martedì 20 ottobre 2020

Osservazionie richiesta di modifica alla proposta di legge n. 17 del 20 aprile 2018 di iniziativa del consigliere regionale del Lazio Patanè, Re:XCCP Invito AUDIZIONE SU ATTI PL N.17\2018 TELEMATICA

 Premessa

Come giustamente annunciato dal Consigliere Patanè in audizione la proposta va armonizzata con le modifiche di legge intervenute dalla data della proposta a livello comunitario, nazionale, regionale con particolare riferimento ai piani regionale dei rifiuti, al piano energetico, al piano di risanamento della qualità dell’aria.

La proposta di legge va inoltre coordinata con i regolamenti e le norme tecniche di attuazione dei vari consorzi per lo sviluppo industriale. Per esempio nell’area di Mazzocchio sono vietati gli impianti di incenerimento e di valorizzazione energetica da rifiuti.

Si condivide pienamente l’obiettivo di coordinare le attività delle varie aziende allo scopo di migliorare la gestione e di ridurre la produzione di rifiuti, favorendo il riuso, il riciclo, migliorando l’efficienza energetica, riducendo il consumo di materie prime tutelando la qualità dell’aria, dell’acqua e dell’ambiente oltre alla riduzione dei rischi all’interno e all’esterno delle aziende.

Si ritiene inoltre estremamente pericoloso la lettera c) del secondo comma dell'articolo 1 con la produzione di energia da rifiuti che andrebbe eliminato dal testo, proprio in relazione alla piramide della comunità europea della gestione del ciclo dei rifiuti, fatta propria, giustamente, dalla regione Lazio nel piano regionale dei rifiuti.

 

Si passa quindi alle proposte puntuali di modifica:

Comma 2, articolo 1: La presente legge persegue le seguenti fnalità:

a)      Prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti, attraverso il miglioramento del ciclo produttivo, riduzione degli imballaggi, immissione nel mercato di materiali interamente riciclabili, favorendo il riuso dei prodotti, aumentandone la durata di funzionamento;

b)      Favorire l’incremento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e  assimilabili, il recupero dei rifiuti inerti provenienti da demolizioni nel campo edilizio e impiantistico, e lo smaltimento dei rifiuti speciali negli impianti più vicini al luogo di produzione per ridurne la movimentazione;

c)       Promuovere una politica integrata dei prodotti eliminando il recupero energetico al di fuori del ciclo produttivo aziendale, per ridurre lo smaltimento finale degli stessi.

d)      Favorire la partecipazione dei cittadini, degli enti locali alle decisioni e all’esame dei progetti. Privilegiare la produzione e il commercio di prodotti alla spina. Migliorare la vendita diretta dei prodotti all’interno delle aziende e al pubblico allo scopo di agevolare il territorio, riducendo i costi di trasporto e il relativo inquinamento.

 

 

 

 all'articolo 3 vanno sicuramente aggiunti, tra i criteri da valutare qualora possibile:

h) presenza di siti industriali dismessi da recuperare;

i)presenza di siti da bonificare per qualsiasi motivo;

l) problematiche ambientali per emissioni inquinanti di vario genere, obiettivi di risanamento della qualità dell'aria, dell'acqua, delle falde 

la lettera b) del comma 4 dell’articolo 4 nella parte conclusiva dopo “distretto” la parola logico – ambientale va sostituita con “logistico – ambientale

la lettera s) del comma 4 dell’articolo 4, diventa:

s) la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori, sia della popolazione circostante e dell’ambiente interna ed esterna all’attività produttiva.

 

La lettera f) del comma 2 dell’articolo 6 diventa:

f) la diminuzione di consumo di risorse non rinnovabili (materiale ed energetiche), anche privilegiando tecniche, impianti e tecnologie con minor prelievo di acqua, e la riduzione di inquinamento e di rifiuti prodotti (in quantità e pericolosità) nell’intero ciclo di vita;

 

 

 

La lettera h) del comma 2 dell’articolo 6 diventa:

h) favorire la valorizzazione dei rifiuti come materia prime secondarie(togliere sia) con il loro riutilizzo come materiali. Il recupero per la produzione di energia è consentito solo nell’ambito del ciclo produttivo aziendale, fino al completamento delle esigenze energetiche della stessa azienda. No è comunque ammissibile al finanziamento un progetto che preveda il solo recupero dei rifiuti per la produzione energetica come unico intervento di riduzione intervento dell’impatto ambientale.

 

La lettera d) dell’articolo 7 diventa:

i criteri di valutazione dei progetti per la conseguente formazione della graduatoria, mediante la sostituzione di impianti inquinanti, con la dimostrazione del risparmio energetico, di materie prime, della riduzione delle emissioni, del consumo di acqua e con impatto odorigeno senza danni all’ambiente e alla popolazione circostante.

La lettera g) dell’articolo 7 diventa:

g) i criteri e le modalità per l’effettuazione di monitoraggi e controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di attuazione dei progetti, nonché le cause e le modalità di revoca della concessione dei finanziamenti e di recupero delle eventuali somme già erogate, con la verifica dell’ottenimento degli obiettivi dichiarati nel progetto tra i quali l’esclusione di emissioni anche odorigene, il miglioramento della qualità dell’aria e dell’acqua di cui alla lettera d)

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