tratto da https://www.nextville.it/normativa/64723/dl-8-ottobre-2026-n-177?fbclid=IwY2xjawU4QQJleHRuA2FlbQIxMQBwZG9mBXNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR7yFXRVll9ReBONU9YiDck5W4x4e56t8Zz-zU_izJa_A9L6W9ca2-7q_YdPJA_aem_IGF5hNibzCm4KgIutDxqMQ Dl 8 ottobre 2026, n. 177
Disposizioni urgenti su istruttorie ambientali, problemi climatici, economia circolare, bonifiche
Misure Misure per fronteggiare la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo, denominato "Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima", con una dotazione di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il fondo di cui al primo periodo finanzia la realizzazione, da parte dei comuni, di investimenti connessi a eventi imprevedibili che non danno luogo a eventi emergenziali ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, correlati:
a) a crisi del ciclo dei rifiuti;
b) alla conservazione della flora e della fauna autoctona, anche fluviale, lacuale e marina;
c) a fenomeni di deterioramento ecologico, anche delle acque;
d) a ulteriori effetti dei cambiamenti climatici.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti:
a) le modalità e i termini per la presentazione, da parte dei Comuni, dell'istanza volta all'ottenimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché i contenuti dell'istanza medesima, che in ogni caso deve riportare il cronoprogramma procedurale e di realizzazione dell'intervento;
b) i criteri e le modalità di valutazione dell'istanza da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché l'ammontare massimo di risorse erogabile a beneficio del comune richiedente, comunque nel limite di 1 milione di euro per singolo evento imprevedibile;
c) le procedure di erogazione, monitoraggio e rendicontazione;
d) i casi di revoca del finanziamento concesso a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1. La revoca è sempre disposta se, entro centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, il comune beneficiario non abbia assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante per la realizzazione dell'intervento.
3. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, i comuni beneficiari hanno la facoltà di avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del supporto tecnico operativo di società in house delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli oneri derivanti dal primo periodo sono coperti, nel limite massimo dell'1 per cento, a valere sul finanziamento concesso.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo, denominato "Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima", con una dotazione di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il fondo di cui al primo periodo finanzia la realizzazione, da parte dei comuni, di investimenti connessi a eventi imprevedibili che non danno luogo a eventi emergenziali ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, correlati:
a) a crisi del ciclo dei rifiuti;
b) alla conservazione della flora e della fauna autoctona, anche fluviale, lacuale e marina;
c) a fenomeni di deterioramento ecologico, anche delle acque;
d) a ulteriori effetti dei cambiamenti climatici.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti:
a) le modalità e i termini per la presentazione, da parte dei Comuni, dell'istanza volta all'ottenimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché i contenuti dell'istanza medesima, che in ogni caso deve riportare il cronoprogramma procedurale e di realizzazione dell'intervento;
b) i criteri e le modalità di valutazione dell'istanza da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché l'ammontare massimo di risorse erogabile a beneficio del comune richiedente, comunque nel limite di 1 milione di euro per singolo evento imprevedibile;
c) le procedure di erogazione, monitoraggio e rendicontazione;
d) i casi di revoca del finanziamento concesso a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1. La revoca è sempre disposta se, entro centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, il comune beneficiario non abbia assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante per la realizzazione dell'intervento.
3. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, i comuni beneficiari hanno la facoltà di avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del supporto tecnico operativo di società in house delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli oneri derivanti dal primo periodo sono coperti, nel limite massimo dell'1 per cento, a valere sul finanziamento concesso.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.













