2. Nelle zone interessate dagli stabilimenti, gli enti territoriali, nell’elaborazione e nell’adozione degli strumenti di pianifi cazione dell’assetto del territorio, tengono conto, in base agli elementi informativi acquisiti ai sensi del comma 8, della necessità di:
) adottare, per gli stabilimenti preesistenti, misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per la salute umana e l’ambiente
Direttiva Seveso III DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015 , n. 105 . Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
http://www.ambientesc.it/wp-content/uploads/2015/07/D.-Lgs-105-del-26.06.2015.pdf
Art. 22. Assetto del territorio e controllo dell’urbanizzazione
Art. 22.
Assetto del territorio e controllo dell’urbanizzazione
1. Nelle zone interessate dagli stabilimenti si applicano
requisiti minimi di sicurezza in materia di pianifi cazione
territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione
dei suoli, che tengono conto degli obiettivi di prevenire
gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze,
nei casi di:
a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
b) modifi che degli stabilimenti di cui all’articolo 18,
comma 1;
c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli
stabilimenti esistenti, quali, vie di trasporto, luoghi frequentati
dalla collettività sia ad uso pubblico che ad uso
privato, zone residenziali, qualora l’ubicazione o l’insediamento
o l’infrastruttura possono aggravare il rischio o
le conseguenze di un incidente rilevante.
2. Nelle zone interessate dagli stabilimenti, gli enti
territoriali, nell’elaborazione e nell’adozione degli strumenti
di pianifi cazione dell’assetto del territorio, tengono
conto, in base agli elementi informativi acquisiti ai sensi
del comma 8, della necessità di:
a) prevedere e mantenere opportune distanze di sicurezza
tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifi ci
e le zone frequentati dal pubblico, le aree ricreative e, per
quanto possibile, le principali vie di trasporto;
b) proteggere, se necessario, mediante opportune distanze
di sicurezza o altre misure pertinenti, le zone di
particolare interesse naturale o particolarmente sensibili
dal punto di vista naturale nonché gli istituti, i luoghi
e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, che si trovano nelle vicinanze degli
stabilimenti;
c) adottare, per gli stabilimenti preesistenti, misure
tecniche complementari per non accrescere i rischi per la
salute umana e l’ambiente.
3. Per le fi nalità di cui ai commi 1 e 2, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell’interno, della salute, dello sviluppo economico e dei
beni e delle attività culturali e del turismo, nonché d’intesa
con la Conferenza Unifi cata, da adottare entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
adottate linee guida in materia di assetto del territorio, per
la formazione degli strumenti di pianifi cazione urbanistica
e territoriale e delle relative procedure di attuazione per
le zone interessate dagli stabilimenti, nonché stabiliti i requisiti
minimi di sicurezza di cui al comma 1. Dette linee
guida, oltre a quanto previsto al comma 2, individuano:
a) gli elementi che devono essere tenuti in considerazione
nel quadro conoscitivo relativo allo stato del territorio,
delle componenti ambientali e dei beni culturali e
paesaggistici, interessati da potenziali scenari di incidente
rilevante;
b) i criteri per l’eventuale adozione da parte delle
regioni, nell’ambito degli strumenti di governo del territorio,
di misure aggiuntive di sicurezza e di tutela delle
persone e dell’ambiente, anche tramite interventi sugli
immobili e sulle aree potenzialmente interessate da scenari
di danno;
c) i criteri per la semplifi cazione e l’unifi cazione dei
procedimenti di pianifi cazione territoriale ed urbanistica,
ai fi ni del controllo dell’urbanizzazione nelle aree a rischio
di incidente rilevante.
4. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 valgono,
in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, pubblicato
nella Gazzetta Uffi ciale n. 138 del 16 giugno 2001.
5. Le Regioni assicurano il coordinamento delle norme
in materia di pianifi cazione urbanistica, territoriale e
di tutela ambientale con quelle derivanti dal presente decreto
e dal decreto di cui al comma 3, prevedendo anche
opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali
competenti, nonché con gli altri soggetti interessati.
6. Gli enti territoriali di area vasta, di cui all’articolo 1,
commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, individuano,
nell’ambito dei propri strumenti di pianifi cazione territoriale
con il concorso dei comuni interessati, le aree
sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti,
acquisendo, ove disponibili, le informazioni contenute
nell’elaborato tecnico di cui al comma 7.
7. Gli strumenti urbanistici da adottarsi a livello comunale
individuano e disciplinano, anche in relazione ai
contenuti del Piano territoriale di coordinamento di cui al
comma 6, le aree da sottoporre a specifi ca regolamentazione
nei casi previsti dal presente articolo. A tal fi ne, gli
strumenti urbanistici comprendono un elaborato tecnico
«Rischio di incidenti rilevanti», di seguito ERIR, relativo
al controllo dell’urbanizzazione nelle aree in cui sono
presenti stabilimenti. Tale elaborato tecnico è predisposto
secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 3 ed
è aggiornato in occasione di ogni variazione allo strumento
urbanistico vigente che interessi le aree di danno degli
stabilimenti, nonché nei casi previsti al comma 1, lettere
a) e b) che modifi chino l’area di danno, e comunque almeno
ogni cinque anni.
Le informazioni contenute nell’elaborato tecnico sono
trasmesse alla regione e agli enti locali territoriali eventualmente
interessati dagli scenari incidentali, al fi ne di
adeguare gli strumenti di pianifi cazione urbanistica e territoriale
di competenza.
8. Per l’espletamento delle attività di cui al presente
articolo le autorità competenti in materia di pianifi cazione
territoriale e urbanistica, nell’ambito delle rispettive attribuzioni,
utilizzano, secondo i criteri e le modalità stabiliti
nel decreto di cui al comma 3, le informazioni fornite dal
gestore, comprese quelle relative alle eventuali misure
tecniche complementari adottate di cui al comma 2, lettera
c) , gli esiti delle ispezioni svolte ai sensi dell’articolo
27 e le valutazioni del CTR. A tal fi ne il gestore degli
stabilimenti di soglia inferiore fornisce, su richiesta delle
autorità competenti, informazioni suffi cienti sui rischi
derivanti dallo stabilimento ai fi ni della pianifi cazione
territoriale.
9. Ferme restando le attribuzioni di legge, gli strumenti
di pianifi cazione territoriale e urbanistica recepiscono gli
elementi pertinenti del piano di emergenza esterna di cui
all’articolo 21. A tal fi ne, le autorità competenti in materia
di pianifi cazione territoriale e urbanistica acquisiscono
tali elementi dal Prefetto.
10. Qualora non sia stato adottato l’elaborato tecnico
ERIR, i titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi di
cui al comma 1, lettere a) , b) e c) , sono rilasciati qualora
il progetto sia conforme ai requisiti minimi di sicurezza di
cui al comma 1, come defi niti nel decreto di cui al comma
3, previo parere tecnico del CTR sui rischi connessi
alla presenza dello stabilimento. Tale parere è formulato
sulla base delle informazioni fornite dai gestori degli
stabilimenti, secondo i criteri e le modalità contenuti nel
decreto di cui al comma 3.
11. Per gli stabilimenti e il territorio ricadenti in un’area
soggetta ad effetto domino di cui all’articolo 19, gli strumenti
di pianifi cazione territoriale e urbanistica tengono
conto, ove disponibili, delle risultanze della valutazione
dello studio di sicurezza integrato dell’area.
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