Art. 23.
Informazioni al pubblico e accesso all’informazione
1. Le informazioni e i dati relativi agli stabilimenti raccolti
dalle autorità pubbliche in applicazione del presente
decreto possono essere utilizzati solo per gli scopi per i
quali sono stati richiesti.
2. Le informazioni detenute dalle autorità competenti
in applicazione del presente decreto sono messe a disposizione
del pubblico che ne faccia richiesta, con le modalità
di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195.
3. La divulgazione delle informazioni prevista del presente
decreto può essere rifi utata o limitata dall’autorità
competente nei casi previsti dall’articolo 5 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. Per gli stabilimenti di soglia superiore il CTR provvede
affi nché l’inventario delle sostanze pericolose e
il rapporto di sicurezza di cui all’articolo 15 siano accessibili,
su richiesta, al pubblico. Qualora ricorrano le
condizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 195, il gestore, o l’autorità
competente di cui all’articolo citato, può chiedere al CTR
di non diffondere alcune parti del rapporto di sicurezza e
dell’inventario. In tali casi, previa approvazione del CTR
o dell’autorità competente di cui all’articolo 5, comma 2
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il gestore
presenta al CTR una versione modifi cata del rapporto di
sicurezza, o dell’inventario, da cui siano escluse le parti
in questione. A tal fi ne la versione del rapporto può essere
predisposta sotto forma di sintesi non tecnica, comprendente
almeno informazioni generali sui pericoli di
incidenti rilevanti e sui loro effetti potenziali sulla salute
umana e sull’ambiente in caso di incidente rilevante.
5. È vietata la diffusione dei dati e delle informazioni
riservate di cui al comma 3, da parte di chiunque ne venga
a conoscenza per motivi attinenti al suo uffi cio.
6. Il comune ove è localizzato lo stabilimento mette
tempestivamente a disposizione del pubblico, anche in
formato elettronico e mediante pubblicazione sul proprio
sito web, le informazioni fornite dal gestore ai sensi
dell’articolo 13, comma 5, eventualmente rese maggiormente
comprensibili, fermo restando che tali informazioni
dovranno includere almeno i contenuti minimi riportati
nelle sezioni informative A1, D, F, H, L del modulo di cui
all’allegato 5. Tali informazioni sono permanentemente
a disposizione del pubblico e sono tenute aggiornate, in
particolare nel caso di modifi che di cui all’articolo 18.
7. Le informazioni di cui al comma 6, comprensive di
informazioni chiare e comprensibili sulle misure di sicurezza
e sul comportamento da tenere in caso di incidente
rilevante, sono fornite d’uffi cio dal sindaco, nella forma
più idonea, a tutte le persone ed a qualsiasi struttura e
area frequentata dal pubblico, compresi scuole e ospedali,
che possono essere colpiti da un incidente rilevante
verifi catosi in uno degli stabilimenti, nonché a tutti gli
stabilimenti ad esso adiacenti soggetti a possibile effetto
domino. Tali informazioni, predisposte anche sulla base
delle linee guida di cui all’articolo 21, comma 7, sono
periodicamente rivedute e, se necessario, aggiornate, in
particolare nel caso di modifi che di cui all’articolo 18,
nonché sulla base delle ispezioni di cui all’articolo 27 e,
per gli stabilimenti di soglia superiore, sulla base delle
conclusioni dell’istruttoria di cui all’articolo 17. Le informazioni
sono nuovamente diffuse in occasione del loro
aggiornamento e in ogni caso almeno ogni cinque anni.
8. Contro le determinazioni dell’autorità competente
concernenti il diritto di accesso in caso di richiesta di informazioni
a norma dei commi 2 e 4, il richiedente può
presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura
di cui all’articolo 25, commi 5, 5 -bis e 6, della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modifi cazioni, ovvero
può chiedere il riesame delle suddette determinazioni,
secondo la procedura stabilita all’articolo 25, comma 4,
della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico
competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni
comunali, degli enti territoriali di area vasta, di
cui all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014,
n. 56, e regionali, o alla Commissione per l’accesso di cui
all’articolo 27 della legge n. 241 del 1990, nel caso di atti
delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato
Direttiva Seveso III DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015 , n. 105 . Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
http://www.ambientesc.it/wp-content/uploads/2015/07/D.-Lgs-105-del-26.06.2015.pdf
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