dall'albo pretorio della provincia di Latina
Società MARCOPOLO ENGINEERING – SISTEMI ECOLOGICI- Rinnovo dell’Autorizzazione Unica n.44289 del 03.08.2006, con depotenziamento da 2.130 kWe (5.214 kwt) a 1.065 kWe (2.607 kwt) dell’impianto esistente di produzione di energia elettrica alimentato a biogas di discarica sito a Borgo Montello nel territorio del Comune di Latina.
MARCOPOLO AUT. UNICA.pdf
quadro riassuntivo 1 MPE.pdf
AUTORIZZA
la Società MARCOPOLO ENGINEERING – SISTEMI ECOLOGICI con sede in via XI
settembre, 37 nel Comune di Borgo San Dalmazzo (CN), alle condizioni di cui all’art. 12
del D. Lgs n. 387/2003 e art. 269 del D.Lgs. 152/06:
1. ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003 e dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06, per il
rinnovo dell’Autorizzazione Unica prot. n. 44289 del 03.08.2006 con
depotenziamento da 2.130 kWe a 1.065 kWe dell’impianto esistente di produzione
di energia elettrica alimentato da Biogas di discarica sito in località Borgo
Montello nel Comune di Latina;
2. Alla gestione del suddetto impianto per una durata di quindici (15) anni dalla data del
presente atto.
PRESCRIVE CHE:
1. la MARCOPOLO ENGINEERING – SISTEMI ECOLOGICI con sede in via XI
settembre, 37 nel Comune di Borgo San Dalmazzo (CN) è tenuta al rispetto delle
condizioni e prescrizioni espresse dagli Enti coinvolti nel procedimento, oltrechè a
quelle in materia di emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/06,
che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto.
DA’ ATTO
- che i termini di:
1. Efficacia del presente provvedimento;
2. Durata dell’Autorizzazione Unica in anni quindici (15);
decorreranno dalla data di rilascio del presente Provvedimento ai sensi dell’art. 12 del D.lgs
387/2006 e art. 269 del D.Lgs. 152/06.
PRESCRIVE INOLTRE che:
1. L’impianto e le opere connesse, devono essere realizzate in conformità al progetto
definitivo, approvato in sede di Conferenza di Servizi, come integrato nella
documentazione rimessa ai fini dell’adeguamento dello stesso alle prescrizioni
contenute nei pareri di competenza degli Enti partecipanti;
2. La presente Autorizzazione deve intendersi riferita all’impianto e alle opere di
pertinenza, per i quali sono intervenuti i pareri, nulla osta e consensi delle autorità e
degli Enti interessati, dei quali si impone l’osservanza delle condizioni e/o prescrizioni
in essi contenute;
3. Il rinnovo dell’Autorizzazione è accordata con salvezza dei diritti dei terzi e subordinata
all’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di produzione di
energia elettrica e di linee di trasmissione e distribuzione della stessa, nonché delle
prescrizioni di cui al Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 che disciplina i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche
(50 Hz) ed a quanto stabilito in materia di elettrodotti dalla Legge 36/01 "Legge quadro
sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
4. Non dovranno eseguirsi interventi che possano arrecare danno o turbamento
all’ambiente circostante;
5. La società MARCOPOLO ENGINEERING – SISTEMI ECOLOGICI, dovrà inoltre:
a. ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla
realizzazione dell’impianto;
b. prevedere l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
c. obbligarsi ad eseguire, durante l’esercizio dell’impianto, tutte quelle opere nuove e/o
modifiche che, a norma di legge venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati
interessi ed entro i termini che saranno a tale scopo stabiliti con la comminatoria di
legge in caso di inadempimento;
d. ripristinare i luoghi a seguito della dismissione dell’impianto ad eccezione delle opere
di connessione alla rete elettrica gestite da E-Distribuzione S.p.A.;
e. a garanzia dell'impegno di dismissione dell'impianto, presentare al Comune di Latina,
prima dell’inizio dei lavori idonee garanzie economiche (ad esempio polizza
fideiussoria bancaria o assicurativa o deposito cauzionale). Dette garanzie potranno
avere una durata anche inferiore alla durata di esercizio dell'impianto, ma dovranno, in
tal caso, essere rinnovate prima della scadenza ed essere attualizzate sulla base degli
indici di inflazione registrati nel periodo precedente;
f. chiedere preventiva nuova autorizzazione nel caso di:
- incremento del potenziale produttivo;
- modifica sostanziale dell’impianto;
g. presentare istanza di voltura autorizzazione, in caso di variazione della ragione sociale;
h. comunicare alla Provincia di Latina l’acquisizione delle opere di connessione alla rete
elettrica da parte di E-Distribuzione S.p.A., per l’esercizio e la gestione dell’opera, ai
sensi della normativa vigente, che regola la gestione degli elettrodotti (R.D. N. 1775
del 11/12/1933 e successive);
i. l’impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio
dello stesso, autorizzate col presente atto, ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo
115/2008 ed ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06, sono dichiarate di pubblica
utilità, indifferibili ed urgenti, e dovranno essere costruite secondo le modalità
tecniche, contenute nelle speciali prescrizioni delle singole amministrazioni
interessate, e della vigente normativa in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del
paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che si intendono qui tutte richiamate,
nonché degli impegni presi nel corso della Conferenza dei Servizi;
6. L’Autorizzazione Unica ha durata di 15 anni, laddove essa dovesse avere durata
superiore a quella di autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le stesse andranno
rinnovate dal titolare nella scadenza prevista dalle normative di settore. Lo stesso dovrà
inviarne copia della documentazione attestante l'avvenuto rinnovo alla Provincia;
7. Ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio, il Gestore dell’impianto è tenuto a
presentare apposita domanda all'Amministrazione procedente, almeno sei mesi prima
della data di scadenza dell’autorizzazione;
8. Le attività di vigilanza e controllo, relativamente al corretto funzionamento
dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni, fanno capo agli organi preposti, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze;
9. Al fine di consentire la attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio
dell'impianto, il titolare dell’autorizzazione dovrà consentire, al personale della
Provincia di Latina (o da essa delegato) e agli Enti che ne hanno competenza, il libero
accesso all'impianto;
10. Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di:
comunicare, immediatamente alla Provincia di Latina eventuali interruzioni
e/o malfunzionamenti degli impianti e situazioni di pericolo per la salute e
la sicurezza;
comunicare, alla Provincia di Latina, i fermi prolungati dell'impianto;
11. L’Autorizzazione si intende revocata di diritto, qualora non siano rispettate le
prescrizioni in essa contenute;
12. La presente Autorizzazione, per l'esercizio dell'impianto, può essere revocata in caso di
inattività prolungata dello stesso (1 anno);
13. Le trasgressioni delle norme, ai sensi delle quali l'impianto è autorizzato con l’Atto
conclusivo, vengono punite con le sanzioni, amministrative e/o penali, previste da
ciascuna legge. La trasgressione, anche di una sola delle leggi, secondo le quali è
possibile emanare l'Autorizzazione Unica, si configura a tutti gli effetti, come
trasgressione all'Autorizzazione Unica stessa. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di
cui sopra, il trasgressore dovrà chiedere all'autorità competente, secondo il bisogno e in
relazione al tipo di infrazione, di modificare o integrare o rinnovare l'Autorizzazione
Unica a suo tempo rilasciata. Ove fossero riscontrate difformità, relative ai vari pareri
rilasciati e riportati nella presente Autorizzazione, oltre alle sanzioni previste della
normativa vigente, potrà essere ordinata la demolizione o la riduzione a conformità
delle opere già realizzate.
14. EMISSIONI IN ATMOSFERA
1) STABILISCE che la Società dovrà provvedere:
- a comunicare alla Provincia di Latina, al Comune ed all’A.R.P.A. Lazio Sezione di
Latina, la cessazione dell’attività dell’impianto autorizzato e la data prevista per
l’eventuale smantellamento dello stesso;
2) PRESCRIVE alla Società che:
2.1) il gas combustibile dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- Metano min. 30% vol.
- H2S max 1,5 % vol.
- P.C.I. sul tal quale min. 12.500 kJ/Nm3
2.2) dovrà utilizzare, per la verifica del rispetto dei limiti di emissione, i metodi di prelievo
ed analisi secondo le indicazioni dei manuali UNI ed i metodi utili alla corretta verifica
dei limiti di emissione;
2.3) i condotti di scarico in atmosfera degli effluenti devono essere identificati,
conformemente a quanto adottato nella presente autorizzazione, mediante marcatura
visibile di colore contrastante;
2.4) l’esercizio e la manutenzione dell’impianto devono essere tali da garantire, in tutte le
condizioni di funzionamento fatte salve le fasi di avvio e di arresto, il rispetto delle
condizioni fissate e dei limiti imposti nell’autorizzazione in accordo a quanto previsto
dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2.5) dovrà comunicare al Settore Ecologia e Tutela del Territorio della Provincia di Latina ed
all’A.R.P.A. Lazio Sezione di Latina, entro 24 ore, l’accertamento di eventuali
difformità nei controlli di propria competenza;
2.6) dovrà garantire l’accessibilità alle prese di misura e di campionamento degli effluenti in
modo tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del
rispetto dei limiti di emissione garantendo il rispetto delle norme di sicurezza previste
dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;
2.7) le misure da effettuarsi al punto di emissione E1 sono:
- Portata totale (Nm3/h) e Temperatura (°C);
- Ossidi di Azoto (mg/Nm3
);
- Monossido di Carbonio (mg/Nm3
);
- Polveri Totali (mg/Nm3
);
- Acido Cloridrico (mg/Nm3
);
- Acido Fluoridrico (mg/Nm3
);
- Carbonio Organico Totale (mg/Nm3
);
- Tenore di Ossigeno (% in volume);
I suddetti limiti sono riferiti ad un tenore di ossigeno libero nei fumi anidri pari al 5%;
2.8) la Società dovrà rispettare i limiti alle emissioni di cui all’Allegato 2 - Suballegato 1 -
del D.M. 05/02/1998. Resta impregiudicata l’applicazione del decreto di cui al D.Lgs n.
152/06, relativamente ai nuovi impianti industriali;
2.9) i metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere in accordo a
quanto indicato nell'allegato VI al D.Lgs n. 152/06 e D.M. 25 agosto 2000 per le
misurazioni discontinue;
2.10) le misure alle emissioni, per il punto di emissione E1, devono essere effettuate con
cadenza semestrale entro il mese di MARZO e SETTEMBRE di ogni anno;
2.11) la Società è invitata a comunicare con almeno 15 giorni di anticipo la data e l’ora di
inizio dell’effettuazione dei campionamenti alle emissioni. Tale comunicazione dovrà
essere inoltrata all’A.R.P.A. Lazio Sezione di Latina;
2.12) i risultati di tali misurazioni, corredati dei certificati di analisi in originale, con
commento in ordine della conformità all'autorizzazione, dovranno essere inviati, entro i
mesi di APRILE ed OTTOBRE di ogni anno, all’A.R.P.A. Lazio Sezione di Latina.
Nelle certificazioni dovranno essere espressamente indicate tutte le sostanze campionate
per ogni singola classe di appartenenza di cui al D.Lgs n. 152/06;
2.13) le misure dovranno essere effettuate da tecnico abilitato secondo le metodologie indicate
nei manuali e metodi UNICHIM e comunque secondo quanto disposto in materia dalla
normativa vigente all'atto delle misure, e condotte, di norma, in regime di massimo
carico dell’impianto;
2.14) qualunque avaria o malfunzionamento degli impianti di abbattimento, tale da non
garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, dovrà comportare l’immediata
sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza
degli impianti stessi. Tali avarie o malfunzionamenti devono essere comunicati entro 8
ore alla Provincia di Latina ed all’A.R.P.A. Lazio Sezione di Latina, in particolare, deve
esser registrata ogni fermata dell’impianto, riportando ora di fermata e di riavvio,
motivazioni della stessa ed eventuali interventi effettuati;
2.15) tenere appositi registri, redatti secondo i modelli riportati nell’allegato VI alla parte V
del D.Lgs. n. 152/06, con pagine numerate e vidimato dall’A.S.L. di Latina, su cui
annotare, a firma e cura del responsabile dell'impianto:
- i dati relativi ai controlli analitici previsti nell’autorizzazione, (appendice 1);
- ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento
(manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del
funzionamento dell’impianto produttivo), (appendice 2), nonché la data e le operazioni
di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite sui sistemi di contenimento delle
emissioni.
Tali registri devono essere tenuti a disposizione dell’Autorità competente per il
controllo;
2.16) i valori limite di emissione fissati rappresentano la massima concentrazione ed il
massimo quantitativo di sostanze che possono essere emesse in atmosfera;
2.17) non devono essere modificate in aumento le quantità e la qualità delle emissioni
dichiarate e riportate nell’allegato al presente atto;
3) INCARICA l’A.R.P.A. Lazio Sezione di Latina, a provvedere agli accertamenti previsti
dal comma 6 art. 269 del D.Lgs. 152/06;
4) FA SALVI specifici e motivati interventi integrativi o restrittivi da parte dell’Autorità
Sanitaria;
5) Si RISERVA di modificare l'autorizzazione ove ritenuto necessario:
5.1) per effetto dell'evoluzione della migliore tecnologia disponibile nonché per l'evoluzione
della situazione ambientale;
5.2) per adeguare i valori di emissione ai valori fissati dalle linee guida che saranno emanate
ai sensi del D.Lgs. 152/06;
6) DA ATTO che per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione si intende
richiamata la normativa in materia di tutela dell’aria dall’inquinamento;
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