Se andiamo a leggere le varie AIA rilasciata dalla provincia di Latina per gli impianti inquinanti a biomasse e biogas qualche dubbio su questo compito ci viene:
"Presupposto essenziale per il rilascio dell’AIA è la verifica, conforme alla procedura tecnica n 2 dell’allegato 2, che le emissioni non concorrano ad incrementare significativamente i livelli di concentrazione degli inquinanti nel territorio e comunque non conducano ad uno stato di qualità dell’aria prossimo o eccedente i limiti di legge e non vanifichino le azioni di risanamento stabilite dal presente piano."
Sicuramente è una mia ignoranza ma confesso di non essere a conoscenza dei piani annuali redatti insieme all'Arpa Lazio, dal 2010 ad oggi: "predisporre un programma annuale di attività, concordato con ARPA Lazio, finalizzato a pianificare il controllo delle emissioni da impianti industriali soggetti ad autorizzazione. Il numero dei controlli deve essere significativo rispetto al numero di punti di emissione presenti nei singoli territori provinciali." e anche "d. mantenere aggiornato l’inventario delle emissioni realizzato a livello territoriale rispettando i protocolli relativi ai tracciati rekord, alla raccolta ed alle modalità di inserimento dei dati che verranno forniti dalle strutture regionali competenti in materia di sistema informativo ambientale (SIRA)". Per compensare tale mia ignoranza farò ulteriori e specifiche richieste. Sicuramente mi sbaglio e mi correggerò riportandone la documentazione.
Art. 10
Compiti della Provincia
1) Le province nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a:
a. rilasciare l’autorizzazione integrata ambientale di cui al d.lgs 59/2005, volta alla massima
riduzione possibile degli inquinanti mediante una rigorosa valutazione delle migliori
tecnologie disponibili proposte ed eventuali opportune prescrizioni. Presupposto essenziale
per il rilascio dell’AIA è la verifica, conforme alla procedura tecnica n 2 dell’allegato 2, che
le emissioni non concorrano ad incrementare significativamente i livelli di concentrazione
degli inquinanti nel territorio e comunque non conducano ad uno stato di qualità dell’aria
prossimo o eccedente i limiti di legge e non vanifichino le azioni di risanamento stabilite dal
presente piano; nel caso in cui siano soddisfatte tali condizioni, per gli impianti che
svolgono servizi di pubblica utilità, riconosciuti a rilevanza strategica, e presentano un
funzionamento saltuario non superiore a trecento ore l’anno, potranno essere previste
deroghe all’adeguamento delle caratteristiche indicate nell’art. 6;
b. conformarsi ai limiti stabiliti nell’articolo 6 delle presenti norme nel rilascio di
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per i nuovi impianti e per il rinnovo delle
autorizzazioni rilasciate in data anteriore al 1988;
c. predisporre un programma annuale di attività, concordato con ARPA Lazio, finalizzato a
pianificare il controllo delle emissioni da impianti industriali soggetti ad autorizzazione. Il
numero dei controlli deve essere significativo rispetto al numero di punti di emissione
presenti nei singoli territori provinciali;
d. mantenere aggiornato l’inventario delle emissioni realizzato a livello territoriale rispettando
i protocolli relativi ai tracciati rekord, alla raccolta ed alle modalità di inserimento dei dati
che verranno forniti dalle strutture regionali competenti in materia di sistema informativo
ambientale (SIRA);
e. adottare i piani del traffico per la viabilità extraurbana, di cui all’art. 36 del d.lgs. 285/1992,
d'intesa con gli altri enti gestori delle strade interessate, con particolare attenzione al traffico
nei territori dei comuni ricadenti nelle zone A e B;
f. condizionare l’affidamento dei lavori pubblici, in particolare nei territori dei comuni
ricadenti nelle zone a e b, a ditte che utilizzano mezzi a basso impatto ambientale;
g. vigilare in quanto Autorità competente sull’istallazione e gestione degli impianti termici
civili dei Comuni con popolazione inferiore a 40.000, ai sensi dell’articolo 283 del d.lgs.
152/2006.
2) La Provincia di Frosinone, in considerazione della situazione di criticità ambientale registrata
dalla rete di rilevamento di inquinamento atmosferico, deve, anche con il supporto di ARPA
LAZIO, effettuare controlli delle emissioni su tutti gli impianti industriali insistenti sul proprio
territorio ai fini della verifica del rispetto dei limiti fissati dal d. lgs. 152/06.
Dovrà verificare, inoltre, anche con il supporto di ARPA LAZIO, sulla base della procedura
tecnica n 2 dell’allegato 2, il contributo alle immissioni delle sorgenti industriali presenti sul
territorio. Qualora vengano individuate strutture industriali che contribuiscono a situazioni di
rischio di superamenti dei limiti di qualità dell’aria, la Provincia ne darà immediata
comunicazione al gestore dell’impianto industriale, fissando un termine per la presentazione di
contro deduzioni o di un adeguato piano di riduzione a conformità delle emissioni. Scaduto il
termine la Provincia diffida il gestore dell’impianto a presentare il piano di adeguamento e
sospende l’autorizzazione, anche se Autorizzazione Integrata Ambientale, fissando un nuovo
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termine, decorso il quale l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene revocata. Nel caso in
cui la ditta, alla comunicazione della Provincia, muova contro deduzioni, la Provincia le valuta ed
assume le proprie determinazioni che devono essere comunicate al gestore dell’impianto entro
trenta giorni dal ricevimento delle contro deduzioni. La Provincia qualora ritenga necessario un
piano di riduzione fissa un termine per l’adeguamento delle emissioni. tratto da https://www.regione.lazio.it/binary/prl_ambiente/tbl_contenuti/AMB_DGR_164_05_03_2010_Allegato.pdf
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