La questione dei daini in sovrannumero nel parco nazionale
del Circeo è l’evidenza dell’ennesimo errore dell’uomo. Non c’era bisogno di un’altra
prova. In provincia di Latina dopo il punteruolo rosso delle palme, la malattia
delle piante di eucaliptus, il virus del kiwi, nutrie, cinghiali, gamberi della
Louisiana. Oppure dopo il consumo del suolo, la salinizzazione e l’abbassamento
delle falde, l’inquinamento di corsi d’acqua e delle falde di pesticidi, l’erosione
per errate scelte e cementificazione, strade e infrastrutture inutili, impianti
inquinanti. Anziché intervenire sulle cause, come sempre si interviene, in modo
quasi sempre sbagliato, sugli effetti. Nessun intervento per prevenire
importazioni di piante e animali aliene, veri criminali responsabili, per
ignoranza o speculazione, spesso con la complicità o il mancato controllo delle
istituzioni o di parti deviate di esse. Allo stesso modo nessuno si preoccupa
dei cambiamenti climatici in atto e delle scelte (o mancate scelte) nella
gestione del territorio che li dovrebbero contrastare. Tornando ai daini, come
per tutte le specie in sovrannumero o aliene, bisognerebbe anzitutto
controllarne la riproduzione. Introdurre specie predatrici, che ovviamente
sarebbero aliene, si peggiorerebbe la situazione. Gli animali in sovrannumero
(o dannose dell’ecosistema) devono essere prelevati e riportati, ove possibile
e compatibile, nel loro habitat naturale. Prima di procedere con l’abbattimento
dei daini, sarebbe opportuno verificare se la parte in sovrannumero può quindi
essere spostata in aeree per loro naturali. Non so se questa ricerca è stata
effettuata. Di certo se cittadini, comitati o associazioni volessero salvare
gli animali in sovrannumero dovrebbero cercare altre sistemazioni che
potrebbero essere anche private oltre che pubbliche. Per esempio potrebbero
esserci aziende o fattorie o privati che potrebbero accogliere alcuni capi, in regola ovviamente con la specifica normativa sotto richiamata. Questo
sicuramente ridurrebbe anche i costi per la collettività. Di certo va fatta una
selezione e una verifica, come avviene per esempio per i cani da dare in
adozione. La sensibilizzazione dell’opinione pubblica è importante, ma non deve
essere fine a se stessa, deve servire anche a prevenire altri simili errori.
Così come le petizioni. Bisogna diventare operativi e trovare, in tempi brevi,
una sistemazione alternativa non cruenta. Soluzione che è difficile che arrivi
dalle istituzioni che non riescono a risolvere o attenuare il problema dei cani
randagi e delle colonie feline…
https://www.studiocataldi.it/articoli/28829-detenzione-di-animali-selvatici-cosa-si-rischia.asp
Legge n. 150/1992
Reg. CE n. 3626/82
(immagine tratta dahttps://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2017/05/bambi-film-disney.jpg)
anche il presidente della federparchi conferma che si possono spostare altrove... (non vi fate fuorviare dal titolo) è solo questione di soldi, come sempre
“Corrette le scelte del Parco del Circeo sui daini, ecco perché non si possono portare altrove né sterilizzare”https://www.radioluna.it/news/2020/01/corrette-le-scelte-del-parco-del-circeo-sui-daini-ecco-perche-non-si-possono-portare-altrove-ne-sterilizzare/ QUI LE RISPOSTE – ASCOLTA
Parla Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi: "I daini si difendono, cinghiali e ratti no"
https://www.studiocataldi.it/articoli/28829-detenzione-di-animali-selvatici-cosa-si-rischia.asp
Rispetto alla CITES e ai Regolamenti comunitari (tra cui il menzionato reg. CEE 3626/82, qui sotto allegato) da cui prende le mosse, la legge n. 150/1992 ha previsto misure più restrittive.
Il divieto di detenere animali pericolosi
La legge (art. 6, comma 1) vieta a chiunque di commerciare o detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica,pena l'applicazione di severe sanzioni penali.
L'individuazione delle specie c.d. "pericolose" viene rimessa a un decreto interministeriale (d.m. del 19 aprile 1996 e successive modificazioni) che, in primis, precisa i criteri per stabiline la "pericolosità", per poi indicare le specie in un apposito elenco.
L'elenco, particolarmente ampio e variegato (e i successivi aggiornamenti), comprende circa 10 Ordini e 54 Famiglie appartenenti alle Classi di Mammiferi e Rettili, con i relativi generi e specie, che si aggiungono a quelle previste a livello comunitario e sovranazionale.
A titolo esemplificativo, nell'elenco sono presenti topi e ratti marsupiali, canguri, lemuri, aye-aye, lorsidi, tarsidi, scimmie orso, scimmie del nuovo e del vecchio mondo, gibboni, orango, scimpanzé, gorilla, lupi, volpi, sciacalli, coyote, orsi, orsi lavatori, panda, mustelidi, ghiottoni, tassi, tassi del miele, lontre, lontre giganti e marine, iene e felidi (leoni, tigri, pantere, etc.), elefanti, rinoceronti, cinghiali, pecari, ippopotami, cervidi (cervi, alci, daini, etc.), bovidi (antilopi, bufali, etc.), istrici, istrici arborei, capibara, paracana, aguti, tartarughe come la mauremide caspica o quella azzannatrice, coccodrilli e alligatori, alcuni serpenti (gila, varani, pitone reticolato, anaconda, cobra, serpente a sonagli etc.).
Tutti gli uccelli, invece, non sono inclusi tra gli animali pericolosi, nonostante la presenza di specie in grado di arrecare seri danni all'uomo.
L'elenco, non esaustivamente riproposto in questa sede, comprende anche animali che, apparentemente, potrebbero sembrare innocui, ma la cui detenzione comporta comunque il rischio di far scattare le sanzioni contemplate dalla legge.
Le sanzioni
La violazione delle prescrizioni può costare, come precisa la legge n. 68/2015, l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila.
In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila, mentre, qualora il reato sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.
Gli animali detenuti illegittimamente sono confiscati e (ai sensi della legge n. 344/1997) ricoverati presso appositi centri di accoglienza, che dovranno rispettare precisi requisitistrutturali e assicurare competenze specialistiche legate alle caratteristiche degli animali e a quelle sanitarie e di benessere delle stesse.
Le esenzioni dal divieto
Dal divieto sono, tuttavia, escluse alcune specifiche strutture individuate dalla stessa legge, ma soltanto se dichiarate appositamente idonee alla detenzione di animali pericolosi dalla Commissione scientifica CITIES o dalle altre autorità all'uopo deputate.
Si tratta di aree protette e parchi nazionali, circhi e mostre faunistiche permanenti o viaggianti, istituzioni scientifiche e di ricerca, giardini zoologici, acquari e delfinari, allevamenti di fauna selvatica autoctona, Centri di Recupero per Animali Selvatici autoctoni (C.R.A.S.).
Ognuna di queste strutture dovrà essere previamente sottoposta a una valutazione circa l'idoneità alla custodia e all'eliminazione dei rischi per la salute e l'incolumità pubblica che derivano dalla detenzione di esemplari pericolosi.
Specie esotiche invasive: scatta l'obbligo di denuncia
Inoltre, lo scorso 11 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva un provvedimento che adegua la normativa nazionale alle disposizioni europee del regolamento UE n. 1143/2014 sulle "specie esotiche invasive".
Si tratta di animali e piante che, originarie di altre regioni geografiche, vengano introdotte volontariamente o accidentalmente in un ambiente naturale nel quale normalmente non risiedono e che, insediandosi, alterano gli ecosistemi rappresentando una minaccia per l'ambiente.
Per contrastare il rischio che le specie invasive possano pregiudicare la natura italiana e la sua varietà di specie animali e vegetali, il regolamento configura una serie di azioni fondamentali, da quelle di prevenzione ai controlli, dalla sorveglianza alle sanzioni.
Il provvedimento si articola in tre azioni (prevenzione, diagnosi precoce ed eradicazione rapida,a gestione delle specie esotiche invasive) e stabilisce l'obbligo di denuncia per i soggetti che detengono esemplari di specie esotiche invasive inclusi nell'elenco unionale e nazionale e nei loro successivi aggiornamenti.
In particolare, risultano vietati: introduzione, trasporto o transito nel territorio nazionale; detenzione anche in confinamento; allevamento o coltivazione anche in confinamento, vendita o immissione sul mercato, utilizzazione, cessione o scambio, rilascio nell'ambiente.
Per le violazioni più gravi sono previste sanzioni penali, mentre per quelle minori sono individuate sanzioni amministrative. Resta tuttavia, la facoltà che siano rilasciate puntuali autorizzazioni (ad esempio per istituti di ricerca o di conservazioni, operatori commerciali, ecc.).
Reg. CE n. 3626/82
(immagine tratta dahttps://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2017/05/bambi-film-disney.jpg)
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