sabato 3 febbraio 2018

5.a parte Indeco discarica di Borgo Montello Determinazione - numero G08142 del 02/07/2015

IND.ECO. S.r.l. – Modifica non sostanziale per posa in opera di teli di copertura provvisori in polietilene per i bacini in post gestione denominati S4, S5 e S6 - Autorizzazione Integrata Ambientale rinnovata con Determinazione G12734 del 9/9/2014 e s.m.i., relativo al complesso impiantistico di discarica sito in Via Monfalcone, 23/a – 04010 Loc. Borgo Montello - Latina.
OGGETTO: IND.ECO. S.r.l. – Modifica non sostanziale per posa in opera di teli di copertura provvisori in polietilene per i bacini in post gestione denominati S4, S5 e S6 - Autorizzazione Integrata Ambientale rinnovata con Determinazione G12734 del 9/9/2014 e s.m.i., relativo al complesso impiantistico di discarica sito in Via Monfalcone, 23/a – 04010 Loc. Borgo Montello - Latina. IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA’ E RIFIUTI Su proposta del Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti VISTO lo Statuto della Regione Lazio; VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”; VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 29 maggio 2013 n. 112 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti” all’Architetto Manuela Manetti; VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini; VISTA la Determinazione n. G03592 del 21 marzo 2014, avente ad oggetto “Conferimento di delega di funzioni ai Dirigenti delle Aree della Direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti”; VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”; VISTO il D.M. 24 aprile 2008 “Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A.”; VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 208, comma 15; VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99”; VISTO il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”; VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”; VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22”; VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti; VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale; VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale; VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo all’autorizzazione integrata ambientale; PRESO ATTO che la IND.ECO. Srl (di seguito Società) ha presentato con nota prot. 77 del 26/5/2015 istanza di modifica non sostanziale della AIA vigente ai fini della posa in opera di teli di copertura provvisori in polietilene per i bacini in post gestione denominati S4 – S5 – S6 trasmettendo la Relazione – Verifica sistema di raccolta acque meteoriche e la Planimetria – Schema aree di incidenza delle acque meteoriche entrambe datate Maggio 2015; RICHIAMATO che la medesima Società gestisce l’impianto in virtù della AIA di cui alla Determinazione n. G12734 del 09/09/2014 e s.m.i. e che i bacini S4, S5 e S6 sono attualmente chiusi ed in fase di post gestione; PRESO ATTO che dalla Relazione – Verifica sistema di raccolta acque meteoriche datata Maggio 2015, della Società allegata all’istanza viene dichiarato che l’intervento è mirato alla riduzione della infiltrazione nel corpo della discarica delle acque piovane e quindi alla riduzione della produzione del percolato, della movimentazione dei mezzi destinati al trasporto verso gli impianti di trattamento, dei costi di gestione; PRESO ATTO che sempre nella medesima relazione, a seguito dell’aumento del coefficiente di deflusso fino ad un valore di 0,8, viene dimostrato che gli impianti destinati alla regimentazione delle acque saranno in grado di permettere in sicurezza ed efficienza la gestione delle acque superficiali e che “le portate che defluiscono nei collettori della rete di raccolta acque meteoriche a seguito del posizionamento di teli a copertura provvisoria dei Bacini S4, S5 e S6 non pregiudica la capacità dei collettori esistenti né quella del fiume Astura dove vanno a defluire gli stessi”; PRESO ATTO che le modifiche previste non rientrano nelle fattispecie di cui all’art. 5 comma 1-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che definisce modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto, la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; CONSIDERATO quindi che la modifica richiesta non rientra tra le seguenti categorie: - le modifiche soggette a valutazione di Impatto Ambientale di attività I.P.P.C.; - la modifica la cui “verifica” si concluda con un assoggettamento alla V.I.A.; -le modifiche che comportano l’avvio, nel complesso produttivo, di nuove attività I.P.P.C.; - le modifiche peggiorative che comportano l’emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell’Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06 e Tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte III del medesimo D.lgs.); - le modifiche che comportano, per ogni singola matrice ambientale, un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività I.P.P.C. superiore al 50°%: in particolare, per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera, il parametro di riferimento è il flusso di massa complessivo; - una modifica la quale, secondo opportuna valutazione dell’Autorità Competente, comporta impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell’istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva (esempio: un territorio che entra a far parte di una parco che il Piano regolatore Generale pone in zona diversa da quella contemplata al momento del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale); RITENUTO, pertanto, di procedere ad assentire alla richiesta di modifica non sostanziale per la posa in opera di teli di copertura provvisori in polietilene per i bacini in post gestione S4 – S5 –S6 come meglio descritto nella Planimetria – Schema aree di incidenza delle acque meteoriche parte integrante del presente atto DETERMINA Per quanto in premessa che integralmente si richiama, di approvare la proposta di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies del Titolo III bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per posa in opera di teli di copertura provvisori in polietilene per i bacini in post gestione denominati S4, S5 e S6 l nel complesso impiantistico di discarica sito in Via Monfalcone, 23/a – 04010 Loc. Borgo Montello (Latina) gestito dalla IND.ECO. Srl in virtù della AIA di cui alla Determinazione n. G12734 del 09/09/2014, come meglio descritto nella Planimetria – Schema aree di incidenza delle acque meteoriche, parte integrante del presente atto. Il presente provvedimento che dovrà essere conservato ed esibito dietro semplice richiesta degli organi di controllo, sarà notificato alla IND.ECO. Srl e trasmesso alla Provincia di Latina, al Comune di Latina, all’ARPA LAZIO di Latina, alla ASL di Latina e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it; Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D. lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971). Allegato: Planimetria - Schema aree di incidenza delle acque meteoriche Il Direttore Arch. Manuela Manetti http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/RIF_DD_G08142_02_07_2015.pdf
TESTO DEL PROVVEDIMENTO

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