domenica 28 ottobre 2018

Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura , D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99


Articolo 3:Condizioni per l'utilizzazione 1. È ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi indicati all'art. 2 solo se ricorrono le seguenti condizioni: a) sono stati sottoposti a trattamento; b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno; c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale. 2. L'utilizzazione dei fanghi è consentita qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nell'allegato I A ovvero qualora tali valori limite non vengano superati a motivo dell'impiego dei fanghi. 3. Possono essere utilizzati i fanghi che al momento del loro impiego in agricoltura, non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti nell'allegato I B. 4. I fanghi possono essere applicati su e/o nei terreni in dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca nel triennio, purché‚ i suoli presentino le seguenti caratteristiche: capacità di scambio cationico (c.s.c.) superiore a 15 meg/100 gr; pH compreso tra 6,0 e 7,5; In caso di utilizzazione di fanghi su terreni il cui pH sia inferiore a 6 e la cui c.s.c. sia inferiore a 15, per tenere conto dell'aumentata mobilità dei metalli pesanti e del loro maggiore assorbimento da parte delle colture sono diminuiti i quantitativi di fango utilizzato del 50%. Nel caso in cui il pH del terreno sia superiore a 7,5 si possono aumentare i quantitativi di fango utilizzato del 50%. 5. I fanghi provenienti dall'industria agroalimentare possono essere impiegati in quantità massima fino a tre volte le quantità indicate nel comma 4. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare valori pari ad un quinto di quelli di cui all'allegato I B. 6. I fanghi possono essere utilizzati quali componenti dei substrati artificiali di colture floricole su bancali, nel rispetto della presente norma, della tutela ambientale e della salute degli operatori del settore. In particolare: a) i fanghi utilizzati devono essere disidratati e il loro contenuto di umidità non deve superare il limite di 80% espresso sul tal quale; b) i fanghi devono avere una composizione analitica che rientri nei limiti dell'allegato I B; c) il substrato artificiale di coltura deve contenere un quantitativo di fango non superiore al 20% del totale.

Articolo 4: Divieti 1. È vietata l'utilizzazione dei fanghi sui terreni agricoli se non ricorrono le condizioni previste dall'art. 3. 2. È vietata l'utilizzazione dei fanghi tossici e nocivi in riferimento alle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, con le concentrazioni limite stabilite nella delibera del 27 luglio 1984, anche se miscelati e diluiti con fanghi rientranti nelle presenti disposizioni. 3. È vietato applicare i fanghi ai terreni: a) allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto; b) con pendii maggiori del 15% limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%; c) con pH minore di 5; d) con C.S.C. minore di 8 meg/100 gr; e) destinati a pascolo, a prato pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio; 2/2 f) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso; g) quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree; h) quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente. 4. E' vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali che per quelli diluiti con acqua.

Articolo 9: Autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura 1. Chi intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi, i fanghi di cui all'art. 2 deve: a) ottenere un'autorizzazione dalla Regione; b) notificare, con almeno 10 giorni di anticipo, alla Regione, alla Provincia ed al Comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi. 2. Ai fini di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, punto a), il richiedente deve indicare: a) la tipologia di fanghi da utilizzare; b) le colture destinate all'impiego dei fanghi; c) le caratteristiche e l'ubicazione dell'impianto di stoccaggio dei fanghi; d) le caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi. L'autorizzazione ha una durata massima di cinque anni. 3. La notifica di cui al comma 1, punto b), deve contenere: a) gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi; b) i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati all'allegato I B; c) l'identificazione, sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi; d) i dati analitici dei terreni, per i parametri indicati all'allegato II A; e) le colture in atto e quelle previste; f) le date previste per l'utilizzazione dei fanghi; g) il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare fanghi; h) il titolo di disponibilità dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Articolo 10: Analisi del terreno 1. Il soggetto che richiede l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi è tenuto ad effettuare analisi preventive dei terreni secondo lo schema di cui all'allegato II A e con i metodi di riferimento di campionamento e analisi indicati nell'allegato stesso. 

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