Il
procedimento di riesame in oggetto è stato avviato da Autorità
competente anche a seguito delle criticità gestionali che
interessano l’impianto riscontrate nel tempo dall'ArpaLazio
nell’esercizio delle sue funzioni ispettive.
Attività di controllo effettuate da Arpa
Lazio hanno evidenziato in varie occasioni la non conformità rispetto alla normativa vigente delle
caratteristiche del prodotto ottenuto, che peraltro anche all’apparenza mostrava presenza di “fumo” e
di percolato.
Controlli effettuati da Arpa Lazio nel corso del 2015 e nel 2016 (nota Prot n. 98418 del 11/12/2015 e nota Prot n.78853 del 21/10/2016) è stata rilevata la presenza, in alcuni punti del piazzale, di evidenze di ristagni di percolato. Nel corso del controllo del 2017 è stata rilevata
presenza di acqua stagnante maleodorante all’interno dei pozzetti di raccolta della rete delle acque
meteoriche. Nei controlli effettuati da Arpa Lazio presso l’installazione in oggetto sono emerse
significative criticità ambientali in relazione alle emissioni odorigene prodotte da specifiche
condizioni di esercizio e gestione degli impianti.l’impatto olfattivo dell’impianto in questione sul territorio circostante, è risultato superiore ai valori di accettabilità del disturbo olfattivo
presso 3 recettori,
Attività di controllo effettuate da Arpa
Lazio hanno evidenziato in varie occasioni la non conformità rispetto alla normativa vigente delle
caratteristiche del prodotto ottenuto, che peraltro anche all’apparenza mostrava presenza di “fumo” e
di percolato.
Controlli effettuati da Arpa Lazio nel corso del 2015 e nel 2016 (nota Prot n. 98418 del 11/12/2015 e nota Prot n.78853 del 21/10/2016) è stata rilevata la presenza, in alcuni punti del piazzale, di evidenze di ristagni di percolato. Nel corso del controllo del 2017 è stata rilevata
presenza di acqua stagnante maleodorante all’interno dei pozzetti di raccolta della rete delle acque
meteoriche. Nei controlli effettuati da Arpa Lazio presso l’installazione in oggetto sono emerse
significative criticità ambientali in relazione alle emissioni odorigene prodotte da specifiche
condizioni di esercizio e gestione degli impianti.l’impatto olfattivo dell’impianto in questione sul territorio circostante, è risultato superiore ai valori di accettabilità del disturbo olfattivo
presso 3 recettori,
la
Società SEP in data 28/09/2018 ha
prodotto
una istanza riguardante un incremento da 49.500 tonnellate a 60.000
tonnellate delle quantità
annue
di rifiuti conferibili e trattabili (R3), già autorizzate. A tal
fine la Regione Lazio ha avviato un
procedimento
di verifica di assoggettabilità a VIA.
Ne
consegue che le questioni connesse all’aumento
dei quantitativi di
rifiuti richiesti dalla Società
SEP
non sono oggetto del presente procedimento di riesame e pertanto non
sono state prese in
considerazione
da Arpa Lazio nel proprio parere.
Con
riferimento alla miscela si evidenzia altresì che non risultano
fornite informazioni in merito ad
eventuali
stoccaggi della medesima prima del suo invio alle biocelle, né
tantomeno sono state fornite
informazioni
circa le modalità di alimentazione delle 12 biocelle, con
particolare riferimento al loro
riempimento
e svuotamento e del successivo trasferimento dei rifiuti alla platea
di maturazione e da
qui
alla successiva fase di stoccaggio preventiva alla raffinazione.
Quanto sopra anche allo scopo di
garantire
il rispetto dei tempi di effettivo trattamento previsti dal D.M.
5/02/1998.
Conclusioni
Rispetto alle sopra evidenziate criticità, si rileva che la Società non menziona né affronta in alcun
modo nella B.18 - Relazione tecnica agli atti del procedimento di riesame le problematiche rilevate,
fornendo una rappresentazione dell’impianto e del suo funzionamento in contrasto con quanto emerso
in sede di controllo da parte di Arpa Lazio e con quanto previsto dalle BAT di settore applicabili.
Sulla base di quanto sopra si ricava che l’attività di compostaggio richiede che siano adeguatamente
progettate le condizioni che ne regolano il processo, anche in relazione alla corretta composizione dei
materiali in ingresso, e che le medesime siano effettivamente attuate e costantemente monitorate.
Al riguardo occorre rilevare, per quanto sopra analiticamente evidenziato, che le modalità di gestione
adottate per il processo di compostaggio effettuato nell’impianto non forniscono alcuna garanzia che
il medesimo consegua gli obiettivi di qualità per il compost prodotto, nel rispetto della normativa
ambientale vigente.
Rispetto al codice CER 19 12 12, che non appare essere ricompreso tra quelli ammissibili dalla
normativa vigente per la produzione di compost, si rileva tuttavia che la citata autorizzazione prevede
un vincolo, per poter essere accettato in ingresso all’impianto relativamente alla sua origine: “purché
derivanti mediante operazione R12 (di triturazione e di spremitura) da rifiuti da raccolta differenziata
o comunque previsti per la produzione di compost secondo quanto previsto dal D.Lgs. 75/2010 e
s.m.i.”.
A parere della scrivente Agenzia risulta opportuno riesaminare la citata condizione in quanto la
medesima non appare garantire, nella sua genericità, una efficace e evidente verifica della conformità
alla disciplina prevista dal D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.
per le acque di prima pioggia non sono state fornite da parte del Gestore le informazioni necessarie
per verificare che i suddetti rifiuti risultino assimilabili a quelli derivanti dai processi di depurazione
delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili.
In
Conclusioni
Rispetto alle sopra evidenziate criticità, si rileva che la Società non menziona né affronta in alcun
modo nella B.18 - Relazione tecnica agli atti del procedimento di riesame le problematiche rilevate,
fornendo una rappresentazione dell’impianto e del suo funzionamento in contrasto con quanto emerso
in sede di controllo da parte di Arpa Lazio e con quanto previsto dalle BAT di settore applicabili.
Sulla base di quanto sopra si ricava che l’attività di compostaggio richiede che siano adeguatamente
progettate le condizioni che ne regolano il processo, anche in relazione alla corretta composizione dei
materiali in ingresso, e che le medesime siano effettivamente attuate e costantemente monitorate.
Al riguardo occorre rilevare, per quanto sopra analiticamente evidenziato, che le modalità di gestione
adottate per il processo di compostaggio effettuato nell’impianto non forniscono alcuna garanzia che
il medesimo consegua gli obiettivi di qualità per il compost prodotto, nel rispetto della normativa
ambientale vigente.
Rispetto al codice CER 19 12 12, che non appare essere ricompreso tra quelli ammissibili dalla
normativa vigente per la produzione di compost, si rileva tuttavia che la citata autorizzazione prevede
un vincolo, per poter essere accettato in ingresso all’impianto relativamente alla sua origine: “purché
derivanti mediante operazione R12 (di triturazione e di spremitura) da rifiuti da raccolta differenziata
o comunque previsti per la produzione di compost secondo quanto previsto dal D.Lgs. 75/2010 e
s.m.i.”.
A parere della scrivente Agenzia risulta opportuno riesaminare la citata condizione in quanto la
medesima non appare garantire, nella sua genericità, una efficace e evidente verifica della conformità
alla disciplina prevista dal D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.
per le acque di prima pioggia non sono state fornite da parte del Gestore le informazioni necessarie
per verificare che i suddetti rifiuti risultino assimilabili a quelli derivanti dai processi di depurazione
delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili.
In
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