domenica 18 gennaio 2015

Lazio, Latina, Aprilia e caos rifiuti Rida, no al risarcimento sull’Aia Per i giudici non c’è nessun presupposto per l’azione di indennizzo promossa dalla società

Ampliamento al trattamento dei rifiuti autorizzato in ritardo, respinto il ricorso contro la Regione
LA PRIMA RICHIESTA
NEL DICEMBRE 2012,
L’OK ALL’INCREMENTO
NEL GIUGNO 2014
IL VIA LIBERA
SUBORDINATO
ALLA REALIZZAZIONE
DI UN BIOESSICATORE
ESCLUSI DAL GIUDIZIO
IL COMUNE DI APRILIA
E LA PROVINCIA
DI LATINA
Nessun risarcimento
per la Rida Ambiente
per i ritardi della
Regione Lazio nell’autoriz -
zare l’aumento di quantitativo
trattato nell’impianto.
E’ questo, in sostanza,
quanto stabilito dal Tar del
Lazio con la sentenza depositata
lo scorso 7 gennaio. Il
collegio della sezione prima
ter (Carlo Taglienti presidente
ed estensore, Stefania
Santoleri e Rita Tricarico
consiglieri) ha dichiarato in
parte improcedibile e per il
resto ha respinto il ricorso
presentato dalla società
contro Regione Lazio, Arpa
Lazio, Provincia di Latina e
Comune di Aprilia tesa ad
ottenere un risarcimento per
i ritardi nella concessione
dell’aumento al trattamento
di rifiuti nell’impianto.
Tutto risale al 27 luglio 2013
quando Rida Ambiente ha impugnati
gli atti regionali, con i
quali è stata data risposta negativa
all’istanza di modifica
dell’autorizzazione al trattamento
dei rifiuti solidi urbani
nell’impianto. Una proposta
presentata nel dicembre 2012
all’amministrazione regionale
per ottenere un incremento entro
il limite del 10% rispetto a
quella già autorizzata nel luglio
2011.
Una questione che la stessa
Regione pensava fosse risolta
con l’autorizzazione del 20
giugno 2014 che ha dato il via
libera a un incremento fino a
1320 tonnellate nell’impianto,
ben oltre il quantitativo richiesto
dalla società nel dicembre
2012. Tutto risolto? No, perché
l’azienda ha ritenuto penalizzante
il ritardo con la quale
è arrivata l’auto riz zaz ion e,
contestando anche la legittimità
di una diffida regionale.
E perciò ha promosso un’azio -
ne risarcitoria.
Tuttavia la camera di consiglio,
riunitasi a Roma il 5
dicembre 2014, ha ritenuto
che la «richiesta di variazione
fosse sostanziale» perché andava
oltre il limite del 10% del
quantitativo già autorizzato.
La richiesta infatti «riguardava
una produzione di 616 tonnellate,
ma la precedente autorizzazione
non poteva ritenersi
data per 560 tonnellate perché
tale quantitativo era subordinato
alla realizzazione di un
bioessiccatore che l’Arpa ha
accertato non essere stato realizzato.
Perciò l’aumento doveva
essere valutato sul quantitativo
autorizzato con il
provvedimento precedente a
quello del 2011, ovvero a 400
tonnellate, con la conseguenza
che l’aumento richiesto superava
il 10% dell’autorizzato».
Per questo il collegio ha estromesso
dal giudizio il Comune
di Aprilia e la Provincia di
Latina, ma soprattutto ha
«escluso la sussistenza del
presupposto per un’azione risarcitoria
nei confronti
dell’amministrazione regionale
» dichiarando improcedibile
(e per il resto respingendo) il
ricorso.
L.A.
IL QUOTIDIANO - Domenica 18 Gennaio 2015
Aprilia 15


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