sabato 11 giugno 2016

Ilva, ‘l’immunità penale’ a chi inquina e i tarantini inascoltati

Scrivo questo post perché questo spazio non mi appartiene ma risponde a una logica di servizio al territorio e alla gente. Ieri pomeriggio mi ha contattato un intellettuale tarantino per sottoporre alla mia attenzione alcuni aspetti dell’ultimo decreto sull’Ilva. Mi invitava a parlarne, per i tarantini inascoltati. Questo spazio libero da qualsiasi condizionamento non può non offrirsi liberamente al grido di dolore che si solleva a fronte di decisioni francamente non condivisibili, di fronte alle urgenze ambientali in corso.
Facciamo chiarezza. Avevo parlato della travagliata vicenda Ilva commentando, tempo fa, il bel saggio di Giuliano Pavone, “Venditori di fumo”. Ne riporto un brano, per rinfrescare la memoria: “Nel 2008 l’associazione Peacelink rende pubblici gli esiti di un’analisi su formaggi prodotti alla periferia di Taranto, evidenziando come contengano diossina in misura tre volte superiore ai limiti di legge. Nello stesso anno viene ordinato l’abbattimento di circa 1200 pecore che pascolavano nei dintorni dell’Ilva e il pascolo viene interdetto nel raggio di 20 km dallo stabilimento industriale. […] Fu avviato alla fine del 2009 il procedimento penale che poi è sfociato nel sequestro degli impianti del 2012 e in quello dei beni del gruppo Riva”. “Attraverso altre analisi, commissionate dall’associazione Bambini contro l’inquinamento, si riscontra la presenza di diossina e Pcb oltre la dose giornaliera tollerabile anche nel latte materno di tre donne tarantine”. Sempre nel 2008 Peacelink prova a rendere fruibili i dati del Ministero dell’Ambiente e in collaborazione con il Servizio di chimica ambientale dell’Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova prova a trasformare l’inquinamento da benzo(a)pirene in “sigarette equivalenti”. Ne venne fuori che: “Un bambino del quartiere Tamburi di Taranto in un anno inala l’equivalente del fumo passivo di 780 sigarette”.
Da qui la lunga serie dei cosiddetti decreti Salva-Ilva. Siamo al decimo. E cosa dice questo decimo decreto? Come affronta questa annosa emergenza ambientale? Leggiamo anzitutto i commenti di ieri del governatore Emiliano, in proposito: “La misura è colma. La pazienza dei tarantini e dei pugliesi è finita – ha attaccato Emiliano – Siamo stanchi di vedere i bambini di Taranto ammalarsi di tumore nella misura del 30% in più rispetto agli altri bambini italiani”.
L’indignazione sorge dalla possibilità, offerta alla società che si aggiudicherà il gruppo siderurgico, di modificare il Piano delle misure di risanamento ambientale dell’Ilva predisposto dal governo Renzi nel 2014, che sarebbe dovuto scadere in questi giorni. Con tempi più lunghi, fino al 2019. Né si tratta del primo rinvio: l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) del 2012 (subentrata a quella del 2011, che intercettazioni telefoniche avevano dimostrato essere stata “dettata” al Ministero dell’Ambiente dagli avvocati dei Riva) prevedeva come termine ultimo il 2014. (Si veda, ancora, pag. 97 del saggio “Venditori di fumo” per la questione “dettatura” che emerge dalle intercettazioni).
Accanto a un ulteriore allungamento dei tempi, il decimo Salva-Ilva stabilisce – cosa ancora più grave – dei mutamenti nella sostanza delle misure. In pratica, il gruppo industriale che dovesse acquistare l’Ilva, sarebbe autorizzato a modificare, il piano ambientale secondo criteri di sostenibilità economica (pur essendo tenuto a rispettare i limiti europei alle emissioni nocive).
Ma tutto ciò non basta. Non è tutto. Proprio Peacelink, ieri, ha sottolineato un ulteriore aspetto del decreto “Salva Ilva” appena partorito dalle menti ministeriali: il decreto legge 9 giugno 2016, n. 98 “Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo Ilva” modifica l’art. 2 del precedente Decreto del 5  gennaio 2015, dandogli la forma seguente: “Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’ incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro”.
Domanda (legittima?): se tutto è fatto seguendo le migliori regole, perché ricorrere a quella che Peacelink chiama “immunità penale”? A voi la risposta.
Qui il testo sulla Gazzetta Ufficiale di  | 11 giugno 2016 http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/11/ilva-limmunita-penale-a-chi-inquina-e-i-tarantini-inascoltati/2819049/

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