Art. 24.
Consultazione pubblica
e partecipazione al processo decisionale
1. Il pubblico interessato deve essere tempestivamente
messo in grado di esprimere il proprio parere sui singoli
progetti specifi ci nei seguenti casi:
a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti
di cui all’articolo 22 del presente decreto;
b) modifi che di stabilimenti di cui all’articolo
18, qualora tali modifi che siano soggette alle disposizioni
in materia di pianifi cazione del territorio di cui
all’articolo 22;
c) creazione di nuovi insediamenti o infrastrutture
attorno agli stabilimenti qualora l’ubicazione o gli insediamenti
o le infrastrutture possano aggravare il rischio o
le conseguenze di un incidente rilevante secondo quanto
stabilito dalle disposizioni in materia di controllo dell’urbanizzazione
di cui all’articolo 22.
2. In caso di progetti sottoposti a procedura di valutazione
di impatto ambientale, il parere di cui al comma 1 è
espresso nell’ambito di tale procedimento, con le modalità
stabilite dalle regioni o dal Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare secondo le rispettive
competenze.
3. Per quanto riguarda i singoli progetti specifi ci di cui
al comma 1, il Comune ove ha sede l’intervento, all’avvio,
da parte del Comune medesimo o di altro soggetto
competente al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione,
del relativo procedimento o al più tardi, non appena
sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni,
informa il pubblico interessato, attraverso mezzi di comunicazione
elettronici, pubblici avvisi o in altra forma
adeguata, sui seguenti aspetti:
a) l’oggetto del progetto specifi co;
b) se del caso, il fatto che il progetto è soggetto a una
procedura di valutazione dell’impatto ambientale in ambito
nazionale o transfrontaliero o alle consultazioni tra
Stati membri ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b) ; c) i dati identifi cativi delle autorità competenti responsabili
del rilascio del titolo abilitativo edilizio, da cui
possono essere ottenute informazioni in merito e a cui
possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché
indicazioni sui termini per la trasmissione di tali osservazioni
o quesiti;
d) le possibili decisioni in ordine al progetto oppure,
ove disponibile, la proposta del provvedimento che conclude
la procedura di rilascio del titolo abilitativo edilizio;
e) l’indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono
essere ottenute le informazioni relative al progetto e le
modalità con le quali esse sono rese disponibili;
f) i dettagli sulle modalità di partecipazione e consultazione
del pubblico.
4. Per quanto riguarda i singoli progetti specifi ci di cui
al comma 1, il Comune provvede affi nché, con le modalità
e secondo i termini di cui al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195, il pubblico interessato abbia accesso:
a) ai principali rapporti e pareri pervenuti all’autorità
competente nel momento in cui il pubblico interessato
è informato ai sensi del comma 3;
b) alle informazioni diverse da quelle previste al
comma 3, che sono pertinenti ai fi ni della decisione in
questione e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico
interessato è stato informato conformemente al suddetto
comma.
5. Il pubblico interessato può esprimere osservazioni
e pareri entro 60 giorni dalle comunicazioni di cui al
comma 3 e gli esiti delle consultazioni svolte ai sensi del
medesimo comma 1 sono tenuti nel debito conto ai fi ni
dell’adozione del provvedimento fi nale da parte del Comune
o di altra amministrazione competente.
6. Il Comune, o altro soggetto competente al rilascio
del titolo abilitativo alla costruzione, a seguito della conclusione
del procedimento di cui al comma 1, mette a disposizione
del pubblico attraverso mezzi di comunicazione
elettronici, pubblici avvisi o in altra forma adeguata:
a) il contenuto del provvedimento fi nale e le motivazioni
su cui è fondato, compresi eventuali aggiornamenti
successivi;
b) gli esiti delle consultazioni tenute prima dell’adozione
del provvedimento fi nale e una spiegazione delle
modalità con cui si è tenuto conto di tali esiti.
7. Il pubblico deve avere l’opportunità di partecipare
tempestivamente ed effi cacemente alla preparazione,
modifi ca o revisione di piani o programmi generali
relativi alle questioni di cui al comma 1, lettere a) o c) ,
avvalendosi delle procedure di cui all’articolo 3 -sexies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ove pertinente,
il pubblico si avvale a tal fi ne delle procedure di
consultazione previste per la formazione degli strumenti
urbanistici. Nel caso di piani o programmi soggetti a valutazione
ai sensi della direttiva 2001/42/CE si applicano
le procedure di partecipazione del pubblico previste dalla
suddetta direttiva.
Direttiva Seveso III DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015 , n. 105 . Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
http://www.ambientesc.it/wp-content/uploads/2015/07/D.-Lgs-105-del-26.06.2015.pdf
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