martedì 14 luglio 2015

13 luglio richiesta dati emissioni odorigene e valutazione di impatto ambientale impianti Indeco ed Ecoambiente discarica di Borgo Montello

Avendo richiesto più volte il sopralluogo per la verifica delle emissioni e polvere moleste, non essendo mai pervenuta alcuna risposta scritta con gli stessi dati, si chiede in base alla normativa vigente per l'accesso agli atti, legge 241/1990 e  Decreto legislativo, 19/08/2005 si chiede di conoscerne gli estremi, nella qualità di consulente tecnico di parte dei cittadini residenti nei pressi della discarica di Borgo Montello.
Si chiede inoltre, come da precedenti comunicazioni, che tali dati vengano inseriti nella procedura di VIA in corso alla Regione Lazio.
Si segnala inoltre che:
  • occorre evitare un peggioramento della qualità dell'aria (come disposto dal D.Lgs. 155/2010 in recepimento della Direttiva Europea n.50 del 21/08/2008 e come disposto dall'art. 25 delle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio), e delle condizioni di salubrità del territorio comunale nel quale già insistono industrie classificate insalubri (Ali. D.M. 05/09/94 elenco di cui all'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie n.1265/34);
  • l'Art. 32. della Costituzione Italiana, nel sancire la tutela della salute come "diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività", di fatto obbliga lo Stato a promuovere ogni opportuna iniziativa e ad adottare precisi comportamenti finalizzati alla migliore tutela possibile della salute in termini di generalità e di globalità atteso che il mantenimento di uno stato di completo benessere psico-fisico e sociale costituisce oltre che diritto fondamentale per l'uomo, per i valori di cui lo stesso è portatore come persona, anche preminente interesse della collettività per l'impegno ed il ruolo che l'uomo stesso è chiamato ad assolvere nel sociale per lo sviluppo e la crescita della società civile;
  • secondo l'art. 41 l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali;
  • l'art. 9 recita: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
  • l'art. 674 del Codice Penale: Getto pericoloso di cose Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge,
  • considerate le varie segnalazioni di emissioni odorigene moleste nella zona nella documentazione andava riportato:
i Criteri di accettabilità indicativi
2 ouE/m3 per aree residenziali al primo ricettore / potenziale  ricettore;
3 ouE/m3 per aree commerciali a 500 m dal confine  aziendale o al primo ricettore / potenziale ricettore;
4 ouE/m3 per aree agricole o industriali a 500 m dal confine aziendale o al primo ricettore / potenziale ricettore;
- le misurazioni delle emissioni odorigene moleste siano state effettuate con determinazioni di tipo analitico, oppure con olfattometria o con naso elettronico.
- indicati i limiti delle emissioni odorigene sia in concentrazione di inquinanti (es H2S) che in unità odorimetriche (in genere 200 OU/m3)
- le prescrizioni- accorgimenti da adottare in fase operativa per limitare l’insorgenza del fenomeno.
Il giudice individua la fattispecie di reato anche in caso di molestie olfattive che non violino alcun limite di legge (in quanto la legge non prevede un limite) ovvero promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera (e l’autorizzazione venga rispettata) intendendo per molestia la situazione di disturbo della tranquillità e della quiete, con impatto negativo sulle normali attività della persona.
L’impatto negativo, che integra la fattispecie di reato, si verifica se il “cattivo
odore” superi la normale “tollerabilità”oppure, (utilizzando un parametro anche più rigoroso di quello previsto dall’art.844c.c. che fa riferimento ai rapporti fra proprietari di fondi nel diritto civile e introduce la nozione di “normale tollerabilità”), superi la “stretta” tollerabilità.
Il giudice penale raggiunge la prova della molestia con le dichiarazioni di testi e fa riferimento a quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti (che raccontano del cattivo odore percepito) soprattutto se si tratta di persone a diretta conoscenza dei fatti, come i vicini, o particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia o addetti a funzioni di controllo.
Il giudice amministrativo si occupa di emissioni odorigene moleste quando valuta la legittimità di atti autorizzativi anche non specificatamente riferiti alla regolamentazione delle emissioni odorigene moleste (ad esempio quando valuta la legittimità di un’AIA o di un’autorizzazione alle emissioni in atmosfera).
Tali atti, in molte sentenze, sono riconosciuti corretti se contengono
prescrizioni (spesso proposte o suggerite dalle ARPA) che hanno lo scopo di
salvaguardare la popolazione dalle emissioni odorigene moleste.
Ancora, il giudice amministrativo ha ritenuto legittimi quei provvedimenti adottati dal Comune per prevenire situazioni di danno per la salute pubblica (ex art. 217 del TULS) o utilizzando l’ordinanza contingibile e urgente ex art. 45 TU enti locali a protezione della popolazione dalle emissioni odorigene moleste se la molestia è comprovata da
sopralluoghi e accertamenti degli organi tecnici. File PDF - Arpat
19/dic/2012 – Il giudice penale in caso di emissioni odorigene moleste applica l'art. ... delle emissioni odorigene moleste (ad esempio quando valuta la...
in Italia le condotte tipiche dello stalking configurano il reato di "atti persecutori" (art. 612-bis c.p.), introdotto con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (decreto Maroni)[26].
La norma introduce nel codice penale l'articolo 612-bis, rubricato "atti persecutori", che al comma 1 recita:
« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita »

- per le stesse emissioni in atmosfera in merito alle principali riferimenti normativi
D. Lgs. del 13 agosto 2010, n. 155, Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa
D.C.R. n. 66/2009, Piano di Risanamento per la Qualità dell'Aria
D. Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 , Norme in materia ambientale. Parte quinta - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
D. Lgs 11 maggio 2005, n. 133, Attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti
Mancano di dati di rilievo delle centraline nell’area dell’intervento reperibili all’indirizzo:

richiesta di sopralluogo e verifica delle condizioni igieniche, ambientale e salute pubblica per emissioni odorigene moleste dalla discarica di Borgo Montello  e polveri, si chiede di conoscere la causa e i probabili danni alle persone e alla colture circostanti



Inviato a 
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