INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO EXTRA DOTAZIONE ORGANICA EX ART. 110, COMMA 2, D.LGS. N. 267/2000 PER IL “RACCORDO DELLE FUNZIONI E DEL SISTEMA DEI CONTROLLI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DENOMINATO "COMUNE DI LATINA" E DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA STABILITI DAL C.D. "PAREGGIO DI BILANCIO"".
dimenticato il punto 2), chissà cosa prevedeva...
PROPONE DI DELIBERARE 1) di costituire, per i motivi citati in premessa e che si intendono quivi integralmente riportati e trascritti in fatto e in diritto, ai sensi dell’articolo 16 bis delle vigenti Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in disposto combinato con l’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, nell’ambito del Servizio Finanziario e Partecipate, l'unita’ di progetto extradotazionale e intersettoriale denominata “Raccordo delle funzioni e del sistema dei controlli del Gruppo Amministrazione Pubblica denominato "Comune di Latina" e dei vincoli di finanza pubblica stabiliti dal c.d. "pareggio di bilancio"", con inquadramento in cat. giuridica ed economica D3 e durata pari a 3 (tre) anni; 3) di integrare il corrispettivo economico equivalente a quello previsto dal CCNL del comparto del personale degli Enti Locali per i dipendenti di categoria D, cat. D3, con un’indennità aggiuntiva ad personam pari ad € 15.000,00 annui, tenendo conto della complessità del progetto, del programma e degli obiettivi affidati, in considerazione delle condizioni di mercato afferenti le specifiche competenze ed esperienze professionali e culturali richieste; 4) di stabilire che la durata del rapporto di lavoro, richiesta per tale unità di progetto, è pari a 3 (tre) anni; 5) di approvare lo schema di progetto contenente le attività e obiettivi afferenti al rapporto di lavoro di alta specializzazione relativo all’incarico a tempo determinato ex art. 110 comma 2 del TUEL di Responsabile dell'Unità di progetto denominata “Raccordo delle funzioni e del sistema dei controlli del Gruppo Amministrazione Pubblica denominato "Comune di Latina" e dei vincoli di finanza pubblica stabiliti dal c.d. "pareggio di bilancio"”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 6) di dare mandato al Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del personale e dell’organizzazione di procedere, secondo quanto previsto dalle vigenti Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, all’avvio della procedura per il conferimento di un incarico di alta specializzazione con contratto a termine ai sensi dell’art.110, comma 2 del Dlgs 267/2000 e s.m.i.,di durata non superiore al mandato amministrativo in corso, con inquadramento nel profilo di Funzionario,cat.D3, e con previsione di un’indennità aggiuntiva ad personam nella misura su richiamata, finalizzata all’individuazione di una figura in possesso di specifica formazione culturale e professionale in ambito contabile e finanziario, per il ruolo di Responsabile di un’unità di progetto extradotazionale, i cui contenuti sono richiamati in premessa e i cui obiettivi saranno operativamente assegnati con l’atto sindacale di conferimento dell’incarico e descritti nello schema di progetto allegato; 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Gli obiettivi che il comune di Latina dovrebbe perseguire sono sicuramente: 1. Raccolta differenziata dei rifiuti compresa tra il 65 e l’80%. 2. Aumentare la qualità della raccolta differenziata per evitare che una parte di questa finisca comunque nei Tmb o inceneritori o discariche. 3. Ottenendo gli obiettivi 1. e 2. il comune (quindi i cittadini) oltre ad ottenere un consistente risparmio per il conferimento dei rifiuti avrà un contributo importante dai consorzi obbligatori e/o dai conferitori per il recupero della materia riciclata. 4. Riuso, recupero, riciclo e riduzione si devono ottenere con un insieme di modifica del ciclo produttivo, riduzione di imballaggi, aumento di prodotti che possono essere recuperati, riusati e riciclati anche favorendo le forniture “alla spina” portando contenitori.
In merito alla situazione disastrosa del comune di Latina (presenza di 2 discariche esaurite, inquinanti e non bonificate, società del settore fallite, impianti superati, siti dismessi e inquinati ancora in uso), secondo me, anziché puntare sugli obiettivi di un comune civile che ha come scopo di gestione il bene comune, stiamo ancora al chi deve fare cosa. Cioè per dirla alla Totò: per andare dove dobbiamo andare, dove dobbiamo andare?
Analizzando il programma elettorale di LBC obiettivi e metodi sembrerebbero chiari e in buona parte condivisibili. Gli atti amministrativi appaiono invece non solo poco coerenti, con scelte, determine, delibere tra di loro contrastanti, ma anche in contraddizione con lo stesso vincente programma elettorale. Siamo passati dal bando europeo, alla sospensione e annullamento parziale dello stesso, dalla società con Formia, al fallimento di Latina ambiente, dalla ricerca dell’esperto (anzi super esperto) in grado di interpretare il comma 6 dell’articolo 14 ( http:// studiogiorgiolibralato. blogspot.it/2017/01/societa- in-house-per-5-anni-dopo-il. html) del decreto Madia 19.8.2016 n. 175 (nemmeno fosse scritto in etrusco), ai due bandi e incarico poi annullato, poi all’azienda speciale, all’assunzione del personale della fallita Latina ambiente al bando pubblico per l’assunzione, all’ipotesi dell’acquisto del ramo di azienda. Insomma dall’azienda pubblica (Latina ambiente) che sembrava l’origine di tutti i mali ad una nuova azienda pubblica. Il tutto con un parere dell’Anac, in merito al bando europeo e al suo annullamento, che ha chiarito quello che logicamente si poteva aspettare chi conosce il settore dei rifiuti e della pubblica amministrazione.
Quindi ci si chiede, in queste condizioni e con queste premesse, quale potrebbe essere la scelta migliore e soprattutto, c’è una scelta in questa situazione? Intanto seguire le indicazioni del parere Anac: https://www. anticorruzione.it/portal/rest/ jcr/repository/collaboration/ Digital%20Assets/anacdocs/ Attivita/Atti/Raccomandazioni/ Raccomandazione.non.vinc.29. 03.17.pdf
In conclusione, ritenuto che la formulazione del bando e del disciplinare di gara, oltre che di tutti gli atti ad essa correlati, competa alla esclusiva discrezionalità tecnica della stazione appaltante, come anche l’esercizio di attivare il potere di annullamento o di revoca in autotutela, prerogativa della amministrazione stessa da esercitarsi entro i parametri di legge e in presenza delle condizioni che ne consentono il ricorso, si deve richiamare l’attenzione del Comune di Latina a valutare la rimodulazione della lex specialis di gara al fine di emendare la stessa rimuovendo le criticità evidenziate nel presente atto,affinché proceda, nel rispetto delle procedure previste dall’attuale codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. n. 50/2016, ad affidare il servizio in oggetto con gara europea di evidenza pubblica. Il ricorso all’in house providing, infatti, costituisce un modulo gestorio dei servizi pubblici in deroga all’approvvigionamento ordinario di beni e servizi incentrato sulla gara e sul confronto competitivo da svolgere nel rispetto degli equilibri concorrenziali del mercato europeo. Per quanto sopra, nel concludere il procedimento con l’adozione del presente atto di raccomandazione, si invita il Comune di Latina, e per esso il Sindaco p.t., a comunicare all’Autorità le iniziative che intende adottare in merito alla gara sospesa, precisando le modalità di indizione di una nuova gara ovvero l’adozione di atti finalizzati a costituire una società in house per la gestione del medesimo servizio.
Quindi, in concreto, l’ANAC invitava il comune a risolvere le criticità del bando europeo. Secondo l’ANAC, la gestione in house è una deroga all’approvviggionamento ordinario dei beni. Invitava il comune a comunicare le iniziative in merito alla sospensione (quindi non annullamento) della gara precisando se intendeva fare una nuova gara (rimuovendo le criticità) oppure preferendo la gestione in house. L’ANAC, non essendole stato richiesto, non si pronuncia sulla possibilità o esclusione del comune, vista la partecipazione in Latinaambiente fallita, di costituire tale società. Nell’incertezza che appare dagli atti e dagli articoli degli organi di informazione, visto anche quello che potrebbe essere il primo dei ricorsi, per evitare che venga bloccato il servizio di raccolta dei rifiuti (facendo il gioco di chi da decenni specula sull’emergenza dei rifiuti creata ad arte come si legge dalle numerose inchieste), si sarebbe dovuto procedere, secondo me, con:
- Richiesta di parere al Ministero sull’interpretazione del comma 6 dell’articolo 14 del Decreto 175/2016 se nel caso del comune di Latina si può ricorrere ad una società in house e a quali condizioni. A questa domanda ne andava aggiunta un’altra altrettanto importante sul futuro dei lavoratori di Latina ambiente che, a parole, tutti vorrebbero tutelare.
- Fare gli atti indicati dall’ANAC, quindi o annullamento del bando europeo (sempre che il Ministero risponda in modo favorevole al punto precedente) oppure modifica dello stesso come indicato dall’ANAC che di fatto significherà riapertura dei termini con modifica delle condizioni e apertura anche ad altre società oltre a quelle che già hanno avanzato proposte;
- In entrambi i casi è evidente che va ricercata una soluzione temporanea in attesa della partenza del nuovo servizio che non può essere una proroga perenne.
Questo è ovviamente solo il primo dei problemi da risolvere, che sembra sia stato usato anche per nasconderne altri che peseranno in modo importante sull’economia, sulla gestione dell’amministrazione comunale, ma anche sulla salute pubblica e sul rispetto dei diritti civili e sociali.
La questione Latina ambiente, infatti, dalla cronache appare tutt’altro che facile e scontata rischiando di pesare per una decina di milioni circa sulle casse comunali e in ogni caso condizionare la questione discarica.
Le dichiarazioni attribuite ad uno dei curatori fallimentari della società, oltre che ad essere in contrasto con il buon senso, con i diritti civili e sociali e anche con le norme in materia di discarica, sono anche contrarie ad una importante sentenza “Il perseguimento del profitto imprenditoriale, che è il motore dell’economia, non deve mai essere disgiunto né andare a discapito dell’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini”. Questa affermazione del Tar Lazio 28 agosto 2017, n. 9442, dovrebbe essere del tutto pacifica, visto che si limita a ripetere quanto dice la nostra Costituzione. Ma evidentemente non lo era per la Regione Lazio visto che ci sono voluti anni di ricorsi e controricorsi per fargliela accettare.” (http://www.ilfattoquotidiano. it/2017/10/15/lazio-il-tar- sconfessa-la-regione-per-la- discarica-di-magliano-sabina- tutelato-solo-il-profitto/ 3915384/).
La discarica di Borgo Montello, anche se l’amministrazione comunale pare abbia dimenticato l’impegno morale assunto a casa Piovesan il 30 settembre 2016, infatti presenta diverse criticità e obblighi di legge, tutti ignorati, compreso dallo stesso comune cui compete, per legge, la bonifica inattuata. L’incapacità del comune o almeno la mancanza di atti in tal senso rischiano di creare grossi problemi oltre che di salute pubblica, di danni ad aziende e proprietà private, anche sull’impegno economico per la bonifica.
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