mercoledì 20 febbraio 2019

Sabaudia sequestrato il lago di Paola. Perchè non riaprire anche la questione del bene demaniale? Sentenza del tribunale di Roma che nomina un custode giudiziario per i beni dell'eredità contesa della famiglia Scalfati udienza fissata il 4 marzo. Rifiuti ci mancavano solo gli affari sporchi con i rom. Imprenditore di Cisterna accettava e poi riciclava in modo illecito elettrodomestici, batterie e metalli dai nomadi. Eseguite 23 ordinanze cautelari a carico di 3 dipendenti dell'Ama di Roma e una serie di commercianti. SS 148 Pontina dopo il crollo del 25 novembre (nel comune di Terracina nella rotatoria di San Vito - San Felice Circeo) ci sarebbe il progetto e l'Anas sarebbe pronta a partire. Ieri vertice in Prefettura dopo l'impegno alla riapertura prima di Pasqua adesso è confermata la riapertura in primavera (2019?). Lariano morte sul lavoro uomo schiacciato dalla ruspa. Processo Arpalo la genesi delle indagini sulla tre assi. Maenza riciclaggio delle auto 4 arresti . Formia operaio licenziato la società perde anche in appello. Sanità laboratorio 4.0 dove le analisi vanno veloci


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SABATO 12 MARZO 2011


Sabaudia: il lago di Paola è pubblico

Sabaudia, Lago di Paola: respinto il ricorso del Comune contro l'Ente Parco
Aggiornato : Venerdi 11 Marzo 2011 23:13 Scritto da Redazione Dimmidipiu Sabato 12 Marzo 2011 09:00
Cronaca - CRONACA : LATINA
E’ stata depositata ieri la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque relativa al ricorso presentato dal Comune di Sabaudia contro gli atti del presidente del Parco Nazionale del Circeo che, ricordando la vigenza di un divieto di navigazione sul Lago di Paola, ne regolamentava l’uso stabilendo soggetti e modalità in cui la navigazione veniva ammessa.

Il Comune di Sabaudia, e non solo, impugnando gli atti aveva sostenuto che questi erano abnormi e quindi al di fuori delle competenze del Presidente, erano inefficaci, arbitrari, illogici e lesivi delle Competenze del Comune.Il Tribunale respinge il ricorso presentato del comune e dichiara l’azione del Presidente del Parco assolutamente legittima, confacente alle norme vigenti, pienamente conforme alla funzione dell’Ente Parco. Viene inoltre chiarito in modo definitivo ed inequivocabile che, come ripetutamente sostenuto dal Parco e dal Ministero dell’Ambiente, i vincoli paesaggistici del Piano Territoriale Paesistico essendo stati assunti quali misure di salvaguardia vanno a tutti gli effetti considerati anche come vincoli ambientali. Infatti il Tribunale dichiara “priva di consistenza” l’eccezione del Comune di Sabaudia sull’inefficacia del Piano Territoriale Paesistico n. 13 poiché questo è “da ritenersi ancora vigente sino all’approvazione del piano territoriale paesistico regionale che non consta in atti sia stato approvato”. Afferma inoltre la piena la correttezza del Parco nell’interpretare a “titolo prettamente ambientale” il PTP n. 13 che individua il lago di Paola quale zona di tutela integrale e ne riporta la funzione alla legge quadro sulle aree naturali protette.In particolare secondo il Tribunale rientra tra i compiti del Presidente del parco “fornire chiarimenti sul divieto di navigazione a motore nel lago di Paola” rientrando nelle sue funzioni anche “l’interpretazione di precedenti provvedimenti della regione e l’esercizio della potestà di direttiva”. Pertanto le censure di incompetenza che sono state sollevate nei confronti del Presidente sono “da disattendere”. In relazione alle accuse sollevate dal Comune di Sabaudia in merito all’”abnormità” degli atti del presidente che “avrebbe surrettiziamente trasformato un vincolo paesaggistico in un vincolo ambientale” il Tribunale sostiene che gli atti del Presidente trovano la loro “ragion d’essere” in ragione degli “obiettivi minimi di qualità ambientale tutelati” che sono funzionali alle esigenze di conservazione “demandate” al’Ente Parco. Tant’è che secondo il Tribunale quanto fatto dal presidente è “ineccepibile laddove riconduce il divieto alla legge quadro sulle aree naturali protette” in relazione al divieto di modifica “del regime delle acque” quando da questa “ne risulti compromessa la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati”. Dopo aver rilevato lo sforzo fatto dal parco di regolamentare le attività e tra queste anche la navigazione lasciando aperta la possibilità di ulteriori accordi “con gli Enti Locali in applicazione dei noti principi di sussidiarietà e di leale collaborazione nel quadro dell’individuazione e del perseguimento dell’obiettivo di qualità ambientale” così come previsto dal Codice dell’Ambiente, il Tribunale dichiara che in relazione alla navigazione i provvedimenti del Presidente “sono immuni dalle censure appuntate” dal Comune di Sabaudia poiché questi non costituiscono “un divieto generalizzato di utilizzo dei natanti con trazione a motore in contrasto con i principi di libera navigazione”. Rigettate anche le eccezioni in merito all’illogicità degli atti emanati ed alla presunta inefficacia di questi rispetto al Comune di Sabaudia poiché l’Ente Parco può certamente “richiedere alle autorità competenti l’osservanza delle prescrizioni in materia di circolazione, ivi compresa quella degli specchi lacuali, di esercitare le potestà loro attribuite dalla legge ivi comprese quelle repressive a salvaguardia dei valori ambientali dello specchio lacuale”. Prima di arrivare alle sopra esposte conclusioni, il Tribunale tratta in via incidentale anche il tema delle natura giuridica delle acque affermando che il principio della cosiddetta legge Galli del 1994, secondo cui tutte le acque superficiali sono pubbliche, debba applicarsi anche al Lago di Paola per i caratteri idrografici dello stesso. Il Tribunale ricorda poi che tale principio è stato recepito e confermato nel 2006 dal Codice Ambiente ed afferma che “a tale regime pubblicistico delle acque non sarebbe ostacolo la mancata iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche” o la compravendita avvenuta. “La legge, così come le competenze dell’Ente Parco, sono state per noi sempre chiarissime e quindi avevamo la certezza di esserci mossi nel pieno della legittimità giuridica e della correttezza istituzionale” ha dichiarato il Presidente dell’Ente Parco Gaetano Benedetto. “Tutta questa vicenda ha fatto perdere due anni di tempo che ben altrimenti si sarebbero potuti spendere nelle procedure di piano e di regolamento. L’auspicio è che oggi, dopo che si è ritrovata una modalità di confronto con il Comune di Sabaudia, non si ricerchi di riportare il dibattito nel labirinto delle interpretazioni giuridiche. Chiariti dunque ruoli e le norme vigenti occorre ora concentrarsi sul Piano del Parco e sui Regolamento invitando tutti a considerare come il l’Ente Parco sia animato solo da interessi pubblici e come i riferimenti del nostro agire siano sempre fondati sul piano del diritto e sulla correttezza dell’interpretazione normativa”.“Dato il testo della sentenza, sento il dovere di ripetere ancora una volta” afferma Benedetto “che la competenza di pianificazione e regolamentazione del Parco prescinde dalla proprietà dei suoli. Piano e Regolamento del Parco, approvati secondo le modalità di legge che prevedono il coinvolgimento degli Enti Locali e della Regione, riguardano le aree private come quelle pubbliche, siano esse statali, regionali, provinciali o comunali. Quanto affermato nella sentenza sulla natura pubblica delle acque del Lago di Paola è dunque indifferente ai sensi della pianificazione; concentrare oggi attenzione e dibattito su questo punto significherebbe distogliere attenzione e dibattito dal Piano e dal Regolamento. Prendo atto dell’intenzione già espressa dalla Comunione Ereditaria Scalfati di ricorrere” conclude Benedetto “e questo mi fa ritenere che sia quanto mai urgente chiedere al Ministero dell’Ambiente ed alla Regione Lazio di assumere la questione ed evitare un contenzioso senza fine che potrebbe mettere a rischio quanto viene stabilito in sede di programmazione e regolamento. Molto pragmaticamente occorre dunque che un soggetto pubblico stabilisca il valore del Lago e che si affronti quindi il tema dell’indennizzo dei proprietari o della cessione bonaria del lago stesso attraverso un concordato che risolva in modo pacifico ogni contenzioso”.
http://www.dimmidipiu.it/

Sabato 12 Marzo 2011 http://carta.ilmessaggero.it/view.php?data=20110312&ediz=05_LATINA&npag=37&file=K_2109.xml&type=STANDARD
Il lago di Paola è pubblico. E’ quello che si legge tra le righe della sentenza del Tribunale superiore delle acque con la quale si respinge il ricorso presentato del Comune di Sabaudia contro gli atti del presidente del Parco nazionale del Circeo, Gaetano Benedetto, che regolamentavano l’uso del lago stabilendo soggetti e modalità in cui la navigazione veniva ammessa. Ma la sentenza affronta anche il tema delle natura giuridica delle acque affermando che il principio della legge Galli del 1994, secondo cui tutte le acque superficiali sono pubbliche, deve essere applicato anche al lago di Paola per i suoi caratteri idrografici. Principio già confermato nel 2006 dal Codice Ambiente. Secondo il Tribunale «a tale regime pubblicistico delle acque non sarebbe ostacolo la mancata iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche» o la compravendita avvenuta. Una sentenza che aprirà di sicuro scenari nuovi e che di fatto ribalta la situazione attuale del lago di Paola che viene quindi definito demanio idrico e non proprietà privata. Alla luce della demanialità del lago Benedetto definisce «quanto mai urgente chiedere al Ministero dell’Ambiente e alla Regione Lazio di assumere la questione ed evitare un contenzioso senza fine» con la famiglia Scalfati. La Comunione degli eredi Scalfati per bocca dell’amministratore unico, Andrea Bazuro, ha annunciato che impugnerà la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche di fronte alle sezioni unite della Cassazione. «La sentenza in esame non avrà alcun effetto fino a quando non si formi il giudicato sulla questione, il che avverrà solo a seguito della futura pronuncia delle sezioni unite – dichiara Bazuro -Fino a quel momento, la situazione di fatto e di diritto rimarrà invariata».
E.Pie.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Lago pieni poteri al Parco
http://www.dagolab.eu/public/LatinaOggi/Archivio/58a282b09fc5d80beec8/pag24sabaudia.pdf
LE acque del lago di Paola tornano ad agitarsi. Il Tribunale Superiore delle Acque, nel respingere il ricorso del Comune di Sabaudia contro il divieto di navigazione imposto dal Parco Nazionale del Circeo, a margine della sentenza rispolvera la questione della proprietà e della natura giuridica del bacino. Il Tribunale, in particolare, sostiene che il principio delle legge Galli del 1994, secondo cui
tutte le acque superficiali sono pubbliche, debba applicarsi anche al lago di Paola. Principio recepito anche dal Codice Ambiente del 2006 nel quale si afferma che la
natura pubblicistica vale anche in caso di mancata iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche o di compravendita avvenuta. Dunque, in breve, il lago di Paola, pur
essendo proprietà privata, resta al contempo un’area in cui l’interesse pubblico è prevalente. Ma questo non l’unico punto su cui il Tribunale sgombra il campo da
ogni equivoco. Altrettanto chiara e precisa è la posizione sui poteri del Parco. Che, spiegano i giudici, ha piena competenza sul lago di Paola contrariamente a quanto finora sostenuto dal Comune di Sabaudia. Eccezioni, quelle dell’ente municipale, che vengono liquidate dai giudici come «prive di consistenza». Che è una risposta
anche a chi, come la Provincia di Latina, ha fatto fuoco e fiamme per delegittimare il Parco e il presidente Gaetano Benedetto, reo di essersi opposto al mega progetto
con cui Cusani voleva trasformare il lago in una sorta di porto, con tanto di ponte mobile al posto di quello esistente, a beneficio dei cantieri Rizzardi e alla faccia dei vincoli.
Il Tribunale Superiore delle Acque risponde anche a chi aveva solo pensato che una cosa del genere potesse essere fattibile. Riconosce infatti al presidente Benedetto di aver interpretato in modo legittimo le norme vigenti nel regolamentare la navigazione a motore sul lago. Esatto il richiamo del Parco ai vincoli ambientali
imposti dal Piano territoriale paesistico che individua il lago quale zona a tutela integrale. Atti e interpretazioni espressi nel rispetto dell’«esercizio della potestà di direttiva» del Parco. Ciò per rispondere a chi sosteneva che l’ente presieduto fosse «incompetente» rispetto al lago. «La legge, così come le competenze dell’En te
Parco - dichiara il presidente Benedetto - sono state per noi sempre chiarissime e quindi avevamo la certezza di esserci mossi nel pieno della legittimità giuridica e
della correttezza istituzionale». Tutta questa vicenda, prosegue, «ha fatto perdere due anni di tempo che ben altrimenti si sarebbero potuti spendere nelle procedure di
piano e di regolamento. L’auspicio è che oggi, dopo che si è ritrovata una modalità di confronto con il Comune di Sabaudia, non si ricerchi di riportare il dibattito
nel labirinto delle interpretazioni giuridiche».

lago di Paola Sabaudia Cass. Sez. III sent. 13677 del 3 aprile 2007 (c.c. 15 dic. 2006) Pres. Vitalone Est. Fiale Ric. Scalfati Beni Ambientali. Lago comunicante con il mare. Natura demaniale


Cass. Sez. III sent. 13677 del 3 aprile 2007 (c.c. 15 dic. 2006)
Pres. Vitalone Est. Fiale Ric. Scalfati
Beni Ambientali. Lago comunicante con il mare. Natura demaniale
Il requisito della libera comunicazione con il mare di un lago costituisce requisito della demanialità del bene e ne assicura l’idoneità agli usi pubblici del mare. L'utilizzo, da anni,delle acque di un lago ai fini dell'ormeggio delle imbarcazioni, continuamente incrementato attraverso la realizzazione di nuove opere che hanno determinato sostanzialmente la realizzazione di una struttura portuale per la nautica da di porto ne comprova la natura demaniale marittima prevalente sui titoli di proprietà, vantati da altri soggetti .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 15/12/2006
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere – SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1339
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 39888/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCALFATI Alfredo, n. a Roma il 27/10/1956; avverso l'ordinanza 21/07/2006 del Tribunale per il riesame di Latina; Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori Avv.ti MARVASI Tommaso e PLACANICA Cesare, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
Il G.I.P. del Tribunale di Latina, con provvedimento del 4.7.2006, disponeva il sequestro preventivo di una struttura per approdo turistico, gestita dalla s.r.l. "In Land Sea", esistente nel lago di Sabaudia (noto anche come lago di Paola) e costituita da nove pontili collegati tra loro a mezzo di un passaggio centrale e da due ulteriori pontili adiacenti la sponda del lago, per una lunghezza complessiva di mt. 944,40 ed una superficie totale di mq. 1983,81, idonei all'ormeggio di 593 imbarcazioni.
La misura di cautela reale veniva disposta in relazione agli ipotizzati reati di cui agli artt: a) artt. 54 e 1161 cod. nav.; b) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c; c) D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181; d) L. n. 394 del 1991, artt. 13 e 30; e) art. 734 cod. pen.; f) artt. 632 e 639 bis cod. pen., trattandosi di opere realizzate in assenza di concessione demaniale, di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica e di nulla-osta del Parco nazionale del Circeo.
Il Tribunale di Latina - con ordinanza del 21.7.2006 - rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagato Scalfati Alfredo, legale rappresentante della s.r.l. "In Land Sea". Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore dello Scalfati, il quale - sotto il profilo della violazione di legge - ha eccepito:
- la prescrizione dei reati contestati, in quanto le strutture assoggettate al sequestro esisterebbero da epoca antecedente al 1984 e sarebbero state oggetto di autorizzazioni sindacali contenenti il riferimento al parere dell'Ente parco;
- la erronea affermazione della demanialità marittima del lago, oggetto invece di proprietà privata;
- la carenza del "periculum in mora", mancando i presupposti di concretezza ed attualità.
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato. 1. Elementi necessari per una adeguata comprensione della vicenda sono i seguenti:
- secondo lo stralcio bibliografico esistente presso l'amministrazione del Parco nazionale del Circeo, il cd. "lago di Sabaudia (o di Paola)" è lungo circa 6,7 km. e ha una superficie di circa 3,8 kmq. Esso è congiunto al mare, fino dall'epoca romana, attraverso un canale lungo circa 700 metri e, dal 1935, anche attraverso un canale più stretto (Caterattino) lungo circa 500 metri. Il livello delle acque, da centinaia di anni, è pari a quello del mare ed il regime delle stesse è condizionato delle maree, con minimo afflusso di acque dolci superficiali;
- lo Stato italiano, in data 22.4.1981, vendette l'intero ex feudo di San Felice Circeo, comprendente il lago, a tale Ottavio Giachetti e, in seguito a successivi atti di trasferimento anche mortis causa, il compendio immobiliare pervenne nel 1910 alla famiglia Scalfati;
- con decreto 2.9.1946 del Capo provvisorio dello Stato, il lago - considerato appartenente al demanio idrico - venne inserito nell'elenco delle acque pubbliche del Comune di Latina; il relativo provvedimento di iscrizione, però, venne dichiarato illegittimo dal Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, con sentenza del 27.7.1956, confermata dalle Sezioni Unite civili di questa Corte Suprema con sentenza del 20.6.1958;
la Corte di Appello di Roma - Sezione usi civici, con sentenza del 7.11.2003 (gravata da ricorso per cassazione proposto dal Comune di Sabaudia, tuttora pendente), ha escluso la demanialità civica del lago, rivendicata dai Comuni di Sabaudia e Terracina;
- con decreto del 9.5.1961 il Direttore marittimo di Civitavecchia, di concerto con l'Intendente di finanza di Latina, incluse il lago nel demanio marittimo quale bacino di acqua comunicante con il mare. Tale decreto, però, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza del 9.12.1980, confermata dalla 1^ Sezione civile di questa Corte Suprema con la sentenza n. 1863 del 19.3.1984.
2. Nella situazione dianzi descritta deve essere esaminata la questione della contestata appartenenza del lago al demanio marittimo.
Al riguardo va evidenziato che la Corte di Appello di Roma, con la citata sentenza del 9.12.1980, ha affermato che la comunicazione del lago medesimo con il mare non era libera, bensì rimessa ad opere e canalizzazioni realizzate dall'uomo.
Quella Corte territoriale ha rilevato, quindi, che il bene - tenuto conto della condizione in cui all'epoca versava - non era idoneo ad essere utilizzato per i pubblici usi del mare, non sussistendo alcun interesse pubblico attinente la navigazione in mancanza di punti tra i quali creare un collegamento marittimo, e che, quanto all'approdo ed al rifugio di natanti, l'ingresso nel bacino interno era allo stato impossibile e poteva avvenire solo a costo di imponenti opere di ristrutturazione dei canali di accesso.
Sempre secondo quella pronuncia di merito, nessuna struttura destinata alla balneazione esisteva sulle sponde del lago, che neppure era naturalmente dotato di notevole pescosità ma soltanto sede di un vivaio utilizzato per la riproduzione di specie ittiche determinate.
La 1^ Sezione civile di questa Corte Suprema, con la sentenza del 19.3.1984, n. 1863:
- ha affermato innanzi tutto l'irrilevanza, ai fini di quanto previsto dall'art. 28 c.n., della circostanza che la comunicazione fra acque esterne ed interne sia o meno assicurata dall'opera dell'uomo;
- ha evidenziato, però, che l'elemento fisico della comunicazione con il mare può essere apprezzato solo in quanto tale comunicazione attui la funzione di interesse pubblico che il bene è in condizione di potere assolvere e, sul punto, ha considerato motivato ih maniera completa e congrua l'accertamento di fatto del giudice di appello, riferito nell'epoca in cui esso era stato effettuato alla insussistenza di interesse alla creazione di linee di comunicazione marittima ed all'impossibilità di ingresso nel lago di natanti, se non a seguito di opere di ristrutturazione dei canali di accesso e alla costruzione ex novo di moli, banchine, pontili e fondali;
- ha rilevato che i due canali di accesso al mare avevano in atto una profondità, poco prima delle foci, di circa 80 cm. e larghezza di circa 15 metri, che nel tratto finale si riduceva a pochi metri, rendendo particolarmente problematica qualsiasi utilizzazione del lago ai fini della navigazione e del trasporto marittimo. 3. In punto di diritto, quanto al riconoscimento della demanialità marittima, questo Collegio afferma e ribadisce i seguenti principi:
a) agli effetti dell'art. 28 c.n., lett. b), - secondo cui fanno parte del demanio necessario marittimo i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano "liberamente" con il mare - l'indispensabile elemento fisicomorfologico della comunicazione con il mare, pur essendo irrilevante che questa sia assicurata attraverso l'opera dell'uomo che impedisca il progressivo interramento delle acque, non costituisce di per sè solo il fattore decisivo e qualificante della demanialità, ma esso deve essere accertato e valutato in senso finalistico-funzionale, in quanto, cioè, si presenti tale da estendere al bacino di acqua salmastra le stesse utilizzazioni cui può adempiere il mare, rivelando l'idoneità attuale, e non meramente potenziale e futura, del bene, secondo la sua oggettiva conformazione fisica, a servire ai pubblici usi del mare, anche se in atto non sia concretamente destinato all'uso pubblico (vedi Cass. civ.: Sez. 1^, 19.3.1984, n. 1863, Min. marina mercantile c/Scalfati, con la già citata decisione riferita appunto al lago di Sabaudia in oggetto; Sez. 2^, 6.6.1989, n. 2745; Min. finanze c/Mion, con decisione riferita ad una valle da pesca nella laguna veneta);
b) riguardo ai beni di cui all'art. 28 c.n., lett. b), il requisito della libera comunicazione con il mare (necessario ai fini della loro demanialità) non è rilevante di per sè (onde non importa che a realizzarlo sia necessaria la periodica opera dell'uomo per impedire la naturale tendenza all'interramento delle foci e dei canali), ma solo in quanto assicura l'idoneità dei beni stessi (considerati in rapporto all'estensione, alle annessioni ed alle strutture e caratteristiche idrogeologiche) agli usi pubblici del mare (vedi Cass. civ., Sez. 1, 27.1.1975, n. 316, Min. finanze c/Carta, con decisione riferita agli stagni di Cabras nei pressi di Oristano); c) il requisito della libera comunicazione con il mare durante una parte almeno dell'anno dei bacini d'acqua salsa o salmastra non è, di per sè solo, rilevante ai fini della legittima identificazione della loro appartenenza al demanio marittimo, attesa la necessità dell'ulteriore requisito della idoneità oggettiva ed immediata dei bacini stessi agli usi pubblici del mare, indipendentemente da qualsiasi indagine sulla loro idoneità ad utilizzazioni pubbliche meramente potenziali e future (vedi Cass. civ., Sez. 1^, 16.2.1999, n. 1300, Arena ed altri c/Min. trasp. e navigazione, con decisione riferita ai laghi di Ganzirri presso Messina);
d) al fine dell'applicazione dell'art. 28 c.n., lett. b), che assegna al demanio marittimo "i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno una parte dell'anno comunicano liberamente col mare", occorre fare riferimento alla situazione attuale del bene, nel senso che detta demanialità postula la sua attitudine oggettiva ed immediata all'uso pubblico, sicché resta irrilevante ogni indagine sull'idoneità del bene medesimo ad utilizzazioni pubbliche meramente potenziali e future (vedi Cass. civ., Sez. 1^, 23.11.1979, n. 6118, Min. marina c/Schiano, con decisione riferita al lago di Lucrino presso Napoli);
e) l'uso marittimo può essere il più vario e sicuramente ricomprende l'accesso, l'approdo, la tirata in secco dei natanti, le operazioni attinenti alla pesca da terra e le operazioni di balneazione (vedi Cass. civ., Sez. 2^, 23.4.1981, n. 2417, Fortunato c/Min. finanze);
f) l'art. 29 c.n., in quanto esige per la demanialità delle "pertinenze marittime" la loro appartenenza allo Stato, esclude anche che simile appartenenza sia rilevante per gli stessi fini in ordine ai beni compresi nel precedente art. 28 c.n., per i quali essa non è menzionata (vedi Cass. civ., Sez. 1^, 27.1.1975, n. 316, Min. finanze c/Carta).
4. Nella vicenda in esame risulta accertata, allo stato, l'utilizzabilità attuale del cd. lago di Sabaudia per i pubblici usi del mare.
La situazione dei luoghi, infatti, è assolutamente diversa da quella posta a base della decisione assunta dalla Corte di Appello di Roma il 9.12.1980 e confermata da questa Corte Suprema con la sentenza n. 1863/1984 della 1^ Sezione civile, in quanto:
- il 27.7.1984, il Sindaco di Sabaudia ha autorizzato a titolo precario la s.r.l. "In Land Sea" ad eseguire lavori di rifacimento sia di una parte dell'argine del lago sia delle passerelle in legno appoggiate sulla sponda; nonché ha concesso nulla-osta per l'ormeggio di imbarcazioni in numero non maggiore di 500 e con lunghezza non superiore a sei metri, facendo divieto di navigazione nel lago di imbarcazioni a motore;
- detta autorizzazione all'ormeggio è stata rinnovata per un anno con provvedimento del 27.5.1985;
- la preesistente banchina in legno per l'attracco delle imbarcazioni ed una recinzione metallica (che separava il percorso lungo la sponda di accesso al lago dal terreno retrostante) sono stati sostituiti da una banchina in cemento armato e da una diversa recinzione;
- negli anni successivi sono stati realizzati svariati manufatti, a terra, connessi all'attività di ormeggio, tutti privi di permesso di costruire e delle autorizzazioni correlate ai vincoli esistenti (per i quali si afferma, nell'ordinanza impugnata, la pendenza di distinti procedimenti penali);
- in data 6.5.2003 il Comune di Sabaudia ha autorizzato la demolizione di un manufatto asseritamente pericolante, costituito dalla ex chiusa sul canale romano di Torre Paola, di collegamento con il mare, nonché il dragaggio del fondo del canale limitato ai soli materiali di risulta della demolizione;
- in seguito a detta demolizione ed alla ripetuta attività di dragaggio risulta ampliata la possibilità di navigazione dal lago al mare e viceversa;
- alla data del 30.6.2000 vi erano, nella darsena, soltanto sei pontili per circa 437 metri lineari;
- sulla base dei rilievi aerofotogrammetrici eseguiti il 24.1.2004 risulta che 268,70 metri degli attuali 944,40 sono stati realizzati dopo quel rilevamento, mediante realizzazione ex novo di due pontili ed ampliamento di altri due preesistenti;
- una delle passerelle attualmente esistenti, con i relativi moduli galleggianti di appoggio, risulta acquistata in data 12.4.2005;
- la s.r.l. "In Land Sea" pubblicizza la prestazione attuale sia del servizio di ormeggio con fornitura di acqua ed elettricità sui pontili, sia dei servizi di sollevamento di barche e di officina meccanica; a terra funzionano inoltre una scuola di sci nautico, un ristorante, un bar ed una bautique.
Nella situazione di fatto sopra descritta, razionalmente il Tribunale di Latina ha ravvisato "l'utilizzo, da anni, delle acque del lago ai fini dell'ormeggio delle imbarcazioni, continuamente incrementato attraverso la realizzazione di nuove opere che hanno determinato sostanzialmente la realizzazione di una struttura portuale per la nautica da diporto", sicché legittimamente lo stesso Tribunale ha ritenuto "comprovata la natura demaniale marittima del lago... prevalente sui titoli di proprietà, vantati peraltro da soggetti diversi dall'odierno indagato".
In particolare, alla stregua dei principi di diritto dianzi enunciati:
- non è dubitabile che si tratti, nel caso, di un bacino di acque salmastri, sia pure commiste in parte con acque dolci e nessuna rilevanza può comunque ascriversi al tasso di salinità;
- il bacino comunica direttamente, ininterrottamente e liberamente con il mare (anche) attraverso un canale navigabile;
- incontestabile è l'uso marittimo attuale del bacino medesimo nonché la sua attitudine oggettiva ad essere utilizzata per fini del pubblico uso del mare, poiché tra questi vanno sicuramente ricompresi l'accesso, l'approdo e la tirata in secco dei natanti;
- è irrilevante che tale attuale destinazione sia sorta e venga mantenuta per un'opera innovatrice dell'uomo.
La 1^ Sezione civile di questa Corte - con la sentenza n. 316/1975 - ha testualmente affermato che "la destinabilità immediata all'uso pubblico, che si sovrappone escludendolo all'uso privato, giustifica che un bene, per forza stessa della legge e finanche senza bisogno di formalità accertativi appartenga allo Stato, e vi appartenga in quella forma particolare per la quale neppure lo Stato come entità soggettiva può liberamente disporne contro la sua conservazione per la utilizzabilità generale da parte di tutti, sia pure con quella serie di condizioni formali che sono giustificate dalla necessità di un ordinato svolgimento dell'uso. A questa stregua perde perfino valore la genesi di una destinabilità pubblica in atto; nel senso che se, al limite, un cittadino privato effettuasse, legittimamente o non, un'opera per cui sorge un bene prima inesistente e destinarle ad uso pubblico... non vi è dubbio che il bene nuovo diventi, anzi nasca come bene demaniale, a prescindere dai rapporti economici o di altro tipo tra il cittadino e lo Stato".
5. Nella specie, in conclusione, razionalmente risulta ravvisata la sussistenza del fumus del reato di occupazione abusiva del demanio marittimo (di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav.), attraverso la installazione ed il mantenimento dei pontili di approdo nonché attraverso lo stesso ormeggio delle imbarcazioni (vedi Cass., Sez. 3^: 4.3.2005, n. 8410, Di Palma; 9.4.2003, n. 16670, P.M. in proc. Bolognesi; 25.1.2000, n. 354, Carrodano).
A fronte degli accertamenti effettuati devono riconoscersi, pertanto, profili di impudenza all'affermazione del ricorrente secondo la quale unica funzione del canale di collegamento con il mare sarebbe quella di "consentire l'ossigenazione del lago".
Il reato ha natura permanente, sicché sono irrilevanti le discettazioni difensive pretesa prescrizione.
Le autorizzazioni temporanee all'ormeggio rilasciate dal Comune di Sabaudia in data 27.7.1984 e 27.5.1985 non costituiscono concessioni demaniali (all'epoca, tra l'altro, non era configurabile alcuna competenza dei Comuni in ordine al rilascio di concessioni demaniali marittime).
6. La misura di cautela reale è stata altresì disposta in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. C) installazione delle strutture di approdo senza il necessario permesso di costruire); al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (carenza dell'autorizzazione paesaggistica); L. n. 394 del 1991, artt. 13 e 30 (mancanza del nulla-osta del Parco nazionale del Circeo). In ricorso non si assume l'esistenza dei provvedimenti amministrativi anzidetti (si adombra soltanto l'esistenza di un non meglio specificato "parere" reso dall'Ente parco in relazione ai più limitati interventi autorizzati dal Comune negli anni 1984 e 1985), e quanto all'eccezione di prescrizione di tali reati, va rilevato che l'ultimo pontile è stato sicuramente installato in epoca successiva all'acquisto dei suoi componenti, documentato da una fattura del 12.4.2005.
7. Il "periculum in mora" è più che evidente, quanto alla contravvenzione demaniale, tenuto conto che la libera disponibilità dei beni sequestrati determina il protrarsi della occupazione abusiva costituente reato.
Appare ultroneo discettare, pertanto, circa l'aggravamento del carico urbanistico connesso all'incremento dei posti-barca disponibili, comunque valutabile quanto meno sotto il profilo della necessità di maggiori spazi da destinare a parcheggio dei veicoli utilizzati dai proprietari delle imbarcazioni per raggiungere il luogo di ormeggio. 8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2007

9 SETTEMBRE 2014


Lago di Sabaudia, Schintu difende Giuliani e rilancia: “il caso va discusso” se solo a Sabaudia ci fossero gli ambientalisti https://pontiniaecologia.blogspot.com/2014/09/lago-di-sabaudia-schintu-difende.html

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