersi, eppure, all'apertura generale della caccia  -  prende il via domenica, dopo le preaperture in quasi tutte le regioni  -  uno studio firmato da Enpa-Ente nazionale protezione animali indica come, allo stato attuale, l'attività venatoria sia illegittima in buona parte d'Italia. Così, con una lettera aperta rivolta al premier Matteo Renzi e ai ministri di Agricoltura e Ambiente, Maurizio Martina e Gian Luca Galletti, la stessa associazione, cui si uniscono Lac-Lega per l'abolizione della caccia e Lav, chiede che si rientri nell'obbedienza alla legge.

Stando al dossier, infatti, si rivelano numerose le amministrazioni in grave difetto riguardo il Pfvr-Piano faunistico venatorio regionale, di cui la legge quadro nazionale 157/92 su fauna selvatica e caccia impone il rinnovo ogni cinque anni. Il senso è valutare a intervalli regolari lo stato di salute della biodiversità e del territorio, minato da stravolgimenti climatici, incendi, cementificazione, veleni, e dalla stessa caccia, soggetto dunque a cambiamenti drastici, in modo da stabilire quali e quante specie sacrificare all'hobby dei seicentomila cacciatori nostrani. Senza, dice chiaramente la normativa, non si può sparare.

Ma, a quanto si apprende dall'indagine delle associazioni, l'ultimo Pfvr del Lazio risale al 1998. Sardegna e Molise si ritrovano nella medesima condizione, il secondo persino sordo alla sollecitazione di qualche sua provincia. I tre Pfvr del Piemonte, invece, datati 1998, 2010 e 2012, sarebbero rimasti solo atti della Giunta regionale, mai stati sottoposti al voto del Consiglio né di conseguenza formalizzati, così da non avere alcuna  valenza giuridica. La Lombardia fa di meglio: non ha mai avuto un Pfvr. "Da quanto abbiamo appreso, nel 2003 fu preparata una proposta, portata in Consiglio - che, secondo la legislazione regionale, deve approvarla -, ma si arenò", racconta Annamaria Procacci, consigliere nazionale Enpa, che fu tra i legislatori della 157/92.

 Neppure il Friuli aveva mai avuto un Pfvr, e ha approvato il primo nel luglio scorso, in ritardo di quasi vent'anni: "Entrerà in vigore solo nella stagione venatoria  2016-2017" dice Alessandro Sperotto, avvocato e responsabile Lac per il Friuli Venezia Giulia: "l'approvazione è avvenuta in pendenza di un ricorso delle associazioni con cui se ne rilevava l'incredibile mancanza. Anche quest'anno, quindi, in Friuli si caccerà illegittimamente. Sarebbe tra l'altro bene informare i cittadini italiani che senza la debita pianificazione può decadere l'articolo 842 del Codice Civile, quello che consente ai cacciatori di entrare e sparare nei fondi privati non recintati".

La lista è ancora lunga: in Veneto, regione particolarmente provata da opere pubbliche, siccità e alluvioni, l'ultimo Pfvr risale al 2007, prorogato al 2016 benché nel 2014 la Giunta proponesse un nuovo Piano 2014-2019. Ancora, fra le regioni che presentano ritardi rispetto ai precetti legislativi, figura la Calabria, mentre risale addirittura al 1997 il Pfvr della Basilicata: "Non è facile ricavare tutte le informazioni per una mappatura nazionale completa e approfondita. Ci appelliamo quindi al Governo reclamando trasparenza e informazione, oltre all'imprescindibile rispetto della legge" dicono le associazioni.

L'art.10 comma 1 della legge n.157/92 recita: "Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio" e proseguendo " c.2 Le regioni e le province... realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio".

 "Tale destinazione differenziata del territorio consiste, per ogni regione, in una quota dal 20 al30% destinata a protezione della fauna selvatica (con eccezione della zona Alpi,10-20%). Una percentuale massima globale del 15% è destinata a caccia riservata a gestione privata; sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale  le regioni  'promuovono  forme di gestione programmata della caccia secondo le modalità previste dall'art.14', vale a dire gli Atc-Ambiti Territoriali di Caccia" spiega la Procacci. "Dunque, tutta l'attività venatoria deve rientrare, seguendo regole chiare e precise e senza eccezioni, nella pianificazione, ovvero nei Pfvr, che sono in primo luogo strumenti di conservazione faunistica. La regione delega le province a predisporli, e ciascuno deve rappresentare una rete coerente e non può costituire semplicemente la sommatoria dei piani provinciali. La regione ha infatti il compito di coordinarli, non di prenderne banalmente atto".

Esistono sentenze della magistratura che sanciscono l'illegittimità dell'attività venatoria in assenza di Pfvr aggiornato, e a maggior ragione, in tale panorama, si confermano illegittime anche le preaperture della caccia. Circa la  possibilità di anticipare al 1 settembre la persecuzione a determinate specie selvatiche, oltre al parere Infs (oggi Ispra) l'art.18 comma 2 della 157/92 prevede: "L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di  adeguati piani faunistico venatori".

Dice ancora la Procacci: "L'assenza di Pfvr  aggiornato comporta, tra l'altro, la lesione dei diritti dei cittadini. L'art.15 della 157/92, relativo all'utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia, al comma 3 afferma: 'Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata, che, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni'. Se il Pfvr non c'è, oppure è vecchio di 10-20 anni,  chi ripagherà dell'attesa e del suo diritto il proprietario del fondo?"
  "Questa situazione conferma l'insostenibilità della caccia in Italia" commenta Andrea Brutti, responsabile fauna selvatica per l'Enpa "intanto che l'UE ha promosso al riguardo una nuova procedura pilot, anticamera della procedura d'infrazione, indagando su ulteriori e diffuse irregolarità". http://www.repubblica.it/ambiente/2015/09/17/news/caccia_illegittima_regioni_italiane-123062716/?ref=HREC1-45

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