domenica 14 luglio 2013
sentenza 559/2013 il TAR Marche ha accolto il ricorso contro la centrale biogas di Camerata Picena (AN)
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Ancona/Sezione%201/2012/201200541/Provvedimenti/201300559_01.XML
N. 00559/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00541/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 541 del 2012, proposto da:
Comune di Camerata Picena, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Tiberi, con domicilio eletto presso l’Avv. Roberto Tiberi, in Ancona, corso Garibaldi, 124;
contro
- Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale De Bellis, con domicilio eletto presso il Servizio Legale Regione Marche, in Ancona, piazza Cavour, 23;
- Regione Marche Servizio Territorio Ambiente ed Energia - P.F. Rete Elettrica Regionale, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero dell'Interno, non costituiti;
- Provincia di Ancona, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Domizio, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Amministrazione Provinciale, in Ancona, via Ruggeri, 5;
nei confronti di
Sviluppo Agroalimentari Italia 2007 S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Francesca Del Borrello, Alessandra Piccinini, con domicilio eletto presso l’Avv. Francesca Del Borrello, in Ancona, via Alberto Caucci, 10;
per l'annullamento
1) del decreto del dirigente della P.F. Rete Elettrica Regionale, autorizzazioni energetiche, n. 56/EFR del 22.6.2012 della Regione Marche, pubblicato sul B.U.R. n. 66 del 5.7.2012, con cui è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2012, la società Sviluppo Agroalimentari Italia 2007 S.r.l., con sede in Corridonia (MC), a realizzare ed esercire l'impianto di produzione di energia elettrica da biogas, della potenza di 999 kwe, potenza termica in ingresso di circa 2.462 kw, con le relative infrastrutture ed opere connesse, da ubicare nel comune di Camerata Picena (AN), foglio catastale n. 6, particelle nn. 874, 876, 879 e 1099, porzione, della superficie di ha 2.58.40;
2) nonché di ogni atto al predetto preordinato, presupposto, preparatorio, connesso e conseguente, ivi compresi:
- il verbale della conferenza dei servizi del 14.06.2012, con cui, pur con il parere negativo del comune di Camerata Picena, è stato approvato il progetto sopra indicato, nonché il verbale della riunione della conferenza dei servizi del 20.04.2012;
- il parere del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le comunicazioni - Ispettorato Territoriale Marche - Umbria, del 15.05.2012, prot. n. 3387;
- il parere del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici delle Marche del 21.05.2012, prot. n. 7923;
- il parere reso dalla Provincia di Ancona nelle due riunioni delle conferenze dei servizi del 20.04.2012 e del 14.06.2012;
- il parere espresso dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Comando provinciale Vigili del Fuoco Ancona del 17.04.2012, prot. n. 6910 e successiva integrazione del 13.06.2012, prot. n. 10391;
- nonché di tutti gli elaborati progettuali presentati al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione a realizzare ed esercire l'impianto di produzione di energia elettrica da biogas di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, della Provincia di Ancona e di Sviluppo Agroalimentari Italia 2007 S.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto da Sviluppo Agroalimentari Italia 2007 S.r.l., rappresentata e difesa come sopra;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune ricorrente impugna il provvedimento con cui la Regione Marche ha rilasciato a Sviluppo Agroalimentari Italia 2007 S.r.l. l’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, relativamente ad un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas della potenza di 999 Kwe, da ubicare nel territorio di Camerata Picena.
2. Nel ricorso sono dedotti i seguenti vizi di legittimità del provvedimento impugnato e del procedimento dal quale esso è scaturito:
a) violazione delle norme sulle competenze professionali dei geometri (il progetto approvato, redatto da un geometra, prevede la realizzazione di consistenti opere in cemento armato, come tali rientranti pacificamente nelle competenze degli ingegneri e degli architetti);
b) omessa valutazione dell’impatto cumulativo con altro analogo impianto sorgente nel contiguo Comune di Agugliano (e distante circa 500 metri da quello per cui è causa) e con un impianto fotovoltaico. Violazione dell’allegato 3, par. 17, punto e), delle Linee guida nazionali approvate con D.M. 10/9/2010, della direttiva comunitaria 2011/92/UE e della Risoluzione del Consiglio Regionale n. 82 del 12/6/2012;
c) in subordine, incostituzionalità della L.R. Marche n. 3/2012, nella parte in cui esclude dalla procedura di V.I.A., fra gli altri, gli impianti alimentati a biomasse di potenza termica nominale inferiore a 1 Mw;
d) omessa convocazione alle conferenze di servizi dell’A.R.P.A.M. e dell’A.S.U.R. Marche (il cui apporto sarebbe stato vieppiù necessario in considerazione del fatto che il territorio di Camerata Picena è stato classificato - ai sensi della deliberazione del C.R. n. 52/2007 - quale zona “A”, in cui è prossimo il superamento delle emissioni inquinanti in atmosfera). I suddetti organismi, interpellati autonomamente dal Comune ricorrente, hanno sollevato diverse perplessità sul progetto approvato;
e) omessa valutazione delle emissioni acustiche e odorose che saranno prodotte non solo dall’impianto in sé, ma anche dai veicoli adibiti al trasporto delle biomasse utilizzate dall’impianto stesso;
f) omessa convocazione alle conferenze di servizi del Comune di Agugliano, il cui territorio sarà interessato dalle opere necessarie per adeguare la viabilità a servizio dell’impianto;
g) omessa convocazione alle conferenze di servizi del Comitato “Camerata Ambiente e Territorio”, il quale aveva manifestato espressamente la propria volontà di partecipare al procedimento;
h) violazione art. 14-ter, comma 2, L. n. 241/1990;
i) violazione art. 186 D.Lgs. n. 152/2006;
l) violazione degli artt. 13.1, let. b), punto IV, e let. j) e 15.4. del D.M. 10/9/2010, per quanto riguarda l’inadeguatezza del progetto di rimessione in pristino dell’area e la quantificazione dei relativi costi;
m) violazione dell’art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 387/2003, per non avere la Regione tenuto conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo;
n) difetto di istruttoria per quanto riguarda le modalità di approvvigionamento dell’impianto e l’utilizzo del digestato in agricoltura; violazione degli artt. 183 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006;
o) omessa previsione, nel decreto autorizzativo, delle misure di compensazione ambientale in favore del Comune di Camerata Picena (nonostante la ditta proponente, seppure in misura insufficiente, le avesse previste nel progetto);
p) indeterminatezza del provvedimento, con riferimento alle prescrizioni che sarebbero state indicate dal Comune ricorrente in sede di conferenza di servizi;
q) difetto di motivazione, con riguardo al dissenso manifestato dal Comune alla realizzazione dell’impianto in argomento.
3. Si sono costituiti la Regione Marche e la ditta controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 428/2012 è stata respinta la domanda cautelare, per assenza del periculum in mora.
Con ordinanza n. 91/2013 la Sez. V del Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare, nei soli limiti dell’invito al Tribunale a fissare con celerità l’udienza di trattazione del merito.
Nel frattempo, con ricorso incidentale depositato in giudizio in data 16/11/2012, Sviluppo Agroalimentari Italia 2007 ha impugnato i pareri resi dal Comune di Camerata Picena nel corso del procedimento autorizzatorio, deducendone la nullità e/o l’annullabilità per le medesime argomentazioni poste a base dei precedenti scritti difensivi.
Alla pubblica udienza del 20 giugno 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.
DIRITTO
4. Il ricorso principale va nel suo complesso accolto, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.
5. Iniziando la trattazione proprio dal ricorso incidentale, l’inammissibilità si fonda su un duplice ordine di considerazioni:
- per un verso, Sviluppo Agroalimentari Italia 2007 ha censurato un parere endoprocedimentale (reiterando peraltro le medesime difese che essa aveva già formulato in sede di controricorso), ossia un atto non dotato di autonoma lesività e dal quale, oltre tutto, la Regione ha prescisso in sede di rilascio dell’autorizzazione unica. Il ricorso incidentale costituisce invece lo strumento che i controinteressati (e in alcuni casi anche l’amministrazione resistente) possono utilizzare per impugnare o il medesimo provvedimento già gravato in via principale (ma per profili diversi da quelli sollevati in via principale) o altri provvedimenti sui quali si fonda in qualche modo il ricorso principale. Ma si deve trattare, per l’appunto, pur sempre di provvedimenti, ossia di atti amministrativi teoricamente in grado di regolamentare la fattispecie, e non di atti endoprocedimentali, i quali possono essere censurati solo in una con il provvedimento finale (laddove questo sia conforme ai pareri) oppure semplicemente contestati con il controricorso e con i successivi scritti difensivi;
- per altro verso, l’eventuale accoglimento del ricorso incidentale non precluderebbe l’accoglimento del ricorso principale (il che sarà chiaro all’esito della disamina delle censure formulate dal Comune di Camerata Picena, alcune delle quali si fondano direttamente sull’asserita violazione da parte della Regione di norme di legge), per cui non sussiste l’interesse alla trattazione del gravame incidentale.
6. Passando quindi al ricorso principale, va anzitutto rigettato il primo motivo, per le ragioni che di seguito si espongono.
Pur consapevole dell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali molto diversificati sul punto, il Tribunale ritiene di confermare quanto già statuito in sentenze recenti relative a vicende analoghe.
In particolare, nella sentenza n. 355/2011 (nonché nella coeva decisione n. 356/2011), il Tribunale ha statuito che “….Al riguardo va osservato che l’art. 16 del RD 11.2.1929 n. 274 attribuisce alla competenza del geometra la progettazione direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone.
Nel caso in esame si tratta di un tradizionale capannone a pianta rettangolare (con dimensioni di ml. 20x25 circa), con struttura prefabbricata (articolata in pilastri con interasse ml. 6,33 su un lato e ml. 9,45 massimi sull’altro, che reggono la struttura di copertura), e che non presenta alcun elemento architettonico di rilievo o comunque complesso.
Va inoltre osservato che i progetti versati in atti (sulla base dei quali venivano poi rilasciate le varie concessioni edilizie per l’opera in esame) non rappresentano la versione esecutiva (che include la risoluzione dei problemi tecnici di dettaglio e i calcoli strutturali), ma la versione di massima (che riguarda essenzialmente il profilo architettonico dell’immobile), per cui il Collegio non intravede (perlomeno nell’odierna fase amministrativo-concessoria) particolari difficoltà tecniche implicanti complesse operazioni di calcolo, fuori dalla professionalità del geometra, al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità (che attengono, invece, alla fase di cantierabilità ed esecuzione dei lavori).
Dagli atti risulta, inoltre, che il progettista e il direttore dei lavori strutturali è stato l’Ing. ….. e che l’opera è stata regolarmente collaudata (sotto il profilo statico) dall’Ing. …..; circostanze che rafforzano la conclusione che il Geom. …… abbia operato entro i limiti della propria competenza professionale.
Trova pertanto applicazione anche l’orientamento giurisprudenziale, già condiviso da questo Tribunale (cfr. TAR Marche 13.3.2008 n. 194; 23.11.2001 n. 1220), secondo cui la presenza dell'ingegnere progettista delle opere strutturali assorbe per intero quella parte che poteva esorbitare dalla competenza professionale del geometra. Di conseguenza la contestazione circa l'inidoneità del geometra a sottoscrivere il progetto esaminato dal comune viene a cadere e, quindi, tale aspetto della vicenda non è suscettibile di incidere negativamente sulla legittimità dell'impugnata concessione edilizia (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4.6.2003 n. 3068; v. anche Cons. Stato, Sez. V 3.10.2002 n. 5208 riguardante edifici analoghi).
Al riguardo il Collegio non ignora che esistono anche indirizzi giurisprudenziali di contrario avviso (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 28.4.2011 n. 253), adottati sul rilievo che non sarebbe possibile enucleare e distinguere un’autonoma attività, per la parte di tali lavori, riconducibile ad un ingegnere o ad un architetto, il che (prosegue la citata giurisprudenza) apparirebbe senz’altro esatto, in quanto chi non è abilitato a delineare l’ossatura, neppure può essere ritenuto in grado di dare forma al corpo che deve esserne sorretto.
A giudizio del Collegio appare invece possibile, sulla base di comuni esperienze di fatto, scindere dette attività progettuali, poiché definita l’ossatura (o, meglio, la struttura portante di un edificio, dimensionata per reggere tutte le sollecitazioni, statiche e dinamiche, verticali e orizzontali, cui esso è o potrebbe essere sottoposto) da parte del tecnico a ciò abilitato, l’ulteriore attività progettuale si risolve nella definizione di elementi di chiusura della stessa, mediante opere di tamponamento interno ed esterno di natura essenzialmente architettonica; opere volte a delimitare gli spazi in cui si svolge l’attività umana e che non richiedono il possesso di specifiche competenze strutturali (attività che, spesso, viene svolta dai tecnici specializzati nei soli componenti d’arredo)….”.
Come si vede, tali principi sono perfettamente applicabili al caso di specie, visto che il geom. Maurizi ha curato la progettazione solo dal punto di vista architettonico e con riguardo ad impianti che rientrano sicuramente nelle sue competenze professionali. Viceversa tutti i manufatti in cemento armato sono stati progettati e collaudati da ingegneri, i quali non si sono limitati a controfirmare il progetto del geom. Maurizi, ma hanno sottoscritto in proprio i rispettivi elaborati.
Non si comprende poi l’eccezione riferita al fatto che il deposito degli elaborati progettuali presso la Provincia di Ancona non sanerebbe l’illegittimità. Il ricorrente non tiene conto infatti della disciplina di cui agli artt. 65 e 93 del T.U. n. 380/2001, i quali prevedono espressamente che il deposito degli elaborati presso il Genio Civile deve precedere l’inizio dei lavori, il che vuol dire che tali elaborati non debbono necessariamente essere prodotti in sede autorizzatoria. Fra l’altro, avendo la Provincia partecipato alla conferenza di servizi, sarebbe stato agevole per essa rilevare l’omissione e sollecitare la ditta proponente a produrre i calcoli strutturali, mentre nessuna obiezione è stata mossa al riguardo in seno alla conferenza di servizi.
7. Prima di passare all’esame degli altri motivi di ricorso, il Collegio ritiene di dover evidenziare che, rispetto alla analoga vicenda decisa dal Tribunale con la sentenza n. 301/2013 (recante il rigetto del ricorso n. 451/2012 R.G.), lo scenario normativo e procedimentale è notevolmente diverso, in quanto:
- in quel caso, come si desume dal punto 3. della motivazione in diritto della sentenza n. 301/2013, l’autorizzazione unica era stata rilasciata lo stesso giorno dell’entrata in vigore della L.R. n. 3/2012, per cui la legge medesima non trovava applicazione nella vicenda (dal che il Tribunale ha tratto decisive conseguenze in ordine alla principale censura dedotta nel predetto ricorso n. 451/2012);
- alla data di pubblicazione della predetta sentenza non era ancora intervenuta la sentenza n. 93/2013 della Corte Costituzionale, con la quale, per quanto di interesse nel presente giudizio, sono stati dichiarati incostituzionali gli allegati alla L.R. Marche n. 3/2012, nella parte in cui una serie di progetti (fra i quali rientra quello per cui è causa) erano esonerati dalla V.I.A. unicamente in base a soglie numeriche relative alla potenza o all’estensione territoriale degli impianti e non già alla luce dei criteri di cui all’allegato III della direttiva 2011/92/UE. Per inciso, la Regione Marche aveva in qualche modo anticipato la sentenza della Consulta, visto che in parte qua la L.R. n. 3/2012 era stata già modificata dalla successiva L.R. n. 30/2012 (ma la Corte non ha ritenuto di dover dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto non era stata fornita la prova che la normativa sottoposta al suo giudizio non avesse trovato concreta applicazione nel periodo della sua vigenza).
8. La sentenza n. 93/2013 modifica ovviamente in modo radicale il quadro normativo di riferimento, sia da un punto di vista meramente formale (alla luce dell’efficacia ex tunc - fatti salvi i rapporti giuridici esauriti - delle pronunce declaratorie dell’incostituzionalità di norme di legge), sia dal punto di vista sostanziale (stanti le motivazioni che la Consulta ha posto a base della propria decisione).
In particolare, la Corte ha affermato in maniera decisa ed inequivocabile che la corretta applicazione della direttiva 2011/92/UE - la quale, in parte qua, ribadisce quanto già stabilito dall’art. 4 della direttiva 85/337/CEE - impone al legislatore nazionale e regionale di tenere conto, in sede di definizione dei progetti che vanno sottoposti o, al contrario, esonerati dalla V.I.A., dei criteri di cui all’allegato III alla direttiva 92/2011.
Ciò implica anche la riconsiderazione di quanto il Tribunale aveva affermato sempre al punto 3. della citata sentenza n. 301/2013 circa l’applicabilità dei limiti di esenzione previsti dalla normativa statale recata dal D.Lgs. n. 152/2006 in caso di assenza di normativa regionale. In base a quanto statuito dalla Consulta, è infatti evidente che anche la disciplina statale è sotto questo profilo contrastante con la direttiva comunitaria, per cui la stessa è disapplicabile direttamente dal giudice o quantomeno sottoponibile allo scrutinio della Corte Costituzionale.
Peraltro, in questa sede il problema non si pone, visto che la presente sentenza non può che limitarsi a decretare l’annullamento del provvedimento regionale impugnato, mentre spetterà alla Regione assumere i provvedimenti conseguenti. La fattispecie è infatti, dal punto di vista giuridico, del tutto assimilabile all’annullamento d’ufficio o in s.g. di un titolo edilizio, vicenda che, come dispone l’art. 38 del T.U. n. 380/2001, determina l’apertura di un nuovo procedimento nel quale l’autorità competente deve valutare le misure da assumere al fine di eseguire correttamente la pronuncia di annullamento.
9. Il ricorso principale va dunque accolto, nella parte in cui il Comune di Camerata Picena deduce la omessa effettuazione della procedura di V.I.A., in quanto, a seguito della sentenza della Consulta n. 93/2013, è venuta meno, con effetto retroattivo, la norma che esonerava il progetto per cui è causa dalla procedura di screening e quindi anche dalla eventuale successiva procedura di V.I.A.
Peraltro, per poter giustificare tale conclusione il Collegio deve farsi di carico di esaminare la disposizione transitoria di cui all’art. 27, comma 3, della L.R. n. 3/2012 (secondo cui “Le procedure di VIA avviate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono in conformità alle disposizioni normative previgenti”).
Le parti resistenti, infatti, interpretano tale disposizione nel senso che essa si applica alla presente vicenda, dovendosi ritenere che anche l’esclusione dalla verifica di assoggettabilità - ancorché operata a monte dal legislatore - fa parte della procedura di V.I.A. Pertanto, non trovando applicazione al caso di specie la L.R. n. 3/2012, ne discenderebbe che la sentenza n. 93/2013 della Corte Costituzionale non esplica effetti nel presente giudizio (le parti resistenti, in sostanza, ritengono che anche nella presente vicenda il Tribunale dovrebbe applicare, in parte qua, le medesime conclusioni rassegnate nella citata sentenza n. 301/2013).
Il Comune ricorrente interpreta invece la norma nel senso che la stessa riguarda solo i procedimenti di V.I.A. apertisi in base alla normativa previgente, i quali, in base all’art. 27, comma 3, debbono concludersi secondo le disposizioni vigenti al momento della presentazione della domanda. Al presente procedimento si applicherebbe pertanto la L.R. n. 3/2012 e quindi anche la sentenza della Corte che tale legge ha in parte qua dichiarato incostituzionale.
Il Collegio ritiene di dover accogliere le tesi del Comune ricorrente, in quanto la disposizione in parola avrebbe dovuto essere diversamente formulata laddove il legislatore regionale l’avesse voluta applicare anche ai procedimenti diversi dalla V.I.A. Data la sedes materiae, infatti, l’art. 27, comma 3, non può che applicarsi solo ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale apertisi in base alle norme previgenti e non ai casi in cui vi è l’esonero anche dalla verifica di assoggettabilità alla V.I.A.
Ne consegue che la sentenza n. 93/2013 esplica effetti anche al presente giudizio, il che determina l’accoglimento del ricorso nella parte in cui si deduce l’illegittima omessa sottoposizione del progetto per cui è causa a verifica di assoggettabilità a V.I.A.
10. Tutti gli altri motivi di ricorso, ad eccezione di quelli di cui si dirà nel paragrafo seguente, sono da ritenere assorbiti dall’accoglimento del principale motivo di ricorso, visto che tutte le omissioni che il Comune ricorrente addebita alla Regione per quanto riguarda l’esame del progetto nel merito afferiscono a profili rilevanti ai fini della valutazione dell’impatto ambientale dell’impianto per cui è causa. Il discorso riguarda i motivi di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del punto 2. dell’esposizione in fatto.
11. Sono invece infondati i motivi di ricorso indicati alle lettere h), i), l), m), n), o), p) e q) del punto 2. dell’esposizione in fatto.
Ed infatti:
- l’asserita violazione del termine di cui all’art. 14-ter, comma 2, della L. n. 241/1990 non ha impedito agli organismi periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di esprimere i pareri di rispettiva competenza, pareri che oltre tutto nella specie non assumevano specifica rilevanza ai fini autorizzativi, visto che la zona su cui deve sorgere l’impianto non è soggetta a vincoli paesaggistici o archeologici;
- alla conferenza di servizi ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 non debbono essere obbligatoriamente invitati i comitati di cittadini, i quali hanno però la facoltà di far pervenire le proprie osservazioni in merito ai progetti in esame, delle quali, in base al principio generale di cui all’art. 10 della L. n. 241/1990, l’autorità decidente deve tenere conto in sede di adozione dell’atto finale, sempre che si tratti di osservazioni motivate dal punto di vista tecnico-scientifico e inerenti i profili che debbono essere esaminati dalla conferenza di servizi;
- la ditta proponente ha indicato quale sarà la destinazione finale delle rocce e terre da scavo, come risulta dalla tavola progettuale C depositata in giudizio in data 10/9/2012. In sede autorizzativa non deve ovviamente essere indicato nel dettaglio come, in fase realizzativa, verranno eseguiti i riporti di terreno, visto che in parte qua il progetto può essere variato in base alle sopravvenienze. Allo stesso modo, la ditta ha prodotto tutti gli elaborati relativi alle reti fognanti ed agli altri impianti tecnologici;
- l’importo dei lavori di smantellamento finale dell’impianto e di ricomposizione ambientale è stato approvato all’unanimità dalla conferenza di servizi e dunque anche dal Comune ricorrente. Il motivo è pertanto inammissibile per intervenuta acquiescenza;
- gli impianti a biomasse non sono ex se qualificabili come impianti di trattamento di rifiuti, il che è dimostrato, ad esempio, dalla vicenda relativa ad altro impianto similare da realizzare nel territorio del Comune di Ostra (AN), il quale è stato invece autorizzato dalla Provincia di Ancona anche ai sensi dell’art. 208 del T.U. n. 152/2006 (della vicenda il Tribunale è attualmente investito con i ricorsi nn. 140/2013 R.G., 379/2013 R.G. e 380/2013 R.G.), in quanto il predetto impianto utilizza per il suo funzionamento la frazione umida della raccolta differenziata;
- come il Tribunale ha già affermato in altra analoga vicenda (vedasi la sentenza n. 363/2011), la disposizione di cui al comma 7 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 va interpretata nel senso che essa riguarda principalmente o casi in cui l’impianto andrebbe a collocarsi proprio sulle aree dove esistono colture pregiate oppure casi in cui (ma solo per impianti che sprigionano emissioni nocive, quali ad esempio quelli funzionanti a biomasse) le colture o gli allevamenti esistenti risentono della vicinanza agli impianti. Ma, in ogni caso, il soggetto che contesta in sede giurisdizionale l’autorizzazione unica ha l’onere di indicare quali sono le specifiche disposizioni a sostegno dell’agricoltura e delle attività connesse rispetto alle quali l’impianto contestato è incompatibile. Nella specie il Comune ricorrente non ha assolto a tale onere, per cui la censura va respinta;
- per quanto riguarda le modalità di approvvigionamento dell’impianto e l’utilizzo del digestato in agricoltura, la ditta proponente ha in primo luogo dato dimostrazione di avere la disponibilità di circa 53 ettari di terreno nel territorio limitrofo all’impianto. Inoltre, come correttamente rilevato nel corso del procedimento dai funzionari regionali, la Corte Costituzionale (sentenza n. 332 del 2010), nel dichiarare incostituzionale l’art. 57, comma 1, della L.R. Marche n. 30/2009, ha implicitamente cassato anche la parte della norma che prevedeva, fra le altre cose, che la biomassa utilizzata negli impianti de quibus dovesse avere provenienza locale o regionale (visto che anche questo profilo era stato sollevato dal Consiglio dei Ministri nel ricorso proposto in via principale). In ogni caso, l’art. 13.1, let. b), punto ii., delle Linee guida statali approvate con D.M. 10/9/2010 non impone che la biomassa sia di provenienza esclusivamente locale, mentre è chiaro che, in sede autorizzativa, il soggetto proponente può non essere ancora in condizione di depositare i contratti di fornitura della biomassa (essendo molto spesso arduo ottenere un impegno in tal senso in relazione ad un impianto non ancora esistente). Pertanto, in parte qua anche il PEAR Marche, richiamato dal Sindaco di Camerata Picena nella nota di osservazioni datata 19/4/2012, va interpretato alla luce della sentenza n. 332/2010 e quindi le disposizioni inerenti la c.d. filiera corta debbono essere considerate meramente programmatiche e non cogenti;
- per quanto riguarda il problema del digestato, va innanzitutto evidenziato che l’art. 52 del D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012, ha chiarito che il digestato ottenuto dalla digestione anaerobica delle biomasse è da qualificare sottoprodotto e non rifiuto. In secondo luogo, occorre ricordare che nella sentenza n. 301/2013 il Tribunale ha chiarito che tale profilo esula dalle competenze della Regione, in quanto, ai sensi del D.M. 7/4/2006 e della deliberazione G.R. Marche n. 1448/2007, il soggetto che esercisce un impianto a biomasse deve presentare al Comune competente per territorio apposito P.U.A. in cui dimostra l’utilizzo del prodotto. Il Tribunale ha poi aggiunto che “…In ogni caso, il gestore dell’impianto è obbligato a smaltire qualsiasi materiale prodotto dall’impianto stesso secondo le norme di legge (per cui, se si tratta di rifiuto andrà smaltito come tale, se si tratta di materiale suscettibile di commercializzazione potrà essere immesso sul mercato nel rispetto di eventuali prescrizioni e così via)…”.
- con riguardo alle misure di compensazione ambientale in favore dell’ente ricorrente, la normativa statale di riferimento (art. 1, comma 4, let. f) della L. n. 239/2004, art. 14.15 e allegato 2 delle Linee guida di cui al D.M. 10/9/2010) vieta di subordinare il rilascio dell’autorizzazione unica all’imposizione di misure di compensazione in favore dei Comuni nei cui territori debbono essere realizzati gli impianti che utilizzano energie rinnovabili. Pertanto, tali misure ben possono essere spontaneamente messe in opera dal soggetto proponente, ma non indicate nel provvedimento autorizzativo quali prescrizioni da osservare obbligatoriamente, salvo che non ricorrano i presupposti di cui al citato art. 1 della L. n. 239/2004 (e nella specie non è stato provato che tali presupposti sussistessero);
- quanto all’indeterminatezza del provvedimento, con riferimento alle prescrizioni che sono state indicate dal Comune ricorrente in sede di conferenza di servizi, si deve osservare che le prescrizioni comunali a cui fa riferimento il provvedimento impugnato sono tutte quelle indicate dall’ente ricorrente nel corso del procedimento, salvo ovviamente quelle che implicherebbero il divieto di realizzare l’impianto;
- in relazione all’asserito difetto di motivazione, con riguardo al dissenso manifestato dal Comune alla realizzazione dell’impianto in argomento, il motivo può essere assorbito, in quanto le obiezioni del Comune afferiscono a profili inerenti la V.I.A.
12. In conclusione, il ricorso principale va accolto, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile per difetto di interesse (in quanto, come si è visto, il ricorso principale va accolto per un profilo che rende privo di rilevanza l’eventuale annullamento del parere reso dal Comune nel corso del procedimento autorizzatorio).
Le spese di giudizio possono però essere compensate, in quanto nella vicenda ha inciso in maniera determinante la pronuncia n. 93 del 2013 della Corte Costituzionale, mentre al momento dell’adozione del provvedimento impugnato vigeva una norma regionale che legittimava l’operato della struttura burocratica che ha curato il rilascio dell’autorizzazione unica qui contestata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
Francesca Aprile, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento