sabato 11 novembre 2017

inquinamento e risanamento della qualità dell'aria, gli obblighi dei comuni nel Lazio

Art. 9 Compiti del Comune 1) I Comuni provvedono ad adeguare il Regolamento edilizio secondo le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, lettere e) e g). In attesa di tale adeguamento si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, lettere e) e g). 2) I Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti sono Autorità competente alla vigilanza sugli impianti termici civili, ai sensi dell’articolo 283 del d.lgs. 152/2006. 8 3) I Comuni vigilano sull’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 7, commi 2, 3 e 4, e dell’art. 8 e, tramite i propri organismi di vigilanza, intensificano le attività di controllo tese alla verifica dell’ottemperanza di quanto disposto dai medesimi articoli.

Art. 5 Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso civile 1) Al fine di diminuire la presenza di PM10 e degli NOx, sono definiti provvedimenti tesi all’adozione di sistemi di combustione a minor emissione di inquinanti. 2) A tal fine: a. le stufe e i camini chiusi a biomassa legnosa devono garantire un rendimento energetico η ≥ 63 % e rispondere ai requisiti di bassa emissione di monossido di carbonio; b. gli impianti di riscaldamento a combustibili non gassosi devono essere convertiti a metano, se la località è servita da metanodotto, o a GPL. In quest’ultimo caso, qualora non sia possibile, per mancanza di spazi, installare il contenitore del gas, è ammesso esclusivamente l’impiego di gasolio, kerosene anche emulsionati. In tali casi ne deve essere data giustificazione nella dichiarazione di inizio lavori o in altra comunicazione inviata al comune, il quale può chiedere un approfondimento del progetto qualora ritenga che esista la possibilità della localizzazione, nelle condizioni di sicurezza prescritte, del contenitore del gas; c. in caso di sostituzione di caldaia dell’impianto di riscaldamento, questa deve essere sostituita con caldaia di nuova generazione ad alto rendimento energetico; d. gli impianti di riscaldamento condominiali esistenti devono essere ristrutturati secondo le tecnologie della termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato; e. gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e condominiali, di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale, devono essere realizzati con caldaie di nuova generazione ad alto rendimento, possibilmente integrate da pannelli solari, e secondo la tecnologia degli impianti centralizzati con termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato; f. gli edifici di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale devono essere realizzati o ristrutturati secondo tecnologie di massima coibentazione ed isolamento termico in conformità al d.gls. 192/2005 e successive modificazioni; g. le canne fumarie di tutti gli impianti termici civili, anche di potenza termica inferiore al valore di soglia (35kW), devono essere conformi almeno a quanto prescritto dall’allegato IX alla parte V del d.lgs. 152/2006 e, ove più restrittive, alle norme previste dai regolamenti comunali. 3) L’installatore degli impianti termici civili, tenuto alla denuncia di installazione o modifica di un impianto, ai sensi dell’articolo 284 del d.lgs. 152/2006, deve certificare tra l’altro la conformità dell’impianto installato o modificato alle disposizioni della presente normativa. 4) Al fine di ridurre il consumo di combustibile per il riscaldamento o il raffrescamento negli edifici pubblici a parità di condizioni climatiche interne, entro il 31 dicembre 2010 gli Enti pubblici dovranno effettuare la certificazione energetica, di cui al d.lgs 192/2005 e successive modificazioni, degli edifici di proprietà o in locazione. Dopo tale data gli Enti pubblici, nei capitolati d’appalto di fornitura di calore, dovranno dichiarare la classe energetica dell’edificio o degli edifici e, qualora l’appalto riguardi edifici con classificazione D o E o F o G, prevedere l’obbligo, da parte del contraente, di interventi di risparmio energetico, mediante azioni sull’impianto o sull’involucro edilizio, tali che alla fine del periodo contrattuale l’edificio abbia conseguito almeno una classe a più alta efficienza energetica. Dell’avvenuto conseguimento il contraente dovrà rilasciare certificazione energetica. 5) L’adeguamento degli impianti menzionati al comma 2, lettere a), b), d), g) del presente articolo deve avvenire entro il 31 dicembre 2011 per i Comuni di Roma e Frosinone, entro il 31 dicembre 2014 per il restante territorio regionale e le norme previste alle lettere c), e) ed f) avranno efficacia dalla data di entrata in vigore del presente Piano.
tratto da
 https://www.regione.lazio.it/binary/prl_ambiente/tbl_contenuti/AMB_DGR_164_05_03_2010_Allegato.pdf

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