venerdì 5 luglio 2019

Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per assicurare il ripristino della raccolta dei rifiuti di Roma Capitale

REGIONE LAZIO
Direzione Regionale: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
Ordinanza del Presidente
N. del Proposta n. 11902 del 05/07/2019
Oggetto:
Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per assicurare il ripristino della raccolta dei rifiuti di
Roma Capitale
VALERIANI MASSIMILIANO
______________________________
L' Assessore
Il Direttore Regionale
F. TOSINI
______________________________
Estensore
FELICI CRISTINA
______________________________
Responsabile del Procedimento
TOSINI FLAMINIA GR 29 00
______________________________
Pagina 1 / 12 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell’art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per
assicurare il ripristino della raccolta dei rifiuti di Roma Capitale
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
Su proposta dell'Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di
trattamento, smaltimento e recupero
CON RIFERIMENTO ALLE FONTI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO,
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale) e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e
successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa
alle discariche di rifiuti" che all’art. 7 dispone che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo
dopo trattamento;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. concernente “Norme in materia
ambientale” e, in particolare:
1. l’art. 177, comma 4, laddove dispone “4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente
e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla
normativa vigente”;
2. l’art. 178, comma 1, laddove dispone “La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai
principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella
distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio
“chi inquina paga”. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia,
efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle
norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”;
3. l’art.182, comma 3, che sancisce il divieto di “smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni
diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o
internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico-economica di raggiungere
livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”;
4. l’art. 183, comma 1 che riporta le seguenti definizioni:
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n) “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il
controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento,
nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario …
o) “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare
alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del
loro trasporto in un impianto di trattamento;
p) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al
tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
5. l’art. 198, comma 1, che stabilisce “1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a
livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario
della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo
202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”
VISTO inoltre l’art. 191, comma 1, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina il potere
di adozione di ordinanze contingibili e urgenti e di intervento sostitutivo, a fronte di eccezionale
discostamento dalle prescrizioni sopra elencate in materia di ciclo dei rifiuti e che, in particolare, al
comma 1, dispone che “…qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di
tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della
Giunta regionale o… possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze
contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti,
anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e
dell'ambiente.” ed al comma 2 “Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al
comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per
garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di
inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni
e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai
predetti fini.”
VISTA la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot.5982
del 22-04-2016, “Recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze
contingibili ed urgenti di cui all’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
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CON RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DI CRITICITÀ NELLE QUALI VERSA IL
SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PRESSO LA CITTA’ DI ROMA
CONSIDERATA la perdurante criticità nella raccolta dei rifiuti urbani presso il territorio della
città di Roma, che ha registrato nel corso dei mesi di maggio e giugno una progressiva diminuzione
della capacità di raccolta dei rifiuti urbani e, corrispondentemente, il progressivo diffondersi di
fenomeni di ammasso di rifiuti nella prossimità dei cassonetti di raccolta, tale da generare diffuso
disagio nella popolazione, manifestatasi, tra l’altro, con la progressiva crescita di segnalazioni e
richieste di verifica finanche presso le autorità preposte alla materia della sicurezza e igiene
pubblica;
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TENUTO CONTO che tale disfunzionalità della raccolta, a decorrere dal mese di giugno, ha
determinato conseguenze per dimensioni e diffusione direttamente osservabili in grande parte del
territorio cittadino di Roma;
VISTA la nota dell’ordine dei medici di Roma in data 1 luglio 2019, che segnala, tra l’altro, “Le
montagne di rifiuti abbandonati in modo incontrollato, specie fuori dai cassonetti che macerano
sotto il sole di questi giorni, con le alte temperature, costituiscono un serio rischio per la salute
legato alla proliferazione di germi e parassiti con la possibilità di diffusione di malattie infettive
attraverso contatto diretto o indiretto tramite gli insetti e soprattutto entrando in contatto con gli
escrementi di uccelli e roditori.”;
VISTE le comunicazioni inviate alla Giunta regionale, in data 2 e 3 luglio 2019, dai Dipartimenti di
prevenzione delle Aziende sanitarie romane, nelle quali è evidenziato l’aumento da parte dei
cittadini dei municipi romani delle segnalazioni e delle richieste di verifica dei possibili rischi
igienico sanitari;
CONSIDERATO che a seguito di tali segnalazioni e richieste, i Servizi di igiene pubblica delle
Aziende sanitarie hanno posto in essere azioni di monitoraggio e osservazione diretta attraverso
personale ispettivo, con particolare riferimento a siti sensibili (ovvero in adiacenza di strutture
sanitarie e socio-assistenziali, strutture per l’infanzia, mercati rionali, cucine ed esercizi di
ristorazione) e che, a seguito di tali verifiche, sono state registrate diffuse criticità causate dal
generale accumulo di rifiuti urbani con conseguente fenomeno di fermentazione e putrefazione delle
componenti organiche dei rifiuti stessi e connessa produzione di odori fortemente molesti che
attirano e favoriscono la proliferazione di specie animali sinantrope, nonché, principalmente nel
territorio della Asl Roma 2, la presenza di carcasse di cassonetti incendiati, della cenere e dei
residui della combustione, con presumibile presenza di sostanze tossiche originate dall’incendio;
TENUTO CONTO che, nelle suindicate comunicazioni dei Servizi di igiene pubblica delle
Aziende sanitarie, viene quindi evidenziata la non tollerabilità di tali fattori di disturbo e
conseguenze di stress psicofisico per l’esposizione agli odori molesti, benché alla data delle
osservazioni non siano state registrate situazioni di rischio reale e concreto pregiudizio per la salute;
VALUTATO tuttavia che il perdurare di tali disfunzioni nella raccolta dei rifiuti rischia di
comportare il progressivo accrescimento e diffondersi delle succitate criticità igieniche;
RITENUTO necessario, allo scopo di prevenire ogni possibile rischio sanitario, formulare tutte le
prescrizioni necessarie per ripristinare le condizioni di adeguata sicurezza igienica, attraverso
interventi di immediata attuazione presso siti sensibili quali strutture sanitarie e socio-assistenziali,
strutture per l’infanzia, mercati rionali, cucine ed esercizi di ristorazione ecc.;
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CON RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI ATTUALI DEL CICLO DI RACCOLTA,
TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
TENUTO CONTO che le linee strategiche del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio,
approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 49 del 31 gennaio 2019, attualmente in corso di
completamento della procedura di Valutazione ambientale strategica, mappano il quadro del
fabbisogno e dell’impiantistica presente nel territorio regionale stabilendo:
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1. con riferimento al trattamento di rifiuto indifferenziato, che l’offerta impiantistica nella
regione (TMB/TBM e TM) garantisce l’autosufficienza a livello regionale, mentre non
soddisfa il requisito dell’autosufficienza su base di ATO a causa dello scompenso tra
produzione e trattamento dei rifiuti di Roma Capitale, anche in ragione del basso tasso di
crescita della raccolta differenziata;
2. con riferimento allo smaltimento la maggiore criticità al momento presente nella Regione
Lazio è la scarsa disponibilità di discariche per lo smaltimento degli scarti derivanti dal
trattamento del rifiuto indifferenziato e dagli scarti derivanti dal recupero della frazione
differenziata e, a maggiore ragione per questa tipologia di impianto, rimane insoddisfatto il
principio dell’equa responsabilizzazione del territorio di Roma Capitale, non in grado di
assolvere autonomamente agli obiettivi di chiusura del ciclo.
TENUTO CONTO, inoltre, che le citate linee strategiche del Piano di gestione dei rifiuti della
Regione Lazio, con riferimento all’impiantistica della Città metropolitana di Roma registra che: “I 4
impianti in esercizio di TMB (AMA - Rocca Cencia, AMA - via Salaria, E. Giovi – Malagrotta 1, E.
Giovi - Malagrotta 2) disponevano (prima dell’incendio del TMB Salario) di una quantità
autorizzata pari a 935.000 tonnellate e hanno trattato una quantità di rifiuto urbano indifferenziato
pari a 747.589 tonnellate. Considerata la quantità autorizzata, il sistema impiantistico
teoricamente avrebbe potuto trattare ancora oltre 187 mila tonnellate di rifiuti.
Purtuttavia, l’analisi dei dati mostra una trasferenza del rifiuto indifferenziato sia nelle altre
province del Lazio, 121.508 tonnellate, sia fuori regione, 39.809 tonnellate e infine in Austria,
50.520 tonnellate (Tabella 38). In relazione a queste ultime si evidenzia che provengono
interamente dall’impianto AMA di via Salaria, che aveva una quantità autorizzata di 234.000
tonnellate a fronte di un trattato pari a 151.376 tonnellate. … Gli impianti di TMB localizzati nel
territorio di Roma Capitale producono una quantità di rifiuti, provenienti dal trattamento dei rifiuti
urbani (sub-capitolo 1912), pari a 645.785 tonnellate. Tali rifiuti vengono gestiti, in parte negli
impianti della regione, 213,186 tonnellate, in parte sono destinati ad impianti fuori regione,
411.090 tonnellate e 21.509 tonnellate sono invece destinate all’estero.”.
ATTESO che nel descritto quadro di riferimento del sistema impiantistico di Roma e del Lazio,
l’Amministratore giudiziario di E.Giovi ha comunicato in marzo 2019 l’avvio di attività
straordinarie di manutenzione degli impianti TMB 1 e 2 di Malagrotta che determinano riduzione
della quantità di rifiuti trattate per 500 ton/giorno a decorrere dal 26 maggio u.s.;
VISTO che AMA spa con nota prot. 20347 del 18 aprile 2019 ha rappresentato difficoltà a trovare
ulteriori spazi presso gli impianti di trattamento del Lazio;
VISTO che la Regione Lazio - Direzione regionale politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, con nota
prot. 322830 del 26 aprile 2019 ha chiesto ai titolari di impianti presso il territorio regionale
ulteriori disponibilità di trattamento da mettere a servizio della richiesta di AMA spa e i medesimi
titolari di impianti hanno formulato risposta positiva;
TENUTO CONTO che, a seguito di tale richiesta, l’amministrazione giudiziaria di E.Giovi con
nota del 15 maggio 2019, ha messo a disposizione di AMA spa spazi presso gli impianti di
termovalorizzazione e di discarica per il quantitativo derivante dal mancato trattamento di 500
ton/giorno in sostituzione del trattamento non erogato dai TMB di Malagrotta;
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VISTA inoltre la recente nota prot. 33138 del 28 giugno 2019, con la quale AMA spa ha
comunicato che, sebbene fino a tale data fosse garantita la tenuta del sistema, nuovi elementi
(ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo sugli impianti regionali e un guasto su un
impianto situato nel territorio della Regione Lazio) rendono necessario il reperimento di ulteriori
spazi a partire dal 1° luglio 2019 e, in particolare:
a. 300 ton/giorno per soddisfare il gap di trattamento a partire dal 1° luglio 2019;
b. 150 ton/giorno come polmone necessario per recuperare le criticità dovute al
succitato guasto TMB AMA nonché per fronteggiare eventuali emergenze dovute a
nuovi fermi impianto;
c. 200 ton/giorno a coperta del flusso verso il TMB di DECO spa il cui contratto è in
scadenza nel mese di luglio;
VISTO che, anche a fronte di tale nuova richiesta, la Regione Lazio - Direzione regionale politiche
ambientali e ciclo dei rifiuti, con nota prot. 502048 del 1 luglio 2019 ha chiesto ulteriori
disponibilità a tutti i titolari di impianti presso il territorio regionale, sia di trattamento che di
smaltimento, e che le disponibilità comunicate in risposta sono state messe a conoscenza di AMA
spa con le note prot. 510666 del 2 luglio 2019 e 511698 del 3 luglio 2019 che hanno soddisfatto
l’esigenza immediata che si è generata a decorrere dal 1° luglio;
RITENUTO pertanto necessario intervenire per consentire ad AMA spa di accedere a spazi di
trattamento che, seppure in base all’impiantistica esistente nel Lazio risultano utilizzabili (anche
sulla base delle disponibilità dichiarate all’amministrazione regionale dai rispettivi titolari), e che
tuttavia la stessa municipalizzata capitolina non riesce pienamente ad ottenere, presumibilmente
anche in ragione delle peggiorate condizioni di operatività esposte nelle motivazioni
successivamente elencate;
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CON RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DEGLI IMPIANTI REGIONALI
A SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI
Impianti TMB
PROVINCIA COMUNE RAGIONE SOCIALE TONNELLATE/ANNO
Roma Roma AMA spa - Rocca Cencia 234.000
Roma Roma E.Giovi Amm. Giudiziaria TMB 1 187.000*
Roma Roma E.Giovi Amm. Giudiziaria TMB 2 280.000*
Latina Aprilia Rida Ambiente Srl 409.200
Frosinone Colfelice SAF spa 327.273
Viterbo Viterbo Ecologia Viterbo 215.000
*Gli impianti TMB 1 e 2 di Malagrotta hanno una riduzione di 500 ton/giorno fino al 13 settembre 2019
Impianti TM
PROVINCIA COMUNE RAGIONE SOCIALE TONNELLATE/ANNO
Roma Roma Porcarelli Gino & C. (tritovaglio) 400.000
Roma Roma Porcarelli Gino & C. 321.620
Roma Pomezia Ecosystem 191.100
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Roma Roma Ama spa - Impianto mobile di Ostia 300*
Latina Castelforte CSA srl 67.650
*tonnellate/giorno
Impianti Termovalorizzazione
PROVINCIA COMUNE RAGIONE SOCIALE TONNELLATE/ANNO
Frosinone San Vittore Acea Ambiente srl 397.200
Impianti di Discarica
PROVINCIA COMUNE RAGIONE SOCIALE
Roma Colleferro Lazio Ambiente spa
Roma Civitavecchia MAD srl
Frosinone Roccasecca MAD srl
Viterbo Viterbo Ecologia Viterbo srl
CONSIDERATO che i dati esposti in tabella evidenziano che gli impianti in questione sono in
grado di far fronte alle relative esigenze di trattamento territoriale, a esclusione di Roma Capitale
per le criticità sopra rappresentate;
VALUTATO che, al netto delle capacità di trattamento già occupate per i rifiuti codice EER
200103 per i rispettivi bacini, la capacità residuale presso gli altri impianti TM e TMB/TBM
soccorre le carenze impiantistiche connesse alle esigenze di Roma Capitale;
PRESO ATTO della ulteriore disponibilità ripetutamente manifestata dai titolari di impianti di
discarica del Lazio a incrementare il deposito degli scarti in maggior quantità aumentando i turni di
lavoro e l’apertura festiva degli impianti;
CONOSCIUTO che al momento l’impianto di termovalorizzazione di ACEA Ambiente di San
Vittore nel Lazio ha comunicato l’avvio delle manutenzioni a partire dal 19 luglio 2019 con
riduzione dei quantitativi di trattamento del 30 per cento;
RITENUTO di dover garantire la massima funzionalità dell’impianto fino al momento di massimo
picco di produzione dei rifiuti che subirà una fisiologica riduzione dal mese di agosto;
CONSIDERATA la possibilità di indirizzare la gestione dei flussi verso i minimi stabiliti nelle
BAT di settore, al fine di massimizzare i quantitativi trattabili in ingresso, preso atto della maggiore
disponibilità di spazi di smaltimento piuttosto che di recupero;
TENUTO CONTO delle percentuali minime e massime relative alle performance attese riportate
nelle specifiche BAT di settore;
TENUTO CONTO che gli impianti in questione rispondono alle BAT di settore.
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CON RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELL’AZIENDA AMA SPA
TENUTO CONTO che tra i fattori determinanti le criticità nella raccolta dei rifiuti urbani non può
escludersi la dinamica discontinua nella governance societaria della partecipata AMA spa, attestata
dalla contestualità tra il peggioramento delle performance aziendali di raccolta e gli eventi connessi
alla revoca del Consiglio di amministrazione ed alla successiva prolungata attesa per la
designazione dell’attuale organo di governo;
VALUTATO che tali circostanze condizionano negativamente la conduzione dell’ordinaria
amministrazione e conseguentemente l’esercizio delle funzioni industriali, poiché l’instabilità
dell’organo di vertice si somma, nel caso di specie, alla mancata approvazione del bilancio da parte
del socio unico Roma Capitale e, a sua volta, l’incertezza sul fondamentale strumento contabile
aziendale si ripercuote sulle puntuali decisioni gestionali (pianificazione e programmazione
dell’attività, tempistica dei pagamenti commerciali, contrattualistica e rapporti con i fornitori, ecc.);
RITENUTO necessario sollecitare AMA spa e il socio unico Roma Capitale al più rapido ripristino
delle condizioni di ordinaria amministrazione allo scopo di ricostituire la regolarità strutturale
dell’azienda che assicuri il pieno svolgimento delle funzioni operative della stessa;
RITENUTO altresì necessario sollecitare AMA spa e il socio unico Roma Capitale al rispetto dei
tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, atteso che taluni fornitori
hanno segnalato detta problematica, in quanto il ritardo nel pagamento dei debiti commerciali
genera disservizi a catena nella filiera della gestione complessiva dei rifiuti,
CONSIDERATO che AMA spa non ha trovato al momento soluzioni gestionali definite volte al
superamento dell’incendio del TMB Salario né ha definito situazioni strutturali per il futuro
impiantistico di questo sito, benché siano trascorsi più di 180 giorni dall’episodio;
CONSIDERATO inoltre che non risulta al momento utilizzato l’impianto mobile di AMA spa
presso il sito di Ostia, Via Romagnoli, n. 1167, benché con nota prot. 26022 del 23 maggio 2019
AMA spa avesse comunicato l’attivazione dello svolgimento della campagna di attività
dell’impianto mobile a partire dalla 22° settimana dell’anno fino alla prima metà di settembre;
PRESO ATTO che attualmente il numero di cassonetti stradali è inadeguato alla produzione di
rifiuto indifferenziato in questo periodo dell’anno anche per effetto degli incendi verificatisi su
cassonetti nell’ultimo periodo che hanno determinato la perdita di numerose unità;
CONSIDERATO che l’inadeguatezza del numero dei cassonetti, combinato con la carenza di
stazioni di trasferenza presso il territorio di Roma Capitale, contribuisce definitivamente alla
permanenza sul suolo stradale di rifiuti non raccolti;
RITENUTO pertanto necessario intervenire anche nei confronti di AMA spa, affinché il ripristino
delle condizioni di regolarità strutturale dell’azienda determini in tempi rapidi l’attivazione di tutte
le leve operative che consentono di accrescere le performance produttive, ed in particolare:
1. certezza dei dati di bilancio allo scopo di attivare gli approvvigionamenti di manutenzione
dei mezzi di raccolta e trasporto nonché di nuovi cassonetti;
2. tempistica dei pagamenti per regolarizzare le posizioni contrattuali con fornitori e
subappaltatori e, di conseguenza, garantire la reciprocità di obbligazioni e adempimenti;
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3. formalizzazione di progetti di impiantistica aggiuntiva, a partire dal superamento
dell’impianto del TMB Salario;
4. individuazione delle aree per gestire attività di trasferenza.
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RITENUTO necessario assumere tutte le possibili iniziative atte a consentire la prosecuzione delle
attività di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, anche mediante ricorso a procedure
straordinarie, sussistendo i presupposti di eccezionalità e di urgente necessità richiesti, per
consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all’art. 191 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni
di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
VISTA la relazione prot. 522511 del 5 luglio 2019 recante il parere della Regione Lazio - Direzione
regionale politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, espressa ai sensi dell’articolo 191, comma 3, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
ORDINA
ALLO SCOPO DI ASSICURARE L’IMMEDIATA PULIZIA E RACCOLTA DEI RIFIUTI
1) ad AMA spa di:
a. provvedere alla immediata pulizia, raccolta dei rifiuti e disinfezione/disinfestazione
in adiacenza di siti sensibili (ovvero in adiacenza di strutture sanitarie e socioassistenziali,
strutture per l’infanzia, mercati rionali, cucine ed esercizi di
ristorazione), da completare entro il termine di 48 ore dalla notifica della presente
ordinanza;
b. provvedere alla pulizia e alla raccolta dei rifiuti nel restante territorio di Roma
Capitale entro 7 giorni a decorrere dalla notifica della presente ordinanza;
c. incrementare il numero di cassonetti e sistemi per la raccolta stradale, anche a
seguito degli ultimi eventi che hanno diminuito il numero dei cassonetti disponibili
alla popolazione entro 7 giorni a decorrere dalla notifica della presente ordinanza,
assicurando la provvista dei primi 300 cassonetti entro 3 giorni;
d. incrementare il numero dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti, sia essa
differenziata o indifferenziata, stradale o porta a porta, al fine di minimizzare la
permanenza dei rifiuti per le strade, anche con l’ausilio di ditte appaltatrici, entro 7
giorni a decorrere dalla notifica della presente ordinanza;
e. garantire raccolta, trasporto e lavorazioni nei propri impianti anche nei giorni festivi;
f. assicurare la funzione di trasferenza nell’ambito del territorio di Roma Capitale
verso gli impianti di trattamento, mantenendo in esercizio il sito attualmente
autorizzato, ovvero individuando uno o più siti alternativi, anche di trasbordo, da
avviare all’esercizio entro 15 giorni. Nel caso di individuazione di siti alternativi che
richiedano l’avvio di una procedura di autorizzazione, questa potrà essere presentata
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all’amministrazione competente, anche contestualmente alla messa in esercizio e
comunque non oltre 7 giorni successivi a tale data;
2) con l’obiettivo di monitorare costantemente il perseguimento degli obiettivi ordinati ad Ama
spa con il presente provvedimento:
a. ad Ama spa e Roma Capitale, di fornire aggiornamenti ogni 3 giorni sullo stato di
adempimento degli ordini sopra elencati;
b. ai Dipartimenti di igiene e sanità pubblica delle aziende sanitarie Roma 1, Roma 2 e
Roma 3 di attivare protocolli di verifica e monitoraggio, con particolare riferimento
al punto 1, lett. a. e b., e relativa reportistica alla competente direzione della Giunta
regionale;
ALLO SCOPO DI ASSICURARE LA FASE DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI RELATIVA AL
TRATTAMENTO
3) ai seguenti operatori: AMA spa, E.Giovi – Amministrazione Giudiziaria per gli impianti
TMB 1 e 2 di Malagrotta, Ecologia Viterbo srl, Rida Ambiente srl, SAF spa, Porcarelli Gino
& C., Ecosystem, CSA e Acea Ambiente srl per l’impianto di termovalorizzazione, di
operare con decorrenza immediata al massimo della capacità di trattamento autorizzata su
base giornaliera, garantendo i trattamenti anche nei festivi, secondo le richieste che AMA
spa formalizzerà, garantendo le prestazioni stabilite dalle BAT di settore al minimo di
quanto stabilito nei vari flussi di trattamento;
4) agli impianti TM e TMB/TBM, con decorrenza immediata:
a. di privilegiare la predetta capacità di trattamento con i rifiuti avente EER 200301;
b. di procedere allo svuotamento delle fosse di ricezione dei rifiuti indifferenziati quando
ciò sia possibile, anche in deroga a specifiche prescrizioni indicate nelle autorizzazioni
integrate ambientali;
c. di ricorrere al deposito temporaneo nel rispetto di quanto previsto all’art. 183 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per necessità riconducibili all’allontanamento
degli scarti;
5) a tutti gli operatori e, in particolare, ad ACEA Ambiente srl, società indirettamente
controllata da Roma Capitale, di procrastinare tutte le manutenzioni programmate
successivamente alla 32° settimana, tenuto conto del fisiologico calo della produzione di
rifiuti nel mese di agosto;
6) ad AMA spa di attivare entro 7 giorni l’impianto mobile già autorizzato e presentare una
relazione sulla situazione dello stesso;
7) ai fini dell’attuazione della presente ordinanza e per il periodo della sua durata, non sono
modificate le tariffe di accesso agli impianti che pertanto rimangono invariate;
8) con l’obiettivo di monitorare il perseguimento degli obiettivi ordinati nei punti da 3. A 6., ad
Arpa Lazio di verificare il rispetto delle prescrizioni ordinate.
ALLO SCOPO DI ASSICURARE LA FASE DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI RELATIVA
ALLO SMALTIMENTO
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9) agli operatori degli impianti Lazio Ambiente srl (Colleferro), MAD srl (Civitavecchia e
Roccasecca) ed Ecologia Viterbo srl di garantire la massima operatività, con turni ulteriori
di lavoro anche nei festivi per soddisfare alle richieste di smaltimento degli scarti prodotti
dal ciclo dei rifiuti urbani;
10) con l’obiettivo di monitorare il perseguimento degli obiettivi ordinati nei punti da 3. a 6., ad
Arpa Lazio di verificare il rispetto delle prescrizioni ordinate.
PER LA STABILITÀ DEL COMPLESSIVO SISTEMA DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI
11) a Roma Capitale ed AMA spa di porre in essere entro 30 giorni a decorrere dalla notifica
della presente ordinanza ogni attività amministrativo contabile finalizzata ad assicurare la
stabilità dell’azienda e dei rapporti con soggetti fornitori quali, a titolo non esaustivo:
a. completamento delle attività volte a far approvare i bilanci di AMA spa 2017 e 2018 dal
socio unico, nel rispetto della normativa vigente in materia civilistica, contabile nonché
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
b. stipula di accordi e contratti ulteriori rispetto a quelli vigenti in grado di far fronte ad
ulteriori emergenze oltre alla chiusura del TMB Salario al momento non risolte dal
giorno 11 dicembre 2018;
c. approvvigionamento di ulteriori eventuali impianti mobili.
Per l’attuazione della presente ordinanza, con particolare riferimento ai punti n. 1, lett. f., è disposta
la deroga all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e all’art. 19 della legge regionale 27/98 per i punti n.3 e
n. 4, lett. b. e c., sono disposte modalità operative in deroga ad alcuni elementi prescrittivi delle
autorizzazioni integrate ambientali degli impianti regionali, fermo restando i quantitativi massimi
autorizzati, il rispetto delle BAT di Settore, dei limiti emissivi e di ogni altro elemento ambientale,
con riferimento agli stoccaggi, alle giornate lavorative e quantitativi giornalieri in deroga all’art. 29
sexies e nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
La presente ordinanza ha validità fino al 30 settembre 2019.
Cronoprogramma scadenze ordinate con il presente provvedimento
SCADENZA SOGGETTO OBBLIGATO OBBLIGO
Immediata Titolari impianti trattamento Utilizzo massima capacità di trattamento
autorizzato
Entro 48 ore AMA spa Pulizia e raccolta siti sensibili (strutture
sanitarie, scolastiche, mercati rionali ecc.)
Entro 3 giorni AMA spa Approvvigionamento 300 nuovi cassonetti
Entro 7 giorni AMA spa Completamento pulizia e raccolta in tutti i
municipi
Entro 7 giorni AMA spa Approvvigionamento ulteriori nuovi
cassonetti (dimensionamento in base a
valutazioni AMA)
Entro 7 giorni AMA spa Verifica rispetto obbligazioni contrattuali
subappaltatori e fornitori AMA spa
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(e corrispettiva verifica corretta tempistica
dei pagamenti)
Entro 7 giorni AMA spa Attivazione impianto mobile autorizzato
Entro 15 giorni Roma Capitale
AMA spa
Messa in esercizio sito/siti di trasferenza o
trasbordo
12 agosto 2019 Titolari impianti trattamento Data di riferimento per posticipare
programmi di manutenzione
Entro 30 giorni Roma Capitale
AMA spa
Approvazione bilanci AMA spa 2017 e
2018 (e ogni altra misura di stabilizzazione
sistema)
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio
dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della
Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Prefetto di Roma, al Prefetto di Viterbo, al
Prefetto di Frosinone, al Prefetto di Latina, e notificata all'ARPA Lazio, a Roma Capitale, ai
Municipi di Roma Capitale, alla Città metropolitana di Roma Capitale, alle ASL Roma 1, 2 e 3 di
Roma, alle società AMA spa, E.Giovi Amministrazione Giudiziaria, SAF spa, Rida Ambiente srl,
Ecologia Viterbo srl, Porcarelli Gino & e C., Ecosystem srl, CSA srl, MAD srl, Lazio Ambiente
spa, Acea Ambiente srl.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il Presidente
Nicola Zingaretti
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