giovedì 22 febbraio 2018

Direttiva Seveso III DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015 , n. 105 . Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

http://www.ambientesc.it/wp-content/uploads/2015/07/D.-Lgs-105-del-26.06.2015.pdf
 Capo III ADEMPIMENTI Art. 12. 
 Obblighi generali del gestore 1. Il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente. 2. Il gestore è tenuto a dimostrare in qualsiasi momento alle autorità competenti e di controllo, in particolare ai fi ni delle ispezioni e dei controlli, l’adozione di tutte le misure necessarie previste dal presente decreto legislativo.
Art. 14. Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti 1. Il gestore dello stabilimento redige un documento che defi nisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza; tale politica è proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l’impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.
 necessario aggiornato, almeno ogni due anni, ovvero in caso di modifi ca con aggravio del rischio ai sensi dell’articolo 18, sulla base delle linee guida di cui al comma 2. In tali casi esso resta a disposizione delle autorità competenti per le istruttorie e i controlli di cui agli articoli 17 e 27. 5. Il gestore predispone e attua la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti tramite mezzi e strutture idonei, nonché tramite un sistema di gestione della sicurezza, in conformità all’allegato 3 e alle linee guida di cui al comma 2, proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti, nonché alla complessità dell’organizzazione o delle attività dello stabilimento. Il sistema di gestione della sicurezza è predisposto e attuato previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
 Art. 15. Rapporto di sicurezza 1. Per gli stabilimenti di soglia superiore, il gestore redige un rapporto di sicurezza
 8. Il gestore, fermo restando l’obbligo di riesame biennale di cui all’articolo 14, comma 4, riesamina il rapporto di sicurezza: a) almeno ogni cinque anni; b) nei casi previsti dall’articolo 18; c) a seguito di un incidente rilevante nel proprio stabilimento e in qualsiasi altro momento, su iniziativa propria o su richiesta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare o del CTR, qualora fatti nuovi lo giustifi chino o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti, per esempio, dall’analisi degli incidenti o, nella misura del possibile, dei «quasi incidenti» e dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli, o a seguito di modifi che legislative o dell’adozione dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto. 9. Il gestore comunica immediatamente al CTR se il riesame del rapporto di sicurezza di cui al comma 8 comporti o meno una modifi ca dello stesso e, in caso affermativo, trasmette tempestivamente a tale autorità il rapporto di sicurezza aggiornato o le sue parti aggiornate.
Art. 21. Piano di emergenza esterna 1. Per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore, al fi ne di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il Prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, sentito il CTR e previa consultazione della popolazione e in base alle linee guida previste dal comma 7, predispone il piano di emergenza esterna allo stabilimento e ne coordina l’attuazione. 2. Per gli stabilimenti di soglia superiore il piano è predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 19, comma 3, e 20, comma 4, e delle conclusioni dell’istruttoria di cui all’articolo 17, ove disponibili; per gli stabilimenti di soglia inferiore il piano è predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 13 e 19, comma 3, ove disponibili. 3. Il piano è comunicato al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, all’ISPRA, al Ministero dell’interno, al Dipartimento della protezione civile, nonché al CTR e alla regione o al soggetto da essa designato e ai sindaci, alla regione e all’ente territoriale di area vasta, di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, competenti per territorio. Nella comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare devono essere segnalati anche gli stabilimenti di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b) . 4. Il piano di cui al comma 1 è elaborato, tenendo conto almeno delle indicazioni di cui all’allegato 4, punto 2, allo scopo di: a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni; b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l’organizzazione di protezione civile; c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti; d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante. 5. Il Prefetto redige il piano di emergenza esterna entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi dell’articolo 20, comma 4. 6. Il piano di cui al comma 1 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti; il Prefetto informa della revisione del piano i soggetti ai quali il piano è comunicato ai sensi del comma 3. 7. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, d’intesa con la Conferenza Unifi cata, le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, e per la relativa informazione alla popolazione. Fino all’emanazione delle predette linee guida si applicano le disposizioni in materia di pianifi cazione dell’emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante e di informazione alla popolazione sul rischio industriale adottate ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. 8. Sulla base delle proposte formulate dal Coordinamento ai sensi dell’articolo 11, comma 1, d’intesa con la Conferenza Unifi cata, si provvede all’aggiornamento delle linee guida di cui al comma 7. 9. Per le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti ad effetto domino di cui all’articolo 19 il Prefetto, d’intesa con la regione e gli enti locali interessati, sentito il CTR, redige il piano di emergenza esterna, in conformità al comma 1, tenendo conto dei potenziali effetti domino nell’area interessata; fi no all’emanazione del nuovo piano di emergenza esterna si applica quello già emanato in precedenza. 10. La consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, di cui ai commi 1 e 6, è effettuata con le modalità defi nite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’interno, della salute e dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza Unifi cata, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 11. In base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza nonché trasmesse dal gestore ai sensi dell’articolo 20, comma 4, e dell’articolo 13, il Prefetto, d’intesa con la regione e gli enti locali interessati, sentito il CTR, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all’esterno dello stabilimento provocati dagli incidenti rilevanti connessi alla presenza di sostanze pericolose può decidere di non predisporre il piano. Tale decisione deve essere tempestivamente comunicata alle altre autorità competenti di cui all’articolo 13, comma 1, unitamente alle relative motivazioni.
Art. 24. Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale 1. Il pubblico interessato deve essere tempestivamente messo in grado di esprimere il proprio parere sui singoli progetti specifi ci nei seguenti casi: a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all’articolo 22 del presente decreto; b) modifi che di stabilimenti di cui all’articolo 18, qualora tali modifi che siano soggette alle disposizioni in materia di pianifi cazione del territorio di cui all’articolo 22; c) creazione di nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti qualora l’ubicazione o gli insediamenti o le infrastrutture possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di controllo dell’urbanizzazione di cui all’articolo 22. 2. In caso di progetti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, il parere di cui al comma 1 è espresso nell’ambito di tale procedimento, con le modalità stabilite dalle regioni o dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo le rispettive competenze. 3. Per quanto riguarda i singoli progetti specifi ci di cui al comma 1, il Comune ove ha sede l’intervento, all’avvio, da parte del Comune medesimo o di altro soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, del relativo procedimento o al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, informa il pubblico interessato, attraverso mezzi di comunicazione elettronici, pubblici avvisi o in altra forma adeguata, sui seguenti aspetti: a) l’oggetto del progetto specifi co; b) se del caso, il fatto che il progetto è soggetto a una procedura di valutazione dell’impatto ambientale in ambito nazionale o transfrontaliero o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b) c) i dati identifi cativi delle autorità competenti responsabili del rilascio del titolo abilitativo edilizio, da cui possono essere ottenute informazioni in merito e a cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di tali osservazioni o quesiti; d) le possibili decisioni in ordine al progetto oppure, ove disponibile, la proposta del provvedimento che conclude la procedura di rilascio del titolo abilitativo edilizio; e) l’indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni relative al progetto e le modalità con le quali esse sono rese disponibili; f) i dettagli sulle modalità di partecipazione e consultazione del pubblico. 4. Per quanto riguarda i singoli progetti specifi ci di cui al comma 1, il Comune provvede affi nché, con le modalità e secondo i termini di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il pubblico interessato abbia accesso: a) ai principali rapporti e pareri pervenuti all’autorità competente nel momento in cui il pubblico interessato è informato ai sensi del comma 3; b) alle informazioni diverse da quelle previste al comma 3, che sono pertinenti ai fi ni della decisione in questione e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al suddetto comma. 5. Il pubblico interessato può esprimere osservazioni e pareri entro 60 giorni dalle comunicazioni di cui al comma 3 e gli esiti delle consultazioni svolte ai sensi del medesimo comma 1 sono tenuti nel debito conto ai fi ni dell’adozione del provvedimento fi nale da parte del Comune o di altra amministrazione competente. 6. Il Comune, o altro soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, a seguito della conclusione del procedimento di cui al comma 1, mette a disposizione del pubblico attraverso mezzi di comunicazione elettronici, pubblici avvisi o in altra forma adeguata: a) il contenuto del provvedimento fi nale e le motivazioni su cui è fondato, compresi eventuali aggiornamenti successivi; b) gli esiti delle consultazioni tenute prima dell’adozione del provvedimento fi nale e una spiegazione delle modalità con cui si è tenuto conto di tali esiti. 7. Il pubblico deve avere l’opportunità di partecipare tempestivamente ed effi cacemente alla preparazione, modifi ca o revisione di piani o programmi generali relativi alle questioni di cui al comma 1, lettere a) o c) , avvalendosi delle procedure di cui all’articolo 3 -sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ove pertinente, il pubblico si avvale a tal fi ne delle procedure di consultazione previste per la formazione degli strumenti urbanistici. Nel caso di piani o programmi soggetti a valutazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE si applicano le procedure di partecipazione del pubblico previste dalla suddetta direttiva.

Nessun commento:

Posta un commento