comma 10. La consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, di cui ai commi 1 e 6, è effettuata con le modalità defi nite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’interno, della salute e dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza Unifi cata, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Direttiva Seveso III DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015 , n. 105 . Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
http://www.ambientesc.it/wp-content/uploads/2015/07/D.-Lgs-105-del-26.06.2015.pdf
Art. 21.
Piano di emergenza esterna
1. Per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia
inferiore, al fi ne di limitare gli effetti dannosi derivanti
da incidenti rilevanti, il Prefetto, d’intesa con le regioni
e con gli enti locali interessati, sentito il CTR e previa
consultazione della popolazione e in base alle linee guida
previste dal comma 7, predispone il piano di emergenza
esterna allo stabilimento e ne coordina l’attuazione.
2. Per gli stabilimenti di soglia superiore il piano è predisposto
sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore
ai sensi degli articoli 19, comma 3, e 20, comma 4,
e delle conclusioni dell’istruttoria di cui all’articolo 17,
ove disponibili; per gli stabilimenti di soglia inferiore il
piano è predisposto sulla scorta delle informazioni fornite
dal gestore ai sensi degli articoli 13 e 19, comma 3, ove
disponibili.
3. Il piano è comunicato al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, all’ISPRA, al Ministero
dell’interno, al Dipartimento della protezione civile,
nonché al CTR e alla regione o al soggetto da essa
designato e ai sindaci, alla regione e all’ente territoriale
di area vasta, di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge
7 aprile 2014, n. 56, competenti per territorio. Nella
comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare devono essere segnalati anche
gli stabilimenti di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b) .
4. Il piano di cui al comma 1 è elaborato, tenendo conto
almeno delle indicazioni di cui all’allegato 4, punto 2,
allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo
da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute
umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere
la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti
rilevanti, in particolare mediante la cooperazione
rafforzata negli interventi di soccorso con l’organizzazione
di protezione civile;
c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi
di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti
al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un
incidente rilevante.
5. Il Prefetto redige il piano di emergenza esterna entro
due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie da
parte del gestore, ai sensi dell’articolo 20, comma 4.
6. Il piano di cui al comma 1 è riesaminato, sperimentato
e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della
popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque,
non superiori a tre anni. La revisione tiene conto
dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di
emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze
in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti;
il Prefetto informa della revisione del piano i soggetti
ai quali il piano è comunicato ai sensi del comma 3.
7. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce,
d’intesa con la Conferenza Unifi cata, le linee guida per la
predisposizione del piano di emergenza esterna, e per la
relativa informazione alla popolazione. Fino all’emanazione
delle predette linee guida si applicano le disposizioni
in materia di pianifi cazione dell’emergenza esterna degli
stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante
e di informazione alla popolazione sul rischio industriale
adottate ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
8. Sulla base delle proposte formulate dal Coordinamento
ai sensi dell’articolo 11, comma 1, d’intesa con la
Conferenza Unifi cata, si provvede all’aggiornamento delle
linee guida di cui al comma 7.
9. Per le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti
soggetti ad effetto domino di cui all’articolo 19 il Prefetto,
d’intesa con la regione e gli enti locali interessati,
sentito il CTR, redige il piano di emergenza esterna, in
conformità al comma 1, tenendo conto dei potenziali effetti
domino nell’area interessata; fi no all’emanazione del
nuovo piano di emergenza esterna si applica quello già
emanato in precedenza.
10. La consultazione della popolazione sui piani di
emergenza esterna, di cui ai commi 1 e 6, è effettuata con
le modalità defi nite con decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
i Ministri dell’interno, della salute e dello sviluppo economico,
d’intesa con la Conferenza Unifi cata, da adottare
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
11. In base alle informazioni contenute nel rapporto di
sicurezza nonché trasmesse dal gestore ai sensi dell’articolo
20, comma 4, e dell’articolo 13, il Prefetto, d’intesa
con la regione e gli enti locali interessati, sentito il CTR,
qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti
all’esterno dello stabilimento provocati dagli incidenti rilevanti
connessi alla presenza di sostanze pericolose può
decidere di non predisporre il piano. Tale decisione deve
essere tempestivamente comunicata alle altre autorità
competenti di cui all’articolo 13, comma 1, unitamente
alle relative motivazioni
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