sabato 18 luglio 2015

decreto Tar Latina ricorso centrale a biogas Agri Power per la richiesta di sospensiva

N. 00159/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00428/2015 REG.RIC.
logo

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 428 del 2015, proposto da:
Agri Power Plus S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Ferraris, Enzo Robaldo e Anteo Massone, con domicilio eletto presso Angelina Avv. Santoro in Latina, Viale Le Corbusier, n. 281;
contro
-Provincia di Latina, in persona del Presidente p.t.;
-Comune di Latina, in persona del Sindaco p.t.;
-Arpa Lazio, in person a del legale rappresentante p.t.;
-Asl Latina, in persona del legale rappresentante p.t.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-della nota prot. n.34599 del 25 giugno 2015, con la quale il Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Latina ha sospeso l'autorizzazione unica rilasciata alla ricorrente per l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, alimentato a biogas, vietando con effetto immediato la ricezione delle biomasse indispensabili al funzionamento dell'impianto;
-della nota prot. n.83841 del 17/6/2015, con la quale il Dirigente dell’Area Ambiente e Territorio, Servizio Edilizia Pubblica e Privata, del Comune di Latina, non ha accettato la polizza fideiussoria prestata dalla ricorrente;
-della nota prot. n.75265 del 1° giugno 2015.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che il provvedimento impugnato non è basato su ragioni di natura igienico-sanitaria o di salute pubblica, bensì su ragioni amministrative connesse alla fideiussione,
Ritenuto che il provvedimento di sospensione, peraltro adottato senza indicazione di un termine, produce un danno assai grave all’Azienda, provocandone sostanzialmente la chiusura;
Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per la tutela cautelare monocratica.


P.Q.M.
ACCOGLIE l’istanza indicata in premessa e per l’effetto sospende l’efficacia degli atti impugnati.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 17 settembre 2015.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Latina il giorno 9 luglio 2015.










 Il Presidente
 Carlo Taglienti





DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 09/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Nessun commento: