AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI PONTINIA
Oggetto: installazione antenne telefonia mobile e compatibilità elettromagnetica
La notizia della prossima installazione di n. 4 nuove antenne di telefonia mobile crea preoccupazione, come sempre nella pubblica opinione quando non vi è un’adeguata informazione, proprio come consigliava in materia l’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Su questo tipo di impianti diversi e contrastanti sono gli studi, specie quando vengono diffusi dagli stessi operatori del settore che, come sappiamo, hanno tutto l’interesse a dare informazioni parziali ed incomplete.
Anche in materia di campi elettromagnetici, come per tutte le nuove tecnologie, impianti, materiali vi sono opinioni divergenti.
Sicuramente antenne di telefonia mobile e campi elettromagnetici bene non fanno.
Si tratta di valutare quanto male facciano, cioè in quali termini, condizioni, tempi e modalità possono essere pericolosi o gravi o mortali.
Che poi l’elettronica e gli apparecchi telefonici portatili siano importanti e spesso si siano rivelati fondamentali per salvare delle vite umane o per avvertire di pericoli imminenti credo siamo tutti d’accordo.
L’uso dei vari strumenti e l’esposizione al pericolo (piccolo o grande che siano) deve essere però una presa di posizione cosciente e volontaria.
In materia di campi elettromagnetici è entrato in vigore il nuovo decreto legislativo.
Per questi motivi Le chiedo di convocare apposite assemblee pubbliche affinché vengano diffusi i dati relativi e i cittadini informati regolarmente.
Grazie dell’attenzione.
Saluti.
Pontinia 21 giugno 2008 Ecologia e territorio Giorgio Libralato
Compatibilità elettromagnetica: Dlgs 194/207"
fonte consted.com / Campi elettromagnetici
13/06/2008 - Il nuovo Decreto Legislativo sostituisce integralmente il precedente del 1996 (Dlgs. 615), che a sua volta diede attuazione alla prima Direttiva EMC 89/336/CEE e che per circa dieci anni ha fissato le regole, in materia di compatibilità elettromagnetica, per l’immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate sia al consumo, sia ad uso professionale e industriale. La Direttiva 89/336/CEE fu una delle prime ad introdurre le procedure del “Nuovo Approccio” come definito dalla Commissione Europea, che comprende anche la marcatura CE dei prodotti, così come fu uno dei primi esempi di legislazione comunitaria a prendere in considerazione la funzionalità delle apparecchiature. Come conseguenza, una delle caratteristiche peculiari della Direttiva 89/336/CEE sulla Compatibilità Elettromagnetica fu il suo ampio campo di applicazione, che non poneva limiti inferiori o superiori circa la tensione di lavoro e/o la tipologia degli apparati interessati: dal televisore al personal computer, dal giocattolo elettrico sino alla linea di produzione.
http://www.consted.com/doc2008/emc-compatibilita-elettromagnetica.asp
Cosa cambia nel nuovo Decreto Benché i “Requisiti Essenziali” cui devono rispondere le apparecchiature siano rimasti gli stessi (le apparecchiature non devono emettere disturbi elettromagnetici eccessivi per l’ambiente in cui sono inserite e al tempo stesso devono essere in grado di continuare a funzionare regolarmente senza subire conseguenze dai disturbi elettromagnetici presenti nel medesimo ambiente), il nuovo Decreto Legislativo 194 presenta variazioni significative per quanto riguarda gli aspetti procedurali che vanno seguiti per la “valutazione della conformità”, ricalcando fedelmente le novità introdotte dalla direttiva che incorpora diverse modifiche volte a rendere più agevole l’applicazione dei criteri di conformità. Le modifiche concettuali più rilevanti hanno infatti l’intento di:
- Definire meglio le modalità di applicazione della Direttiva ai diversi prodotti, cercando di chiarire, in particolare, come si deve intendere la conformità alla Direttiva per gli impianti fissi (includendo in tale categoria anche il “grosso macchinario”) e quali debbano essere i requisiti delle apparecchiature e dei sistemi destinati ad essere incorporati in tali impianti. La nuova Direttiva EMC è più dettagliata rispetto alla precedente 89/336/CEE, fornisce una migliore e più puntuale definizione del campo di applicazione - con particolare riferimento agli impianti fissi e alle apparecchiature e ai sistemi da incorporare in essi. Viene in particolare chiarito come deve essere intesa l’applicabilità della Direttiva al caso di un impianto fisso e come devono essere trattati i sistemi e le apparecchiature da incorporare in tale impianto
- Alleggerire e semplificare le procedure per la verifica di conformità alla Direttiva per le apparecchiature e per i sistemi destinati ad essere immessi sul mercato ad uso dell’utilizzatore finale, eliminando l’obbligatorietà dell’esecuzione di prove secondo le norme armonizzate e il ricorso all’organismo competente, che per alcuni prodotti può comportare oneri economici ingiustificati. Viene espressamente dichiarato che la Direttiva non si applica agli apparecchi che per la loro natura e per le loro caratteristiche fisiche non emettono disturbi elettromagnetici né sono suscettibili a tali disturbi, mentre per gli apparecchi che vengono realizzati in diverse configurazioni similari dal punto di vista EMC si ribadisce che la conformità deve essere assicurata per tutte le configurazioni, ma si indica che è in generale sufficiente sottoporre a verifica di conformità la configurazione più critica dal punto di vista dell’emissione e dell’immunità
- Allineare le procedure con quelle previste da altre Direttive da applicare agli stessi prodotti, con particolare riferimento alla Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE (revisione della nota 73/23/CEE), che lascia al produttore o al suo mandatario stabilito sul territorio dell’Unione Europea la responsabilità di decidere quali attività svolgere per dichiarare la conformità ai requisiti essenziali e che non prevede l’obbligatorietà dell’applicazione delle norme armonizzate per la verifica della conformità degli apparati e dei sistemi ai requisiti essenziali e per la conseguente marcatura CE.
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