di Rispetto Per Tutti Gli Animali

In Italia vige un articolo di legge che consente ai cacciatori l’ingresso nei fondi privati, in palese contrasto alla nostra Carta Costituzionale, in particolare all’art. 3 (godimento di uguali diritti dinanzi alla legge), e l’art. 42 (garanzia e riconoscimento del diritto alla proprietà privata).

L’articolo di legge in questione è l’842 del Codice Civile, che recita: “Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall’autorità”.