martedì 16 marzo 2021

bonifica discarica di Borgo Montello l'ordinanza del Consiglio di Stato Indeco ed Ecoambiente

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N. 02255/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00966/2015 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 966 del 2015, proposto dal Comune di Latina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Paolo Cavalcanti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Silvia Scopelliti in Roma, via Salaria, n. 400.


contro

la s.r.l. Ind.Eco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Montanaro e Giampaolo Torselli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Cosseria, n. 5.

nei confronti

della Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Teresa Chieppa, domiciliataria ex lege in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27,
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore e del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nel Lazio, rappresentati ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatari in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
della Provincia di Latina, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Franco Sassu, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Pieri in Roma, viale Mazzini, n.41,
della s.r.l. Ecoambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte e Luigi Marino, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via degli Avignonesi, n. 5,
della s.r.l. Capitolina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Scacchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzio, n. 19,
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente -ARPA-del Lazio, dell’Azienda sanitaria locale di Latina, in persona dei rispettivi direttori pro tempore, e della s.p.a. Latina Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituite in giudizio.

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, n. 375/2014, resa tra le parti, concernente la bonifica dell’area “Borgo Montello”.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 65 del cod. proc. amm.;

Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge n. 176 del 2020, e l’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito nella legge 25 giugno 2020, n. 70;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio, della Provincia di Latina, della s.r.l. Ind.Eco, contenente anche appello incidentale, della s.r.l. Ecoambiente e della s.r.l. Capitolina;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2021, il Cons. Antonella Manzione, e sentiti per le parti l’avvocato Francesco Paolo Cavalcanti, per il Comune di Latina, l’avvocato Riccardo Montanaro, per la s.r.l. Ind.Eco, l’avvocato Franco Sassu, per la Provincia di Latina, e l’avvocato Andrea Abbamonte, per la s.r.l. Ecoambiente.


Considerato che con quattro distinti ricorsi al T.A.R. per il Lazio, sezione staccata di Latina, la s.r.l. Ind.Eco, odierna appellata, ha impugnato una serie di atti adottati dal Comune di Latina al fine di imporle la bonifica del sito denominato “Borgo Montello”, ove all’epoca dei fatti di cui è causa svolgevano la loro attività diversi impianti di discarica, riferibili alle altre società indicate in epigrafe, oltre a quello nella titolarità della stessa;

Preso atto che il T.A.R. adito, con la sentenza n. 375 del 2014, ha riunito i ricorsi e li ha accolti, tranne il ricorso n. 733 del 2008, dichiarato inammissibile in quanto proposto per l’annullamento del verbale della Conferenza di servizi decisoria del 4 febbraio 2008, di approvazione di un documento dell’ARPA del Lazio, “assorbito” nel successivo provvedimento n. 64 dell’8 aprile 2008 (impugnato con il ricorso n.r.g. 937/2008), di intimazione a presentare apposito progetto operativo e di messa in sicurezza dell’intera area comprensiva di tutti i bacini di discarica ivi insistenti;

Visto l’atto di appello proposto avverso tale sentenza dal Comune di Latina, che evidenzia come, tra l’altro, la Ind.Eco s.r.l. sarebbe proprietaria del lotto ove insistono ridette discariche, come tale obbligata (anche) in tale veste ad effettuare la bonifica richiestale;

Visti l’appello incidentale, le memorie e le memorie di replica, dai quali peraltro non si evince con chiarezza, in assenza del relativo documento in atti, quale siano la natura e il contenuto di dettaglio del documento ARPA del quale sono riportati stralci a supporto della decisione impugnata, ovvero se essa concretizzi l’analisi di rischio sitospecifica, siccome sostenuto dalla difesa civica, o semplicemente riporti le “osservazioni” della stessa sui documenti di “Analisi di rischio” presentati dalle società Ecoambiente e Ind.Eco quale esito della procedura attivata ex art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006;

Valutato che la complessa vicenda interseca un ulteriore contenzioso, pure chiamato in decisione all’odierna udienza (n.r.g. 2048/2014), “a parti rovesciate”, nel quale cioè la s.r.l. Ind.Eco ha impugnato la sentenza del medesimo T.A.R. per il Lazio, sezione staccata di Latina, n. 6953 del 2013, che ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso atti antecedenti quelli di cui oggi è causa, ma egualmente riguardanti l’area di “Borgo Montello”, giusta la affermata sopravvenienza assorbente in particolare della determinazione n. 913 del 19 maggio 2009, oggetto del ricorso n.r.g. 768 del 2009, pure definito con la sentenza quivi impugnata (che peraltro lo riporta con il diverso numero 76 del 19 maggio 2019, sì da rendere necessario chiarirne anche la effettiva coincidenza);

Considerato infine che, all’odierna udienza, in particolare il difensore della s.r.l. Ecoambiente, gestrice di una delle discariche insistenti sull’area, ha evidenziato che vi sarebbero state sopravvenienze fattuali ritenute rilevanti ai fini della perimetrazione delle responsabilità nei relativi fenomeni di inquinamento, individuando nella Regione Lazio il soggetto a conoscenza delle stesse e delle iniziative complessivamente intraprese;

Osservato che mancano gli atti impugnati nei ricorsi di primo grado, non ancora trasmessi dal Tribunale;

Ritenuto pertanto che risulta necessario, in considerazione della natura e della complessità anche documentale della controversia, che va disposta la tempestiva acquisizione dei fascicoli cartacei, peraltro non consultabile in forma digitale, relativo ai giudizi di primo grado nn.r.g. 733/2008, 937/2008, 768/2009 e 738/2013 presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina;

Ritenuto altresì che risulta opportuno, alla luce delle esposte considerazioni e ai fini della decisione, disporre un supplemento di istruttoria a carico del segretario generale del Comune di Latina, che vi provvederà depositando una analitica relazione, corredata dagli indispensabili documenti amministrativi, ordinati secondo il criterio cronologico, che contenga:

a) una sintetica descrizione dello stato dei luoghi, avuto riguardo alla proprietà e alla destinazione di ciascuno dei bacini interessati, nonché l’elenco dei procedimenti finalizzati alla messa in sicurezza e alla bonifica del sito avviati fino al luglio 2013, indicando i singoli provvedimenti adottati, con esplicitazione delle verifiche poste a base di ciascuno e della posizione soggettiva in forza della quale il destinatario dell’atto è stato coinvolto (proprietario dell’area o gestore della discarica);

b) premessa l’acquisizione del verbale della Conferenza dei servizi del 4 febbraio 2008 e degli atti istruttori allegati (in particolare, la relazione ARPA della quale è stata disposta l’approvazione), l’indicazione dello specifico contenuto della determinazione assunta e della sua collocazione all’interno del procedimento di bonifica già avviato dalle parti, congiuntamente o disgiuntamente;

c) la descrizione della situazione all’attualità, in fatto e in diritto, avuto riguardo anche ad eventuali sopravvenienze in termini di contenzioso, definito o pendente, nonché delle iniziative assunte dal Comune in ragione dei conosciuti esiti dei procedimenti penali per l’accertamento della responsabilità dell’inquinamento della zona.

Al predetto adempimento il segretario generale del Comune di Latina provvederà, previa acquisizione delle necessarie informazioni e della documentazione anche presso gli altri Enti territoriali o organismi interessati per competenza, entro il termine 120 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, depositando la prescritta relazione.

Ritenuto di dover rinviare, per la trattazione del merito, all’udienza pubblica del 14 ottobre 2021.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), non definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Rinvia la trattazione della causa all’udienza pubblica di discussione del 14 ottobre 2021.

Ogni ulteriore statuizione in rito, sul merito e sulle spese è riservata al definitivo.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso dalla Sezione Quinta del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021, tenutasi con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Antonella ManzioneLuigi Maruotti
 
 
 

IL SEGRETARIO


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