sabato 18 luglio 2015

sentenza centrale a biogas Energetica località La Chiesuola Latina


N. 00527/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00534/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 534 del 2014, proposto dalla società agricola a responsabilità limitata (s.a.r.l.) Energetica, in persona del suo amministratore unico, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Travi e Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso Chiara Avv. Lieto in Latina, alla Via San Marino, n. 12;
contro
comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Paolo Cavalcanti, con domicilio eletto presso Francesco Paolo Avv. Cavalcanti in Latina, alla Via IV Novembre, n. 25;
per l’annullamento, previa sospensione cautelare
- del provvedimento del dirigente del Servizio sviluppo economico - S.U.A.P. del Comune di Latina prot. n. 68227 del 16 maggio 2014, con il quale è stato sospeso il procedimento per rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione impianto di cogenerazione energia elettrica, alimentato abiogas;
- nonché degli atti precedenti e preliminari, ivi compresi in particolare la deliberazione del consiglio comunale n. 169 del 28 dicembre 2012 avente ad oggetto “adozione norme di salvaguardia delle aree agricole contermini siti di discarica ricadenti nel P.R.G. del Comune di Latina”, la deliberazione del consiglio comunale n. 81 del 23 dicembre 2013, avente ad oggetto le controdeduzioni alle opposizioni - osservazioni presentate alla deliberazione n. 169/2012 cit., la nota del Servizio Urbanistica (U.O.C. Pianificazione Generale) del Comune di Latina prot. n. 52368 dell’11 aprile 2014, nonché della successiva comunicazione prot. n. 89115 del 26 giugno 2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Latina.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2015 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1 La società agricola a responsabilità limitata (s.a.r.l.) Energetica, con ricorso notificato il 22 luglio 2014, depositato il successivo 29, espone: - di operare nel settore della coltivazione dei fondi agricoli e della silvicoltura e di avere nel proprio oggetto sociale anche la produzione di energia elettrica derivante da fonti agroforestali; - di aver quindi avanzato, il 9 maggio 2013, richiesta per il rilascio di un permesso per la costruzione di un impianto di cogenerazione (produzione combinata di energia elettrica e termica) a biogas alimentato con prodotti e sottoprodotti di origine biologica per la produzione di energia, elettrica e termica, da destinare all’attività agricola propria ed alle aziende vicine; - di aver successivamente corrisposto alle richieste di integrazione per l’esecuzione di un intervento avente ad oggetto un impianto comunque di modeste dimensioni e che avrebbe potuto fruire della procedura abilitativa semplificata di cui al d. lgs. 3 marzo 2011, n. 18; - che l’amministrazione prima (nota prot. n. 77326 del 10 giugno 2013) partecipava l’avviso favorevole e promuoveva il rilascio della fideiussione, poi (nota prot. n. 68227 del 16 maggio 2014) sospendeva il procedimento, presupponendo la delibera consiliare n. 169 in data 28 dicembre 2012 di “adozione norme di salvaguardia delle aree agricole contermini siti di discarica ricadenti nel P.R.G. del Comune di Latina”; - che, nonostante le indicazioni poi fornite dall’interessata sull’irrilevanza della variante rispetto all’iniziativa intrapresa, il comune confermava (nota prot. n. 89115 del 26 giugno 2014) che l’impianto in questione era da ritenersi assoggettato alle dette norme di salvaguardia. Tutto ciò premesso, agisce per l’annullamento di tutti gli atti in epigrafe citati.
2 Con atto depositato l’8 settembre 2014, si è costituito il comune di Latina che ha opposto l’infondatezza del ricorso.
3 Con ordinanza n. 231 dell’11 settembre 2014, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.
4 Il resistente ed il ricorrente hanno quindi depositato (9 e 10 aprile 2015) documentazione, memorie conclusionali (18 e 20 aprile 2015) e replica (30 aprile 2015).
5 Nel corso dell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2015, il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.
6 Occorre verificare in primo luogo l’eventuale incidenza sulla controversia del successivo preavviso (prot. n. 9788 del 23 gennaio 2015) e quindi del diniego espresso (prot. n. 45951 del 1° aprile 2015) vicende queste che, ad avviso del resistente, implicherebbero la sopravvenuta carenza di interesse. L’eccezione va disattesa. In via preliminare va evidenziato come l’iniziale domanda di annullamento verta sulla legittimità dell’applicazione della misura di salvaguardia e della norma che l’ha introdotta là ove, invece, la reiezione dell’istanza richiama vicende diverse e connesse alle condizioni di realizzabilità dell’intervento. Aggiungasi poi che, con memoria depositata il 18 aprile 2015, la ricorrente ha non solo ribadito l’interesse all’annullamento degli atti impugnati stante la persistente efficacia della nota applicativa della misura di salvaguardia, ma ha anche rappresentato l’intenzione di agire in via risarcitoria. Dette indicazioni riferite pure all’articolo 34, comma 3, cod. proc. amm., impediscono pertanto al Collegio di eludere l’iniziale richiesta in quanto, la dichiarata volontà di conseguire comunque un effetto costitutivo, qual’é la caducazione, osta ad ogni possibile conversione della domanda quindi ad una statuizione rilevante unicamente in termini di accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati.
7 Con i primi due motivi, dedicati alla violazione di legge ed all’eccesso di potere per travisamento, difetto di motivazione e perplessità, la ricorrente argomenta l’irrilevanza della norma di cui all’impugnata sospensione e ciò in quanto detta misura interesserebbe gli impianti, individuati dalla regione ai sensi del d. lgs. 152/2006 ed impiegati in attività connesse al trattamento e/o allo smaltimento dei rifiuti, impianti tra i quali non potrebbe rientrare quello di cui all’avviata iniziativa che sarà alimentato non da rifiuti, ma da sottoprodotti di coltivazione agricola. Il resistente ha richiamato la titolarità della funzione di disciplina dell’uso del territorio, l’erroneità dell’assunto sull’esistenza di un divieto perché la variante normativa tenderebbe ad un adeguamento progettuale, quindi che ricorrerebbe un’iniziativa rientrante nel d. lgs. 152/2006 che ascrive alla categoria dei rifiuti speciali quelli derivanti dall’esercizio dell’agricoltura.
7.1 I motivi sono fondati non sussistendo, pur dopo una più approfondita valutazione propria della fase del merito, ragioni per discostarsi da quanto statuito in sede cautelare. Il provvedimento di sospensione, che invita l’interessata a conformarsi e/o ad attendere la definitiva approvazione della variante adottata, presuppone una misura destinata a mitigare l’inserimento in zona agricola di alcuni impianti. La delibera consiliare presupposta ed anch’essa impugnata riguarda, in particolare, le “Aree Agricole contermini siti di Discarica ubicati in zona agricola di PRG e, che ad oggi interessano in modo specifico l’area sita in località Borgo Montello” quindi, “le aree agricole contermini quelle per lo smaltimento o trattamento, anche attraverso l’installazione di appositi impianti trattanti rifiuti urbani speciali e non come definiti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”. La norma al punto 4 prevede: “Per la salvaguardia di tutte le aree ricadenti in zona “H - Rurale” del P.R.G. del Comune di Latina nonché di quelle contermini l’area di Discarica sita in località Borgo Montello è disposto che ogni impianto o invaso individuato dalla Regione Lazio ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ai fini delle attività connesse a quella di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti sia dotato di una fascia di rispetto arborea per la profondità non inferiore a 100 metri per tutta l’estensione perimetrale dell’invaso individuato e/o dell’area dell’impianto lungo i lati contermini ad aree agricole, e di mt. 50 lungo i lati contermini ad altre aree già destinate a detto uso.”. Quanto poi all’impianto in questione, dal piano di utilizzazione in atti emerge che: - “Il ciclo produttivo consiste nella fermentazione in assenza di ossigeno (digestione anaerobica) di sottoprodotti di origine biologica.”; - la biomassa zootecnica è costituita dal liquame bovino e suino fornito da diverse aziende agricole della zona le quali forniranno anche “sottoprodotti non destinati al mercato … provenienti dalla filiera frutta come kiwi, susine etc. e orticola come rettiche, carote etc. Dalla filiera dell’olio proviene un sottoprodotto adatto alla fermentazione come la sansa dalla spremitura …”.
7.2 Ciò premesso va innanzitutto rimarcato, con riguardo alla variante introdotta, il perimetro oggettivamente delimitato dall’univoco richiamo ad “ogni impianto o invaso” impiegato e/o destinato alle “attività connesse a quella di smaltimento e/o trattamento di rifiuti”. Va poi sottolineato come, nell’ambito del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e soprattutto a decorrere dal 2008, sia stata ulteriormente fissata la distinzione tra la nozione di “rifiuto” (183, comma 1, lettera a) e quella di “sottoprodotto” (articolo 184 - bis, comma 1). Nello specifico, al di là della difficile ricostruzione alla luce dei parametri e delle vicende alle quali rinvia il rispettivo testo, dalle corrispondenti definizioni deriva comunque che i “sottoprodotti” non costituiscono “rifiuti” ed in quanto tali, non sono soggetti alla disciplina del residuo di produzione di cui occorre sbarazzarsi; i “sottoprodotti” poi possono esser usati nel corso dello stesso o anche in un successivo processo di produzione e/o di utilizzazione da parte del medesimo produttore o di terzi. Infine, sul versante della disciplina propria dei “rifiuti” e per rimanere al testo della variante normativa in discussione destinata ad “ogni impianto o invaso” dedicato alle “attività connesse a quella di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti”, rileva come alla definizione di “trattamento” siano accostate le “operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento” (articolo 183, lettera s) riferite, al “rifiuto” e non al “sottoprodotto”.
7.3 In definitiva, dalla su indicata ricostruzione emerge la sicura fondatezza dei motivi in esame con i quali la ricorrente ha, correttamente, riferito la misura alle aree contermini agli impianti connessi al trattamento e/o allo smaltimento dei rifiuti, quindi l’estraneità di quello progettato perché impiegante sottoprodotti.
8 Un tale esito esime dallo scrutinio del terzo motivo, posto in via logicamente subordinata, dedicato all’illegittimità della delibera che ha introdotto la detta variante normativa.
9 Il ricorso va pertanto accolto e le spese seguono, come per legge, la soccombenza secondo quanto in dispositivo esposto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla per quanto in motivazione esposto i provvedimenti impugnati.
Condanna il comune di Latina al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila,00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015, con l’intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Consigliere




 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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