lunedì 20 luglio 2015

centrali a biogas o biomasse ha ragione il TAR del Lazio (che dà ragione agli inquinatori biogassisti /biomassisti) o quello del Piemonte? e perchè i comuni di Pontinia e Latina per difendere territorio e salute non hanno richiamato la sentenza T.A.R. Piemonte – sez. I – sentenza 30 agosto 2012 n. 987

ecco cosa afferma il Tar Piemonte:


E.C.A.M. s.r.l. sostiene, in pratica, che la FORSU utilizzata per la produzione di energia rinnovabile perde la sua connotazione di “rifiuto” per assumere quella di “biomassa”, e pretende derivare da ciò la non applicabilità della normativa in materia di rifiuti agli impianti che utilizzano rifiuti biodegradabili per la produzione di energia rinnovabile.
Il Collegio non è di questo avviso.
A prescindere dal dato chiarissimo emergente dal sopra ricordato allegato C alla parte quarta del D. L.vo 152/06, va considerato che la circostanza che la FORSU, come altri rifiuti biodegradabili, possa qualificarsi come “biomassa” ai fini della applicabilità delle norme in materia di produzione di energia rinnovabile non toglie che essa è e continua ad essere un rifiuto sino a che, ad ultimazione del ciclo di trattamento, viene definitivamente trasformata in un prodotto secondario. L’energia traibile dalla attività di recupero dei rifiuti biodegradabili costituisce solo una utilità che si affianca a quella insita nel recupero dei rifiuti stessi, e che tale utilità possa costituire il motivo principale che induce il gestore alla apertura dell’impianto non altera la natura della attività, che resta pur sempre anche una attività oggettivamente deputata al recupero degli stessi. Del resto è evidente che il trattamento dei rifiuti biodegradabili utilizzati per la produzione di energia rinnovabile ne garantisce il corretto recupero solo ove assoggettato interamente alla normativa sui rifiuti, la quale costringe il gestore dell’impianto a non disinteressarsi dei rifiuti trattati dopo averne sfruttato le capacità energetiche.
Agli impianti che producono energia rinnovabile tramite trattamento di rifiuti biodegradali sarà quindi certamente applicabile – come la Sezione ha già chiarito nella sentenza n. 1563/09, che ha chiarito che i rifiuti biodegradabili sono suscettibili di utilizzazione quali “biomasse” ai fini della applicazione della disciplina inerente la produzione di energia di fonti rinnovabili, senza peraltro far derivare da tale statuizione la inapplicabilità delle norme sui rifiuti – sia la normativa afferente la produzione di energia da biomasse sia la normativa sulla gestione dei rifiuti.http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/t-a-r-piemonte-sez-i-sentenza-30-agosto-2012-n-987/

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