Art. 9
Compiti del Comune
1) I Comuni provvedono ad adeguare il Regolamento edilizio secondo le disposizioni di cui
all’articolo 5, comma 2, lettere e) e g). In attesa di tale adeguamento si applicano comunque le
disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, lettere e) e g).
2) I Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti sono Autorità competente alla vigilanza
sugli impianti termici civili, ai sensi dell’articolo 283 del d.lgs. 152/2006.
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3) I Comuni vigilano sull’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 7, commi 2, 3 e 4, e dell’art.
8 e, tramite i propri organismi di vigilanza, intensificano le attività di controllo tese alla verifica
dell’ottemperanza di quanto disposto dai medesimi articoli.
Art. 5
Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso civile
1) Al fine di diminuire la presenza di PM10 e degli NOx, sono definiti provvedimenti tesi
all’adozione di sistemi di combustione a minor emissione di inquinanti.
2) A tal fine:
a. le stufe e i camini chiusi a biomassa legnosa devono garantire un rendimento energetico η ≥
63 % e rispondere ai requisiti di bassa emissione di monossido di carbonio;
b. gli impianti di riscaldamento a combustibili non gassosi devono essere convertiti a metano,
se la località è servita da metanodotto, o a GPL. In quest’ultimo caso, qualora non sia
possibile, per mancanza di spazi, installare il contenitore del gas, è ammesso
esclusivamente l’impiego di gasolio, kerosene anche emulsionati. In tali casi ne deve essere
data giustificazione nella dichiarazione di inizio lavori o in altra comunicazione inviata al
comune, il quale può chiedere un approfondimento del progetto qualora ritenga che esista la
possibilità della localizzazione, nelle condizioni di sicurezza prescritte, del contenitore del
gas;
c. in caso di sostituzione di caldaia dell’impianto di riscaldamento, questa deve essere
sostituita con caldaia di nuova generazione ad alto rendimento energetico;
d. gli impianti di riscaldamento condominiali esistenti devono essere ristrutturati secondo le
tecnologie della termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del
calore utilizzato;
e. gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e condominiali, di nuova costruzione o
sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale, devono essere realizzati con caldaie di
nuova generazione ad alto rendimento, possibilmente integrate da pannelli solari, e secondo
la tecnologia degli impianti centralizzati con termoregolazione della temperatura degli
ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato;
f. gli edifici di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale devono
essere realizzati o ristrutturati secondo tecnologie di massima coibentazione ed isolamento
termico in conformità al d.gls. 192/2005 e successive modificazioni;
g. le canne fumarie di tutti gli impianti termici civili, anche di potenza termica inferiore al
valore di soglia (35kW), devono essere conformi almeno a quanto prescritto dall’allegato
IX alla parte V del d.lgs. 152/2006 e, ove più restrittive, alle norme previste dai regolamenti
comunali.
3) L’installatore degli impianti termici civili, tenuto alla denuncia di installazione o modifica di un
impianto, ai sensi dell’articolo 284 del d.lgs. 152/2006, deve certificare tra l’altro la conformità
dell’impianto installato o modificato alle disposizioni della presente normativa.
4) Al fine di ridurre il consumo di combustibile per il riscaldamento o il raffrescamento negli edifici
pubblici a parità di condizioni climatiche interne, entro il 31 dicembre 2010 gli Enti pubblici
dovranno effettuare la certificazione energetica, di cui al d.lgs 192/2005 e successive modificazioni,
degli edifici di proprietà o in locazione. Dopo tale data gli Enti pubblici, nei capitolati d’appalto di
fornitura di calore, dovranno dichiarare la classe energetica dell’edificio o degli edifici e, qualora
l’appalto riguardi edifici con classificazione D o E o F o G, prevedere l’obbligo, da parte del
contraente, di interventi di risparmio energetico, mediante azioni sull’impianto o sull’involucro
edilizio, tali che alla fine del periodo contrattuale l’edificio abbia conseguito almeno una classe a
più alta efficienza energetica. Dell’avvenuto conseguimento il contraente dovrà rilasciare
certificazione energetica.
5) L’adeguamento degli impianti menzionati al comma 2, lettere a), b), d), g) del presente articolo
deve avvenire entro il 31 dicembre 2011 per i Comuni di Roma e Frosinone, entro il 31 dicembre
2014 per il restante territorio regionale e le norme previste alle lettere c), e) ed f) avranno efficacia
dalla data di entrata in vigore del presente Piano.
tratto da
https://www.regione.lazio.it/binary/prl_ambiente/tbl_contenuti/AMB_DGR_164_05_03_2010_Allegato.pdf
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