http://www.ambientesc.it/wp-content/uploads/2015/07/D.-Lgs-105-del-26.06.2015.pdf
Capo III
ADEMPIMENTI
Art. 12.
Obblighi generali del gestore
1. Il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure idonee
a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze
per la salute umana e per l’ambiente.
2. Il gestore è tenuto a dimostrare in qualsiasi momento
alle autorità competenti e di controllo, in particolare ai fi ni
delle ispezioni e dei controlli, l’adozione di tutte le misure
necessarie previste dal presente decreto legislativo.
Art. 14.
Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti
1. Il gestore dello stabilimento redige un documento
che defi nisce la propria politica di prevenzione degli incidenti
rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato
per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza;
tale politica è proporzionata ai pericoli di incidenti
rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi di
azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi
direttivi, nonché l’impegno al continuo miglioramento
del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo
al contempo un elevato livello di protezione della salute
umana e dell’ambiente.
necessario aggiornato, almeno ogni due anni, ovvero
in caso di modifi ca con aggravio del rischio ai sensi
dell’articolo 18, sulla base delle linee guida di cui al comma
2. In tali casi esso resta a disposizione delle autorità
competenti per le istruttorie e i controlli di cui agli articoli
17 e 27.
5. Il gestore predispone e attua la politica di prevenzione
degli incidenti rilevanti tramite mezzi e strutture idonei,
nonché tramite un sistema di gestione della sicurezza,
in conformità all’allegato 3 e alle linee guida di cui al
comma 2, proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti,
nonché alla complessità dell’organizzazione o delle attività
dello stabilimento. Il sistema di gestione della sicurezza
è predisposto e attuato previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Art. 15.
Rapporto di sicurezza
1. Per gli stabilimenti di soglia superiore, il gestore redige
un rapporto di sicurezza
8. Il gestore, fermo restando l’obbligo di riesame biennale
di cui all’articolo 14, comma 4, riesamina il rapporto
di sicurezza:
a) almeno ogni cinque anni;
b) nei casi previsti dall’articolo 18;
c) a seguito di un incidente rilevante nel proprio
stabilimento e in qualsiasi altro momento, su iniziativa
propria o su richiesta del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare o del CTR, qualora fatti
nuovi lo giustifi chino o in considerazione delle nuove conoscenze
tecniche in materia di sicurezza derivanti, per
esempio, dall’analisi degli incidenti o, nella misura del
possibile, dei «quasi incidenti» e dei nuovi sviluppi delle
conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli, o a
seguito di modifi che legislative o dell’adozione dei decreti
ministeriali previsti dal presente decreto.
9. Il gestore comunica immediatamente al CTR se il
riesame del rapporto di sicurezza di cui al comma 8 comporti
o meno una modifi ca dello stesso e, in caso affermativo,
trasmette tempestivamente a tale autorità il rapporto
di sicurezza aggiornato o le sue parti aggiornate.
Art. 21.
Piano di emergenza esterna
1. Per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia
inferiore, al fi ne di limitare gli effetti dannosi derivanti
da incidenti rilevanti, il Prefetto, d’intesa con le regioni
e con gli enti locali interessati, sentito il CTR e previa
consultazione della popolazione e in base alle linee guida
previste dal comma 7, predispone il piano di emergenza
esterna allo stabilimento e ne coordina l’attuazione.
2. Per gli stabilimenti di soglia superiore il piano è predisposto
sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore
ai sensi degli articoli 19, comma 3, e 20, comma 4,
e delle conclusioni dell’istruttoria di cui all’articolo 17,
ove disponibili; per gli stabilimenti di soglia inferiore il
piano è predisposto sulla scorta delle informazioni fornite
dal gestore ai sensi degli articoli 13 e 19, comma 3, ove
disponibili.
3. Il piano è comunicato al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, all’ISPRA, al Ministero
dell’interno, al Dipartimento della protezione civile,
nonché al CTR e alla regione o al soggetto da essa
designato e ai sindaci, alla regione e all’ente territoriale
di area vasta, di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge
7 aprile 2014, n. 56, competenti per territorio. Nella
comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare devono essere segnalati anche
gli stabilimenti di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b) .
4. Il piano di cui al comma 1 è elaborato, tenendo conto
almeno delle indicazioni di cui all’allegato 4, punto 2,
allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo
da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute
umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere
la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti
rilevanti, in particolare mediante la cooperazione
rafforzata negli interventi di soccorso con l’organizzazione
di protezione civile;
c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi
di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti
al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un
incidente rilevante.
5. Il Prefetto redige il piano di emergenza esterna entro
due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie da
parte del gestore, ai sensi dell’articolo 20, comma 4.
6. Il piano di cui al comma 1 è riesaminato, sperimentato
e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della
popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque,
non superiori a tre anni. La revisione tiene conto
dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di
emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze
in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti;
il Prefetto informa della revisione del piano i soggetti
ai quali il piano è comunicato ai sensi del comma 3.
7. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce,
d’intesa con la Conferenza Unifi cata, le linee guida per la
predisposizione del piano di emergenza esterna, e per la
relativa informazione alla popolazione. Fino all’emanazione
delle predette linee guida si applicano le disposizioni
in materia di pianifi cazione dell’emergenza esterna degli
stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante
e di informazione alla popolazione sul rischio industriale
adottate ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
8. Sulla base delle proposte formulate dal Coordinamento
ai sensi dell’articolo 11, comma 1, d’intesa con la
Conferenza Unifi cata, si provvede all’aggiornamento delle
linee guida di cui al comma 7.
9. Per le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti
soggetti ad effetto domino di cui all’articolo 19 il Prefetto,
d’intesa con la regione e gli enti locali interessati,
sentito il CTR, redige il piano di emergenza esterna, in
conformità al comma 1, tenendo conto dei potenziali effetti
domino nell’area interessata; fi no all’emanazione del
nuovo piano di emergenza esterna si applica quello già
emanato in precedenza.
10. La consultazione della popolazione sui piani di
emergenza esterna, di cui ai commi 1 e 6, è effettuata con
le modalità defi nite con decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
i Ministri dell’interno, della salute e dello sviluppo economico,
d’intesa con la Conferenza Unifi cata, da adottare
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
11. In base alle informazioni contenute nel rapporto di
sicurezza nonché trasmesse dal gestore ai sensi dell’articolo
20, comma 4, e dell’articolo 13, il Prefetto, d’intesa
con la regione e gli enti locali interessati, sentito il CTR,
qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti
all’esterno dello stabilimento provocati dagli incidenti rilevanti
connessi alla presenza di sostanze pericolose può
decidere di non predisporre il piano. Tale decisione deve
essere tempestivamente comunicata alle altre autorità
competenti di cui all’articolo 13, comma 1, unitamente
alle relative motivazioni.
Art. 24.
Consultazione pubblica
e partecipazione al processo decisionale
1. Il pubblico interessato deve essere tempestivamente
messo in grado di esprimere il proprio parere sui singoli
progetti specifi ci nei seguenti casi:
a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti
di cui all’articolo 22 del presente decreto;
b) modifi che di stabilimenti di cui all’articolo
18, qualora tali modifi che siano soggette alle disposizioni
in materia di pianifi cazione del territorio di cui
all’articolo 22;
c) creazione di nuovi insediamenti o infrastrutture
attorno agli stabilimenti qualora l’ubicazione o gli insediamenti
o le infrastrutture possano aggravare il rischio o
le conseguenze di un incidente rilevante secondo quanto
stabilito dalle disposizioni in materia di controllo dell’urbanizzazione
di cui all’articolo 22.
2. In caso di progetti sottoposti a procedura di valutazione
di impatto ambientale, il parere di cui al comma 1 è
espresso nell’ambito di tale procedimento, con le modalità
stabilite dalle regioni o dal Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare secondo le rispettive
competenze.
3. Per quanto riguarda i singoli progetti specifi ci di cui
al comma 1, il Comune ove ha sede l’intervento, all’avvio,
da parte del Comune medesimo o di altro soggetto
competente al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione,
del relativo procedimento o al più tardi, non appena
sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni,
informa il pubblico interessato, attraverso mezzi di comunicazione
elettronici, pubblici avvisi o in altra forma
adeguata, sui seguenti aspetti:
a) l’oggetto del progetto specifi co;
b) se del caso, il fatto che il progetto è soggetto a una
procedura di valutazione dell’impatto ambientale in ambito
nazionale o transfrontaliero o alle consultazioni tra
Stati membri ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b) c) i dati identifi cativi delle autorità competenti responsabili
del rilascio del titolo abilitativo edilizio, da cui
possono essere ottenute informazioni in merito e a cui
possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché
indicazioni sui termini per la trasmissione di tali osservazioni
o quesiti;
d) le possibili decisioni in ordine al progetto oppure,
ove disponibile, la proposta del provvedimento che conclude
la procedura di rilascio del titolo abilitativo edilizio;
e) l’indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono
essere ottenute le informazioni relative al progetto e le
modalità con le quali esse sono rese disponibili;
f) i dettagli sulle modalità di partecipazione e consultazione
del pubblico.
4. Per quanto riguarda i singoli progetti specifi ci di cui
al comma 1, il Comune provvede affi nché, con le modalità
e secondo i termini di cui al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195, il pubblico interessato abbia accesso:
a) ai principali rapporti e pareri pervenuti all’autorità
competente nel momento in cui il pubblico interessato
è informato ai sensi del comma 3;
b) alle informazioni diverse da quelle previste al
comma 3, che sono pertinenti ai fi ni della decisione in
questione e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico
interessato è stato informato conformemente al suddetto
comma.
5. Il pubblico interessato può esprimere osservazioni
e pareri entro 60 giorni dalle comunicazioni di cui al
comma 3 e gli esiti delle consultazioni svolte ai sensi del
medesimo comma 1 sono tenuti nel debito conto ai fi ni
dell’adozione del provvedimento fi nale da parte del Comune
o di altra amministrazione competente.
6. Il Comune, o altro soggetto competente al rilascio
del titolo abilitativo alla costruzione, a seguito della conclusione
del procedimento di cui al comma 1, mette a disposizione
del pubblico attraverso mezzi di comunicazione
elettronici, pubblici avvisi o in altra forma adeguata:
a) il contenuto del provvedimento fi nale e le motivazioni
su cui è fondato, compresi eventuali aggiornamenti
successivi;
b) gli esiti delle consultazioni tenute prima dell’adozione
del provvedimento fi nale e una spiegazione delle
modalità con cui si è tenuto conto di tali esiti.
7. Il pubblico deve avere l’opportunità di partecipare
tempestivamente ed effi cacemente alla preparazione,
modifi ca o revisione di piani o programmi generali
relativi alle questioni di cui al comma 1, lettere a) o c) ,
avvalendosi delle procedure di cui all’articolo 3 -sexies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ove pertinente,
il pubblico si avvale a tal fi ne delle procedure di
consultazione previste per la formazione degli strumenti
urbanistici. Nel caso di piani o programmi soggetti a valutazione
ai sensi della direttiva 2001/42/CE si applicano
le procedure di partecipazione del pubblico previste dalla
suddetta direttiva.
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