L'Art. 182 comma 9 del codice della strada recita: "I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
A quasi trent'anni dalla emanazione del 'NUOVO CODICE DELLA STRADA (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285) il regolamento non é stato promulgato quindi tutti i ciclisti devono fare uso delle piste ciclabili: dai bambini ai professionisti. Sono esclusi dall'obbligo i ciclisti che partecipano a competizione sportive autorizzate.
Definizione di pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi (Le biciclette sono velocipedi).
Quando è stato promulgato il ‘nuovo codice della strada’ le piste ciclabili erano poche e per un certo numero di anni l’art.182 comma 9 è stato sostanzialmente ignorato. Oggi i tracciati ciclabili sono una realtà significativa sotto gli occhi di tutti e quindi il citato articolo è stato ‘attenzionato’ da polizia municipale e dalle compagnie di assicurazione come vedremo più avanti.
Nel 1992 il legislatore forse non poteva prevedere che nel corso degli anni le piste ciclabili si sarebbero differenziati tra loro producendo effetti diversi sia sulle modalità di fruizione da parte dei ciclisti sia in relazione all’Art.182 del codice della strada.
Il “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili” (DECRETO 30 novembre 1999, n. 557) stabilisce le caratteristiche dei tracciati ciclabili che sono riconducibili alle seguenti quattro tipologie:
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