IL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTINIA
VISTO:
• La legge 5 gennaio 1994, n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche;
• La legge regionale 22 Gennaio 1996, n. 6 - Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36- e successive modifiche;
• La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Gazzetta Ufficiale n. L 327 del 22/12/2000);
• Il Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modifiche;
• Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
• La delibera n.7 del 21 Marzo 2000 della Conferenza dei Sindaci ATO4 avente ad oggetto “LR 6/96 Del. G.R. n. 5462 del 16.11.99-bando e Disciplinare di gara per la scelta del Socio Privato della costituenda spa di Gestione del SII nell’ATO4- Determinazioni”;
• La delibera n.1 del 9 Aprile 2002 della Conferenza dei Sindaci ATO4 avente ad oggetto “Costituzione società mista per l’affidamento del servizio idrico integrato”;
• La delibera n.3 del 7 Maggio 2002 della Conferenza dei Sindaci ATO4 avente ad oggetto “Costituzione società mista di gestione del SII nell’ATO4-Latina-Patto Parasociale”;
• La Delibera di Giunta regionale n. 6924 del 4 novembre 1997 avente ad oggetto “Convenzione tipo per la gestione del Servizio Idrico Integrato”
• La CONVENZIONE DI COOPERAZIONE regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nello AmbitoTerritoriale Ottimale n° 4 denominato: "Lazio Meridionale – Latina” approvata con delibera consiliare n. 60 del 22.07.1997 e riapprovata con delibera consiliare n. 31 del 30.03.1998 (nel seguito Convenzione di Cooperazione) ;
• La CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO stipulata in data 2 Agosto 2002 fra la Provincia di Latina in rappresentanza dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale N. 4, Lazio Meridionale – LATINA e la Società ACQUALATINA S.p.A. con sede in Latina (giusto repertorio n°20257 Provincia di Latina) (nel seguito Convenzione di Gestione);
PRESO ATTO CHE:
• L’art. 144 “Tutela e uso delle risorse idriche” - del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, stabilisce:
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.
2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.
5. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da norme specifiche, nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente determinato.
• L’art. 147 “Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato” - del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, stabilisce:
1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
b) unicità della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.
3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pre-trattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
• Quanto stabilito negli articoli sopra citati del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 recepisce quanto già contenuto nella precedente legge 5 gennaio 1994, n. 36 -Disposizioni in materia di risorse idriche;
• La L.R. n. 6 del 22/01/1996 “Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”, delimita l’ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Lazio Meridionale-Latina, del quale fa parte il comune di Pontinia e definisce, inoltre, lo schema di “convenzione di cooperazione”, (allegato B - L.R. 6/96);
• Il 4/11/1997, con D.G.R. n. 6924 è stata approvata, dalla Regione Lazio, la Convenzione tipo per la gestione del Servizio Idrico Integrato;
• La L.R. 6/96 all’art. 6 comma 3 prevede che: ”Le decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti, con le maggioranze previste dalle convenzioni di cooperazione, per il conseguimento delle finalità connesse con l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, sono definitive ed immediatamente operative. Resta ferma, comunque, la successiva approvazione da parte dei consigli degli enti locali convenzionati, ove espressamente prevista dalla presente legge”;
• L’art.17 della Convenzione di Cooperazione Tipo contenuta nella LR 6/96 integralmente trascritto nella Convenzione di Cooperazione stipulata nell’ATO4-Latina recita:
1. Attraverso le forme di consultazione previste dal precedente articolo 6 gli enti locali convenzionati si impegnano a predisporre la "Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato" ed il relativo disciplinare.
2. Gli enti locali convenzionati si impegnano ad approvare nei rispettivi consigli la "Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato" ed il relativo disciplinare nei tempi previsti dalla legge regionale n. 6 del 22.1.96.
3. La convenzione per la gestione del servizio idrico integrato è definita sulla base della convenzione-tipo pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 6 del 22.1.96.
• Il Consiglio Comunale di Pontinia con delibera n. 60 del 22.07.1997 e n. 31 del 30.03.1998 , approva “lo schema di convenzione di cooperazione tra enti locali e Ato n.4” con la quale questo comune aderiva all’ATO4;
• La Convenzione di Cooperazione, stipulata in accordo con lo schema previsto dalla legge regionale 22 Gennaio 1996, n. 6, assegna, attraverso l’art.3 comma 3, le seguenti competenze agli enti locali convenzionati:
a) La scelta delle forme del servizio idrico integrato;
b) L'affidamento del servizio idrico integrato;
c) L'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere attinenti il servizio idrico integrato;
d) L'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo;
e) La determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in attuazione e con le modalità di cui all'articolo 13 della legge n. 36 del 1994;
f) L'attività di controllo sui servizi di gestione con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standards prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori.
• Il 23/10/2000, il Parlamento Europeo approva la Direttiva 2000/60/CE, la quale afferma – “(1) L’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale.”;
• Il 21.03.2000 con Verbale n° 7 è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti il “Bando e Disciplinare di Gara” per la selezione del socio privato di minoranza per la costituenda S.p.A. mista di gestione del S.I.I. nell’A.T.O. n. 4 contenente lo schema di convenzione redatto sulla base della D.G.R. n.6924 del 4/11/1997;
• Il 26/07/2001, con delibera atto n. 8, la Conferenza dei Sindaci, maggioranza, approva la graduatoria della gara per la scelta del socio privato che, insieme alla parte pubblica, costituirà la società mista “Acqualatina S.p.A.” (società costituita con il 51% di capitale pubblico ed il 49% di capitale privato);
• Il 09/04/2002, con delibera atto n. 1, la Conferenza dei Sindaci, a maggioranza, approva gli atti propedeutici all’affidamento del servizio idrico (Piano d’ambito, Convenzione di gestione, disciplinare tecnico, regolamento di servizio,etc) ed alla costituzione della società Acqualatina Sp.A. (statuto societario, membri del Consiglio di amministrazione);
• Il 7/05/2002, con delibera atto n. 3, la Conferenza dei Sindaci, a maggioranza, approva la i patti parasociali tra la parte pubblica e la parte privata della costituenda società Acqualatina S.p.A;
• Il 25/7/2002 con atto pubblico, a rogito del notaio Claudio Maciariello di Latina del 25.07.2002, rep. n. 29852, racc. n. 10039, veniva costituita la “Acqualatina s.p.a.”per la gestione del servizio idrico integrato tra la “IDROLATINA srl” e tutti i comuni compresi nell’ATO4 ad eccezione dei comuni di Bassiano, Pontinia e Ponza, mediante sottoscrizione dell’atto costitutivo e dell’allegato statuto societario;
• Il 02/08/2002 è stata stipulata la Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato tra il presidente dell’ATO 4 e la società Acqualatina S.p.A., precedentemente approvata con atto n. 1 del 09/04/2002 della Conferenza dei Sindaci;
• Che in esecuzione dei citati atti consiliari n. 60/97 e n. 31/98, con atto di Giunta n. 59 del 31.05.2004 è stata deliberata la consegna degli impianti di proprietà del Comune di Pontinia ad Acqualatina spa, avvenuta in data 23.06.2004, riservandosi di entrare eventualmente a farne parte;
• L’11/02/2003, con delibera atto n. 1, ed il 19/02/2003 con delibera atto n. 2, la Conferenza dei Sindaci, ha modificato i commi 1 e 2 dell’art. 22 - “Canoni di concessione delle infrastrutture per la gestione del servizio idrico integrato” della Convenzione di cooperazione ATO4, eliminando di fatto la ripartizione degli oneri concessori in ragione delle attività e passività conferite dai singoli comuni;
• Il 23/04/2003, con delibera atto n. 3, la Conferenza dei Sindaci, ha modificato la Convenzione di cooperazione, integrandola dell’art. 6 bis, che prevede l’istituzione dell’Ufficio di Presidenza, organismo non previsto nell’allegato B della L.R. 6/96 (convenzione tipo) e che comporta ulteriori oneri da compensare con la tariffa del servizio idrico;
• Il 03/12/2003, con delibera atto n. 4, la Conferenza dei Sindaci dell’ATO 4, ha modificato l’art. 13 della Convenzione di cooperazione, sostanzialmente eliminando il limite posto alla presenza del capitale privato nella società mista;
• Il 12/7/2004, con delibera atto n. 8, la Conferenza dei Sindaci, ha modificato il piano degli interventi;
• Il 16/4/2004, con delibera atto n. 4, la Conferenza dei Sindaci, ha approvato l’articolazione tariffaria per l’anno 2004, e contestualmente ha approvato l’accordo per regolare i rapporti tra ATO e gestore derivanti dal periodo transitorio e dalla nuova articolazione tariffaria;
• Il 28/9/2005, con delibera atto n. 5, la Conferenza dei Sindaci, ha approvato l’articolazione tariffaria per l’anno 2005, ed un accordo per regolare i rapporti tra ATO e gestore in relazione all’esercizio 2004 con il quale sostanzialmente si attribuisce ai comuni un debito pari a euro 14.700.000;
• Il 14/7/2006 la Conferenza dei Sindaci ha approvato con delibera atto n. 5 la Tariffa binomia per l’anno 2006 e con delibera n.6 l’articolazione tariffaria 2006, la nuova convenzione di gestione, il nuovo disciplinare tecnico, il nuovo regolamento di servizio, il nuovo PIANO d’ambito, etc.;
• Preso atto che in base alla delibera di Giunta Comunale n. 59 del 24.05.2004 si rileva che l’Ente si è riservato di far parte eventualmente della società pubblica – privata Acqualatina Spa e che pertanto risulterebbe ad oggi solo l’adesione alla convenzione di cooperazione istitutiva dell’ATO4 non essendo approvati da questo Ente tutti gli altri atti necessari al perfezionamento quali lo Statuto, i patti parasociali, la costituzione del gestore con le regole interne al suo funzionamento, la convenzione di gestione;
• La Convenzione di gestione ATO4 stipulata il 2/8/2002, nonché la nuova Convenzione deliberata il 14/7/2006 sono significativamente difformi dallo schema tipo approvato con Delibera giunta regionale n. 6924 il 4/11/1997, posto a base di gara per la scelta del socio privato per la costituzione della società di gestione e che tali difformità rappresentano un considerevole svantaggio per gli enti pubblici e la collettività (vedasi allegato A alla presente delibera di consiglio comunale);
• La Provincia con lettera del 20 Luglio 2006 aveva fatto richiesta alla regione Lazio di esercitare i poteri sostitutivi previsti dall’art.6 comma 3 bis LR6/96, nei confronti dei comuni di Aprilia, Cori ed Amaseno che con deliberazione di consiglio non avevano approvata la convenzione di gestione ATO4 stipulata il 2/8/2002 e le modifiche apportate alla Convenzione di Cooperazione;
• Il 25 Gennaio 2007 Regione Lazio con DGR n.44 riconosceva che la convenzione di gestione ATO4 non è conforme alla normativa vigente ed in particolare che “non è assolutamente in linea con la Convenzione-tipo adottata dalla Regione Lazio in quanto se ne discosta con l’introduzione di nuovi quattro articoli (17bis,18bis, 30bis, 30ter) oltre a modificarne sostanzialmente altri 3 (il n.12, 30 e 34)”;
• Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Latina- con sentenza n. 136 /2007 del 23 Febbraio 2007 ritiene “che, in forza del citato articolo 17 (della convenzione di cooperazione ATO4), agli organi consiliari degli enti costituenti l’ATO sia attribuito un vero e proprio potere di approvazione della convenzione di gestione stipulata tra il rappresentante dell’ATO e il gestore sulla base dello schema predisposto e approvato dagli enti convenzionati attraverso la conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle province. Una volta ammesso che un potere di approvazione della convenzione di gestione in capo ai consigli degli enti locali costituenti l’ATO esiste, perché normativamente riconosciuto (previsto dallo schema di convenzione di gestione allegato alla legge n. 6 e pertanto di questa costituente parte integrante), è giocoforza ammettere che esso implichi anche un potere di “disapprovazione” della convenzione. Il potere di approvare infatti logicamente include quello di non approvare; e del resto, se i consigli fossero necessariamente obbligati ad approvare, tale atto – lo si ripete - non avrebbe alcuna concreta rilevanza.”
RILEVATO CHE
• Questo Consiglio Comunale non ha mai approvato o ratificato l’atto costitutivo della società mista Acqualatina S.p.A., né i previsti patti parasociali, come previsto all’art. 13 comma 2 della convenzione di cooperazione ATO4;
• Il Consiglio Comunale di Pontinia, non ha mai ratificato né approvato la convenzione di gestione del servizio idrico integrato tra l’ATO4 e la società Acqualatina SpA;
• Questo Consiglio Comunale non ha mai approvato o ratificato le modifiche alla Convenzione di cooperazione sopra richiamate;
• Il Presidente della Provincia di Latina ha stipulato la Convenzione di Gestione ATO4 con la società Acqualatina S.p.A. il 2/08/2002 ai sensi dell’art. 18 della Convenzione di Cooperazione, senza che questo Consiglio Comunale né quelli degli altri comuni dell’ambito avessero esercitato il loro potere di approvazione/non approvazione di detta Convenzione di Gestione come previsto dalla normativa regionale, dall’art. 17 della Convenzione di Cooperazione. Potere rilevato anche con la sentenza n. 136 /2007 del TAR di Latina;
• Il 25/01/2007 con l’atto rep. 20518 l’Amministrazione Provinciale di Latina ha stipulato la nuova convenzione di gestione tra ATO 4 e la Società Acqualatina S.p.A. sulla base alla delibera n. 6 del 14/7/2006 della Conferenza dei sindaci dell’ATO4;
• La Convenzione di gestione stipulata in data 2 Agosto 2002 fra la Provincia di Latina in rappresentanza dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale N. 4, Lazio Meridionale – LATINA e la Società ACQUALATINA S.p.A., come la nuova di cui all’atto rep. 20518 del 25/01/2007, nonché gli atti che ne costituiscono parte integrante, sono sostanzialmente difformi dalla convenzione tipo della regione Lazio ,cosi come descritto in narrativa e, pertanto, devono ritenersi illegittime;
Uditi gli interventi dei Consiglieri in aula come da allegata sbobinatura;
Messa ai voti la proposta di delibera la stessa è approvata con:
Voti favorevoli: 11
Voti contrari: 4 (Donnarumma Alfonso, Ramati Maurizio, Torelli Paolo, Di Trapano Roberto)
Su 15 Consiglieri presenti e 6 Consiglieri assenti (Sperlonga Patrizia, Mantova Massimo Vincenzo, Nardoni Maria Teresa, Novelli Sandro Marcello, Belli Giuseppe Silvio, Tortorelli Mario Donato)
Ciò premesso
IL CONSIGLIO COMUNALE
All’esito della votazione
DELIBERA
- Di RESPINGERE le modifiche alla Convenzione di cooperazione ATO4, richiamate in narrativa (art.13) poiché non conformi alla convenzione di cooperazione tipo prevista dalla legge regionale 6/96 ed introdotte successivamente SENZA L’APPROVAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTINIA;
- Di NON approvare la Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ATO4 approvata il 09/04/2002, con delibera atto n. 1 della Conferenza dei Sindaci, e stipulata il 02/08/2002 fra la Provincia di Latina in rappresentanza dell’ATO4 e la Società ACQUALATINA S.p.A. e la nuova Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ATO4, approvata il 14/7/2006 con delibera atto n. 6 della Conferenza dei Sindaci, e stipulata il 25/01/2007 fra la Provincia di Latina in rappresentanza dell’ATO4 e la Società ACQUALATINA S.p.A., poiché illegittime e non conformi alla normativa regionale ed in particolare non conformi alla convenzione di gestione tipo e ritenute sfavorevoli per la collettività come meglio specificato in narrativa;
- DI RESPINGERE l’approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto della società mista Acqualatina S.p.a. e dei previsti patti parasociali;
- DI RICHIEDERE ad Acqualatina la gestione degli impianti di proprietà comunale;
a) Di inviare il presente atto,
A:
• Regione Lazio
• Amministrazione Provinciale di Latina in qualità di Autorità d’ambito ATO4:
• Garante Regionale del Servizio Idrico Integrato per gli adempimenti di competenza;
• All’assessore con delega all’ambiente e alla cooperazione dei popoli della Regione Lazio;
• Al Dirigente della Segreteria Tecnica Operativa dell’ATO 4, anche al fine di inoltrare la presente deliberazione a tutti gli Enti Comunali e Provinciali ricadenti nell’ATO4.
• Alla Procura della Corte dei Conti
• Al Ministero dell’ambiente
• Alla Commissione UE all’ambiente
• Alla Commissione UE per il mercato interno e la protezione dei consumatori
• Alla Direzione generale della Concorrenza della Commissione UE
• Alla Direzione generale della Salute e Tutela dei Consumatori della Commissione UE
******
La seduta si chiude alle ore 22,20.
Allegato “A”
Difformità del contratto tra Ato4 e Acqualatina spa:perché è sconveniente per i Comuni della provincia.
Premessa
L’art. 11 della legge n°36 del 5 gennaio 1994(Rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato), oggi integrata dal D.L. Testo Unico Ambiente n°152 del 03/04/2006, impone al comma 1 che “La regione adotta una convenzione tipo e relativo disciplinare per regolare i rapporti tra gli enti locali … ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati, in conformità ai criteri ed agli indirizzi” previsti dalla stessa legge all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g). Al comma 2 art.11 in particolare fissa i principi che dovranno essere previsti nella convenzione tipo che la regione dovrà predisporre. In particolare al comma 2 lettera b) impone che nella convenzione tipo sia previsto “l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione”. Il legislatore nazionale quindi impone al legislatore regionale di prevedere un contratto-tipo per l’affidamento del servizio idrico, nel quale sia imposto al gestore, che è il diretto responsabile della gestione oggetto di affido, di raggiungere l’equilibrio di gestione. Affinché il gestore possa disporre di un PIANO generale che permetta di conoscere, definire e programmare la gestione e di conseguenza le esigenze economiche-finanziaria per gestire il servizio idrico dell’ambito territoriale di riferimento, la legge n°36 demanda proprio alla regione (art.11 c2 lettera d) di definire nella convenzione tipo “i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio”.
Inoltre all’art.11 comma 3 il legislatore prevede che i comuni “ … predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire nonché i proventi da tariffa …”. Per finanziare il piano la legge ha previsto che fosse definita una corrispondente tariffa (art.13) “… determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di cui all'articolo 11, comma 3”.
Va sottolineato come la legge 36(art.9) introduce la necessità che “ i comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale … organizzano il servizio idrico integrato … al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità”.
Il legislatore si preoccupa che già prima della concessione di gestione al soggetto gestore, l’insieme dei parametri costi e tariffe, dovranno determinare l’equilibrio economico-finanziario che sarà imposto al gestore di rispettare, “vincendo” la gara d’affido della gestione.
La Regione Lazio con LR 22 Gennaio 1996, n. 6 (Art. 8) in attuazione della legge n. 36/94, dà mandato alla “…Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, (di) approva(re) la "Convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato" ed il relativo disciplinare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 36 del 1994.”
Inoltre la legge regionale all’art.9 prevede che i comuni che decidano di associarsi nella gestione unitaria dell’ambito di riferimento, con una convenzione di cooperazione (come avvenuto per l’ATO4), attraverso le forme di consultazione (conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province) “…e con il coordinamento della provincia nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti allo stesso ambito, sulla base di quanto stabilito nella convenzione di cooperazione di cui all'articolo 4” definiscono ed approvano “ la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare prevedendo il programma degli interventi, il piano finanziario ed il modello gestionale ed organizzativo”.
Tale convenzione di gestione-tipo è stata approvata con Delibera di giunta regionale n. 6924 del 4 novembre 1997. Così facendo la Regione Lazio ha dettato le linee guida per l’affido di gestione del servizio idrico ai soggetti gestori.
L’ATO4, attraverso la Conferenza dei sindaci, con delibera n. 7 del 21 Marzo 2000, approva il bando di gara per la selezione del socio privato della costituenda mista società per azioni (51%comuni-49%privato) per gestire il servizio idrico. Al bando di gara si allega espressamente il contratto-tipo (convenzione di gestione-tipo) deliberato dalla Regione.
A questo punto è opportuno procede alla comparazione della convenzione di gestione-tipo previsto dalla legge regionale con quella approvata dall’ATO 4 con delibera n°1 del 9/4/2002 e con quella ulteriormente modificata dall’amministrazione provinciale di Latina e stipulata il 25/01/2007 con atto rep. 20518, nuova convenzione di gestione tra ATO4 e Società Acqualatina spa, sulla base della delibera della Conferenza Sindaci n°6 del 14/07/2006, per verificare che siano in linea con i principi della legge regionale e nazionale. Va peraltro rilevato che la Convenzione di gestione tipo, seppur predisposta (LR 6/96 art.6) attraverso le forme di consultazione previste (Conferenza dei Sindaci e dei presidenti di provincia) e con il coordinamento della Provincia di Latina è stata poi stipulata dalla stessa Provincia, con il soggetto Acqualatina S.P.A. il 2 Agosto 2002, e il 25/01/2007, ancor prima che i comuni l’abbiano verificata, discussa ed approvata nei Consigli comunali, come previsto dalla L.R. 6/96 art.9 e dall’art.17 della convenzione di Cooperazione ATO4.
Dalla comparazione delle convenzione tipo con quella vigente nell’ATO 4, appare evidente come in quella dell’ATO 4 siano presenti ulteriori articoli: Art. 17bis “Equilibrio economico-finanziario”, Art. 18bis “Periodo transitorio", Art. 30bis “Ipotesi di esonero da responsabilità del GESTORE”, Art. 30ter “Aggiornamento del PIANO”. Inoltre la formulazione dell’articolo 12 “Tariffa” è differente quella dell’art.34 “Risoluzione”, è molto differente da quella prevista nella convenzione tipo. Tali differenze sono state evidenziate anche nella Delibera di Giunta regionale n°44 del 25/01/2007, nella quale la Regione Lazioha giudicato la convenzione di gestione ATO 4 NON CONFORME alla Legge Regionale e per tanto ha ritenuto di non poter obbligare i comuni ad approvarla.
Commenti agli articoli differenti tra convenzione-tipo e convenzione di gestione ATO4
L’art. 17bis “Equilibrio economico-finanziario”, della Convenzione ATO4 recita:”Le parti convengono che i termini e le condizioni dell’affidamento di cui alla presente convenzione dovranno sempre assicurare l’equilibrio economico-finanziario del Gestore per l’intera durata della convenzione stessa”. Detto articolo, non previsto nella convenzione-tipo, appare eccessivamente a sfavore dei comuni, e quindi anche del comune di Pontinia. L’articolo così formulato tradisce il principio ispiratore della legge nazionale 36/94 che prevede di redigere un contratto-tipo di gestione, dettagliato attraverso la formazione propedeutica del piano economico-finanziario, affinché il gestore all’atto dell’affido possa verificare la “convenienza” della gestione. Inoltre proprio perché il servizio in questione è di primaria importanza per la popolazione il legislatore nazionale e regionale non lasciano che l’andamento di della gestione sia improvvisato e pertanto prevedano che sia dettagliato nel PIANO, sia lo stato del servizio nei comuni dell’ambito, che gli interventi necessari da effettuare. I tutto deve essere poi assicurato attraverso un piano economico finanziario, che attraverso la tariffa sia capace di sopportare i costi della completa gestione. Pertanto è da ritenere che proprio in funzione del PIANO propedeutico che l’ambito redige, il gestore sia poi obbligato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione (Legge 36/94 art.11 comma 2 lettera b). Da qui il legislatore nazionale quindi impone al legislatore regionale di prevedere un contratto-tipo per l’affidamento del servizio idrico, nel quale sia imposto al gestore, che è il diretto responsabile della gestione oggetto di affido, di raggiungere l’equilibrio di gestione, come è previsto nel piano. E’ anche vero che il legislatore regionale essendo previdente ha previsto anche i casi, indipendenti dalle capacità del gestore, per i quali sia giustificato il mancato equilibrio di gestione, art.12 c7 convenzione tipo. Nell’articolo la convenzione tipo prevede che “Le tariffe possono, su determinazione dell’AUTORITÀ DI AMBITO, variare a seguito di..”, mentre quella ATO4 allo stesso comma prevede che:”L’AUTORITA’ DI AMBITO aggiorna le tariffe, anche su richiesta del Gestore, a seguito di…”. Nei motivi poi che prevedono le modifiche della tariffa, oltre quelli previsti dalla convenzione tipo,viene aggiunto al comma 8:” Qualsiasi modifica tariffaria dovrà comunque consentire il rispetto di quanto previsto all’art. 17 bis”.
L’art.12comma 8, prevedendo che “qualsiasi modifica tariffaria dovrà comunque consentire il rispetto di quanto previsto all’art. 17bis” combinato con lo stesso art.17bis, determinano di fatto un obbligo per l’autorità d’ambito, e quindi dei comuni, di sostenere il gestore in ogni caso, anche quando eventualmente il mancato raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario che esso deve assicurare, siano da imputare a cattiva gestione. Tale articolo tende a far sì che il contratto di gestione sia di fati un contratto “aperto” senza vincoli particolari per il gestore. Ciò è diametralmente opposto alla volontà del legislatore nazionale che attraverso la legge imponeva che la gestione del servizio idrico integrato fosse “autosufficiente”, proprio attraverso l’imposizione al gestore che ottiene l’affido di gestione, dell’obbligo al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario. Per il raggiungimento di tale equilibro, il legislatore impone la sua formulazione matematica attraverso le “equazioni” previste nel METODO normalizzato emanato a seguito della legge 36/94 con decreto Ministro LL.PP. del 1/8/96. Né si po’ supporre che il gestore all’atto della presa in carico del servizio possa essere stato “ingannato” dal PIANO preparato dall’ATO4 (piano d’ambito elaborato dagli studi specializzati C. LOTTI & ASSOCIATI S.p.A.-Roma, per conto della Provincia di Latina, consegnato alle società che hanno partecipato alla gara per la scelta del socio privato di Acqualatina Spa). Tale PIANO dettaglio conteneva tutta la situazione del servizio idrico preesistente dell’ATO e conseguentemente ad esso è stato definito il piano economico finanziario.
Art. 18bis "Periodo transitorio". Anche tale articolo non è previsto nella convenzione tipo e comunque rappresenta una “trappola” per i comuni dell’ATO. In buona sostanza esso prevede che (comma2):.”per tutto il periodo intercorrente tra la sottoscrizione della presente
convenzione e il trasferimento della totalità delle gestioni (di seguito, il "Periodo Transitorio"), il Gestore non assumerà alcun obbligo di attuazione del PIANO (ivi inclusi gli obblighi di realizzazione degli investimenti, opere,impianti ed interventi e di raggiungimento dei livelli di servizio ai sensi della presente convenzione)” e che (comma 3) ”3 Durante il Periodo Transitorio il Gestore sarà tenuto esclusivamente a:Effettuare la prestazione dei servizi progressivamente trasferiti garantendo i livelli di servizio esistenti e applicando le tariffe previste nel PIANO;Provvedere alla manutenzione ordinaria di tutte le componenti degli impianti,curando l’annotazione in apposito registro delle operazioni eseguite;
Attuare gli interventi eccezionali, di carattere urgente, indispensabili per assicurare la funzionalità dei servizi e il mantenimento dei livelli di servizio esistenti, curando l’annotazione in apposito registro delle operazioni eseguite.”
Applicando tale articolo, per esempio nel caso in cui un piccolo comune non ottemperi alla consegna delle reti, il gestore non ha l’obbligo di rispettare il contratto di servizio, anche se non ha ricadute significate nella tariffa. Mentre il gestore riscuote la tariffa che è costruita prevedendo che il gestore abbia tutti costi dell’intero ambito ed esegua tutta gli investimenti previsti, quello non si obbliga a portare il servizio conforme alla tariffa almeno nei comuni trasferiti, ma si limita a garantire “i livelli di servizio esistenti e applicando le tariffe previste nel PIANO”. Ciò evidentemente determina che mentre il servizio rimane uguale, la tariffa invece aumenta come se il gestore stesso applicando gli standard e gli obblighi previsti nel contratto. Quindi gli utenti si trovano a pagare una tariffa maggiore per un servizio che non viene effettuato. Se si considera che nel comune di Pontinia con l’arrivo del gestore Acqualatina, le tariffe hanno subito un notevole aumento , si capisce quanto sia svantaggioso per il comune l’applicazione di questo articolo. Al contrario si sottolinea come il pagamento dei canoni dovuti dal gestore sia computato in proporzione alle “…aree di cui il Gestore avrà acquisito la gestione del Servizio…”(art.13 comma 1 Convenzione ATO4).Va altresì ricordato che al comma 5 della Convenzione ATO4, si prevede che in caso di mancato trasferimento delle gestioni esistenti entro nove mesi, il gestore chieda l’adeguamento del PIANO o la risoluzione del contratto. Entrambe le cose non sono avvenute nell’ATO4. Per fare un esempio: fino al Giugno 2004 il comune di Aprilia non aveva trasferito le reti per problemi connessi al vecchio gestore incaricato della riscossione tributi delle tariffa del servizio idrico, ne a tutt’oggi risultano ancora consegnati, per differenti ragioni, gli impianti di Bassiano, Ponza e Ventotene. Nonostante la situazione di questi importanti comuni della provincia,si è preferito “sfruttare” quanto previsto all’art. 17 bis, per chiedere all’ATO di riequilibrare il disavanzo del gestore, nonostante questi abbia introitato una tariffa con il livello previsto come se gestisse tutto l’ambito.
Utilizzo degli articoli Art. 17bis Art. 18bis per equilibrare il deficit del gestore
Proprio invocando gli articoli 17bis e 18bis, con delibera n.4 del 16/4/2004 della Conferenza dei sindaci ATO4, viene approvato un accordo tra ATO4 ed Acqualatina per “compensare” il gestore del deficit di gestione ed assicuragli l’equilibrio economico-finanziario. Nell’accordo il gestore lamenta le criticità di gestione dell’anno 2003, ed in particolare che: “i volumi erogati all'utenza sono risultati sensibilmente inferiori a quelli previsti dal PIANO, provocando una diminuzione dei ricavi rispetto a quelli preventivati; i costi operativi sono risultati sensibilmente maggiori rispetto a quelli indicati nel PIANO per cause indipendenti dall’organizzazione del gestore (elettricità, mutui, . . . )”. Ciò appare molto discutibile poiché se è vero che in quella data, come accaduto per esempio nel comune di Aprilia, secondo comune per numero di utenza (circa 15.000), questo comune non “generava” riscossione di tariffa (poiché trasferirà gli impianti solo a partire dal 1 Luglio 2004), è anche vero che non generava costi di gestione. Eppure i costi di gestione risultano essere superiori a quelli previsti nel PIANO che comprendono anche Aprilia, Bassiano, Ponza e Ventotene!
L’accordo prevede:
“Articolo 1 Regolamentazione dei rapporti derivanti dal Periodo
Transitorio al 31.12.2003
Le Parti si danno atto e riconoscono che la gestione del Servizio,durante il Periodo Transitorio al 31.12.2003, ha determinato uno sbilancio dei costi rispetto ai ricavi che sarà determinato con esattezza alla certificazione del bilancio civilistico del GESTORE. Le Parti, pertanto, al fine di evitare la necessità di procedere ad una revisione tariffaria per compensare il predetto sbilancio, convengono che l'AUTORITA’ DI AMBITO si obbliga a rimborsare ad Acqualatina il predetto importo determinato come sopra descritto Il pagamento dell'importo avverrà mediante compensazione, fino a concorrenza dell'importo stesso, con il debito di Acqualatina nei confronti dell'AUTORITA' DI AMBITO derivante dal pagamento dei canoni di concessione dovuti per gli anni 2003-2004-2005 e, nel caso in cui tali importi non fossero sufficienti a compensare l'ammontare sopra descritto, attraverso un aumento delle Quote Fisse addebitate all'utenza.. L'AUTORITA DI AMBITO accetta la compensazione di cui al presente articolo e si obbliga a non esigere e comunque a rinunciare a qualsiasi pretesa, diritto, ragione e/o azione direttamente o indirettamente connessi ai maggiori importi del canone di concessione che saranno oggetto di compensazione.
Articolo 2 Equilibrio economico-finanziario
Le Parti si danno atto e convengono che la gestione del Servizio nell'esercizio 2003 ha evidenziato le seguenti criticità:
• i volumi erogati all'utenza sono risultati sensibilmente inferiori rispetto a quelli previsti nel PIANO, con conseguente ulteriore diminuzione dei ricavi rispetto a quelli preventivati;
• i costi operativi sono risultati sensibilmente maggiori rispetto a quelli previsti nel PIANO per cause indipendenti dall'organizzazione del gestore (elettricità, mutui, . .. )
In considerazione delle citate criticita, le Parti stabiliscono quale condizione per il conseguimento dell'equilibrio economico finanziario per l'esercizio 2004:
• il contenimento dei costi ai sensi degli articoli 3.1,3.2 e 3.3 del Metodo a 46 Milioni di Euro;
Dandosi atto e convenendo che, qualora, alla chiusura dell'esercizio 2004, il volume fatturato all'utenza fosse inferiore rispetto a quello preventivato di 38'6 Milioni di mc, o i costi ai sensi degli articoli 3.1,3.2 e 3.3 del Metodo siano superiori a 46 Milioni di Euro, ovvero introiti da tariffa minori dei costi 2004 ai sensi degli art. 3.1, 3.2 e 3.3 del Metodo, I'AUTORITA' DI AMBITO garantirà l'equilibrio Economico Finanziario dell'esercizio 2004 stesso, rispetto al Piano e apposita revisione tariffaria per il triennio 2005 - 2007, che preveda:
1. la copertura dello sbilancio dei costi 2004 (ai sensi degli 3.1,3.2 e 3.3 del Metodo) rispetto ai ricavi 2004 sul quale va una remunerazione pari a quella prevista dal Metodo investimenti;
2. l'assunzione dell'esercizio 2004, in coerenza con l'articolo 4 del Metodo, come esercizio a base del calcolo del nuovo piano tariffario.
Nel caso in cui le risultanze della gestione 2004 migliorino I'equilibrio
economico - finanziario del GESTORE per effetto di:
• il superamento di un volume erogato all'utenza di 38,6Milioni di mc
• costi ai sensi degli articoli 3.1,3.2 e 3.3 del Metodo inferiori 46 Milioni di Euro
• ovvero, comunque un rapporto di concausa tra i fattori sopra evidenziati tale da portare comunque al GESTORE un introito maggiore dei costi 2004 ai sensi degli articoli 3.1,3.2 e 3.3 del Metodo;
Le parti convengono che tale differenza tra l'introito ed i suddetti costi sia ripartito al 50% a vantaggio dell’Utenza sulla tariffa dell'esercizio 2005 ed al 50% a vantaggio dei GESTORE “
Il 12/7/2004 con delibera n°8 la conferenza dei Sindaci votava un aggiornamento tecnico del piano degli interventi stipulato in convenzione ed approvato nel PIANO d’Ambito predisposto precedentemente con delibera del n.1 del 9/4/2002. Pur rimanendo inalterato l’importo dei lavori da eseguire per il trentennio di convenzione, i lavori da eseguire nei primi 6 anni risultano notevolmente ridotti, quindi l’impegno di spesa per gli impianti comunali è stato procrastinato nel tempo, mentre non si è provveduto ad adeguare il piano economico finanziario e la tariffa ricadente sull’utenza comunale. Si tenga presente che le stesse problematiche d’adeguamento del piano economico e finanziario e quindi delle tariffe, da allineare al rinvio degli interventi sugli impianti, sono state sollevate, con nota scritta, anche dal rappresentante del Comune di Sabaudia Nicola BIANCHI (allegato n.4 delibera della conferenza dei sindaci n°8 del 12/7/2004).
Analoga situazione di riequilibrio del deficit del gestore si è ripresentata nel 2005. Infatti con delibera n.5 del 28/9/2005 la Conferenza dei sindaci approvava un’ulteriore accordo che modificava gli impegni assunti dal gestore in convenzione nel 2002. Tale accordo come detto nelle premesse del documento è stato necessario perché “E' insorta contestazione, in occasione dell'avvio e definizione del procedimento per l'adeguamento della tariffa del servizio idrico integrato per l'anno 2005, tra I'ATO n. 4 e Acqualatina, in ordine ai termini ed alla possibilità stessa di ottenere da parte della stessa Acqualatina, l'incremento della tariffa previsto in convenzione per conseguire, come per legge, l'equilibrio economico finanziario che costituisce presupposto per l'espletamento del servizio”. Sempre nelle premesse di questo accordo viene richiamato ancora una volta l’art.17bis ed il precedente accordo del 16/4/2004 che attraverso tale articolo era stato precedentemente stipulato. Con l’accordo del 2005 contenuto nella citata delibera sono riconosciuti al gestore 14.7 milioni di euro che l’ATO4 si impegna a versare per consentire l’equilibrio economico finanziario del gestore, senza incidere pesantemente sulle tariffe. Nelle considerazioni dell’accordo è scritto appunto che:
”l'aumento tariffario che deriverebbe dall'applicazione delle procedure previste dalla Convenzione di Gestione assumerebbe valori consistenti (21,6%) e pertanto indispensabile trovare soluzioni compatibili con le esigenze sia degli utenti per il contenimento delle tariffe del servizio, sia di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della Società;
che solo a seguito delle risultanze di tali azioni si potrà definire un nuovo PIANO con riferimento all'esercizio 2004 come anno To (ndr To l’anno detto zero, iniziale di gestione. per l’applicazione del METODO normalizzato per la costruzione della tariffa del primo anno di gestione);
che rimane comunque ferma l’intenzione delle Parti confermare gli accordi del 16 aprile 2004 e quindi di assicurare l'equilibrio economico - finanziario della gestione, come del resto già ben indicato e prescritto
nella vigente Convenzione di Gestione”. Si tenga presente che l’affermazione che paventava un aumento delle tariffe fino al 21,6 % secondo le “procedure previste dalla Convenzione di Gestione” di fatti le procedure cui si riferisce sono quelle previste all’art.17bis, così come richiamate attraverso l’art. 12 comma 8 per la revisione delle tariffe. In definitiva si sostiene che in ogni caso le tariffe devono essere applicate per assicurare, secondo l’art.17bis, “sempre assicurare l’equilibrio economico-finanziario del Gestore per l’intera durata della convenzione”. Ciò è, però, in netto contrasto con le previsioni di sviluppo della tariffa i cui aumenti sono stati fissati per i primi sei anni di gestione, attraverso il cosiddetto coefficiente K di limite di prezzo previsto all’art.12 comma 5 del contratto. Per il terzo anno d’esercizio (anno 2005) il limite K bloccava l’aumento al 4,50%, che sommato al tasso d’inflazione programmato, generava aumenti massimi del 4,95%, cosa tra l’altro prevista della richiamata delibera n.5 del 28/9/2005. Vale qui precisare che nel punto e) delle premesse dell’accordo vi è una discrepanza tra la quantità di metri cubi immessi in rete e quelli previsti nel PIANO del 2002. Infatti nella premessa e) è scritto: “Si sono evidenziate, in questo primo periodo di gestione ed a seguito delle azioni di monitoraggio ed inventariamento della situazione preesistente, le seguenti criticità: la portata media annua erogata è di 115 milioni di metri cubi a fronte dei circa 32 fatturati nel 2004”. Come risulta dal PIANO preparato per conto dall’ATO4 dagli studi specializzati C. LOTTI & ASSOCIATI S.p.A.-Roma, e posto all’ Allegato B “Estratto ricognizione opere reti impianti- Ricognizione Relazione” della convenzione del 2002, alla pagina 4 è scritto:” Il consumo attuale è di circa 130 milioni di m3/anno ed il fabbisogno stimato netto al 2015 sale a circa 150 milioni di m3/anno: il periodo di massimo consumo è concentrato nei mesi di luglio ed agosto”. Pertanto il Gestore conosceva il piano ed era stato edotto sul quantitativo d’acqua che veniva immesso in rete, anche stimato per eccesso, poiché il gestore nel punto e) richiamato, parla di 115 milioni di metri cubi immessi in rete, mentre l’ATO ne aveva stimati 130-150 milioni. Mentre, per metri cubi fatturabili, l’ATO aveva stimato 45.445.000 metri cubi (Allegato A3-Estratto del Piano Tariffario trentennale contenuto nel PIANO del 2002), nell’accordo si parla di soli 32 milioni di metri cubi. Ciò spiega in larga parte l’inconsistenza del dato metri cubi fatturati. Va altresì sottolineato che nel PIANO dell’ATO i metri cubi fatturabili erano stati ipotizzati proprio in funzione della maggiore efficienza del gestore di recuperare l’eventuale evasione da morosità e diminuire le perdite fisiche di rete. Questa efficienza non si è poi riscontrata nel gestore. Infatti nell’accordo del 2005 al punto f) si prevede che l'ATO n. 4 eroghi ad Acqualatina il debito presunto 14,7 milioni di euro, attraverso un prestito finanziato appunto dai proventi di un programma di recupero dispersioni fisiche(perdite di rete) ed amministrative (utenza abusiva).
Come si nota attraverso queste considerazioni l’ATO è “obbligato” ancora una volta attraverso l’articolo 17bis ad assicurare l’equilibrio economico-finanziario del gestore, nonostante non sia stato messo in atto una modifica del PIANO, che preveda la riduzione delle tariffe conseguentemente alla mancata applicazione del piano degli investimenti e l’inefficienza del gestore di recuperare il fatturato previsto nel piano.
Tutti gli effetti negativi “scatenati” dall’applicazione dell’art.17bis con l’accordo del 16/4/2004 si sono ripercossi anche sulla revisione del piano e l’approvazione tariffa 2006 deliberati con atto n.6 del 14-7-2006 dalla conferenza dei Sindaci. Con la revisione del PIANO d’ambito vengono modificati: la Convenzione di Gestione, il Programma degli interventi, il Piano economico finanziario trentennale (Stato patrimoniale, Conto economico, Flussi di cassa), il Piano tariffario trentennale, il Modello gestionale e organizzativo, il Disciplinare Tecnico, il Regolamento d'utenza. Inoltre al punto 4 di detta deliberazione si decide “di annullare l'impegno dell'Autorità d'Ambito, assunto con la Deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti Atto n. 5 del 28.09.2005, di fornire le idonee garanzie al fine di erogare al Gestore Acqualatina s.p.a. un prestito di 14.700.000 euro, fermo restando comunque il riconoscimento del debito verso il Gestore dei comuni del’AT04 come meglio specificato nella delibera atto numero 5 del 28 settembre 2005”.
Come si capisce anche se non viene più richiesto all’ATO di erogare un prestito al gestore a copertura del debito di 14,7 milioni di euro derivanti dal primo accordo del 16/4/2004 a seguito dell’applicazione dell’art.17bis, il debito stesso rimane! A conferma poi della cattiva interpretazione dell’obbligo del gestore a mantenere l’equilibrio economico finanziario attraverso una gestione efficiente, si legga il punto 7 della delibera che così recita:”.. venga istituita una verifica triennale (dicembre 2008) del Programma quinquennale di Recupero Dispersioni che preveda un meccanismo di adeguamento automatico della tariffa, in più o in meno, nel caso in cui i risultati dello stesso differiscano, in più o in meno, rispetto alle previsioni del Programma stesso che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (AII.D), sia per la parte del recupero dell'ammontare per i consumi pregressi 2003 - 2005, sia per la variazione del volume d'affari annuo del Gestore”. Come dire nessuna responsabilità è addebitabile al gestore sulla capacità di ridurre le dispersioni fisiche ed amministrative, poiché in ogni caso attraverso la tariffa l’ATO, in applicazione all’art.17bis , dovrà comunque “sempre assicurare l’equilibrio economico-finanziario del Gestore per l’intera durata della convenzione”! Si sottolinea inoltre che, in seguito all’accordo del 16/4/2004 l’ATO4 instaurato per compensare il deficit del gestore, l’ATO4 ha dovuto rinunciare al canone di concessione annuo (pari a 1.549.371 euro) per gli anni 2003-2004-2005. Detta rinuncia ha avuto ripercussioni anche sulla ricapitalizzazione di Acqualatina. Infatti, con delibera ATO4 dell’11/2/2003 si decideva di aumentare il capitale della mista Acqualatina fino alla somma di € 26.442.593,24 e pertanto spettava alla parte pubblica, in funzione del regime sociale (51% comuni ATO4 e 49% privati), corrispondere la somma €13.485.722,55. Fu poi la Provincia che si rese disponibile a contrarre mutuo alla DD.PP al 4,8% con 1^rata a Gennaio 2005, di rata annuale costante di € 1.058.737,00, che doveva essere coperta con il canone di concessione annuo pari a 1.549.371,00 (la restante somma del canone serve per coprire i costi della Segreteria tecnica operativa dell’ATO). Cosicché i comuni attualmente si trovano ad avere un debito con la Provincia, non avendo potuto disporre dei canoni 20003-2004-2005 per onorare il prestito chiesto alla cassa DD.PP. . In definitiva con il combinato degli articoli 12 comma 8, 17bis e 18bis, non previsti nella convenzione tipo, si assicura al gestore una sorta di “garanzia” che gli permette di sorpassare ogni inefficienza di gestione; cosa questa che il legislatore nazionale avrebbe voluto sorpassare proprio con l’introduzione della legge 36/94 che prevedeva una gestione “forzatamente” efficace, efficiente ed economica.
Art. 30bis Ipotesi di esonero da responsabilità del GESTORE
Tale articolo introduce l’esonero di responsabilità del gestore anche soprattutto nei casi in cui la responsabilità dell’inefficienza di gestione sia da imputare all’inefficienza del gestore e non solo a cause di forza maggiore. In particolare al comma 5 si prevede che il gestore sia esonerato da responsabilità “nel caso in cui vengano meno, in tutto o in parte, i presupposti sulla cui base è stato elaborato il PIANO o sono stati effettuati gli adeguamenti e sui quali il PIANO e gli adeguamenti si fondano (e pertanto, nelle ipotesi in cui, a titolo meramente esemplificativo, la durata del periodo di affidamento sia inferiore a quella prevista, non vengano approvati gli adeguamenti delle tariffe necessari per la copertura dei costi, si verifichino rilevanti scostamenti tra i volumi erogati e/o fatturati e quelli previsti nel PIANO e/o una morosità superiore a quella ipotizzata nel PIANO, l’aumento dei costi operativi gestionali rispetto a quelli ipotizzati; non vengano rilasciate dagli enti competenti, autorizzazioni, licenze e concessioni necessarie per l’esecuzione degli investimenti ecc.), il Gestore non incorrerà in alcuna responsabilità per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione (ivi compresi il mancato raggiungimento nei termini previsti dei livelli di Servizio e la mancata realizzazione degli interventi previsti nel PIANO), né sarà passibile di alcuna penalità e/o sanzione, compresa l’escussione della cauzione rilasciata ai sensi dell’art. 31 e la risoluzione di cui all’art. 34” Tutto ciò prescinde dalle ragione analitiche che hanno portato al mancato rispetto del Piano, imputando di fatti la causa all’inadeguatezza del PIANO rispetto alla realtà preesistente all’inizio di gestione. Eppure come già ricordato il gestore ha avuto un PIANO particolareggiato elaborato dagli studi specializzati C. LOTTI & ASSOCIATI S.p.A.-Roma, e fornito al Gestore in fase di gara. L’elaborato PIANO è stato fornito sia in formato cartaceo che elettronico su apposito CD e conteneva Ricognizione Monografie dei comuni, Relazione della Ricognizione, Ricognizione Schemi Acquedottistici dell’ATO4, con annesse tutte le tavole tecniche dei rilievi cartografici e la schematizzazione dei sistemi acquedottistici per ogni comune. Per la maggiore morosità venutasi a creare con l’avvento del nuovo Gestore la causa può essere attribuita al gestore stesso, che non ha accompagnato il trasferimento delle utente ai dettami del nuovo contratto di fornitura. L’art.55 al comma 2 prevedeva che: “Prima della emissione della prima fattura il Gestore informa il cliente della vigenza del nuovo Regolamento e delle condizioni di contratto. Il cliente, ove intenda modificare le condizioni contrattuali, dovrà entro trenta giorni dalla comunicazione del Gestore recarsi presso uno sportello per la sottoscrizione del nuovo contratto; in caso contrario, si intenderanno approvate le condizioni contrattuali da parte del cliente.” Il contratto in realtà non è stato mai inviato all’utenza preesistente all’avvio di gestione. L’art.9 della convezione di servizio al comma 3 prevedeva che :”al fine di favorire un rapporto equilibrato con l’utenza il GESTORE assicura la diffusione della Carta dei Servizi, allegata sotto la lettera E), attraverso la consegna di una copia ad ogni utente e la disponibilità presso tutti i suoi uffici aperti al pubblico”. Anche la consegna della carta dei servizi non è mai avvenuta. Quindi la morosità generata è in altri termini da imputare al gestore. Questi, se si ipotizza un costo di 3 euro per la stampa e l’invio della documentazione prevista in convenzione (i due documenti constano di 110 pagine!) a tutti i circa 250.000 utenti dell’ATO, ha risparmiato ben 750.000 euro (250.000 x 3 euro)! Come si evince ancora una volta non solo il gestore attraverso la formulazione di articoli difformi alla convenzione tipo è stato esonerato da responsabilità, ma ha anche avuto un risparmio di gestione. Nel caso poi che l’ATO avesse imposto il rispetto della consegna dei documenti, ci sarebbero stati ulteriori 750.000 euro, che attraverso l’impegno previsto dall’art.17bis, l’ATO a sua volta avrebbe dovuto “rimborsare” al gestore. Insomma è proprio il caso di dire che l‘equilibrio di gestione concepito attraverso l’art.17bis porta alla situazione del cane che si morde la coda! Tra l’altro si pensi anche che le stesse tariffe più alte hanno ingenerato nell’utenza un risparmio della risorsa e quindi un minore fatturato. Se si pensi che il legislatore con la legge 36/94 voleva proprio tutelare la risorsa e diminuire i consumi, ahimé ogni risparmio dell’utenza è vanificato dal combinato degli articoli 30bis e 17bis, la cui applicazione di fatto precederebbe in ogni modo un riequilibrio del deficit che il gestore avrebbe ddal comportamento zelante dell’utente!
Art. 30ter Aggiornamento del PIANO
L’articolo è strettamente correlato al precedente, infatti recita:”salva in ogni caso l’applicazione del precedente articolo, le Parti procederanno all’adeguamento del PIANO (e, laddove occorra, della tariffa) nei casi indicati all’art. 18, nei casi in cui ciò sia necessario in considerazione del verificarsi di uno o più degli eventi indicati nell’articolo precedente”. Ancora una volta l’inadeguatezza del PIANO, ancorché accettato e conosciuto all’atto della gara, è posta come condizione sufficiente al non rispetto dei vincoli contrattuali, a prescindere da un’analisi puntuale delle responsabilità. L’articolo dopo aver elencata la procedura dell’aggiornamento, non lascia scampo all’ATO, infatti prevede che “qualora una delle Parti non si adegui alle determinazioni effettuate dal Collegio dei Periti, l’altra avrà diritto di risolvere la presente convenzione seguendo la procedura indicata nell’art.34, indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno impugnato la determinazione predetta”. Vale ancora ricordare che l’obbligo del rispetto dell’art.17bis renderebbe sconveniente all’ATO qualsiasi atto di resistenza.
Articolo 34 Risoluzione
Anche questo articolo risulta essere notevolmente differente da quello previsto nella convenzione tipo. Infatti oltre a prevedere l’inadempienza del gestore è prevista al comma 2 anche la risoluzione nel caso in cui l’ATO è inadempiente alle obbligazioni assunte in forza della convenzione, cosicché ogni volta che il l’ATO non assicura la coperture del deficit del gestore “scatta” l’art.17bis e di conseguenza i comuni si trovano ad essere inadempienti! Si prevede inoltre l’obbligo per L’ATO di coinvolgere (comma7) gli Enti Finanziatori nella procedura di risoluzione e si prevede anche (comma 9) che questi possano “esercitare il diritto di attivarsi al fine di prevenire la risoluzione della convenzione”. Nel caso poi (comma 11) che “il gestore sia stato finanziato con operazioni di finanza di progetto, l’ATO, nei casi di cui al presente articolo ed all’articolo 36, provvederà alla selezione del nuovo gestore del servizio, introducendo quale requisito nella procedura di gara l’obbligo e la capacità del nuovo concessionario di far fronte al debito del progetto in essere conseguenze della risoluzione per inadempimento del Gestore”. Come si vede i finanziatore entrano nella procedura di inadempimento, allungandone i tempi e possono “salvare il gestore” dall’inadempimento e quindi permettergli di continuare la gestione, anche se si è dimostrato inaffidabile nel rispettare gli obblighi contrattuali. Al contempo nel caso in cui il gestore abbia avviato un progetto di finanza, cui l’ATO non ha tra l’altro partecipato, si da modo a gestore di non rispondere della propria inaffidabilità verso i finanziatori, “scaricando” all’ATO l’obbligo di assumere i finanziamenti del progetto attraverso la nuova concessione di gestione, che partirebbe quindi già con il “fardello” dei debiti contratti dal vecchio gestore. Tale clausola inoltre potrebbe esser utilizzata in modo strumentale dal gestore per dare a Enti finanziatori (banche), “garanzie traslate” dall’ATO che in ogni modo sarebbe obbligato ad assicurare il coinvolgimento dei finanziatore nelle procedure per l’avvio di una nuova gestione, a seguito di inadempienza del primo gestore.
delibera consiglio comunale n. 76 del 20 dicembre 2007
Il Sindaco, dopo aver parlato dei problemi più salienti relativi alla Società Acqualatina Spa, dà lettura di due lettere che intende spedire, allegate al presente atto, come hanno fatto altri Sindaci, ad Acqualatina.
Per il dibattito in aula si fa riferimento all’allegata sbobinatura.
Dato atto che la prima lettera rivolta al Presidente dell’Amministrazione Provinciale, al Responsabile della S.T.O. ATO4 Lazio Meridionale Latina, al Presidente della Società Acqualatina Spa, al Prefetto di Latina, all’Assessore Regionale all’Ambiente e Cooperazione tra i popoli, è relativa alla richiesta al Sig. Presidente dell’Amministrazione Provinciale di convocare entro la fine d’anno, in via straordinaria la Conferenza dei Sindaci dell’ATO4 per discutere dei finanziamenti e per comunicare l’apertura del contraddittorio da parte del Comune di Pontinia verso l’Amministrazione Provinciale e verso l’Autorità d’Ambito per quanto riguarda l’approvazione delle modifiche alla Convenzione di cooperazione ATO4.
La seconda lettera indirizzata al Presidente dell’Amministrazione Provinciale, al Responsabile della S.T.O. ATO4 Lazio Meridionale Latina, al Responsabile della società Acqualatina Spa, a Depfa Bank Deutsche Pfandbriefbank AG sede di Roma, a Depfa Bank PLC 1 Dublino, al Prefetto di Latina, all’Assessore Regionale all’Ambiente e Cooperazione tra i popoli, chiede notizie circa un mutuo di rilevante entità, pari a 115 milioni di euro in corso tra Acqualatina S.p.A. e Depfa Bank.
Messa ai voti la proposta di invio delle note sopradescritte, a firma del Sindaco, ai vari destinatari, la proposta è approvata con
Voti favorevoli: 10
Consiglieri astenuti: 4 (Ramati Maurizio, Torelli Paolo, Belli Giuseppe Silvio, Di Trapano Roberto)
Su 14 Consiglieri presenti e 7 consiglieri assenti (Ronci Fernando, Farris Giovanni, Mantova Massimo Vincenzo, Nardoni Maria Teresa, Donnarumma Alfonso, Novelli Sandro Marcello, Tortorelli Mario Donato)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ciò premesso
DELIBERA
Di condividere il contenuto delle note allegate e delle quali il Sindaco ne ha dato lettura all’Assemblea e autorizzare pertanto il Sindaco all’invio delle stesse ai vari destinatari meglio descritti nelle note stesse.
Prot. Pontinia _____ Dicembre 2007
RACCOMANDATA R.R.
Al Presidente dell’Amministrazione Provinciale
Dott. Armando CUSANI
Coordinatore dell’ATO4
Via Costa,1
04100 – LATINA
AL RESPONSABILE della S.T.O. ATO4
Lazio Meridionale Latina
Ing. Sergio GIOVANNETTI
Piazza della Libertà, 5
04100- LATINA
Al Presidente della società Acqualatina S.p.A.
Sen. Claudio FAZZONE
Viale P.L. Nervi Centro C.le Latina Fiori
Torre 10 Mimose
04100- LATINA
A DEPFA BANK Deutsche Pfandbriefbank AG
Sede di ROMA
Via di Torre Argentina, 21 (Palazzo Origo)
00186 ROMA
A DEPFA BANK PLC 1
1 Commons Street Co DUBLIN
DUBLIN IRLANDA
p.c Al Signor Prefetto della Provincia di Latina
Dott. Bruno FRATTASI
Piazza della Libertà, 1
04100- LATINA
All’Assessore Regionale all’Ambiente e Cooperazione tra i popoli
Filiberto ZARATTI
Viale del Tintoretto, 432
00142- ROMA
Oggetto: Richiesta delucidazioni mutuo di “ Project Financing” contratto tra Acqualatina S.p.A. e DEPFA BANK. Richiesta convocazione assemblea straordinaria Autorità d’Ambito ATO4 – Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti.
PREMESSO CHE
• Per quanto desumibile dalla relazione al bilancio di Acqualatina S.p.A. per l’anno 2006 la Società ha intenzione di contrarre mutuo di “ Project Financing” con l’istituto bancario DEPFA BANK Deutsche Pfandbriefbank per realizzare gli investimenti previsti nel PIANO DEGLI INTERVENTI per l’ ambito idrico ATO4 – Lazio Meridionale-Latina;
• per quanto desumibile dal sito internet www. projectfinancemagazine.com (http://www.projectfinancemagazine.com/default.asp?page=1100&subtype=upgrade&status=8) detto mutuo dell’importo di 115 milioni di euro sarebbe già stato erogato dalla DEPFA BANK alla società Acqualatina S.p.A.;
• per quanto desumibile dal relativo articolo riportato dal periodico QUINDICI di Federutility edizione anno 2007 n. 11 ( di seguito trascritto), il mutuo in parola sarebbe già stato erogato – testo articolo “ Depfa Bank e Acqualatina S.p.A. hanno firmato nei giorni scorsi un contratto di finanziamento in project finance da 115 milioni di euro. La società concessionaria gestisce il sistema idrico integrato dell’Ato4 Lazio-Meridionale – controllata dai Comuni del territorio e dal gruppo francese Veolia – e serve 530 mila abitanti distribuiti in 38 comuni delle province di Latina, Frosinone e Roma. Con l’accordo siglato, Depfa Bank – in qualità di mandated lead arranger – ha messo a punto per Acqualatina un finanziamento da 105 milioni mirato a rimborsare l’esistente indebitamento del bridge loan e a finanziare gli investimenti; nonché una linea di credito (fideiussione ) per 9,5 milioni”;
• l’articolo 17 comma a del Disciplinare Tecnico parte integrante della Convenzione di gestione tra ATO4 e gestore Acqualtina S.p.A. prevede che in caso di interventi operati direttamente del Gestore “Il Gestore impegna i capitali necessari agli interventi previsti per ciascun anno dal Programma degli Interventi. Tali capitali possono dal Gestore essere reperiti con qualsiasi mezzo diretto o finanziario. La garanzia in cambio del credito concesso al Gestore, offerta con impegno dei beni realizzandi, deve essere approvata dall’Autorità d’Ambito che controfirma il contratto di mutuo dal Gestore stipulato con Istituti Bancari o Finanziari, pena l’invalidità dell’atto con le conseguenze relative tra le parti qui contraenti.”;
• ad oggi non risulta allo scrivente che l’Autorità d’Ambito attraverso la Conferenza dei Sindaci abbia rilasciata la garanzia prevista dall’art. 17 di cui sopra;
• questo Comune in ogni caso non ha rilasciato la garanzia prevista dall’art. 17 di cui sopra;
CHIEDE
• al Responsabile della STO dell’ATO4, ing. Sergio Giovannetti, di trasmettere la presente lettera a tutti i comuni dell’Ambito;
• al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di convocare entro fine anno, in via straordinaria, la Conferenza dei sindaci dell’ATO per discutere e deliberare del finanziamento in parola;
• alla DEPFA Bank di sospendere le procedure per la piena formalizzazione dell’atto di mutuo di “project Financing”, fino a che non vi è determinazione in merito da parte dell’Autorità d’Ambito dell’ATO4 così come previsto dall’art. 17 di cui sopra.
Si fa presente che nelle more di un sollecito riscontro della presente richiesta di convocazione della Conferenza d’Ambito ATO4, si richiede alla società Acqualatina S.p.A. ed alla DEPFA Bank di non iscrivere il mutuo in parola nei loro atti di bilancio, poiché la Conferenza dei Sindaci non ha rilasciato, come previsto dall’art. 17, la garanzia in cambio del credito concesso al gestore, pena l’invalidità dell’atto con le conseguenze relative tra le parti contraenti.
Il Sindaco
Dott. Eligio Tombolillo
Prot. Pontinia, ______ Dicembre 2007
RACCOMANDATA R.R.
Al Presidente dell’Amministrazione Provinciale
Dott.Armando CUSANI
Coordinatore dell’ATO4
Via Costa,1
04100 – LATINA
AL RESPONSABILE della S.T.O. ATO4
Lazio Meridionale Latina
Ing. Sergio GIOVANNETTI
Piazza della Libertà, 5
04100- LATINA
Al Presidente della società Acqualatina S.p.A.
Sen. Claudio FAZZONE
Viale P.L. Nervi Centro C.le Latina Fiori
Torre 10 Mimose
04100- LATINA
p.c Al Signor Prefetto della Provincia di Latina
Dott. Bruno FRATTASI
Piazza della Libertà, 1
04100- LATINA
All’Assessore Regionale all’Ambiente e Cooperazione tra i popoli
Filiberto ZARATTI
Viale del Tintoretto, 432
00142- ROMA
Oggetto: Comunicazione di apertura del contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di Latina e verso l’Autorità d’Ambito avverso l’approvazione delle modifiche alla Convenzione di cooperazione ATO4 ( art. 6 bis, art. 13 ed art.22);
PREMESSO CHE:
• La legge 5 gennaio 1994, n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche;
• La legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 – Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 – e successive modifiche;
• La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (Gazzetta Ufficiale n. L.327 del 22/12/2000);
• Il Decreto Legislativo 18-08-2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali- e successive modifiche;
• Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;
• La delibera n.7 del 21 Marzo 2000 della Conferenza dei Sindaci ATO4 avente ad oggetto “ LR 6/96 Del. G.R. n. .5462 del 16.11.99 – bando e Disciplinare di gara per la scelta del Socio Privato della costituenda spa di Gestione del SII nell’ATO4 – Determinazioni”;
• La delibera n.1 del 9 Aprile 2002 della Conferenza dei Sindaci ATO4 avente ad oggetto “Costituzione società mista per l’affidamento del servizio idrico integrato”;
• La delibera n. 3 del 7 Maggio 2002 della Conferenza dei Sindaci ATO4 avente ad oggetto “ Costituzione società mista di gestione del SII nell’ATO4 - Latina – Patto Parasociale”;
• Delibera di Giunta regionale n. 6924 del 4 novembre 1997 avente ad oggetto “ Convenzione tipo per la gestione del Servizio Idrico Integrato”
• La CONVENZIONE DI COOPERAZIONE regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n° 4 denominato “Lazio Meridionale – Latina” approvata con delibera consiliare n. 59 del 01/08/1997 (nel seguito Convenzione di Cooperazione);
• La CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO stipulata in data 2 agosto 2002 fra la Provincia di Latina in rappresentanza dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.4, Lazio Meridionale – Latina e la Società ACQUALATINA S.p.A. con sede in Latina (giusto repertorio n° 20257 Provincia di Latina)
(nel seguito Convenzione di Gestione);
• Il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. D.lgs. 267/2000 del responsabile del servizio interessato.
SI INFORMA
• Il Responsabile della STO dell’ATO4, Ing. Sergio Giovannetti, di trasmettere la presente lettera a tutti i comuni dell’Ambito;
• Il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di convocare entro fine anno, in via straordinaria, la Conferenza dei sindaci dell’ATO per discutere e deliberare del finanziamento in parola;
CHE
Il comune di Pontinia invia formale comunicazione di apertura del contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di Latina e verso l’Autorità d’Ambito avverso l’approvazione delle modifiche alla Convenzione di cooperazione ATO4 (art. 6 bis, art. 13 ed art. 22).
IL SINDACO
Dott. Eligio Tombolillo
• La legge 5 gennaio 1994, n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche;
• La legge regionale 22 Gennaio 1996, n. 6 - Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36- e successive modifiche;
• La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Gazzetta Ufficiale n. L 327 del 22/12/2000);
• Il Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modifiche;
• Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
• La delibera n.7 del 21 Marzo 2000 della Conferenza dei Sindaci ATO4 avente ad oggetto “LR 6/96 Del. G.R. n. 5462 del 16.11.99-bando e Disciplinare di gara per la scelta del Socio Privato della costituenda spa di Gestione del SII nell’ATO4- Determinazioni”;
• La delibera n.1 del 9 Aprile 2002 della Conferenza dei Sindaci ATO4 avente ad oggetto “Costituzione società mista per l’affidamento del servizio idrico integrato”;
• La delibera n.3 del 7 Maggio 2002 della Conferenza dei Sindaci ATO4 avente ad oggetto “Costituzione società mista di gestione del SII nell’ATO4-Latina-Patto Parasociale”;
• La Delibera di Giunta regionale n. 6924 del 4 novembre 1997 avente ad oggetto “Convenzione tipo per la gestione del Servizio Idrico Integrato”
• La CONVENZIONE DI COOPERAZIONE regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nello AmbitoTerritoriale Ottimale n° 4 denominato: "Lazio Meridionale – Latina” approvata con delibera consiliare n. 60 del 22.07.1997 e riapprovata con delibera consiliare n. 31 del 30.03.1998 (nel seguito Convenzione di Cooperazione) ;
• La CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO stipulata in data 2 Agosto 2002 fra la Provincia di Latina in rappresentanza dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale N. 4, Lazio Meridionale – LATINA e la Società ACQUALATINA S.p.A. con sede in Latina (giusto repertorio n°20257 Provincia di Latina) (nel seguito Convenzione di Gestione);
PRESO ATTO CHE:
• L’art. 144 “Tutela e uso delle risorse idriche” - del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, stabilisce:
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.
2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.
5. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da norme specifiche, nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente determinato.
• L’art. 147 “Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato” - del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, stabilisce:
1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
b) unicità della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.
3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pre-trattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
• Quanto stabilito negli articoli sopra citati del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 recepisce quanto già contenuto nella precedente legge 5 gennaio 1994, n. 36 -Disposizioni in materia di risorse idriche;
• La L.R. n. 6 del 22/01/1996 “Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”, delimita l’ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Lazio Meridionale-Latina, del quale fa parte il comune di Pontinia e definisce, inoltre, lo schema di “convenzione di cooperazione”, (allegato B - L.R. 6/96);
• Il 4/11/1997, con D.G.R. n. 6924 è stata approvata, dalla Regione Lazio, la Convenzione tipo per la gestione del Servizio Idrico Integrato;
• La L.R. 6/96 all’art. 6 comma 3 prevede che: ”Le decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti, con le maggioranze previste dalle convenzioni di cooperazione, per il conseguimento delle finalità connesse con l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, sono definitive ed immediatamente operative. Resta ferma, comunque, la successiva approvazione da parte dei consigli degli enti locali convenzionati, ove espressamente prevista dalla presente legge”;
• L’art.17 della Convenzione di Cooperazione Tipo contenuta nella LR 6/96 integralmente trascritto nella Convenzione di Cooperazione stipulata nell’ATO4-Latina recita:
1. Attraverso le forme di consultazione previste dal precedente articolo 6 gli enti locali convenzionati si impegnano a predisporre la "Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato" ed il relativo disciplinare.
2. Gli enti locali convenzionati si impegnano ad approvare nei rispettivi consigli la "Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato" ed il relativo disciplinare nei tempi previsti dalla legge regionale n. 6 del 22.1.96.
3. La convenzione per la gestione del servizio idrico integrato è definita sulla base della convenzione-tipo pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 6 del 22.1.96.
• Il Consiglio Comunale di Pontinia con delibera n. 60 del 22.07.1997 e n. 31 del 30.03.1998 , approva “lo schema di convenzione di cooperazione tra enti locali e Ato n.4” con la quale questo comune aderiva all’ATO4;
• La Convenzione di Cooperazione, stipulata in accordo con lo schema previsto dalla legge regionale 22 Gennaio 1996, n. 6, assegna, attraverso l’art.3 comma 3, le seguenti competenze agli enti locali convenzionati:
a) La scelta delle forme del servizio idrico integrato;
b) L'affidamento del servizio idrico integrato;
c) L'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere attinenti il servizio idrico integrato;
d) L'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo;
e) La determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in attuazione e con le modalità di cui all'articolo 13 della legge n. 36 del 1994;
f) L'attività di controllo sui servizi di gestione con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standards prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori.
• Il 23/10/2000, il Parlamento Europeo approva la Direttiva 2000/60/CE, la quale afferma – “(1) L’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale.”;
• Il 21.03.2000 con Verbale n° 7 è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti il “Bando e Disciplinare di Gara” per la selezione del socio privato di minoranza per la costituenda S.p.A. mista di gestione del S.I.I. nell’A.T.O. n. 4 contenente lo schema di convenzione redatto sulla base della D.G.R. n.6924 del 4/11/1997;
• Il 26/07/2001, con delibera atto n. 8, la Conferenza dei Sindaci, maggioranza, approva la graduatoria della gara per la scelta del socio privato che, insieme alla parte pubblica, costituirà la società mista “Acqualatina S.p.A.” (società costituita con il 51% di capitale pubblico ed il 49% di capitale privato);
• Il 09/04/2002, con delibera atto n. 1, la Conferenza dei Sindaci, a maggioranza, approva gli atti propedeutici all’affidamento del servizio idrico (Piano d’ambito, Convenzione di gestione, disciplinare tecnico, regolamento di servizio,etc) ed alla costituzione della società Acqualatina Sp.A. (statuto societario, membri del Consiglio di amministrazione);
• Il 7/05/2002, con delibera atto n. 3, la Conferenza dei Sindaci, a maggioranza, approva la i patti parasociali tra la parte pubblica e la parte privata della costituenda società Acqualatina S.p.A;
• Il 25/7/2002 con atto pubblico, a rogito del notaio Claudio Maciariello di Latina del 25.07.2002, rep. n. 29852, racc. n. 10039, veniva costituita la “Acqualatina s.p.a.”per la gestione del servizio idrico integrato tra la “IDROLATINA srl” e tutti i comuni compresi nell’ATO4 ad eccezione dei comuni di Bassiano, Pontinia e Ponza, mediante sottoscrizione dell’atto costitutivo e dell’allegato statuto societario;
• Il 02/08/2002 è stata stipulata la Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato tra il presidente dell’ATO 4 e la società Acqualatina S.p.A., precedentemente approvata con atto n. 1 del 09/04/2002 della Conferenza dei Sindaci;
• Che in esecuzione dei citati atti consiliari n. 60/97 e n. 31/98, con atto di Giunta n. 59 del 31.05.2004 è stata deliberata la consegna degli impianti di proprietà del Comune di Pontinia ad Acqualatina spa, avvenuta in data 23.06.2004, riservandosi di entrare eventualmente a farne parte;
• L’11/02/2003, con delibera atto n. 1, ed il 19/02/2003 con delibera atto n. 2, la Conferenza dei Sindaci, ha modificato i commi 1 e 2 dell’art. 22 - “Canoni di concessione delle infrastrutture per la gestione del servizio idrico integrato” della Convenzione di cooperazione ATO4, eliminando di fatto la ripartizione degli oneri concessori in ragione delle attività e passività conferite dai singoli comuni;
• Il 23/04/2003, con delibera atto n. 3, la Conferenza dei Sindaci, ha modificato la Convenzione di cooperazione, integrandola dell’art. 6 bis, che prevede l’istituzione dell’Ufficio di Presidenza, organismo non previsto nell’allegato B della L.R. 6/96 (convenzione tipo) e che comporta ulteriori oneri da compensare con la tariffa del servizio idrico;
• Il 03/12/2003, con delibera atto n. 4, la Conferenza dei Sindaci dell’ATO 4, ha modificato l’art. 13 della Convenzione di cooperazione, sostanzialmente eliminando il limite posto alla presenza del capitale privato nella società mista;
• Il 12/7/2004, con delibera atto n. 8, la Conferenza dei Sindaci, ha modificato il piano degli interventi;
• Il 16/4/2004, con delibera atto n. 4, la Conferenza dei Sindaci, ha approvato l’articolazione tariffaria per l’anno 2004, e contestualmente ha approvato l’accordo per regolare i rapporti tra ATO e gestore derivanti dal periodo transitorio e dalla nuova articolazione tariffaria;
• Il 28/9/2005, con delibera atto n. 5, la Conferenza dei Sindaci, ha approvato l’articolazione tariffaria per l’anno 2005, ed un accordo per regolare i rapporti tra ATO e gestore in relazione all’esercizio 2004 con il quale sostanzialmente si attribuisce ai comuni un debito pari a euro 14.700.000;
• Il 14/7/2006 la Conferenza dei Sindaci ha approvato con delibera atto n. 5 la Tariffa binomia per l’anno 2006 e con delibera n.6 l’articolazione tariffaria 2006, la nuova convenzione di gestione, il nuovo disciplinare tecnico, il nuovo regolamento di servizio, il nuovo PIANO d’ambito, etc.;
• Preso atto che in base alla delibera di Giunta Comunale n. 59 del 24.05.2004 si rileva che l’Ente si è riservato di far parte eventualmente della società pubblica – privata Acqualatina Spa e che pertanto risulterebbe ad oggi solo l’adesione alla convenzione di cooperazione istitutiva dell’ATO4 non essendo approvati da questo Ente tutti gli altri atti necessari al perfezionamento quali lo Statuto, i patti parasociali, la costituzione del gestore con le regole interne al suo funzionamento, la convenzione di gestione;
• La Convenzione di gestione ATO4 stipulata il 2/8/2002, nonché la nuova Convenzione deliberata il 14/7/2006 sono significativamente difformi dallo schema tipo approvato con Delibera giunta regionale n. 6924 il 4/11/1997, posto a base di gara per la scelta del socio privato per la costituzione della società di gestione e che tali difformità rappresentano un considerevole svantaggio per gli enti pubblici e la collettività (vedasi allegato A alla presente delibera di consiglio comunale);
• La Provincia con lettera del 20 Luglio 2006 aveva fatto richiesta alla regione Lazio di esercitare i poteri sostitutivi previsti dall’art.6 comma 3 bis LR6/96, nei confronti dei comuni di Aprilia, Cori ed Amaseno che con deliberazione di consiglio non avevano approvata la convenzione di gestione ATO4 stipulata il 2/8/2002 e le modifiche apportate alla Convenzione di Cooperazione;
• Il 25 Gennaio 2007 Regione Lazio con DGR n.44 riconosceva che la convenzione di gestione ATO4 non è conforme alla normativa vigente ed in particolare che “non è assolutamente in linea con la Convenzione-tipo adottata dalla Regione Lazio in quanto se ne discosta con l’introduzione di nuovi quattro articoli (17bis,18bis, 30bis, 30ter) oltre a modificarne sostanzialmente altri 3 (il n.12, 30 e 34)”;
• Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Latina- con sentenza n. 136 /2007 del 23 Febbraio 2007 ritiene “che, in forza del citato articolo 17 (della convenzione di cooperazione ATO4), agli organi consiliari degli enti costituenti l’ATO sia attribuito un vero e proprio potere di approvazione della convenzione di gestione stipulata tra il rappresentante dell’ATO e il gestore sulla base dello schema predisposto e approvato dagli enti convenzionati attraverso la conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle province. Una volta ammesso che un potere di approvazione della convenzione di gestione in capo ai consigli degli enti locali costituenti l’ATO esiste, perché normativamente riconosciuto (previsto dallo schema di convenzione di gestione allegato alla legge n. 6 e pertanto di questa costituente parte integrante), è giocoforza ammettere che esso implichi anche un potere di “disapprovazione” della convenzione. Il potere di approvare infatti logicamente include quello di non approvare; e del resto, se i consigli fossero necessariamente obbligati ad approvare, tale atto – lo si ripete - non avrebbe alcuna concreta rilevanza.”
RILEVATO CHE
• Questo Consiglio Comunale non ha mai approvato o ratificato l’atto costitutivo della società mista Acqualatina S.p.A., né i previsti patti parasociali, come previsto all’art. 13 comma 2 della convenzione di cooperazione ATO4;
• Il Consiglio Comunale di Pontinia, non ha mai ratificato né approvato la convenzione di gestione del servizio idrico integrato tra l’ATO4 e la società Acqualatina SpA;
• Questo Consiglio Comunale non ha mai approvato o ratificato le modifiche alla Convenzione di cooperazione sopra richiamate;
• Il Presidente della Provincia di Latina ha stipulato la Convenzione di Gestione ATO4 con la società Acqualatina S.p.A. il 2/08/2002 ai sensi dell’art. 18 della Convenzione di Cooperazione, senza che questo Consiglio Comunale né quelli degli altri comuni dell’ambito avessero esercitato il loro potere di approvazione/non approvazione di detta Convenzione di Gestione come previsto dalla normativa regionale, dall’art. 17 della Convenzione di Cooperazione. Potere rilevato anche con la sentenza n. 136 /2007 del TAR di Latina;
• Il 25/01/2007 con l’atto rep. 20518 l’Amministrazione Provinciale di Latina ha stipulato la nuova convenzione di gestione tra ATO 4 e la Società Acqualatina S.p.A. sulla base alla delibera n. 6 del 14/7/2006 della Conferenza dei sindaci dell’ATO4;
• La Convenzione di gestione stipulata in data 2 Agosto 2002 fra la Provincia di Latina in rappresentanza dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale N. 4, Lazio Meridionale – LATINA e la Società ACQUALATINA S.p.A., come la nuova di cui all’atto rep. 20518 del 25/01/2007, nonché gli atti che ne costituiscono parte integrante, sono sostanzialmente difformi dalla convenzione tipo della regione Lazio ,cosi come descritto in narrativa e, pertanto, devono ritenersi illegittime;
Uditi gli interventi dei Consiglieri in aula come da allegata sbobinatura;
Messa ai voti la proposta di delibera la stessa è approvata con:
Voti favorevoli: 11
Voti contrari: 4 (Donnarumma Alfonso, Ramati Maurizio, Torelli Paolo, Di Trapano Roberto)
Su 15 Consiglieri presenti e 6 Consiglieri assenti (Sperlonga Patrizia, Mantova Massimo Vincenzo, Nardoni Maria Teresa, Novelli Sandro Marcello, Belli Giuseppe Silvio, Tortorelli Mario Donato)
Ciò premesso
IL CONSIGLIO COMUNALE
All’esito della votazione
DELIBERA
- Di RESPINGERE le modifiche alla Convenzione di cooperazione ATO4, richiamate in narrativa (art.13) poiché non conformi alla convenzione di cooperazione tipo prevista dalla legge regionale 6/96 ed introdotte successivamente SENZA L’APPROVAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTINIA;
- Di NON approvare la Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ATO4 approvata il 09/04/2002, con delibera atto n. 1 della Conferenza dei Sindaci, e stipulata il 02/08/2002 fra la Provincia di Latina in rappresentanza dell’ATO4 e la Società ACQUALATINA S.p.A. e la nuova Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ATO4, approvata il 14/7/2006 con delibera atto n. 6 della Conferenza dei Sindaci, e stipulata il 25/01/2007 fra la Provincia di Latina in rappresentanza dell’ATO4 e la Società ACQUALATINA S.p.A., poiché illegittime e non conformi alla normativa regionale ed in particolare non conformi alla convenzione di gestione tipo e ritenute sfavorevoli per la collettività come meglio specificato in narrativa;
- DI RESPINGERE l’approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto della società mista Acqualatina S.p.a. e dei previsti patti parasociali;
- DI RICHIEDERE ad Acqualatina la gestione degli impianti di proprietà comunale;
a) Di inviare il presente atto,
A:
• Regione Lazio
• Amministrazione Provinciale di Latina in qualità di Autorità d’ambito ATO4:
• Garante Regionale del Servizio Idrico Integrato per gli adempimenti di competenza;
• All’assessore con delega all’ambiente e alla cooperazione dei popoli della Regione Lazio;
• Al Dirigente della Segreteria Tecnica Operativa dell’ATO 4, anche al fine di inoltrare la presente deliberazione a tutti gli Enti Comunali e Provinciali ricadenti nell’ATO4.
• Alla Procura della Corte dei Conti
• Al Ministero dell’ambiente
• Alla Commissione UE all’ambiente
• Alla Commissione UE per il mercato interno e la protezione dei consumatori
• Alla Direzione generale della Concorrenza della Commissione UE
• Alla Direzione generale della Salute e Tutela dei Consumatori della Commissione UE
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La seduta si chiude alle ore 22,20.
Allegato “A”
Difformità del contratto tra Ato4 e Acqualatina spa:perché è sconveniente per i Comuni della provincia.
Premessa
L’art. 11 della legge n°36 del 5 gennaio 1994(Rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato), oggi integrata dal D.L. Testo Unico Ambiente n°152 del 03/04/2006, impone al comma 1 che “La regione adotta una convenzione tipo e relativo disciplinare per regolare i rapporti tra gli enti locali … ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati, in conformità ai criteri ed agli indirizzi” previsti dalla stessa legge all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g). Al comma 2 art.11 in particolare fissa i principi che dovranno essere previsti nella convenzione tipo che la regione dovrà predisporre. In particolare al comma 2 lettera b) impone che nella convenzione tipo sia previsto “l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione”. Il legislatore nazionale quindi impone al legislatore regionale di prevedere un contratto-tipo per l’affidamento del servizio idrico, nel quale sia imposto al gestore, che è il diretto responsabile della gestione oggetto di affido, di raggiungere l’equilibrio di gestione. Affinché il gestore possa disporre di un PIANO generale che permetta di conoscere, definire e programmare la gestione e di conseguenza le esigenze economiche-finanziaria per gestire il servizio idrico dell’ambito territoriale di riferimento, la legge n°36 demanda proprio alla regione (art.11 c2 lettera d) di definire nella convenzione tipo “i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio”.
Inoltre all’art.11 comma 3 il legislatore prevede che i comuni “ … predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire nonché i proventi da tariffa …”. Per finanziare il piano la legge ha previsto che fosse definita una corrispondente tariffa (art.13) “… determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di cui all'articolo 11, comma 3”.
Va sottolineato come la legge 36(art.9) introduce la necessità che “ i comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale … organizzano il servizio idrico integrato … al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità”.
Il legislatore si preoccupa che già prima della concessione di gestione al soggetto gestore, l’insieme dei parametri costi e tariffe, dovranno determinare l’equilibrio economico-finanziario che sarà imposto al gestore di rispettare, “vincendo” la gara d’affido della gestione.
La Regione Lazio con LR 22 Gennaio 1996, n. 6 (Art. 8) in attuazione della legge n. 36/94, dà mandato alla “…Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, (di) approva(re) la "Convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato" ed il relativo disciplinare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 36 del 1994.”
Inoltre la legge regionale all’art.9 prevede che i comuni che decidano di associarsi nella gestione unitaria dell’ambito di riferimento, con una convenzione di cooperazione (come avvenuto per l’ATO4), attraverso le forme di consultazione (conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province) “…e con il coordinamento della provincia nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti allo stesso ambito, sulla base di quanto stabilito nella convenzione di cooperazione di cui all'articolo 4” definiscono ed approvano “ la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare prevedendo il programma degli interventi, il piano finanziario ed il modello gestionale ed organizzativo”.
Tale convenzione di gestione-tipo è stata approvata con Delibera di giunta regionale n. 6924 del 4 novembre 1997. Così facendo la Regione Lazio ha dettato le linee guida per l’affido di gestione del servizio idrico ai soggetti gestori.
L’ATO4, attraverso la Conferenza dei sindaci, con delibera n. 7 del 21 Marzo 2000, approva il bando di gara per la selezione del socio privato della costituenda mista società per azioni (51%comuni-49%privato) per gestire il servizio idrico. Al bando di gara si allega espressamente il contratto-tipo (convenzione di gestione-tipo) deliberato dalla Regione.
A questo punto è opportuno procede alla comparazione della convenzione di gestione-tipo previsto dalla legge regionale con quella approvata dall’ATO 4 con delibera n°1 del 9/4/2002 e con quella ulteriormente modificata dall’amministrazione provinciale di Latina e stipulata il 25/01/2007 con atto rep. 20518, nuova convenzione di gestione tra ATO4 e Società Acqualatina spa, sulla base della delibera della Conferenza Sindaci n°6 del 14/07/2006, per verificare che siano in linea con i principi della legge regionale e nazionale. Va peraltro rilevato che la Convenzione di gestione tipo, seppur predisposta (LR 6/96 art.6) attraverso le forme di consultazione previste (Conferenza dei Sindaci e dei presidenti di provincia) e con il coordinamento della Provincia di Latina è stata poi stipulata dalla stessa Provincia, con il soggetto Acqualatina S.P.A. il 2 Agosto 2002, e il 25/01/2007, ancor prima che i comuni l’abbiano verificata, discussa ed approvata nei Consigli comunali, come previsto dalla L.R. 6/96 art.9 e dall’art.17 della convenzione di Cooperazione ATO4.
Dalla comparazione delle convenzione tipo con quella vigente nell’ATO 4, appare evidente come in quella dell’ATO 4 siano presenti ulteriori articoli: Art. 17bis “Equilibrio economico-finanziario”, Art. 18bis “Periodo transitorio", Art. 30bis “Ipotesi di esonero da responsabilità del GESTORE”, Art. 30ter “Aggiornamento del PIANO”. Inoltre la formulazione dell’articolo 12 “Tariffa” è differente quella dell’art.34 “Risoluzione”, è molto differente da quella prevista nella convenzione tipo. Tali differenze sono state evidenziate anche nella Delibera di Giunta regionale n°44 del 25/01/2007, nella quale la Regione Lazioha giudicato la convenzione di gestione ATO 4 NON CONFORME alla Legge Regionale e per tanto ha ritenuto di non poter obbligare i comuni ad approvarla.
Commenti agli articoli differenti tra convenzione-tipo e convenzione di gestione ATO4
L’art. 17bis “Equilibrio economico-finanziario”, della Convenzione ATO4 recita:”Le parti convengono che i termini e le condizioni dell’affidamento di cui alla presente convenzione dovranno sempre assicurare l’equilibrio economico-finanziario del Gestore per l’intera durata della convenzione stessa”. Detto articolo, non previsto nella convenzione-tipo, appare eccessivamente a sfavore dei comuni, e quindi anche del comune di Pontinia. L’articolo così formulato tradisce il principio ispiratore della legge nazionale 36/94 che prevede di redigere un contratto-tipo di gestione, dettagliato attraverso la formazione propedeutica del piano economico-finanziario, affinché il gestore all’atto dell’affido possa verificare la “convenienza” della gestione. Inoltre proprio perché il servizio in questione è di primaria importanza per la popolazione il legislatore nazionale e regionale non lasciano che l’andamento di della gestione sia improvvisato e pertanto prevedano che sia dettagliato nel PIANO, sia lo stato del servizio nei comuni dell’ambito, che gli interventi necessari da effettuare. I tutto deve essere poi assicurato attraverso un piano economico finanziario, che attraverso la tariffa sia capace di sopportare i costi della completa gestione. Pertanto è da ritenere che proprio in funzione del PIANO propedeutico che l’ambito redige, il gestore sia poi obbligato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione (Legge 36/94 art.11 comma 2 lettera b). Da qui il legislatore nazionale quindi impone al legislatore regionale di prevedere un contratto-tipo per l’affidamento del servizio idrico, nel quale sia imposto al gestore, che è il diretto responsabile della gestione oggetto di affido, di raggiungere l’equilibrio di gestione, come è previsto nel piano. E’ anche vero che il legislatore regionale essendo previdente ha previsto anche i casi, indipendenti dalle capacità del gestore, per i quali sia giustificato il mancato equilibrio di gestione, art.12 c7 convenzione tipo. Nell’articolo la convenzione tipo prevede che “Le tariffe possono, su determinazione dell’AUTORITÀ DI AMBITO, variare a seguito di..”, mentre quella ATO4 allo stesso comma prevede che:”L’AUTORITA’ DI AMBITO aggiorna le tariffe, anche su richiesta del Gestore, a seguito di…”. Nei motivi poi che prevedono le modifiche della tariffa, oltre quelli previsti dalla convenzione tipo,viene aggiunto al comma 8:” Qualsiasi modifica tariffaria dovrà comunque consentire il rispetto di quanto previsto all’art. 17 bis”.
L’art.12comma 8, prevedendo che “qualsiasi modifica tariffaria dovrà comunque consentire il rispetto di quanto previsto all’art. 17bis” combinato con lo stesso art.17bis, determinano di fatto un obbligo per l’autorità d’ambito, e quindi dei comuni, di sostenere il gestore in ogni caso, anche quando eventualmente il mancato raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario che esso deve assicurare, siano da imputare a cattiva gestione. Tale articolo tende a far sì che il contratto di gestione sia di fati un contratto “aperto” senza vincoli particolari per il gestore. Ciò è diametralmente opposto alla volontà del legislatore nazionale che attraverso la legge imponeva che la gestione del servizio idrico integrato fosse “autosufficiente”, proprio attraverso l’imposizione al gestore che ottiene l’affido di gestione, dell’obbligo al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario. Per il raggiungimento di tale equilibro, il legislatore impone la sua formulazione matematica attraverso le “equazioni” previste nel METODO normalizzato emanato a seguito della legge 36/94 con decreto Ministro LL.PP. del 1/8/96. Né si po’ supporre che il gestore all’atto della presa in carico del servizio possa essere stato “ingannato” dal PIANO preparato dall’ATO4 (piano d’ambito elaborato dagli studi specializzati C. LOTTI & ASSOCIATI S.p.A.-Roma, per conto della Provincia di Latina, consegnato alle società che hanno partecipato alla gara per la scelta del socio privato di Acqualatina Spa). Tale PIANO dettaglio conteneva tutta la situazione del servizio idrico preesistente dell’ATO e conseguentemente ad esso è stato definito il piano economico finanziario.
Art. 18bis "Periodo transitorio". Anche tale articolo non è previsto nella convenzione tipo e comunque rappresenta una “trappola” per i comuni dell’ATO. In buona sostanza esso prevede che (comma2):.”per tutto il periodo intercorrente tra la sottoscrizione della presente
convenzione e il trasferimento della totalità delle gestioni (di seguito, il "Periodo Transitorio"), il Gestore non assumerà alcun obbligo di attuazione del PIANO (ivi inclusi gli obblighi di realizzazione degli investimenti, opere,impianti ed interventi e di raggiungimento dei livelli di servizio ai sensi della presente convenzione)” e che (comma 3) ”3 Durante il Periodo Transitorio il Gestore sarà tenuto esclusivamente a:Effettuare la prestazione dei servizi progressivamente trasferiti garantendo i livelli di servizio esistenti e applicando le tariffe previste nel PIANO;Provvedere alla manutenzione ordinaria di tutte le componenti degli impianti,curando l’annotazione in apposito registro delle operazioni eseguite;
Attuare gli interventi eccezionali, di carattere urgente, indispensabili per assicurare la funzionalità dei servizi e il mantenimento dei livelli di servizio esistenti, curando l’annotazione in apposito registro delle operazioni eseguite.”
Applicando tale articolo, per esempio nel caso in cui un piccolo comune non ottemperi alla consegna delle reti, il gestore non ha l’obbligo di rispettare il contratto di servizio, anche se non ha ricadute significate nella tariffa. Mentre il gestore riscuote la tariffa che è costruita prevedendo che il gestore abbia tutti costi dell’intero ambito ed esegua tutta gli investimenti previsti, quello non si obbliga a portare il servizio conforme alla tariffa almeno nei comuni trasferiti, ma si limita a garantire “i livelli di servizio esistenti e applicando le tariffe previste nel PIANO”. Ciò evidentemente determina che mentre il servizio rimane uguale, la tariffa invece aumenta come se il gestore stesso applicando gli standard e gli obblighi previsti nel contratto. Quindi gli utenti si trovano a pagare una tariffa maggiore per un servizio che non viene effettuato. Se si considera che nel comune di Pontinia con l’arrivo del gestore Acqualatina, le tariffe hanno subito un notevole aumento , si capisce quanto sia svantaggioso per il comune l’applicazione di questo articolo. Al contrario si sottolinea come il pagamento dei canoni dovuti dal gestore sia computato in proporzione alle “…aree di cui il Gestore avrà acquisito la gestione del Servizio…”(art.13 comma 1 Convenzione ATO4).Va altresì ricordato che al comma 5 della Convenzione ATO4, si prevede che in caso di mancato trasferimento delle gestioni esistenti entro nove mesi, il gestore chieda l’adeguamento del PIANO o la risoluzione del contratto. Entrambe le cose non sono avvenute nell’ATO4. Per fare un esempio: fino al Giugno 2004 il comune di Aprilia non aveva trasferito le reti per problemi connessi al vecchio gestore incaricato della riscossione tributi delle tariffa del servizio idrico, ne a tutt’oggi risultano ancora consegnati, per differenti ragioni, gli impianti di Bassiano, Ponza e Ventotene. Nonostante la situazione di questi importanti comuni della provincia,si è preferito “sfruttare” quanto previsto all’art. 17 bis, per chiedere all’ATO di riequilibrare il disavanzo del gestore, nonostante questi abbia introitato una tariffa con il livello previsto come se gestisse tutto l’ambito.
Utilizzo degli articoli Art. 17bis Art. 18bis per equilibrare il deficit del gestore
Proprio invocando gli articoli 17bis e 18bis, con delibera n.4 del 16/4/2004 della Conferenza dei sindaci ATO4, viene approvato un accordo tra ATO4 ed Acqualatina per “compensare” il gestore del deficit di gestione ed assicuragli l’equilibrio economico-finanziario. Nell’accordo il gestore lamenta le criticità di gestione dell’anno 2003, ed in particolare che: “i volumi erogati all'utenza sono risultati sensibilmente inferiori a quelli previsti dal PIANO, provocando una diminuzione dei ricavi rispetto a quelli preventivati; i costi operativi sono risultati sensibilmente maggiori rispetto a quelli indicati nel PIANO per cause indipendenti dall’organizzazione del gestore (elettricità, mutui, . . . )”. Ciò appare molto discutibile poiché se è vero che in quella data, come accaduto per esempio nel comune di Aprilia, secondo comune per numero di utenza (circa 15.000), questo comune non “generava” riscossione di tariffa (poiché trasferirà gli impianti solo a partire dal 1 Luglio 2004), è anche vero che non generava costi di gestione. Eppure i costi di gestione risultano essere superiori a quelli previsti nel PIANO che comprendono anche Aprilia, Bassiano, Ponza e Ventotene!
L’accordo prevede:
“Articolo 1 Regolamentazione dei rapporti derivanti dal Periodo
Transitorio al 31.12.2003
Le Parti si danno atto e riconoscono che la gestione del Servizio,durante il Periodo Transitorio al 31.12.2003, ha determinato uno sbilancio dei costi rispetto ai ricavi che sarà determinato con esattezza alla certificazione del bilancio civilistico del GESTORE. Le Parti, pertanto, al fine di evitare la necessità di procedere ad una revisione tariffaria per compensare il predetto sbilancio, convengono che l'AUTORITA’ DI AMBITO si obbliga a rimborsare ad Acqualatina il predetto importo determinato come sopra descritto Il pagamento dell'importo avverrà mediante compensazione, fino a concorrenza dell'importo stesso, con il debito di Acqualatina nei confronti dell'AUTORITA' DI AMBITO derivante dal pagamento dei canoni di concessione dovuti per gli anni 2003-2004-2005 e, nel caso in cui tali importi non fossero sufficienti a compensare l'ammontare sopra descritto, attraverso un aumento delle Quote Fisse addebitate all'utenza.. L'AUTORITA DI AMBITO accetta la compensazione di cui al presente articolo e si obbliga a non esigere e comunque a rinunciare a qualsiasi pretesa, diritto, ragione e/o azione direttamente o indirettamente connessi ai maggiori importi del canone di concessione che saranno oggetto di compensazione.
Articolo 2 Equilibrio economico-finanziario
Le Parti si danno atto e convengono che la gestione del Servizio nell'esercizio 2003 ha evidenziato le seguenti criticità:
• i volumi erogati all'utenza sono risultati sensibilmente inferiori rispetto a quelli previsti nel PIANO, con conseguente ulteriore diminuzione dei ricavi rispetto a quelli preventivati;
• i costi operativi sono risultati sensibilmente maggiori rispetto a quelli previsti nel PIANO per cause indipendenti dall'organizzazione del gestore (elettricità, mutui, . .. )
In considerazione delle citate criticita, le Parti stabiliscono quale condizione per il conseguimento dell'equilibrio economico finanziario per l'esercizio 2004:
• il contenimento dei costi ai sensi degli articoli 3.1,3.2 e 3.3 del Metodo a 46 Milioni di Euro;
Dandosi atto e convenendo che, qualora, alla chiusura dell'esercizio 2004, il volume fatturato all'utenza fosse inferiore rispetto a quello preventivato di 38'6 Milioni di mc, o i costi ai sensi degli articoli 3.1,3.2 e 3.3 del Metodo siano superiori a 46 Milioni di Euro, ovvero introiti da tariffa minori dei costi 2004 ai sensi degli art. 3.1, 3.2 e 3.3 del Metodo, I'AUTORITA' DI AMBITO garantirà l'equilibrio Economico Finanziario dell'esercizio 2004 stesso, rispetto al Piano e apposita revisione tariffaria per il triennio 2005 - 2007, che preveda:
1. la copertura dello sbilancio dei costi 2004 (ai sensi degli 3.1,3.2 e 3.3 del Metodo) rispetto ai ricavi 2004 sul quale va una remunerazione pari a quella prevista dal Metodo investimenti;
2. l'assunzione dell'esercizio 2004, in coerenza con l'articolo 4 del Metodo, come esercizio a base del calcolo del nuovo piano tariffario.
Nel caso in cui le risultanze della gestione 2004 migliorino I'equilibrio
economico - finanziario del GESTORE per effetto di:
• il superamento di un volume erogato all'utenza di 38,6Milioni di mc
• costi ai sensi degli articoli 3.1,3.2 e 3.3 del Metodo inferiori 46 Milioni di Euro
• ovvero, comunque un rapporto di concausa tra i fattori sopra evidenziati tale da portare comunque al GESTORE un introito maggiore dei costi 2004 ai sensi degli articoli 3.1,3.2 e 3.3 del Metodo;
Le parti convengono che tale differenza tra l'introito ed i suddetti costi sia ripartito al 50% a vantaggio dell’Utenza sulla tariffa dell'esercizio 2005 ed al 50% a vantaggio dei GESTORE “
Il 12/7/2004 con delibera n°8 la conferenza dei Sindaci votava un aggiornamento tecnico del piano degli interventi stipulato in convenzione ed approvato nel PIANO d’Ambito predisposto precedentemente con delibera del n.1 del 9/4/2002. Pur rimanendo inalterato l’importo dei lavori da eseguire per il trentennio di convenzione, i lavori da eseguire nei primi 6 anni risultano notevolmente ridotti, quindi l’impegno di spesa per gli impianti comunali è stato procrastinato nel tempo, mentre non si è provveduto ad adeguare il piano economico finanziario e la tariffa ricadente sull’utenza comunale. Si tenga presente che le stesse problematiche d’adeguamento del piano economico e finanziario e quindi delle tariffe, da allineare al rinvio degli interventi sugli impianti, sono state sollevate, con nota scritta, anche dal rappresentante del Comune di Sabaudia Nicola BIANCHI (allegato n.4 delibera della conferenza dei sindaci n°8 del 12/7/2004).
Analoga situazione di riequilibrio del deficit del gestore si è ripresentata nel 2005. Infatti con delibera n.5 del 28/9/2005 la Conferenza dei sindaci approvava un’ulteriore accordo che modificava gli impegni assunti dal gestore in convenzione nel 2002. Tale accordo come detto nelle premesse del documento è stato necessario perché “E' insorta contestazione, in occasione dell'avvio e definizione del procedimento per l'adeguamento della tariffa del servizio idrico integrato per l'anno 2005, tra I'ATO n. 4 e Acqualatina, in ordine ai termini ed alla possibilità stessa di ottenere da parte della stessa Acqualatina, l'incremento della tariffa previsto in convenzione per conseguire, come per legge, l'equilibrio economico finanziario che costituisce presupposto per l'espletamento del servizio”. Sempre nelle premesse di questo accordo viene richiamato ancora una volta l’art.17bis ed il precedente accordo del 16/4/2004 che attraverso tale articolo era stato precedentemente stipulato. Con l’accordo del 2005 contenuto nella citata delibera sono riconosciuti al gestore 14.7 milioni di euro che l’ATO4 si impegna a versare per consentire l’equilibrio economico finanziario del gestore, senza incidere pesantemente sulle tariffe. Nelle considerazioni dell’accordo è scritto appunto che:
”l'aumento tariffario che deriverebbe dall'applicazione delle procedure previste dalla Convenzione di Gestione assumerebbe valori consistenti (21,6%) e pertanto indispensabile trovare soluzioni compatibili con le esigenze sia degli utenti per il contenimento delle tariffe del servizio, sia di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della Società;
che solo a seguito delle risultanze di tali azioni si potrà definire un nuovo PIANO con riferimento all'esercizio 2004 come anno To (ndr To l’anno detto zero, iniziale di gestione. per l’applicazione del METODO normalizzato per la costruzione della tariffa del primo anno di gestione);
che rimane comunque ferma l’intenzione delle Parti confermare gli accordi del 16 aprile 2004 e quindi di assicurare l'equilibrio economico - finanziario della gestione, come del resto già ben indicato e prescritto
nella vigente Convenzione di Gestione”. Si tenga presente che l’affermazione che paventava un aumento delle tariffe fino al 21,6 % secondo le “procedure previste dalla Convenzione di Gestione” di fatti le procedure cui si riferisce sono quelle previste all’art.17bis, così come richiamate attraverso l’art. 12 comma 8 per la revisione delle tariffe. In definitiva si sostiene che in ogni caso le tariffe devono essere applicate per assicurare, secondo l’art.17bis, “sempre assicurare l’equilibrio economico-finanziario del Gestore per l’intera durata della convenzione”. Ciò è, però, in netto contrasto con le previsioni di sviluppo della tariffa i cui aumenti sono stati fissati per i primi sei anni di gestione, attraverso il cosiddetto coefficiente K di limite di prezzo previsto all’art.12 comma 5 del contratto. Per il terzo anno d’esercizio (anno 2005) il limite K bloccava l’aumento al 4,50%, che sommato al tasso d’inflazione programmato, generava aumenti massimi del 4,95%, cosa tra l’altro prevista della richiamata delibera n.5 del 28/9/2005. Vale qui precisare che nel punto e) delle premesse dell’accordo vi è una discrepanza tra la quantità di metri cubi immessi in rete e quelli previsti nel PIANO del 2002. Infatti nella premessa e) è scritto: “Si sono evidenziate, in questo primo periodo di gestione ed a seguito delle azioni di monitoraggio ed inventariamento della situazione preesistente, le seguenti criticità: la portata media annua erogata è di 115 milioni di metri cubi a fronte dei circa 32 fatturati nel 2004”. Come risulta dal PIANO preparato per conto dall’ATO4 dagli studi specializzati C. LOTTI & ASSOCIATI S.p.A.-Roma, e posto all’ Allegato B “Estratto ricognizione opere reti impianti- Ricognizione Relazione” della convenzione del 2002, alla pagina 4 è scritto:” Il consumo attuale è di circa 130 milioni di m3/anno ed il fabbisogno stimato netto al 2015 sale a circa 150 milioni di m3/anno: il periodo di massimo consumo è concentrato nei mesi di luglio ed agosto”. Pertanto il Gestore conosceva il piano ed era stato edotto sul quantitativo d’acqua che veniva immesso in rete, anche stimato per eccesso, poiché il gestore nel punto e) richiamato, parla di 115 milioni di metri cubi immessi in rete, mentre l’ATO ne aveva stimati 130-150 milioni. Mentre, per metri cubi fatturabili, l’ATO aveva stimato 45.445.000 metri cubi (Allegato A3-Estratto del Piano Tariffario trentennale contenuto nel PIANO del 2002), nell’accordo si parla di soli 32 milioni di metri cubi. Ciò spiega in larga parte l’inconsistenza del dato metri cubi fatturati. Va altresì sottolineato che nel PIANO dell’ATO i metri cubi fatturabili erano stati ipotizzati proprio in funzione della maggiore efficienza del gestore di recuperare l’eventuale evasione da morosità e diminuire le perdite fisiche di rete. Questa efficienza non si è poi riscontrata nel gestore. Infatti nell’accordo del 2005 al punto f) si prevede che l'ATO n. 4 eroghi ad Acqualatina il debito presunto 14,7 milioni di euro, attraverso un prestito finanziato appunto dai proventi di un programma di recupero dispersioni fisiche(perdite di rete) ed amministrative (utenza abusiva).
Come si nota attraverso queste considerazioni l’ATO è “obbligato” ancora una volta attraverso l’articolo 17bis ad assicurare l’equilibrio economico-finanziario del gestore, nonostante non sia stato messo in atto una modifica del PIANO, che preveda la riduzione delle tariffe conseguentemente alla mancata applicazione del piano degli investimenti e l’inefficienza del gestore di recuperare il fatturato previsto nel piano.
Tutti gli effetti negativi “scatenati” dall’applicazione dell’art.17bis con l’accordo del 16/4/2004 si sono ripercossi anche sulla revisione del piano e l’approvazione tariffa 2006 deliberati con atto n.6 del 14-7-2006 dalla conferenza dei Sindaci. Con la revisione del PIANO d’ambito vengono modificati: la Convenzione di Gestione, il Programma degli interventi, il Piano economico finanziario trentennale (Stato patrimoniale, Conto economico, Flussi di cassa), il Piano tariffario trentennale, il Modello gestionale e organizzativo, il Disciplinare Tecnico, il Regolamento d'utenza. Inoltre al punto 4 di detta deliberazione si decide “di annullare l'impegno dell'Autorità d'Ambito, assunto con la Deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti Atto n. 5 del 28.09.2005, di fornire le idonee garanzie al fine di erogare al Gestore Acqualatina s.p.a. un prestito di 14.700.000 euro, fermo restando comunque il riconoscimento del debito verso il Gestore dei comuni del’AT04 come meglio specificato nella delibera atto numero 5 del 28 settembre 2005”.
Come si capisce anche se non viene più richiesto all’ATO di erogare un prestito al gestore a copertura del debito di 14,7 milioni di euro derivanti dal primo accordo del 16/4/2004 a seguito dell’applicazione dell’art.17bis, il debito stesso rimane! A conferma poi della cattiva interpretazione dell’obbligo del gestore a mantenere l’equilibrio economico finanziario attraverso una gestione efficiente, si legga il punto 7 della delibera che così recita:”.. venga istituita una verifica triennale (dicembre 2008) del Programma quinquennale di Recupero Dispersioni che preveda un meccanismo di adeguamento automatico della tariffa, in più o in meno, nel caso in cui i risultati dello stesso differiscano, in più o in meno, rispetto alle previsioni del Programma stesso che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (AII.D), sia per la parte del recupero dell'ammontare per i consumi pregressi 2003 - 2005, sia per la variazione del volume d'affari annuo del Gestore”. Come dire nessuna responsabilità è addebitabile al gestore sulla capacità di ridurre le dispersioni fisiche ed amministrative, poiché in ogni caso attraverso la tariffa l’ATO, in applicazione all’art.17bis , dovrà comunque “sempre assicurare l’equilibrio economico-finanziario del Gestore per l’intera durata della convenzione”! Si sottolinea inoltre che, in seguito all’accordo del 16/4/2004 l’ATO4 instaurato per compensare il deficit del gestore, l’ATO4 ha dovuto rinunciare al canone di concessione annuo (pari a 1.549.371 euro) per gli anni 2003-2004-2005. Detta rinuncia ha avuto ripercussioni anche sulla ricapitalizzazione di Acqualatina. Infatti, con delibera ATO4 dell’11/2/2003 si decideva di aumentare il capitale della mista Acqualatina fino alla somma di € 26.442.593,24 e pertanto spettava alla parte pubblica, in funzione del regime sociale (51% comuni ATO4 e 49% privati), corrispondere la somma €13.485.722,55. Fu poi la Provincia che si rese disponibile a contrarre mutuo alla DD.PP al 4,8% con 1^rata a Gennaio 2005, di rata annuale costante di € 1.058.737,00, che doveva essere coperta con il canone di concessione annuo pari a 1.549.371,00 (la restante somma del canone serve per coprire i costi della Segreteria tecnica operativa dell’ATO). Cosicché i comuni attualmente si trovano ad avere un debito con la Provincia, non avendo potuto disporre dei canoni 20003-2004-2005 per onorare il prestito chiesto alla cassa DD.PP. . In definitiva con il combinato degli articoli 12 comma 8, 17bis e 18bis, non previsti nella convenzione tipo, si assicura al gestore una sorta di “garanzia” che gli permette di sorpassare ogni inefficienza di gestione; cosa questa che il legislatore nazionale avrebbe voluto sorpassare proprio con l’introduzione della legge 36/94 che prevedeva una gestione “forzatamente” efficace, efficiente ed economica.
Art. 30bis Ipotesi di esonero da responsabilità del GESTORE
Tale articolo introduce l’esonero di responsabilità del gestore anche soprattutto nei casi in cui la responsabilità dell’inefficienza di gestione sia da imputare all’inefficienza del gestore e non solo a cause di forza maggiore. In particolare al comma 5 si prevede che il gestore sia esonerato da responsabilità “nel caso in cui vengano meno, in tutto o in parte, i presupposti sulla cui base è stato elaborato il PIANO o sono stati effettuati gli adeguamenti e sui quali il PIANO e gli adeguamenti si fondano (e pertanto, nelle ipotesi in cui, a titolo meramente esemplificativo, la durata del periodo di affidamento sia inferiore a quella prevista, non vengano approvati gli adeguamenti delle tariffe necessari per la copertura dei costi, si verifichino rilevanti scostamenti tra i volumi erogati e/o fatturati e quelli previsti nel PIANO e/o una morosità superiore a quella ipotizzata nel PIANO, l’aumento dei costi operativi gestionali rispetto a quelli ipotizzati; non vengano rilasciate dagli enti competenti, autorizzazioni, licenze e concessioni necessarie per l’esecuzione degli investimenti ecc.), il Gestore non incorrerà in alcuna responsabilità per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione (ivi compresi il mancato raggiungimento nei termini previsti dei livelli di Servizio e la mancata realizzazione degli interventi previsti nel PIANO), né sarà passibile di alcuna penalità e/o sanzione, compresa l’escussione della cauzione rilasciata ai sensi dell’art. 31 e la risoluzione di cui all’art. 34” Tutto ciò prescinde dalle ragione analitiche che hanno portato al mancato rispetto del Piano, imputando di fatti la causa all’inadeguatezza del PIANO rispetto alla realtà preesistente all’inizio di gestione. Eppure come già ricordato il gestore ha avuto un PIANO particolareggiato elaborato dagli studi specializzati C. LOTTI & ASSOCIATI S.p.A.-Roma, e fornito al Gestore in fase di gara. L’elaborato PIANO è stato fornito sia in formato cartaceo che elettronico su apposito CD e conteneva Ricognizione Monografie dei comuni, Relazione della Ricognizione, Ricognizione Schemi Acquedottistici dell’ATO4, con annesse tutte le tavole tecniche dei rilievi cartografici e la schematizzazione dei sistemi acquedottistici per ogni comune. Per la maggiore morosità venutasi a creare con l’avvento del nuovo Gestore la causa può essere attribuita al gestore stesso, che non ha accompagnato il trasferimento delle utente ai dettami del nuovo contratto di fornitura. L’art.55 al comma 2 prevedeva che: “Prima della emissione della prima fattura il Gestore informa il cliente della vigenza del nuovo Regolamento e delle condizioni di contratto. Il cliente, ove intenda modificare le condizioni contrattuali, dovrà entro trenta giorni dalla comunicazione del Gestore recarsi presso uno sportello per la sottoscrizione del nuovo contratto; in caso contrario, si intenderanno approvate le condizioni contrattuali da parte del cliente.” Il contratto in realtà non è stato mai inviato all’utenza preesistente all’avvio di gestione. L’art.9 della convezione di servizio al comma 3 prevedeva che :”al fine di favorire un rapporto equilibrato con l’utenza il GESTORE assicura la diffusione della Carta dei Servizi, allegata sotto la lettera E), attraverso la consegna di una copia ad ogni utente e la disponibilità presso tutti i suoi uffici aperti al pubblico”. Anche la consegna della carta dei servizi non è mai avvenuta. Quindi la morosità generata è in altri termini da imputare al gestore. Questi, se si ipotizza un costo di 3 euro per la stampa e l’invio della documentazione prevista in convenzione (i due documenti constano di 110 pagine!) a tutti i circa 250.000 utenti dell’ATO, ha risparmiato ben 750.000 euro (250.000 x 3 euro)! Come si evince ancora una volta non solo il gestore attraverso la formulazione di articoli difformi alla convenzione tipo è stato esonerato da responsabilità, ma ha anche avuto un risparmio di gestione. Nel caso poi che l’ATO avesse imposto il rispetto della consegna dei documenti, ci sarebbero stati ulteriori 750.000 euro, che attraverso l’impegno previsto dall’art.17bis, l’ATO a sua volta avrebbe dovuto “rimborsare” al gestore. Insomma è proprio il caso di dire che l‘equilibrio di gestione concepito attraverso l’art.17bis porta alla situazione del cane che si morde la coda! Tra l’altro si pensi anche che le stesse tariffe più alte hanno ingenerato nell’utenza un risparmio della risorsa e quindi un minore fatturato. Se si pensi che il legislatore con la legge 36/94 voleva proprio tutelare la risorsa e diminuire i consumi, ahimé ogni risparmio dell’utenza è vanificato dal combinato degli articoli 30bis e 17bis, la cui applicazione di fatto precederebbe in ogni modo un riequilibrio del deficit che il gestore avrebbe ddal comportamento zelante dell’utente!
Art. 30ter Aggiornamento del PIANO
L’articolo è strettamente correlato al precedente, infatti recita:”salva in ogni caso l’applicazione del precedente articolo, le Parti procederanno all’adeguamento del PIANO (e, laddove occorra, della tariffa) nei casi indicati all’art. 18, nei casi in cui ciò sia necessario in considerazione del verificarsi di uno o più degli eventi indicati nell’articolo precedente”. Ancora una volta l’inadeguatezza del PIANO, ancorché accettato e conosciuto all’atto della gara, è posta come condizione sufficiente al non rispetto dei vincoli contrattuali, a prescindere da un’analisi puntuale delle responsabilità. L’articolo dopo aver elencata la procedura dell’aggiornamento, non lascia scampo all’ATO, infatti prevede che “qualora una delle Parti non si adegui alle determinazioni effettuate dal Collegio dei Periti, l’altra avrà diritto di risolvere la presente convenzione seguendo la procedura indicata nell’art.34, indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno impugnato la determinazione predetta”. Vale ancora ricordare che l’obbligo del rispetto dell’art.17bis renderebbe sconveniente all’ATO qualsiasi atto di resistenza.
Articolo 34 Risoluzione
Anche questo articolo risulta essere notevolmente differente da quello previsto nella convenzione tipo. Infatti oltre a prevedere l’inadempienza del gestore è prevista al comma 2 anche la risoluzione nel caso in cui l’ATO è inadempiente alle obbligazioni assunte in forza della convenzione, cosicché ogni volta che il l’ATO non assicura la coperture del deficit del gestore “scatta” l’art.17bis e di conseguenza i comuni si trovano ad essere inadempienti! Si prevede inoltre l’obbligo per L’ATO di coinvolgere (comma7) gli Enti Finanziatori nella procedura di risoluzione e si prevede anche (comma 9) che questi possano “esercitare il diritto di attivarsi al fine di prevenire la risoluzione della convenzione”. Nel caso poi (comma 11) che “il gestore sia stato finanziato con operazioni di finanza di progetto, l’ATO, nei casi di cui al presente articolo ed all’articolo 36, provvederà alla selezione del nuovo gestore del servizio, introducendo quale requisito nella procedura di gara l’obbligo e la capacità del nuovo concessionario di far fronte al debito del progetto in essere conseguenze della risoluzione per inadempimento del Gestore”. Come si vede i finanziatore entrano nella procedura di inadempimento, allungandone i tempi e possono “salvare il gestore” dall’inadempimento e quindi permettergli di continuare la gestione, anche se si è dimostrato inaffidabile nel rispettare gli obblighi contrattuali. Al contempo nel caso in cui il gestore abbia avviato un progetto di finanza, cui l’ATO non ha tra l’altro partecipato, si da modo a gestore di non rispondere della propria inaffidabilità verso i finanziatori, “scaricando” all’ATO l’obbligo di assumere i finanziamenti del progetto attraverso la nuova concessione di gestione, che partirebbe quindi già con il “fardello” dei debiti contratti dal vecchio gestore. Tale clausola inoltre potrebbe esser utilizzata in modo strumentale dal gestore per dare a Enti finanziatori (banche), “garanzie traslate” dall’ATO che in ogni modo sarebbe obbligato ad assicurare il coinvolgimento dei finanziatore nelle procedure per l’avvio di una nuova gestione, a seguito di inadempienza del primo gestore.
delibera consiglio comunale n. 76 del 20 dicembre 2007
Il Sindaco, dopo aver parlato dei problemi più salienti relativi alla Società Acqualatina Spa, dà lettura di due lettere che intende spedire, allegate al presente atto, come hanno fatto altri Sindaci, ad Acqualatina.
Per il dibattito in aula si fa riferimento all’allegata sbobinatura.
Dato atto che la prima lettera rivolta al Presidente dell’Amministrazione Provinciale, al Responsabile della S.T.O. ATO4 Lazio Meridionale Latina, al Presidente della Società Acqualatina Spa, al Prefetto di Latina, all’Assessore Regionale all’Ambiente e Cooperazione tra i popoli, è relativa alla richiesta al Sig. Presidente dell’Amministrazione Provinciale di convocare entro la fine d’anno, in via straordinaria la Conferenza dei Sindaci dell’ATO4 per discutere dei finanziamenti e per comunicare l’apertura del contraddittorio da parte del Comune di Pontinia verso l’Amministrazione Provinciale e verso l’Autorità d’Ambito per quanto riguarda l’approvazione delle modifiche alla Convenzione di cooperazione ATO4.
La seconda lettera indirizzata al Presidente dell’Amministrazione Provinciale, al Responsabile della S.T.O. ATO4 Lazio Meridionale Latina, al Responsabile della società Acqualatina Spa, a Depfa Bank Deutsche Pfandbriefbank AG sede di Roma, a Depfa Bank PLC 1 Dublino, al Prefetto di Latina, all’Assessore Regionale all’Ambiente e Cooperazione tra i popoli, chiede notizie circa un mutuo di rilevante entità, pari a 115 milioni di euro in corso tra Acqualatina S.p.A. e Depfa Bank.
Messa ai voti la proposta di invio delle note sopradescritte, a firma del Sindaco, ai vari destinatari, la proposta è approvata con
Voti favorevoli: 10
Consiglieri astenuti: 4 (Ramati Maurizio, Torelli Paolo, Belli Giuseppe Silvio, Di Trapano Roberto)
Su 14 Consiglieri presenti e 7 consiglieri assenti (Ronci Fernando, Farris Giovanni, Mantova Massimo Vincenzo, Nardoni Maria Teresa, Donnarumma Alfonso, Novelli Sandro Marcello, Tortorelli Mario Donato)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ciò premesso
DELIBERA
Di condividere il contenuto delle note allegate e delle quali il Sindaco ne ha dato lettura all’Assemblea e autorizzare pertanto il Sindaco all’invio delle stesse ai vari destinatari meglio descritti nelle note stesse.
Prot. Pontinia _____ Dicembre 2007
RACCOMANDATA R.R.
Al Presidente dell’Amministrazione Provinciale
Dott. Armando CUSANI
Coordinatore dell’ATO4
Via Costa,1
04100 – LATINA
AL RESPONSABILE della S.T.O. ATO4
Lazio Meridionale Latina
Ing. Sergio GIOVANNETTI
Piazza della Libertà, 5
04100- LATINA
Al Presidente della società Acqualatina S.p.A.
Sen. Claudio FAZZONE
Viale P.L. Nervi Centro C.le Latina Fiori
Torre 10 Mimose
04100- LATINA
A DEPFA BANK Deutsche Pfandbriefbank AG
Sede di ROMA
Via di Torre Argentina, 21 (Palazzo Origo)
00186 ROMA
A DEPFA BANK PLC 1
1 Commons Street Co DUBLIN
DUBLIN IRLANDA
p.c Al Signor Prefetto della Provincia di Latina
Dott. Bruno FRATTASI
Piazza della Libertà, 1
04100- LATINA
All’Assessore Regionale all’Ambiente e Cooperazione tra i popoli
Filiberto ZARATTI
Viale del Tintoretto, 432
00142- ROMA
Oggetto: Richiesta delucidazioni mutuo di “ Project Financing” contratto tra Acqualatina S.p.A. e DEPFA BANK. Richiesta convocazione assemblea straordinaria Autorità d’Ambito ATO4 – Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti.
PREMESSO CHE
• Per quanto desumibile dalla relazione al bilancio di Acqualatina S.p.A. per l’anno 2006 la Società ha intenzione di contrarre mutuo di “ Project Financing” con l’istituto bancario DEPFA BANK Deutsche Pfandbriefbank per realizzare gli investimenti previsti nel PIANO DEGLI INTERVENTI per l’ ambito idrico ATO4 – Lazio Meridionale-Latina;
• per quanto desumibile dal sito internet www. projectfinancemagazine.com (http://www.projectfinancemagazine.com/default.asp?page=1100&subtype=upgrade&status=8) detto mutuo dell’importo di 115 milioni di euro sarebbe già stato erogato dalla DEPFA BANK alla società Acqualatina S.p.A.;
• per quanto desumibile dal relativo articolo riportato dal periodico QUINDICI di Federutility edizione anno 2007 n. 11 ( di seguito trascritto), il mutuo in parola sarebbe già stato erogato – testo articolo “ Depfa Bank e Acqualatina S.p.A. hanno firmato nei giorni scorsi un contratto di finanziamento in project finance da 115 milioni di euro. La società concessionaria gestisce il sistema idrico integrato dell’Ato4 Lazio-Meridionale – controllata dai Comuni del territorio e dal gruppo francese Veolia – e serve 530 mila abitanti distribuiti in 38 comuni delle province di Latina, Frosinone e Roma. Con l’accordo siglato, Depfa Bank – in qualità di mandated lead arranger – ha messo a punto per Acqualatina un finanziamento da 105 milioni mirato a rimborsare l’esistente indebitamento del bridge loan e a finanziare gli investimenti; nonché una linea di credito (fideiussione ) per 9,5 milioni”;
• l’articolo 17 comma a del Disciplinare Tecnico parte integrante della Convenzione di gestione tra ATO4 e gestore Acqualtina S.p.A. prevede che in caso di interventi operati direttamente del Gestore “Il Gestore impegna i capitali necessari agli interventi previsti per ciascun anno dal Programma degli Interventi. Tali capitali possono dal Gestore essere reperiti con qualsiasi mezzo diretto o finanziario. La garanzia in cambio del credito concesso al Gestore, offerta con impegno dei beni realizzandi, deve essere approvata dall’Autorità d’Ambito che controfirma il contratto di mutuo dal Gestore stipulato con Istituti Bancari o Finanziari, pena l’invalidità dell’atto con le conseguenze relative tra le parti qui contraenti.”;
• ad oggi non risulta allo scrivente che l’Autorità d’Ambito attraverso la Conferenza dei Sindaci abbia rilasciata la garanzia prevista dall’art. 17 di cui sopra;
• questo Comune in ogni caso non ha rilasciato la garanzia prevista dall’art. 17 di cui sopra;
CHIEDE
• al Responsabile della STO dell’ATO4, ing. Sergio Giovannetti, di trasmettere la presente lettera a tutti i comuni dell’Ambito;
• al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di convocare entro fine anno, in via straordinaria, la Conferenza dei sindaci dell’ATO per discutere e deliberare del finanziamento in parola;
• alla DEPFA Bank di sospendere le procedure per la piena formalizzazione dell’atto di mutuo di “project Financing”, fino a che non vi è determinazione in merito da parte dell’Autorità d’Ambito dell’ATO4 così come previsto dall’art. 17 di cui sopra.
Si fa presente che nelle more di un sollecito riscontro della presente richiesta di convocazione della Conferenza d’Ambito ATO4, si richiede alla società Acqualatina S.p.A. ed alla DEPFA Bank di non iscrivere il mutuo in parola nei loro atti di bilancio, poiché la Conferenza dei Sindaci non ha rilasciato, come previsto dall’art. 17, la garanzia in cambio del credito concesso al gestore, pena l’invalidità dell’atto con le conseguenze relative tra le parti contraenti.
Il Sindaco
Dott. Eligio Tombolillo
Prot. Pontinia, ______ Dicembre 2007
RACCOMANDATA R.R.
Al Presidente dell’Amministrazione Provinciale
Dott.Armando CUSANI
Coordinatore dell’ATO4
Via Costa,1
04100 – LATINA
AL RESPONSABILE della S.T.O. ATO4
Lazio Meridionale Latina
Ing. Sergio GIOVANNETTI
Piazza della Libertà, 5
04100- LATINA
Al Presidente della società Acqualatina S.p.A.
Sen. Claudio FAZZONE
Viale P.L. Nervi Centro C.le Latina Fiori
Torre 10 Mimose
04100- LATINA
p.c Al Signor Prefetto della Provincia di Latina
Dott. Bruno FRATTASI
Piazza della Libertà, 1
04100- LATINA
All’Assessore Regionale all’Ambiente e Cooperazione tra i popoli
Filiberto ZARATTI
Viale del Tintoretto, 432
00142- ROMA
Oggetto: Comunicazione di apertura del contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di Latina e verso l’Autorità d’Ambito avverso l’approvazione delle modifiche alla Convenzione di cooperazione ATO4 ( art. 6 bis, art. 13 ed art.22);
PREMESSO CHE:
• La legge 5 gennaio 1994, n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche;
• La legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 – Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 – e successive modifiche;
• La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (Gazzetta Ufficiale n. L.327 del 22/12/2000);
• Il Decreto Legislativo 18-08-2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali- e successive modifiche;
• Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;
• La delibera n.7 del 21 Marzo 2000 della Conferenza dei Sindaci ATO4 avente ad oggetto “ LR 6/96 Del. G.R. n. .5462 del 16.11.99 – bando e Disciplinare di gara per la scelta del Socio Privato della costituenda spa di Gestione del SII nell’ATO4 – Determinazioni”;
• La delibera n.1 del 9 Aprile 2002 della Conferenza dei Sindaci ATO4 avente ad oggetto “Costituzione società mista per l’affidamento del servizio idrico integrato”;
• La delibera n. 3 del 7 Maggio 2002 della Conferenza dei Sindaci ATO4 avente ad oggetto “ Costituzione società mista di gestione del SII nell’ATO4 - Latina – Patto Parasociale”;
• Delibera di Giunta regionale n. 6924 del 4 novembre 1997 avente ad oggetto “ Convenzione tipo per la gestione del Servizio Idrico Integrato”
• La CONVENZIONE DI COOPERAZIONE regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n° 4 denominato “Lazio Meridionale – Latina” approvata con delibera consiliare n. 59 del 01/08/1997 (nel seguito Convenzione di Cooperazione);
• La CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO stipulata in data 2 agosto 2002 fra la Provincia di Latina in rappresentanza dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.4, Lazio Meridionale – Latina e la Società ACQUALATINA S.p.A. con sede in Latina (giusto repertorio n° 20257 Provincia di Latina)
(nel seguito Convenzione di Gestione);
• Il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. D.lgs. 267/2000 del responsabile del servizio interessato.
SI INFORMA
• Il Responsabile della STO dell’ATO4, Ing. Sergio Giovannetti, di trasmettere la presente lettera a tutti i comuni dell’Ambito;
• Il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di convocare entro fine anno, in via straordinaria, la Conferenza dei sindaci dell’ATO per discutere e deliberare del finanziamento in parola;
CHE
Il comune di Pontinia invia formale comunicazione di apertura del contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di Latina e verso l’Autorità d’Ambito avverso l’approvazione delle modifiche alla Convenzione di cooperazione ATO4 (art. 6 bis, art. 13 ed art. 22).
IL SINDACO
Dott. Eligio Tombolillo
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