L’Osservatorio delle associazioni sul Parco nazionale dello Stelvioistituito da 10 tra le maggiori associazioni italiane di protezione ambientale (CAI, CTS, Fondo Ambiente Italiano, Federazione Pro Natura, Italia Nostra, Legambiente, LIPU, Mountain Wilderness, Touring Club Italiano, WWF), presentato il 28 aprile scorso a Milano, ha inviato il 9 maggio scorso alla III Commissione consiliare della Provincia di Trento una prima versione delle proprie osservazioni sul disegno di legge n. 130 sullo Stelvio e oggi le invia a tutti i Consiglieri provinciali, dopo aver contestato i contenuti dell’Intesa dell’11/2/2015 tra il Governo, la Regione Lombardia e le due Province autonome di Trento e di Bolzano, del decreto legislativo n. 14 del 13/1/2016 e della legge della Regione Lombardia n. 39/2015.
L’Osservatorio ha rilevato sin dall’inizio che con il percorso avviato dall’Intesa del 2015 si entra in conflitto con il principio di unitarietà del parco nazionale, stabilito dalla legge quadro sulle aree protette (legge n. 394/1991) e formalmente confermato dalla stessa Intesa. In particolare: 1. vengono negati strumenti e organi che facciano capo a un soggetto giuridico autonomo il quale possa garantire effettiva unitarietà al governo del Parco nazionale; 2. viene invece legittimato, con la costituzione di un Comitato nazionale di coordinamento e indirizzo pur senza reali poteri, un grave squilibrio in favore delle rappresentanze locali; 3. viene attribuito al Ministero dell’Ambiente un ruolo del tutto marginale; 4. vengono introdotte modalità di definizione e contenuti dei piani e dei regolamenti prescindendo dal quadro, pur vincolante, previsto dalla legge quadro.
Tutti vizi che, secondo l’Osservatorio, vengono riproposti nel disegno di legge provinciale n. 130 del 26/4/2016 approvato con modifiche dalla III Commissione consiliare il 16 maggio scorso. In particolare il disegno di legge, in contrasto con l’art. 117 della Costituzione (che definisce le competenze legislative statale, regionale e delle province autonome) e con la legge quadro sulle aree protette:
- a) attribuisce alla Provincia il potere di promuovere accordi transfrontalieri (art. 6)
- b) prevede nel Comitato provinciale di coordinamento e indirizzo una netta prevalenza della componente istituzionale (9 su 10), che rende pressoché irrilevante la presenza delle associazioni, e non contempla la presenza della componente scientifica (art. 7)
- c) definisce procedure di formazione e approvazione del piano, del regolamento e di ridefinizione della perimetrazione del parco in cui di fatto viene svuotata la vincolatività del parere del Ministero dell’Ambiente (art. 10, 11 e 12)
- d) stabilisce che il Piano del Parco nazionale sia subordinato a strumenti di pianificazione di rango inferiore, PTC e PRG, e che si possano concedere autorizzazioni in deroga senza fare riferimento ai divieti previsti dalle legge quadro nazionale (art. 9)
- e) non prevede nel programma di interventi alcuna forma di coordinamento con gli altri territori del parco (art. 13); f) contempla sanzioni valide nel solo territorio provinciale, difformi da quelle stabilite dalla legge quadro nazionale (art. 19).
Le uniche due modifiche introdotte dalla Commissione consiliare non sono significative a parere dell’Osservatorio, anche se prendono spunto dal documento inviato il 9 maggio dalle associazioni. L’aver previsto (con una modifica all’art. 8) la presenza degli enti provinciali di ricerca ambientale nel cosiddetto Consiglio della partecipazione e non nel Comitato di coordinamento e indirizzo, come richiesto, non risolve certo lo squilibrio esistente in quest’ultimo organo.
L’aver previsto un ruolo della struttura competente in materia di aree protette e il riferimento al piano del parco per i nulla osta per le autorizzazioni in deroga (con modifica all’art. 9) non risolve la sostanza della mancanza di chiari riferimenti ai divieti previsti dall’art.11 della legge quadro n. 394/1991:
- la cattura, l’uccisione e il danneggiamento delle specie animali e la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali l’introduzione di specie estranee che possano alterare l’equilibrio naturale
- l’apertura e l’esercizio di cave, discariche e miniere, l’asportazione di minerali
- la modificazione del regime delle acque
- l’introduzione di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo di cattura non autorizzato
- il sorvolo di velivoli non autorizzati http://www.wwf.it/news/notizie/?23360
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