tratto da
A parere della scrivente Agenzia rimangono tuttavia da chiarire le seguenti questioni, già sollevate
nella precedente richiesta di integrazioni sopra citata, necessarie ai fini del rilascio del parere di
competenza dell’Agenzia ai sensi del c.6 all’art. 29 – quater del D.L.gs 152/06.
GESTIONE DELLE ACQUE
L’istanza in esame prevede che presso l’impianto siano monitorati i seguenti punti di scarico:
AD1, scarico su corpo idrico superficiale denominato “Fosso stradale parallelo a strada
Migliara 52 sx”. Convoglia le acque reflue industriali, flusso costituito dagli apporti che
derivano dalle operazioni di lavaggio ruote dei mezzi conferitori e dal trattamento della
frazione liquida del digestato, sottoposti a distinto trattamento depurativo;
MI2, scarico su corpo idrico superficiale denominato “Fosso stradale parallelo a strada
Migliara 52 sx”. Convoglia congiuntamente le acque meteoriche, di prima pioggia trattate e
di seconda pioggia, e le acque pluviali;
MI1, scarico su corpo idrico superficiale denominato “Fosso stradale parallelo a strada
Migliara 52 sx”. Convoglia le acque reflue domestiche, a valle degli opportuni trattamenti.
Al riguardo si ribadisce che, al fine di valutare il monitoraggio degli scarichi, occorre prevedere
specifici punti di controllo sui singoli reflui prodotti prima della loro confluenza ai fini dello scarico
finale, per poter accertare le caratteristiche di conformità di ciascuno di essi. Devono pertanto essere
previsti specifici punti di controllo delle acque di scarico per i flussi costituiti da:
- Acque reflue dal lavaggio ruote dei mezzi conferitori, a valle dello specifico sistema di
trattamento depurativo;
- Acque reflue dal trattamento della frazione liquida del digestato, a valle dello specifico sistema
di trattamento depurativo;
- Acque di prima pioggia, a valle dello specifico sistema di trattamento depurativo;
- Acque di seconda pioggia, in corrispondenza del bypass per la separazione delle acque di
prima pioggia e seconda pioggia.
ome già richiesto nella precedente nota Prot.63414 del 12/09/2022, occorre infine che i punti di
controllo siano individuati all’interno della planimetria T.2.4.6 - Tavola Rete acque di scarico.
Pertanto, si chiede di integrare il richiamato elaborato grafico.
EMISSIONI IN ATMOSFERA
Con specifico riferimento alle emissioni di tipo odorigeno, in considerazione di quanto previsto dalle
BAT 12 della Decisione di Esecuzione UE n. 1147 del 10 agosto 2018, si ribadisce la necessità di
predisporre un Piano di Gestione degli Odori, che contenga anche un protocollo di monitoraggio come
stabilito nella BAT 10.
RUMORE
Dall’analisi della documentazione integrativa AIA sulle emissioni sonore, non risulta sia stato dato
riscontro ai seguenti punti, già richiesti in precedenza e necessari alla verifica di quanto richiesto dalla
D.G.R. 288/2006 – “Guida alla compilazione della domanda - Settore industriale”:
1. B14 – Rumore
Nella colonna “Localizzazione” della scheda mancano le coordinate geografiche previste per le
sorgenti di rumore fisse ed il relativo sistema di riferimento.
2. B23/C12 – Planimetria sorgenti sonore e zone di influenza
In legenda alla planimetria (Tav. 2.2.6) manca la georeferenziazione prevista (coordinate geografiche
e sistema di riferimento adottato) per le sorgenti sonore fisse.
3. B24 – Identificazione e quantificazione dell’impatto acustico
La documentazione di impatto acustico fornita non contiene:
• L’arrotondamento a 0,5 dB dei livelli misurati/stimati come previsto dal DM 16/03/1998.
• L’incertezza di misura e la relativa regola decisionale applicata ai sensi della norma di “buona
tecnica” UNI TR 11326-1:2009 e norma UNI TS 11326-2:2015, ai fini del confronto con i
valori limite.
• Evidenza in forma tabellare del confronto dei valori riscontrati/stimati, inclusa l’incertezza
di misura, con i valori limite di emissione e con i valori assoluti di immissione, sia presso i
ecettori già individuati che in punti scelti al confine di proprietà, come previsto dalla D.G.R.
288/2006, a pag.49 della “Guida alla compilazione della domanda - Settore industriale”.
• La modulazione temporale prevista per le singole sorgenti specificante la durata, il tipo di
funzionamento (continuo, periodico, discontinuo, ecc.) e l’eventuale contemporaneità di
esercizio, ai sensi del DM 16/03/1998 All. B.
4. D08 – Identif.ne, quantificazione del rumore e confronto con valore minimo accettabile
La scheda D8, non fornita, deve essere compilata secondo quanto previsto dalla D.G.R. 288/2006,
indicando i parametri CA, LF e SQA cioè, rispettivamente, il contributo aggiuntivo che il processo in
esame determina al livello di inquinamento nell’area geografica interessata (CA), il livello finale
d’inquinamento nell’area (LF) ed il corrispondente requisito di qualità ambientale (SQA).
Si richiede pertanto di aggiornare documentazione tecnica relativa al rilascio di Autorizzazione
Integrata Ambientale secondo le indicazioni sopra riportate.
Il Dirigente dell’Unità
Dott. Marco Rizzuto
Il Direttore del Servizio
Dott. Sergio Ceradini
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