sabato 11 novembre 2017

inquinamento dell'aria, il piano di risanamento della Regione Lazio, Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso industriale



Art 6 Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso industriale 1) Gli impianti di combustione industriale per la produzione di energia a fini termici o elettrici, di nuova realizzazione o sottoposti a modifiche sostanziali o soggetti a rinnovo di autorizzazione rilasciata in data anteriore al 1988, devono corrispondere alle migliori tecniche disponibili. 2) Gli impianti esistenti devono essere alimentati con i combustibili previsti dal d.lgs. 152/2006, Parte V, Titolo III, che disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione. Nei nuovi impianti è vietata l'utilizzazione di combustibili con contenuto in zolfo superiore allo 0,3 %; negli impianti esistenti l'utilizzazione di combustibili con contenuto in zolfo superiore allo 0,3 % può essere autorizzata per motivi tecnici in via eccezionale dalla Provincia qualora sia dimostrato, sulla base di modelli di diffusione, che dalla ricaduta dei fumi non siano interessati centri abitati. In questo caso il proponente dovrà stimare con un modello di simulazione della dispersione degli inquinanti, conforme alla procedura tecnica n 2 dell’allegato 2, ed alimentato con un anno di informazioni meteorologiche prodotte da ARPA LAZIO, il comportamento dell’impianto. In particolare dovrà: a. simulare a livello orario la distribuzione degli inquinanti in un dominio spaziale della dimensione di alcune decine di km; b. sovrapporre al livello orario i valori simulati con i valori interpolati, sempre a livello orario, delle misure rilevate dalla rete regionale di qualità dell’aria relative al periodo cui si riferiscono i dati meteorologici; c. valutare la prevista variazione degli standard di qualità dell’aria richiesti dalla normativa; d. dimostrare che non ci siano significativi deterioramenti della qualità dell’aria in corrispondenza dei centri abitati. Nell'autorizzazione la Provincia fissa un termine per l'adeguamento degli impianti che in ogni caso non può superare il 31 dicembre 2010. 3) Per gli impianti di cui al comma 1) e comma 2) valgono i limiti di emissione di seguito riportati, intesi come rapporto, espresso in mg/Nmc, tra massa di sostanza inquinante emessa e volume dell’effluente gassoso a condizioni normali; ove non diversamente specificato si intendono come valori medi orari. a. Limiti di emissione per gli impianti a focolare < 50MWt: impianti a focolare nuovi impianti a focolare esistenti Inquinante Combustibili liquidi e solidi * Combustibili gassosi ** Focolari > 3 Mwt Combustibili liquidi e solidi * Focolari ≤3 Mwt Combustibili liquidi e solidi * Combustibili gassosi ** SO2 400 35 1700 400 35 NOX 200 200 250 300 200 POLVERI 50 5 50 50 5 CO 100 100 100 100 100 * I limiti di emissione sono riferiti ai gas secchi in condizioni normali e ad una percentuale del 3 % di Ossigeno libero nei fumi per i combustibili liquidi, del 6% per il carbone e dell'11% per gli altri combustibili solidi. ** I limiti di emissione sono riferiti ai gas secchi in condizioni normali e ad una percentuale del 3 % di Ossigeno libero nei fumi. I limiti di SO2 e Polveri si intendono rispettati utilizzando gas naturale e GPL. I focolari con potenzialità pari o superiori a 6 MW devono essere dotati di analizzatori in continuo di CO e O2 con regolazione automatica del rapporto aria / combustibile e di misurazione in 5 continuo della temperatura e della portata dei fumi. Tutti gli impianti oltre 15 MW devono essere dotati di Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) dei composti per i quali sono fissati i limiti in conformità al D. Lgs. 152 del 2006. Non è richiesto l'installazione del sistema di monitoraggio per la SO2 se è utilizzato combustibile con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in peso. Non è richiesta l'installazione del sistema di monitoraggio per la SO2 e le polveri se è utilizzato come combustibile gas naturale o GPL. b. Limiti di emissione per gli impianti a combustione interna: Motori a combustione interna Motori a biogas inquinante Combustibili liquidi 1* Combustibili gassosi 1* SO2 300 30 350 Nox + NH3 (come NO2) 400 250 450 CO 300 300 500 HCl -- -- 10 HF -- -- 2 COT -- -- 100 POLVERI 35 5 10 1* I limiti di emissione sono riferiti ai gas secchi in condizioni normali e ad una percentuale del 5% di Ossigeno libero nei fumi Tutti gli impianti superiori a 3 MWt devono essere dotati di analizzatori in continuo di CO e O2 con regolazione automatica del rapporto aria/ combustibile e di misurazione in continuo della temperatura e della portata dei fumi. Gli impianti superiori a 15 MWt devono essere dotati di Sistema di Monitoraggio Emissioni (SME) per gli ossidi di azoto; in caso di applicazione della denitrificazione catalitica con impiego di NH3 o urea come reagente devono essere dotati anche di SME per l'ammoniaca. Il sistema deve essere realizzato in conformità al d.lgs. 152/2006. Tutti gli impianti alimentati a biogas oltre 3 MWt devono essere dotati di Sistema di Monitoraggio Emissioni in conformità al d.lgs. 152/2006 e D.M. 5 febbraio 1998. c. Limiti di emissione per gli impianti a turbine a gas, alimentati a gas metano: Turbine a gas nuove ≥ 50 MWt ≥ 8<50 100="" 150="" 152="" 15="" 1="" 2="" 30="" 3="" 40="" 4="" 50="" 50mwt="" 5="" 6="" 70="" 7="" 80="" 8="" a="" ad="" adiabatica="" ai="" al="" all="" allegato="" allo="" almeno="" altezza="" analizzatori="" annua="" annuale="" aria="" atmosferica="" automatica="" avere="" azoto="" bocche="" briggs="" calcolata="" calcolato="" camini="" camino="" che="" classe="" co="" combustibile="" come="" con="" condizioni="" conformit="" continuo="" d.lgs.="" d="" dal="" degli="" dei="" del="" dell="" della="" delle="" devono="" di="" doppio="" dotate="" dotati="" e="" ed="" emissioni="" equilibrio="" essere="" fumi.="" fumi="" gas="" gli="" i="" impianti="" in="" indicato="" innalzamento="" inoltre="" l="" la="" le="" libero="" limiti="" m="" media="" medie="" minima="" misurazione="" monitoraggio="" mwt="" n.="" nei="" nella="" normali="" nox="" o2="" oraria="" orarie="" ossidi="" ossigeno="" pari="" pasquill="" pennacchio="" per="" percentuale="" polveri="" portata="" posti="" potenza="" potenzialit="" procedura="" rapporto="" registrate="" regolazione="" relazioni="" riferiti="" s="" salvo="" sbocco="" secchi="" seguente="" sia="" sino="" sistema="" sono="" stabilit="" suolo="" superiore="" tabella="" tale="" tecnica="" temperatura="" turbine="" tutte="" un="" una="" uscita="" vedere="" velocit="" vento=""> 3 ÷ ≤ 10 MWt 10 m > 10 ÷ ≤ 30 MWt 17 m > 30 ÷ ≤ 50 MWt 24 m > 50 ÷ ≤ 100 MWt 30 m > 100÷ ≤ 300MWt 50 m 5) Ai fini dell’aggiornamento del Catasto delle Emissioni, sulla base delle comunicazioni dei Gestori, la Provincia deve comunicare alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, le quantità e le caratteristiche delle emissioni di tutti gli impianti soggetti ad autorizzazione, relative all’anno precedente, specificando se trattasi di quantità misurata o stimata. Nel caso di quantità stimata devono essere specificati i criteri utilizzati per la stima. 6) Ogni insediamento industriale dovrà soddisfare le necessità di riscaldamento invernale e/o di acqua calda per uso igienico sanitario a seconda delle caratteristiche dei processi industriali: a. con recupero di calore da motori primi o da vapore di processo esausto; b. con recupero di biomasse derivanti da scarti di lavorazione; c. con sistemi convenzionali funzionanti con metano o GPL, secondo quanto detto al punto 2, lettera b, dell’art. 5. Tali sistemi dovranno, comunque, essere integrati da collettori solari dimensionati in modo da soddisfare almeno il 20% della richiesta annua di calore per usi igienico sanitari. 7) Gli enti e le società che producono e distribuiscono a terzi energia elettrica e/o termica, oltre agli obblighi di cui al presente articolo, hanno l’obbligo di verificare la possibilità tecnica dell’impianto e la presenza di un’adeguata utenza termica (richiesta di acqua calda e/o di vapore e/o di raffrescamento) circostante, al fine di convertire l’impianto limitato alla sola produzione di energia elettrica e/o termica in impianti di cogenerazione o trigenerazione. La verifica sarà considerata positiva se sussistono le condizioni tecniche impiantistiche e una significativa riduzione delle emissioni complessive dell’area di pertinenza degli impianti di produzione di energia e dell’utenza. Qualora la verifica del punto abbia dato esiti positivi la società deve predisporre un progetto e procedere alla sua pubblicizzazione presso l’utenza al fine di sottoscrivere dei protocolli per la realizzazione del progetto medesimo. 8) L’adeguamento degli impianti alle norme del presente articolo deve avvenire entro il 31 dicembre 2010. https://www.regione.lazio.it/binary/prl_ambiente/tbl_contenuti/AMB_DGR_164_05_03_2010_Allegato.pdf

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