lunedì 16 febbraio 2015

secondo l'Itabia gli impianti a biomasse sono ammessi in zona agricola. Quali terreni possono essere esclusi dagli impianti in base ad apposito regolamento

Tuttavia, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per
impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure
conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel
corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la
disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto (comma 4-bis,
inserito dall’art. 27, comma 42, della l. 99/2009).
Gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole
dai vigenti piani urbanistici (senza dunque la necessità della
destinazione industriale del sito), nel qual caso l’autorizzazione unica
non dispone la variante dello strumento urbanistico. Nell’ubicazione
degli impianti in tali zone si dovrà tenere conto delle disposizioni in
materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento
alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela
della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio
rurale (comma 7).
Nulla vieta che i Comuni prevedano, nell’esercizio della propria
discrezionalità in materia di governo del territorio, aree specificamente
destinate all’insediamento di tali impianti. Tuttavia, in mancanza di
una simile previsione informativa, è indubbio che detti impianti
possano essere localizzati senza distinzione (almeno per quanto
riguarda la valutazione di compatibilità urbanistica) in tutte le zone
agricole.
Resta ferma la non derogabilità delle previsioni dei piani paesaggistici
e delle prescrizioni d’uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione
di notevole interesse pubblico ai sensi del Codice dei beni culturali e


del paesaggio, nei casi previsti.

Nessun commento: