Ampliamento
al trattamento dei rifiuti autorizzato in ritardo, respinto il
ricorso contro la Regione
LA
PRIMA RICHIESTA
NEL
DICEMBRE 2012,
L’OK
ALL’INCREMENTO
NEL
GIUGNO 2014
IL
VIA LIBERA
SUBORDINATO
ALLA
REALIZZAZIONE
DI
UN BIOESSICATORE
ESCLUSI
DAL GIUDIZIO
IL
COMUNE DI APRILIA
E
LA PROVINCIA
DI
LATINA
Nessun
risarcimento
per
la Rida Ambiente
per
i ritardi della
Regione
Lazio nell’autoriz -
zare
l’aumento di quantitativo
trattato
nell’impianto.
E’
questo, in sostanza,
quanto
stabilito dal Tar del
Lazio
con la sentenza depositata
lo
scorso 7 gennaio. Il
collegio
della sezione prima
ter
(Carlo Taglienti presidente
ed
estensore, Stefania
Santoleri
e Rita Tricarico
consiglieri)
ha dichiarato in
parte
improcedibile e per il
resto
ha respinto il ricorso
presentato
dalla società
contro
Regione Lazio, Arpa
Lazio,
Provincia di Latina e
Comune
di Aprilia tesa ad
ottenere
un risarcimento per
i
ritardi nella concessione
dell’aumento
al trattamento
di
rifiuti nell’impianto.
Tutto
risale al 27 luglio 2013
quando
Rida Ambiente ha impugnati
gli
atti regionali, con i
quali
è stata data risposta negativa
all’istanza
di modifica
dell’autorizzazione
al trattamento
dei
rifiuti solidi urbani
nell’impianto.
Una proposta
presentata
nel dicembre 2012
all’amministrazione
regionale
per
ottenere un incremento entro
il
limite del 10% rispetto a
quella
già autorizzata nel luglio
2011.
Una
questione che la stessa
Regione
pensava fosse risolta
con
l’autorizzazione del 20
giugno
2014 che ha dato il via
libera
a un incremento fino a
1320
tonnellate nell’impianto,
ben
oltre il quantitativo richiesto
dalla
società nel dicembre
2012.
Tutto risolto? No, perché
l’azienda
ha ritenuto penalizzante
il
ritardo con la quale
è
arrivata l’auto riz zaz ion e,
contestando
anche la legittimità
di
una diffida regionale.
E
perciò ha promosso un’azio -
ne
risarcitoria.
Tuttavia
la camera di consiglio,
riunitasi
a Roma il 5
dicembre
2014, ha ritenuto
che
la «richiesta di variazione
fosse
sostanziale» perché andava
oltre
il limite del 10% del
quantitativo
già autorizzato.
La
richiesta infatti «riguardava
una
produzione di 616 tonnellate,
ma
la precedente autorizzazione
non
poteva ritenersi
data
per 560 tonnellate perché
tale
quantitativo era subordinato
alla
realizzazione di un
bioessiccatore
che l’Arpa ha
accertato
non essere stato realizzato.
Perciò
l’aumento doveva
essere
valutato sul quantitativo
autorizzato
con il
provvedimento
precedente a
quello
del 2011, ovvero a 400
tonnellate,
con la conseguenza
che
l’aumento richiesto superava
il
10% dell’autorizzato».
Per
questo il collegio ha estromesso
dal
giudizio il Comune
di
Aprilia e la Provincia di
Latina,
ma soprattutto ha
«escluso
la sussistenza del
presupposto
per un’azione risarcitoria
nei
confronti
dell’amministrazione
regionale
»
dichiarando improcedibile
(e
per il resto respingendo) il
ricorso.
L.A.
IL
QUOTIDIANO - Domenica 18 Gennaio 2015
Aprilia
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