IMPIANTO
(data di apertura 07.10.1992) sito in Roma, via di Rocca Cencia 273,
nel quale viene gestita la “trasferenza di rifiuti solidi urbani
provenienti dal Comune di Roma”;
-
STABILIMENTO (data di apertura 29.07.1999) sito in Roma, via Pontina
543-549, frazione Tor De Cenci, nel quale è insito un “impianto di
recupero per la produzione di materia prima secondaria per
l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e
di materiali contaminati”;
-
IMPIANTO (data di apertura 13.08.2009) sito in Roma, via del Casale
Lumbroso 408, nel quale è esercitata la “gestione della centrale
di gassificazione per la produzione di CDR prodotto dagli impianti di
Malagrotta 1 e Malagrotta 2 in Roma”.
Attualmente
il Consorzio è proprietario:
-
di un fabbricato (categoria D/79)
sito in Roma, via di Rocca Cencia snc (Foglio 1018, particella 4066);
9
D/7
Fabbricati
costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività
industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali
trasformazioni
10
100%
capitale sociale: BONCOMPAGNI LUDOVISI Ignazio Maria
(BNCGZM67B12Z133S), nato in Svizzera e residente in Milano, via
Giovannino De Grassi 1. Ultimo reddito imponibile: € 716.682,
percepito come dipendente di società di gestione del risparmio
(SGR).
11
TROIANI
Anna Maria Rachele (TRNNMR42S62G513E),
nata a Petrella Salto (RI) il 22.11.1942 e residente in Roma, via
Aurelia 884. Coniuge di GIOVI Piero.
12
RANDO
Francesco (RNDFNC37M12D969O),
nato a Genova il 12/08/1937, residente in Roma, via Mare della Cina
248. Soggetto molto vicino alla famiglia CERRONI, compare in atti del
registro come co-parte, inoltre risulta avere cariche sociali in
società riconducibili al CERRONI Manlio:
- - PETROMARINE ITALIA S.R.L. (01273711000) – consigliere:
- - GIOVI SERVICES S.R.L. (09790431002) - rappresentante legale;
- - PONTINA AMBIENTE S.R.L. (04941531008) - rappresentante legale;
nonché
in altre società il cui oggetto sociale è il trattamento e
smaltimento di rifiuti:
- - ECO ITALIA '87 SRL (01959161009) - rappresentante legale;
- - ECO LATINA IMPIANTI SRL (05099781006) - rappresentante legale;
- - ECOPOOL DI RANDO FRANCESCO & C. SAS (04959661002) - rappresentante legale;
- - FINAMBIENTE SRL (02130731009) - rappresentante legale;
- - SO.L.E.A. - AMBIENTE S.R.L. (03676361003) - rappresentante legale.
Da
visure nella banca dati SDI, il soggetto risulta denunciato più
volte, anche come amministratore della società E.GIOVI S.r.l., per
ATTIVITA' DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA - DLGS 152/2006 art. 256, comma
4 (Discarica Abusiva) in concorso con GIOVI Piero, nonché è stato
denunciato per violazioni relative alle Imposte dirette ed indirette
e dichiarazione infedele.
-
di terreni (bosco e cava) siti nel Comune di Riano, località Quadro
Alto, per circa 93 ettari (Foglio 7, particella 105 e 107). Tali
terreni vengono acquistati, in data 14.10.2011, dalla SOCIETÀ
AGRICOLA PROCOIO VECCHIO S.r.l. con socio unico10
(01513020337), con sede legale in San Giorgio
Piacentino (PC), località Godi n. 24, Amministratore unico: NASALLI
ROCCA DI CORNELIANO Nicolò, nato a Roma il 10.10.1966.
4.
E. GIOVI S.R.L. – 04773710589, con sede legale in Roma, via
Portuense 881 - attività di “TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI”, iscritta all’ “Albo Nazionale Gestori Ambientali”,
n. RM/000508.
Il
capitale sociale pari ad € 1.560.000,00, è così ripartito:
-
50% (780.000,00 €) CERRONI Manlio;
-
25% (390.000,00 €) GIOVI Piero;
-
25% (390.000,00 €) TROIANI Anna Maria Rachele11.
Amministratore
unico è RANDO Francesco12.
44Direttore
Tecnico è STELLA Paolo13
13
STELLA
Paolo (STLPLA38R07D612O),
nato a Firenze il 07.10.1938, residente a Roma in via Maria barbara
Tosatti, 26. Direttore Tecnico delle seguenti unità operative:
- a) discarica per rifiuti non pericolosi sita in Roma, via Malagrotta n.257 e relative pertinenze tecnologiche costituite da: * impianti di captazione e utilizzazione del biogas; * impianti per la produzione di energia elettrica; * impianti per il trattamento di percolato e fanghi delle acque reflue;
- b) impianti per il trattamento meccanico biologico di rifiuti urbani e assimilabili con produzione di CDR denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2.
La
società è titolare di quote delle seguenti imprese:
-
IMPRESA GIOVI S.r.l. (01118610581),
50% del capitale sociale dichiarato di 104.000,00 €, pari a
52.000,00 €;
-
PETROMARINE ITALIA S.r.l.
(03999850583), 19% del capitale sociale dichiarato di 727.092,00 €,
pari a 138.147,48 €;
-
ROMANA METANO S.r.l.
(06241621009), 100% del capitale sociale dichiarato di 25.500,00 €;
-
S.ECO.R. SERVIZI ECOLOGICI ROMANI
S.r.l. (06299520582), 50% del
capitale sociale dichiarato di 10.400,00 €, pare a 5.200,00 €;
-
PONTEG S.r.l (06625940587),
98,33% del capitale sociale dichiarato di 520.000,00 €, pari a
511.316,00 €;
-
CO.LA.RI. - CONSORZIO LAZIALE
RIFIUTI (06725630583), 60% del fondo
consortile dichiarato di 10.332,00 €, pari a 6.199,20 €;
-
OFFICINE MALAGROTTA S.r.l.
(06938300586), 50% del capitale sociale dichiarato di 46.800,00 €,
pari a 23.400,00 €;
-
GIOVI CAVE S.r.l. (07460940583),
26% del capitale sociale dichiarato di 10.400,00 €, pari a 5.200,00
€;
-
GIOVI SERVICES S.r.l.
(09790431002), 90% del capitale sociale dichiarato di 100.000,00 €,
pari a 90.000,00 €;
-
MALAGROTTA DUE - M2 S.r.l.
(10166921006), 59,74% del capitale sociale dichiarato di 115.000,00
€, pari a 68.697,00 €;
-
FINAMBIENTE S.r.l.
(80169350586), 100% del capitale sociale dichiarato di 10.200,00 €;
La
società ha attive le seguenti due unità locali:
-
CAVA DI SABBIA E GHIAIA, sita in Roma, via del Casale Lumbroso snc,
frazione Località S. Maria Nuova;
-
DISCARICA, sita in Roma, via di Malagrotta 257, dove viene gestito lo
smaltimento di rifiuti urbani solidi speciali ed assimilabili
(Ordinanza Commissariale n. 15/07), con successiva produzione di
biogas.
Presso
tale sito, la società gestisce gli impianti M1 (Decreto
commissariale n. 122/02) e M2 (Determinazione Dirigenziale A2959 del
15.08.2008) di trattamento meccanico biologico (TMB) con produzione
di CDR (combustibile da rifiuti)
5.
FIUMICINO SERVIZI S.P.A. –
05928701001, con sede legale in Fiumicino (RM), via Giorgio Giorgis
10 – attività di “RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI”,
iscritta all’ “Albo Nazionale Gestori Ambientali”, n. RM/.
Il
capitale sociale pari ad € 258.225,00, è così ripartito:
-
51% (131.694,75 €) Comune di Fiumicino;
-
29,6% (76.434,60 €) AMA S.pa.;
-
5% (12.911,25 €) CO.LA.RI.;
-
4,4% (11.361,90 €) PAOLETTI ECOLOGICA S.r.l.;
-
4 % (10.329 €) ROCCA COMMERCIALE TERMICA S.r.l..
-
3% (7.746,75 €) GESENU S.p.a.;
45
-
3% (7.746,75 €) SEATOUR S.p.a.;
Il
Presidente del consiglio di amministrazione è: FOSCHI Maurizio14.
14
FOSCHI
Maurizio (FSCMRZ39P13H501Y)
nato a Roma il 13.09.1939 ed ivi residente in Largo dell’Olgiata,
isola 53, ed. 3, titolare di uno studio di ingegneria presso
l’indirizzo di residenza.
15
NOTO
LA DIEGA Rosario Carlo (NTLRRC40E21Z315G),
nato in Etiopia il 21.05.1940 e residente a Roma, via Francesco
Denza, 19. Pensionato è ed è stato il rappresentante legale di
numerose società, anche di gestione dei rifiuti, ed ha percepito nel
2010 redditi per circa € 574mila, di cui € 71.948 da parte
dell’INPS.
16
ANTONIELLI
GRAZIANO (NTNGZN60L28G478A),
nato a Perugia il 28.07.1960 ed ivi residente in frazione S.
Madonnuccia Ciribifera, 10
17
CERRONI
Monica (CRRMNC64C42H501N),
nata a Roma il 02.03.1964 ed ivi residente in via Due Macelli, 102.
La donna è ed è stata rappresentante legale di 7 società, tutte
riconducibili al padre CERRONI Manlio.
La
società non ha proprietà immobiliari.
6.
GESENU S.P.A. GESTIONE SERVIZI NETTEZZA URBANA –
01162430548, con sede legale in Perugia, strada della Molinella 7,
frazione Case Sparse di Ponte Rio - attività di “RACCOLTA,
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI”,
iscritta all’“Albo Nazionale Gestori Ambientali”, n. PG/000179.
Il
capitale sociale pari ad € 10.000.000,00, è così ripartito:
-
45% (4.500.000 €) Comune di Perugia;
-
45% (4.500.000 €) IMPRESA A. CECCHINI &C S.r.l.;
-
10% (1.000.000 €) NOTO LA DIEGA Rosario Carlo15.
Il
Presidente del consiglio di amministrazione è: ANTONIELLI
GRAZIANO16,
Consigliere Delegato: NOTO LA DIEGA Rosario Carlo; e tra gli altri
Consiglieri, vi è CERRONI Monica17,
figlia di Manlio.
La
società è titolare di quote delle seguenti imprese:
-
SIeNERGIA S.p.A. (01175590544), 7,58% del capitale sociale dichiarato
di 132.000,00 €, pari a 10.000,00 €;
-
CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (01403130287);
-
SECIT S.p.A. Società Ecologica Italiana (01487180158), 90% del
capitale sociale dichiarato di 1.700.000,00 €, pari a 1.530.000,00
€;
-
ECOCAVE S.r.l. (01802080547), 25% del capitale sociale dichiarato di
260.000,00 €, pari a 65.000,00 €;
-
TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI (T.S.A.) S.p.A (01857340549), 37,92% del
capitale sociale dichiarato di 1.500.000,00 €, pari a 568.800,00 €;
-
AP PRODUZIONE AMBIENTE S.P.A. (01879550547), 37,9% del capitale
sociale dichiarato di 171.600,00 €, pari a 65.000 €;
-
CONSORZIO GESTIONI ECOLOGICHE SARDEGNA in breve "COGESA"
(02005150921), 89,9% del Fondo Consortile dichiarato di 104.000 €,
pari a 93.496 €;
-
S.I.A. SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE S.p.A. (02012470544), 33% del
capitale sociale dichiarato di 325.080,00 €, pari a 107.276,40 €;
-
GESTIONE SERVIZI AZIENDALI S.r.l. (02063430546), 60% del capitale
sociale dichiarato di 60.000,00 €, pari a 36.000,00 €;
-
SEIT S.r.l. (02166190542), 35% del capitale sociale dichiarato di
60.500,00 €, pari a 21.175,00 €;
-
ECOSS S.C.a.r.l. (02191280904), 100% del capitale sociale dichiarato
di 10.000,00 €;
-
CALABRIA AMBIENTE S.p.A. (02407560784), 6% del capitale sociale
dichiarato di 9.300.000,00 €, pari a 558.000,00 €;
-
TIRRENOAMBIENTE S.p.A. (02658020835), 9,99% del capitale sociale
dichiarato di 2.065.840,00 €, pari a 206.580,00 €;
46
-
CAMPIDANO AMBIENTE S.r.l. (03079970921), 40% del capitale sociale
dichiarato di 1.000.000,00 €, pari a 400.000,00 €;
-
GEST S.r.l. (03111240549), 70% del capitale sociale dichiarato di
100.000,00 €, pari a 70.000,00 €;
-
MONGIBELLO SERVIZI MASCALUCIA - MO.SE.MA.- S.p.A. (03189650876),
40,2% del capitale sociale dichiarato di 148.437,00 €, pari a
59.673,00 €
-
CONSORZIO SIMCO (04282060872);
-
SOCIETA' CONSORTILE DI RICERCA E SERVIZI - a r.l. in forma breve
SO.RI.SER S.C.r.l. (04509660876), 7,69% del capitale sociale
dichiarato di 32.500,00 €, pari a 2.500,00 €;
-
FIUMICINO SERVIZI S.p.A. (05928701001), 3% del capitale sociale
dichiarato di 258.225,00 €, pari a 7.746,75 €;
-
ASA INTERNATIONAL S.p.A. (06886691002), 85% del capitale sociale
dichiarato di 2.500.000,00 €, pari a 2.125.000,00 €;
-
SEMPLICITTA' S.p.A. (80052640549), 8,28% del capitale sociale
dichiarato di 300.000,00 €, pari a 24.839,00 €;
-
CONSORZIO ENERGIA CONFINDUSTRIA UMBRIA (94087290543);
La
società ha attive le seguenti unità locali:
-
IMPIANTO, DISCARICA, sito in Perugia, località Pietramelina, dove
l’attività esercitata è quella di “compostaggio della frazione
organica umida proveniente dalla selezione dei rifiuti solidi urbani
e da raccolta differenziata - deposito in discarica dei sovalli
provenienti dalla selezione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti
non pericolosi”;
-
DEPOSITO, sito in Umbertide (PG), zona industriale c/o Depuratore
Comunale, dove l’attività esercitata è quella di “cantiere
servizi igiene urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento
dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani”;
-
DEPOSITO, sito in Torgiano (PG), via Roma, 28/B, dove l’attività
esercitata è quella di “cantiere servizi igiene urbana - deposito
dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani”;
-
IMPIANTO, DISCARICA, sito in Borgo San Dalmazzo (CN), via Ambovo,
dove l’attività esercita è quella di “trattamento rifiuti
solidi urbani”;
-
DEPOSITO, sito in Gravina di Catania (CT), via Barriera Contrada,
dove l’attività esercitata è quella di “cantiere servizi igiene
urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività
di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, con annesso
ufficio”;
-
DEPOSITO, sito in Paternò (CT), Contrada C. da Cafaro, dove
l’attività esercitata è quella di “cantiere servizi igiene
urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività
di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, con annesso
ufficio”;
-
DEPOSITO, sito in Tremestieri Etneo (CT), via Meucci, 3, dove
l’attività esercitata è quella di “cantiere servizi igiene
urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività
di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, con annesso
ufficio”;
-
UFFICIO DI RAPPRESENTANZA, sito in Roma, via Giuseppe Mercalli, 80;
-
DEPOSITO, sito in Santa Teresa Gallura (SS), Località Valdigalera,
dove l’attività esercitata è quella di “cantiere servizi igiene
urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività
di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani”;
-
DEPOSITO, sito in Palau (SS), Località Scopa, dove l’attività
esercitata è quella di “cantiere servizi igiene urbana - deposito
dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani”;
-
DEPOSITO, sito in Castelsardo (SS), Località Multedu, dove
l’attività esercitata è quella di “cantiere servizi igiene
urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività
di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani”;
-
IMPIANTO, sito in Tempio Pausania (SS), zona Industriale SS 127, Km
41, dove l’attività esercitata è quella di “trattamento rifiuti
solidi urbani (dall'1/1/2005); cantiere servizi igiene
47
ur-
bana, deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività
di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (dall'1/2/2006)”;
-
DEPOSITO, sito in Sassari (SS), s.v. Funtana di Lu Colbu 42/B, dove
l’attività esercitata è quella di “cantiere servizi igiene
urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività
di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani”;
7.
GIOVI IMPIANTI S.R.L. – 05625771000, con sede legale in Roma,
via Portuense 881 - “ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA”.
Il
capitale sociale pari ad € 10.400,00, è così ripartito:
-
50% (5.200 €) CERRONI Manlio;
-
25% (2.600 €) GIOVI Piero;
-
25% (2.600 €) TROIANI Anna Maria Rachele.
Amministratore
unico è SCAGLIONE Carmelina18
18
SCAGLIONE
Carmelina (SCGCML44S46H501U),
nata a Roma il 06.11.1944 ed ivi residente in via Simone Martini
136. La donna è titolare di una ditta individuale di Consulenza
Aziendale presso l’indirizzo di residenza. La donna, inoltre, ha
cariche sociali anche nelle seguenti società, sempre riconducibili
al CERRONI Manlio:
- - Rappresentante legale della MALAGROTTA DUE - M2 S.r.l.
- - Rappresentante legale della GIOVI IMPIANTI S.r.l.;
- - Consigliere della URBE ENERGIA S.r.l..
Nell’ultima
dichiarazione fiscale la SCAGLIONE ha dichiarato un reddito
imponibile di 125.487 € ed un volume d’affari, riferito alla
d.i., pari a 194.000 €. Esistono, inoltre, a suo carico alcuna
partite a ruolo relative ad accertamenti degli anni 2007 (IRPEF €
189.271), 2006 (IRES e IVA € 21.330, IRPEF € 20.870), 2004 (IRES
e IVA € 7.067, IRPEF € 5.404).
SCAGLIONE
Carmelina è anche il Presidente del C.d.A. della Società Pisana
Immobiliare S.r.l.,
proprietaria del fondo di Colle Quartaccio, area adiacente a Monti
dell’Ortaccio, formalmente gestite dalla società Galeria Scavi
srl (sempre riconducibile a CERRONI) ma di fatto in uso alla E.
GIOVI srl.
La
società non ha proprietà immobiliari.
8.
IMPRESA A. CECCHINI & C. S.R.L. – 02370200582, con sede
legale in Roma, viale Poggio Fiorito n. 63, attività di
“COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' PER IL TRASPORTO DI
FLUIDI”.
Il
capitale sociale pari ad € 130.000,00, è così ripartito:
-
90% (117.000 €) SORAIN CECCHINI AMBIENTE S.C.A. SPA;
-
10% (13.000 €) CERRONI Manlio.
Amministratore
unico è CERRONI Monica, figlia di Manlio.
La
società è titolare di quote delle seguenti imprese:
-
GESENU S.P.A (01162430548), 45% del capitale sociale dichiarato di
10.000.000,00 €, pari a 4.500.000,00 € ;
-
CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (01403130287), consorziata;
-
R.E.C.L.A.S. (Recupero Ecologico Lazio Sud) S.p.A. in liquidazione
(01812680609), 31% del capitale sociale dichiarato di 103.292,00 €,
pari a 32.020,52 € ;
-
CALABRIA AMBIENTE S.p.A. (02407560784), 58,88% del capitale sociale
dichiarato di 9.300.000,00 €, pari a 5.475.840,00 €;
-
SERVICES LAZIO S.r.l. (07487011004), 50% del capitale sociale
dichiarato di 10.000,00 €, pari a 5.000,00 €
La
società possiede, nel comune di Colfelice (FR), un terreno adibito
a seminativo di circa 2,5 ettari (Foglio 9, particella 84).
48
9.
INVESTIMENTI ECOLOGICI S.R.L. con unico socio – 03548920176, con
sede legale in Roma, via Cardinal De Luca 22 - “ATTIVITÀ DELLE
SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)”.
Il
capitale sociale pari ad € 100.000,00, è detenuto interamente da
CERRONI Manlio, il quale riveste anche la carica di Amministratore
Unico.
La
società è titolare del 25,10% (2.761.000 €) del capitale sociale
dichiarato di 11.000.000 € della SYSTEMA AMBIENTE S.R.L.
(00701150393), che come si vedrà è l’impresa presso cui lavorava
l’ERMOLLI.
La
società non ha proprietà immobiliari.
10.
LAZIO GREEN ENERGY S.P.A. –
10819361006, con sede legale in Roma, via Mario Borsa 151 –
“PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA”.
Il
capitale sociale pari ad € 3.650.000,00, è così ripartito:
- 1. 15,38% (561.550 €) FUTURE VISIONS HOLDING S.p.A.;
- 2. 15,38% (561.500 €) BFIN S.r.l.;
- 3. 15,38% (561.550 €) PONTINA AMBIENTE S.r.l.;
- 4. 13,74% (501.500 €) ABBONDANZA Paolo;
- 5. 9,90% (361.550 €) IMPROGEST S.p.A.;
- 6. 9,90% (361.500 €) D.E.C.A. S.p.A.;
- 7. 7,7% (280.750 €) RI.EL.CO. IMPIANTI S.r.l.;
- 8. 5,48% (200.000 €) CAMPOLI Luigi;
- 9. 3,01% (110.000 €) FIDI Società Cooperativa;
- 10. 2,74% (100.000 €) SOLERGY ITALIA S.r.l.:
- 11. 1,37% (50.000 €) REALIZZAZIONI TECNO EDILI R.T.E. S.r.l.;
Il
Presidente del consiglio di amministrazione è: QUINTIERI Giovanni19,
Consigliere Delegato: ABBONDANZA Paolo20.
19
QUINTIERI
Giovanni (QNTGNN44C12B319W),
nato a Caccuri (CZ) il 12.03.1944 e residente a Roma, via Tazio
Nuvolari, 210. Il soggetto è anche il rappresentante legale della
RETE LAZIO GREEN ENERGY. Risulta dipendente della Federazione Piccole
e Medie Industrie del Lazio. Ultimo reddito imponibile dichiarato
(2010) è pari ad € 134.637.
20
ABBONDANZA Paolo
(BBNPLA54E17H501A),
nato a Roma il 17.05.1954 ed ivi residente in via Ramiro Fabiani,
108, è titolare di una studio di ingegneria. Il soggetto è il
rappresentante legale di numerose società, l’ultimo reddito
imponibile dichiarato (2010) è pari ad € 34.817, con un volume
d’affari pari ad € 188.881.
La
società non ha proprietà immobiliari.
11.
MALAGROTTA DUE – M2 S.r.l. –
10166921006, con sede in Roma, viale Poggio Fiorito, 63 – attività
di TRATTAMENTI E SMALTIMENTI DI ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI, non
risulta iscritta all’“Albo Nazionale Gestori Ambientali”.
Il
capitale sociale pari ad € 115.000,00, è così ripartito:
- - 59,74% (68.697 €) E.GIOVI S.r.l..
- - 35,04% (40.300 €) CO.LA.RI.;
- - 5,22% (6.003 €) PETROMARINE ITALIA S.r.l.;
Amministratore
unico è SCAGLIONE Carmelina.
La
società esercita la propria attività in Roma, via di Malagrotta,
257, dove ha la “gestione dei seguenti servizi svolti nell'impianto
di trattamento meccanico-biologico autorizzato a nome della società
appaltante E. GIOVI S.r.l.:
- - operazioni di caricamento dei rifiuti nelle apposite tramogge;
- - nel presidio della sala di controllo;
- - nella sorveglianza del funzionamento delle linee di selezione;
- - nel governo delle camere ove avviene la digestione della materia organica (FOS);
49
- - nonché della manutenzione ordinaria dei macchinari e delle apparecchiature installate presso l'impianto.”
La
società non ha proprietà immobiliari.
12.
MARA AMBIENTE S.R.L. con unico socio
– 02190850988, con sede legale in Brescia, via dei Santi 58 -
“COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' PER IL TRASPORTO DI
FLUIDI”.
L’intero
capitale sociale, pari ad € 10.000,00, è detenuto dalla SYSTEMA
AMBIENTE S.r.l..
Amministratore
unico è CERRONI Manlio.
La
società MARA AMBIENTE S.r.l. è proprietaria e/o titolare di diritti
reali sugli immobili indicati in allegato 2 [approfondire
i passaggi di denaro tra le due società ed ERMOLLI, v. informativa
GF].
13.
OFFICINE MALAGROTTA S.R.L. –
06938300586, con sede legale in Roma, via Portuense 881 – attività
di “MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI”.
Il
capitale sociale pari ad € 46.800,00, è così ripartito:
-
50% (23.400 €) E.GIOVI S.r.l..
-
50% (23.400 €) P.GIOVI S.r.l.;
Amministratore
unico è CERRONI Manlio.
La
società detiene il 20% del fondo consortile del CO.LA.RI.; non
possiede immobili.
14.
P. GIOVI S.R.L. – 04773730587, con
sede legale in Roma, via Portuense 881 - attività' di “RACCOLTA,
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI”, non
risulta iscritta all’“Albo Nazionale Gestori Ambientali”.
Il
capitale sociale pari ad € 49.920,00, è così ripartito:
-
50% (24.960 €) CERRONI Manlio;
-
25% (12.480 €) GIOVI Piero;
-
25% (12.480 €) TROIANI Anna Maria Rachele.
Amministratore
unico è GIOVI Piero.
La
società è titolare di quote delle seguenti imprese:
-
IMPRESA GIOVI S.r.l. (01118610581), 50% del capitale sociale
dichiarato di 104.000,00 €, pari a 52.000,00 €;
-
PETROMARINE ITALIA S.r.l. (03999850583), 81% del capitale sociale
dichiarato di 727.092,00 €, pari a 588.944,52;
-
S.ECO.R. SERVIZI ECOLOGICI ROMANI S.r.l. (06299520582), 50% del
capitale sociale dichiarato di 10.400,00 €, pare a 5.200,00 €;
-
PONTEG S.r.l (06625940587), 1,67% del capitale sociale dichiarato di
520.000,00 €, pari a 8.684 €;
-
CO.LA.RI. - CONSORZIO LAZIALE RIFIUTI (06725630583), 20% del fondo
consortile dichiarato di 10.332,00 €, pari a 2.066,40 €;
-
OFFICINE MALAGROTTA S.r.l. (06938300586), 50% del capitale sociale
dichiarato di 46.800,00 €, pari a 23.400,00 €;
-
S.A.RO. Società Altopiano delle Rocche S.r.l. (01860000585), 100%
del capitale sociale dichiarato di 10.400 €.
La
società non ha proprietà immobiliari.
15.
PETROMARINE ITALIA S.R.L. –
03999850583, con sede legale in Roma, via Antonio Bertoloni 8 -
attività di “ESTRAZIONE DI GAS NATURALE”.
Il
capitale sociale pari ad € 727.092,00, è così ripartito:
-
81% (588.944,52 €) P. GIOVI S.r.l.;
-
19% (138.147,48 €) E. GIOVI S.r.l.;
50
Il
Consiglio di Amministrazione è composta da: CERRONI Manlio,
Presidente; GIOVI Piero e RANDO Francesco, Consiglieri.
La
società è titolare di quote delle seguenti imprese:
-
SYSTEMA AMBIENTE S.r.l. (00701150393), 7,53% del capitale sociale
dichiarato di 11.000.000 €, pari a 828.300,00 €;
-
FORMICA AMBIENTE S.r.l (01408590741), 16,66% del capitale sociale
dichiarato di 1.000.000 €, pari a 166.600 €;
-
MALAGROTTA DUE – M2 S.r.l. (10166921006), 5,22% del capitale
sociale dichiarato di 115.000 €, paria 6.003 €;
-
MEDIGLIA SERVIZI ECOLOGICI – ME.S.ECO. S.p.A. (12927510151), 81%
del capitale sociale dichiarato di 120.000 €21.
21
Con
atto notarile dell’11.01.2012, la PETROMARINE ITALIA S.r.l. cede il
19% delle quote della ME.S.ECO S.p.a. alla società SYSTEMA AMBIENTE
S.r.l. per un corrispettivo di € 3.230.000 a compensazione di un
credito vantato da quest’ultima di € 12.636.807,63. La ME.S.ECO.
S.p.A. ha in procinto la realizzazione di un impianto di trattamento
di rifiuti organici per la trasformazione in compost autorizzato
dalla Provincia di Milano, da ultimo, con disp. Dirigenziale n.
461/2007 del 21.12.2007.
La
società PETROMARINE ITALIA S.r.l. è proprietaria e/o titolare di
diritti reali sugli immobili indicati in allegato 3.
16.
PONTINA AMBIENTE S.R.L. –
04941531008, con sede in Roma, via Pontina 543 – attività di
“RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI, INDUSTRIALI E BIOMASSE”.
Il
capitale sociale pari ad € 500.000,00, è così ripartito:
-
90% (450.000 €) ECO ITALIA '87 S.r.l.;
-
10% (50.000 €) LEADERGREEN SRL con socio unico;
Amministratore
Unico: RANDO Francesco.
La
società è titolare di quote delle seguenti imprese:
-
CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (01403130287), consociato;
-
TECNOIMPIANTI S.r.l. (01528330564), 100% del capitale sociale
dichiarato di 10.200 €;
-
CONSORZIO ECOLOGICO MASSIMETTA - CO.E.MA. (09345621008), consociato;
-
LAZIO GREEN ENERGY S.P.A. (10819361006), 15,38% del capitale sociale
dichiarato di 3.650.000 €, pari a 561.550 €.
La
società gestisce, dal 1998, l’impianto di trattamento meccanico
biologico (TMB) con produzione di CDR (combustibile da rifiuti), sito
in Albano Laziale (RM), località Cecchina, via Ardeatina km 24,640,
giusta autorizzazione commissariale n. 55/05, del quale immobile ne è
la proprietaria (foglio 20, particella 345 e 346, categoria D/1 –
opificio).
17.
R.& S.OFFICINE S.R.L. –
05675071004, con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 –
attività di “RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ALTRE MACCHINE DI
IMPIEGO GENERALE NCA”.
Il
capitale sociale pari ad € 10.200,00, è così ripartito:
-
95% (9.690 €) SORAIN CECCHINI AMBIENTE S.C.a.p.a.;
-
5% (510 €) CERRONI Manlio;
Amministratore
unico è CERRONI Manlio.
La
società, che non ha proprietà immobiliari, esercita la propria
attività di “riparazione, manutenzione, montaggio di impianti,
macchinari, attrezzature o loro parti connessi al campo dei rifiuti”,
in Pomezia (RM), via Pontina Vecchia, 18 (immobile di proprietà del
socio di maggioranza).
La
società non ha proprietà immobiliari.
51
18.
SERVICES LAZIO S.R.L. –
07487011004, con sede legale in Roma, via GroenLANDI a 47 - attività
di “RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI
MATERIALI”, iscritta all’“Albo Nazionale Gestori Ambientali”,
n. RM/013818.
Il
capitale sociale pari ad € 10.000,00, è così ripartito:
-
50% (5.000 €) IMPRESA A. CECCHINI & C. S.r.l.;
-
50% (5.000 €) STEMIN S.p.A.;
Il
Consiglio di Amministrazione è formato da: MODICA Graziano22,
Presidente, CERRONI Manlio e CERRONI Monica, Consiglieri.
22
MODICA
Graziano (MDCGZN47R04F258F),
nato a Modica (RG) il 04.10.1947 e residente a Castel Gandolfo (RM),
viale Aldo Moro, 9. Pensionato INPDAP (anno 2010 - € 17.189),
percepisce ulteriori redditi da: R.I.M.E. VERDI S.r.l. (€ 108.733);
NIKE* S.r.l. (€ 41864).
23
SAIONI
Candido (SNACDD46B22H501C),
nato a Roma il 22.02.1946 ed ivi residente in Piazza Bologna, 2.
L’uomo è un avvocato, iscritto all’Albo, con studio legale
presso l’indirizzo di residenza.
24
PLENDA
Carlo (PLNCRL46E06D969P),
nato a Genova il 06.05.1946 e residente a Sesto San Giovanni (MI),
via Pace, 130. Di professione ingegnere con studio in Genova , via
Aurelia 21/4.
La
società non ha proprietà immobiliari.
19.
SORAIN CECCHINI AMBIENTE - S.C.A. S.P.A. –
03682710581, con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63, sede
tecnico-operativa in via Pontina 545 – attività di “COSTRUZIONE
DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' PER IL TRASPORTO DI FLUIDI”.
Il
capitale sociale pari ad € 40.673.700,00, è così ripartito:
-
99,9999% (40.673.694,84 €), SORAIN CECCHINI S.p.A.;
-
0,0001% (5,16 €) CERRONI Manlio;
La
società è titolare di quote delle seguenti società:
-
CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (01403130287), consociato;
-
IMPRESA A. CECCHINI & C. S.R.L. (02370200582), 90% del capitale
sociale dichiarato di 130.000 €, pari a 117.000 €;
-
SCT SORAIN CECCHINI TECNO S.r.l. (04502101001) 50% del capitale
sociale dichiarato di 250.000 €, pari a 125.000 €;
-
R.& S.OFFICINE S.R.L. (05675071004), 95% del capitale sociale
dichiarato di 10.200 €, pari a 9.690 €;
-
SCA ENERGY S.p.A. (09600571005), 100% del capitale sociale dichiarato
di 120.000 €
Amministratore
unico è CERRONI Manlio.
20.
SYSTEMA AMBIENTE S.R.L. –
00701150393, con sede legale in Brescia, via dei Santi 58 - “ATTIVITÀ
DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI
MATERIALI”, ”, iscritta all’“Albo Nazionale Gestori
Ambientali”, n. MI/002939.
Il
capitale sociale pari ad € 11.000.000,00, è così ripartito:
-
29,72% (€ 3.269.200) FORMICA AMBIENTE S.r.l. (01408590741);
-
25,10% (€ 2.761.000) INVESTIMENTI ECOLOGICI S.p.a. (03548920176);
-
25,10% (€ 2.761.000) S.E.M.I.S. S.r.l. (04379080726);
-
12,55% (€ 1.380.500) COMEDI IMPIANTI S.r.l. (03809451002);
-
7,53% (€ 828.300) PETROMARINE ITALIA S.r.l. (03999850583).
Il
consiglio di Amministrazione è composta da: CERRONI Manlio,
Presidente, SAIONI Candido23
e PLENDA Carlo24,
Consiglieri, quest’ultimo con qualifica di “Direttore Tecnico”
della società.
52
La
società, nel corso degli anni, ha incorpora
incorporato,
mediante fusione, le società:
- G.I.E. GESTIONE IMPIANTI ECOLOGICI S.r.l. (01101800397);
- PULIMETAL S.r.l. (02082290178);
- RAMOCO S.r.l. (02770810105);
- VALDEPUR SERVICE S.r.l. (01631230982);
- NOVA SPURGHI S.r.l. (01046040174);
- ECOSERVIZI S.p.A. (00512240177);
- TRANSECO S.r.l. (10141760156);
- ECO - POL S.p.A. (01047520166);
- ESCAVA S.r.l. (12513200159); SIMATRA S.r.l. (09826460157).
Tutte
le società avevano come attività prevalente la “Raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani”.
La
società è titolare di quote delle seguenti società:
-
C.R.C. CENTRO RICERCHE CHIMICHE S.r.l. (01961120175), 100% del
capitale sociale dichiarato di 218.400 €;
-
MARA AMBIENTE S.R.L. (02190850988), 100% del capitale sociale
dichiarato di 10.000 €;
-
AMBITEC S.r.l. in liquidazione (02531700165), 60% del capitale
sociale dichiarato di 10.400 €, pari a 6.240 €;
-
MONTI.RI.AM. S.r.l. (02950940177), 99,25% del capitale sociale
dichiarato di 12.000 €, pari a 11.910,01 €;
-
COMPOSTAGGIO LECCHESE S.p.A. (02976450136), 49% del capitale sociale
dichiarato di 500.000 €, pari a 245.000€;
-
AMBIENTAL GEO S.c.a.r.l. (03349690176), 50% del capitale sociale
dichiarato di 62.000 €, pari a 31.000 €;
-
SVR S.r.l. - SYSTEMA VALORIZZAZIONE RIFIUTI in liquidazione
(11928350153), 100% del capitale sociale dichiarato: 90.000 €.
La
società esercita la propria attività presso:
-
DISCARICA, sita in Montichiari (BS), via Calcinatella 11, frazione
Casalunga di Vighizzolo;
-
IMPIANTO di fabbricazione di concimi e fertilizzanti, sito in
Bagnolo Mella (BS), via Manerbio, 22;
-
IMPIANTO di raccolta e depurazione acque, sito in Brescia, via
Girelli 1,
-
IMPIANTO di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi allo
stato liquido e solido, sito in Sarezzo (BS), via Seradello, 225;
-
IMPIANTO di stoccaggio e trattamento di rifiuti industriali
pericolosi, SITO IN Nova Milanese (MB), via Lugi Galvani, 7;
-
IMPIANTO di smaltimento per rifiuti speciali non pericolosi, sito in
Inzago (MI), Strada per Bettola, località Cascina Redenta;
-
IMPIANTO di messa in riserva e trattamento per ottenere polverino e
granulato di gomma da destinare a cicli di produzione di manufatti
in gomma, sito in Settimo Torinese (TO), via Sicilia, 10.
21.
URBE ENERGIA S.R.L. con unico socio – 05877581008, con sede
legale in Roma, via dell’Esperanto 74 – attività di “FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA”.
L’intero
capitale sociale, pari ad € 10.200,00, è detenuto dal Consorzio
CO.LA.RI..
Il
consiglio di Amministrazione è composta da: CERRONI Manlio,
Presidente, GIOVI Piero e SCAGLIONE Carmelina, Consiglieri.
La
società non ha proprietà immobiliari.
53
Com’è
agevole notare, si tratta di una sterminata galassia di società,
molte delle quali operanti nel settore della gestione dei rifiuti,
caratterizzata dalla sussistenza di ramificazioni e partecipazioni
incrociate, tutte direttamente o indirettamente riconducibili a
Manlio CERRONI o ad alcuni dei suoi sodali più fidati, quali RANDO
Francesco, GIOVI Piero, TROIANI Anna Maria Rachele, coniuge di Piero
GIOVI, SCAGLIONE Carmelina.
§6.
Segue: il ruolo del “Gruppo CERRONI” nel ciclo dei rifiuti nella
regione Lazio [1]
Scendendo
ancora un gradino, per quanto attiene la realtà squisitamente
riguardante la Regione Lazio, si può indiscutibilmente affermare che
in tema di trattamento e smaltimento di RSU le imprese riconducibili
direttamente o indirettamente al CERRONI occupano una situazione di
predominio e sostanziale monopolio commerciale.
OpeRANDO
una suddivisione geografica del territorio regionale è possibile
affermare che per le provincie di Viterbo e Rieti gli impianti di
trattamento e smaltimento di RSU sono quelli riconducibili alla
società Ecologia Viterbo s.r.l.25
L’impresa gestisce due stabilimenti fisicamente distinti tra
loro (impianto di TMB e discarica)26
ma funzionalmente collegati tenuto conto che il materiale
gestito nell’impianto di TMB confluisce, in seconda istanza,
all’interno della predetta discarica.
25
La società ha sede a Roma in via Atto Tigri 11. Le queste sociali
sono equamente suddivise tra le imprese Ecologia 2000 s.p.a. e
Viterbo Ambiente s.c. a r.l. Delle due, la Ecologia 2000 è
riconducibile, attraverso collegamenti indiretti (sistema c.d. a
scatole cinesi) a Manlio CERRONI.
26
La discarica si trova nel comune di Viterbo in strada del Lemme,
località Le Fornaci. L’impianto di T.M.B. si trova in località
Casale Bussi, sempre nel comune di Viterbo.
27
La società ha sede a Latina in corso della Repubblica 283. Anche
quest’impresa è riconducibile a Manlio CERRONI. In essa troviamo
presenti soggetti quali Piero GIOVI, Bruno LANDI, Francesco ZADOTTI
già presenti in altre aziende collegate e controllate da Manlio
CERRONI. La discarica si trova in via Monfalcone, località Borgo
Montello, nel comune di Latina.
28
La società ha sede a Roma in via Pontina 543.
29
La Ecoitalia 87 s.r.l. la ritroviamo come proprietaria di quote
sociali della Pontina Ambiente s.r.l.
La
provincia di Latina si presenta in analoghe condizioni considerato
che in questo territorio esistono due discariche per RSU di cui una
gestita dalla società Ecoambiente s.r.l.27
Anche la Ecoambiente s.r.l. è riconducibile a Manlio CERRONI
sia attraverso partecipazioni in quote sia mediante l’inserimento
in essa di soggetti storicamente a lui collegati (vds. Francesco
ZADOTTI, Piero GIOVI, Bruno LANDI ). Attualmente la provincia di
Latina è asservita dalla sola discarica per RSU ma in data 13 agosto
2009 gli uffici della Regione Lazio rilasciavano la determinazione
B3693 che autorizzava la Ecoambiente s.r.l. alla realizzazione di un
impianto di TMB in posizione adiacente all’attuale discarica
Anche
l’area dei c.d. “Colli Albani” risulta servita da impianti
riconducibili a Manlio CERRONI. La società che gestisce gli
stabilimenti è la Pontina Ambiente s.r.l.28
la cui unità locale si trova nel comune di Albano Laziale,
lungo la via Ardeatina, in località Roncigliano. Qui sono
funzionanti un impianto di TMB ed un’adiacente discarica di
servizio. Accanto alla discarica propriamente detta, ad Albano
Laziale è in corso di realizzazione (lo si vedrà più diffusamente
infra) anche un gassificatore da parte del “CO.E.MA.”
(Consorzio Ecologico Massimetta), un soggetto giuridico nato il 30
gennaio 2007 dall’unione della Ecomed s.r.l. e della Pontina
Ambiente s.r.l. (sede individuata in Roma, in piazzale Ostiense 2,
stesso indirizzo della sede dell’A.C.E.A. s.p.a., che lo partecipa
con l’AMA). Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonchè
legale rappresentante, del consorzio è Luciano Piacenti, già
amministratore unico della società Ecomed s.r.l. e dirigente di ACEA
s.p.a. .
Un
ulteriore impianto riconducibile alla holding facente capo a Manlio
CERRONI è presente nel comune di Guidonia (RM). Si tratta di una
discarica per RSU che raccoglie i rifiuti dell’area geografica che
gravita intorno a quel comune dell’hinterland capitolino. Lo
stabilimento è gestito dalla società Ecoitalia 87 s.r.l.29
Analogamente a quanto accaduto per l’impianto di discarica
di
54
Latina,
condotto dalla società Ecoambiente s.r.l., anche per l’insediamento
di Guidonia è stata autorizzata dagli uffici della Regione Lazio la
realizzazione di un impianto di TMB30.
30
Realizzazione autorizzata con determinazione C1869 del 2 agosto 2010.
31
Denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2
Venendo
al comune di Roma, presso un’area di Via di Rocca Cencia, il
CO.LA.RI. gestisce
una piattaforma di trasferenza di RSU. Questo spazio è inserito
all’interno di un più vasto insediamento riconducibile all’A.M.A.
In
ultimo, ma non in ordine di importanza, va citato l’insediamento
industriale di Malagrotta.
Questo risulta essere il complesso impiantistico più significativo
della holding,
ovvero quello storicamente riferibile a Manlio CERRONI. In quest’area
operano diverse imprese controllate dall’anziano imprenditore. Qui
insistono: una stazione di trasferenza, una discarica per RSU e
rifiuti speciali non pericolosi, due impianti di TMB31,
un gassificatore, altre strutture a corollario dell’intero ciclo
tecnologico. Gli impianti, nel loro complesso, gestiscono i rifiuti
prodotti a Roma, Fiumicino, Ciampino e nella Città del Vaticano.
La
discarica è gestita dalla società E.
GIOVI s.r.l. così come i due
impianti di TMB. L’autorizzazione del gassificatore è in capo al
CO.LA.RI. L’intero
ciclo tecnologico che insiste nell’area di Malagrotta risulta
essere interconnesso.
In
pratica i rifiuti condotti all’interno di questo complesso, sotto
qualsiasi forma (RSU, scarti di
lavorazione di altri impianti)
terminano qui la loro vita. Vi è quindi, nell’intero ciclo di
lavorazione, un passaggio di materiale da un impianto un altro
secondo il seguente schema di sintesi:
55
Va
necessariamente evidenziato il fatto che i diversi impianti vengono
gestiti da differenti soggetti giuridici per cui si determina, a
fronte di uno spostamento di materiali e di servizi, un conseguente
passaggio di somme di denaro da un’impresa ad un’altra anche se
queste appartengono al medesimo gruppo societario. Il modello
utilizzato a Malagrotta prevede la concentrazione in un’unica area
di molteplici attività interconnesse. Quest’impostazione, secondo
la quale i rifiuti transitano tra impianti limitrofi gestiti da
aziende riconducibili alla medesima holding, è stato riprodotto o è
in via di riproduzione negli altri insediamenti sopra illustrati
(Viterbo, Guidonia, Albano Laziale,
Latina). Non solo. Allo stato,
secondo gli accertamenti condotti nel tempo, risultano esservi
trasferimenti di rifiuti anche tra impianti appartenenti diversi
gruppi imprenditoriali. E’ il caso dei rifiuti prodotti negli
impianti dell’AMA e successivamente depositati presso la discarica
di Malagrotta.
56
Dall’architettura
sopra illustrata si evince chiaramente che gli impianti Malagrotta,
ed in particolare la discarica ivi presente, risultano essere un
crocevia nevralgico per la maggior parte dei rifiuti prodotti nella
capitale e nell’immediato hinterland.
§7.
Albano Laziale: il traffico di rifiuti, le frodi e i reati ambientali
(riferimenti principali: informativa n. 181/11-6 del 30 gennaio 2012
del Reparto Operativo, informativa n. 71/8-30 del N.O.E., del 22
giugno 2011, consulenze tecniche redatte dai Dott. Vignone e Boeri
)[1]
Con
riferimento agli impianti di Albano Laziale, l’informativa 181/11-6
del 30 gennaio 2012 del Reparto Operativo ricostruisce in modo
pienamente attendibile un traffico di rifiuti operato dai gestori
dell’impianto di TMB della discarica di Albano Laziale, gestito
dalla Pontina Ambiente srl.
Tale
informativa deve essere letta sincronicamente con la prima parte
dell’informativa del NOE CC. Roma n. 71/8-30
del 22 giugno 2011 (proc. n. 18952/2012, proveniente da
Velletri, e riunito dapprima al 49504/2011 e, quest’ultimo, al n.
7449/2008), che configura, in relazione ai medesimi fatti, una
ipotesi di truffa in danno di ente pubblico e frode in pubbliche
fornitura.
E’
circostanza degna di menzione come due differenti servizi di polizia
giudiziaria, agendo separatamente, abbiano non solo ricostruito in
modo assolutamente similare (anche se con percorsi investigativi
differenti) la vicenda, ma che abbiano quantificato l’ingiusto
profitto praticamente negli stessi termini.
L’indagine
velletrana era altresì comprensiva di due relazioni di consulenza
tecnica redatte dai CC.TT. Boeri e
Vignone, che ricostruiva il modus
operandi del reato e quantificava il relativo profitto. Tale
relazione, del 1° agosto 2011, è stata successivamente integrata da
due integrazioni di consulenza redatte dal Dr. Vignone in data
6.09.2012 e 24.10.2012,
che hanno aggiornato il dato all’estate del 2012, quantificando
altresì il profitto conseguito dagli Enti i cui soggetti apicali
avevano commesso i fatti ex art. 19 D. lgs. 231/2001.
7.1.
Brevi notazioni in punto di diritto[1]
Prima
di analizzare in linea generale i connotati principali del reato di
traffico di rifiuti, occorre preliminarmente chiarire che, a norma
del Decreto Legislativo n. 152/2006 (detto
anche TUA, Testo Unico dell’Ambiente), cioè la normativa nazionale
di riferimento (a sua volta calibrata sulla diciplina comunitaria),
uno dei concetti basilari è il principio del “recupero” dei
rifiuti.
Tale
principio discende dalla norma cardine relativa alla gestione dei
rifiuti, ossia la “gerarchia” della gestione dei rifiuti
(art. 179 del TUA).
Nella
parte quarta del decreto legislativo viene infatti stabilito che una
corretta gestione dei rifiuti passa attraverso attività da
espletarsi in via prioritaria rispetto ad altre.
Sin
dal momento della sua emanazione, il decreto ha sempre posto massima
attenzione all’adozione di misure dirette al recupero dei rifiuti
ed all’uso degli stessi come fonte di energia. Anche l’ultima
formulazione del decreto (rivisitato dal D. Lgs. 205/2010) mantiene
un’analoga impostazione definendo la gerarchia dei trattamenti.
Essa
può essere vista come una sorta di piramide rovesciata in cui
all’apice si trova l’azione di “prevenzione” (attraverso la
quale passa, ad esempio, l’incremento della raccolta
differenziata), seguita dal riciclo o riutilizzo e dalla produzione
di materie prime secondarie, mentre alla base, quale soluzione
residuale, è collocata l’attività di “smaltimento”.
Chiaramente, prima di quest’ultima è collocata l’attività di
“recupero”, inteso anche come recupero di energia attraverso la
termovalorizzazione o recupero di materia al fine di dar vita, con
essa, a nuovi prodotti (pensiamo al caso dei metalli ferrosi
recuperati e avviati presso le fonderie).
57
Su
questo principio deve necessariamente fondare le sue basi sia
l’azione amministrativa tesa a regimentare l’attività
imprenditoriale sia l’agire dei gestori dei rifiuti.
Ciò
premesso, l’articolo 178 del D. lgs. 152/2006 stabilisce “la
gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di
precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità,
di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel
consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi
inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata
secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza,
fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme
vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni
ambientali”.
Ai
sensi dell’articolo 17932,
come cennato, i rifiuti devono essere gestiti nel rispetto della
seguente gerarchia:
32
L’articolo
è stato così sostituito dal comma 1, dell’art. 4, Decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. Nella precedente versione così
recitava: “Art. 179. Criteri di priorità nella gestione dei
rifiuti. 1. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio
delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire
prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e
della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:
a)
lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più
razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
b)
la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti
concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno
possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro
smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti
e i rischi di inquinamento;
c)
lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.
2.
Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure
dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni
altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria
sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte
di energia.”.
58
Il
principio della gerarchia dei rifiuti era tuttavia già espresso
esattamente nei termini attuali dall’articolo 4 della Direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre
2008.
a)
prevenzione;
b)
preparazione per il riutilizzo;
c)
riciclaggio;
d)
recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e)
smaltimento.
Lo
smaltimento, tra cui ovviamente il conferimento in discarica, dei
rifiuti, è dunque nella gerarchia normativa, l’extrema
ratio; esso “costituisce
la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da
parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed
economica di esperire le operazioni di recupero”
(articolo 182).
L’articolo
183 del TUA definisce come rifiuti “le
sostanze o gli oggetti che derivano da attività umane o da cicli
naturali, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia
l'obbligo di disfarsi”.
Il
testo unico conosce un duplice criterio di classificazione dei
rifiuti:
-
secondo l'origine, essi vengono classificati in “rifiuti
urbani” e “rifiuti
speciali”;
-
secondo le caratteristiche, in “rifiuti
pericolosi” e “rifiuti
non pericolosi” (a differenza
della vecchia classificazione, operata con il DPR 915/1982, che
distingueva i rifiuti in tre categorie: urbani, speciali e
tossico-nocivi).
Sono
rifiuti urbani i rifiuti domestici, i rifiuti non pericolosi
assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, i rifiuti
provenienti dallo spazzamento delle strade, i rifiuti di qualunque
natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o
sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, i
rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e i rifiuti provenienti
da esumazioni ed estumulazioni. (art. 184, comma 2, D.lgs. 152/06 e
s.m.i.)
Sono,
invece, rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e
agro-industriali, i rifiuti derivanti dalle attività di
demolizione, costruzione, i rifiuti da lavorazioni industriali e
artigianali, i rifiuti da attività commerciali e di servizio, i
rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di
rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri
trattamenti delle acque ed, infine, i rifiuti derivanti da attività
sanitarie. (art. 184, comma 3, D.lgs. 152/06 e s.m.i.)
I
rifiuti urbani pericolosi (RUP) sono costituiti da tutta quella
serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al
loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi
devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani
"normali". Tra i RUP, i principali sono i medicinali
scaduti e le pile.
I
rifiuti speciali pericolosi sono quei rifiuti generati dalle
attività produttive che contengono al loro interno un'elevata dose
di sostanze inquinanti. Per questo motivo occorre renderli innocui,
cioè trattarli in modo da ridurne drasticamente la pericolosità.
Nella normativa precedente rispetto a quella in vigore attualmente,
tali rifiuti erano definiti come rifiuti tossico nocivi.
La
classificazione dei rifiuti pericolosi si basa:
•
Sull’origine:
il rifiuto viene classificato pericoloso in quanto tale, perché la
pericolosità è insita nello stesso ed in particolare deriva dalla
sua origine sostanzialmente riconducibile al fatto che questi
rifiuti presentano una o più delle caratteristiche di pericolo di
cui all’allegato I alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 (da H1 a
H14).
•
Sul
contenuto di sostanze pericolose: sono identificati pericolosi con
riferimento specifico o generico a sostanze pericolose in esso
contenute, solo se le sostanze raggiungono determinate
concentrazioni tali (ad esempio percentuale rispetto al peso) da
conferire al rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo di
cui all’allegato I alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06. Il criterio
della concentrazione limite si applica esclusivamente nei casi in
cui i rifiuti sono classificati con voci “speculari”, una
riferita al rifiuto pericoloso e una al rifiuto non pericoloso, in
funzione del contenuto di sostanze pericolose (c.d. “codici “a
specchio”: tale nozione tornerà di grande importanza quando si
analizzerà il problema delle terre scavate a Monti dell’Ortaccio).
Il
principio della gerarchia dei rifiuti era tuttavia già espresso
esattamente nei termini attuali dall’articolo 4 della Direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre
2008.
59
I rifiuti sono contraddistinti da un
codice a sei cifre, detto CER (Catasto Europeo dei Rifiuti), in
vigore dal 2002.
Per identificare il codice corretto di
un determinato rifiuto si deve individuare la fonte che genera il
rifiuto consultando i 20 capitoli del catalogo, allegato al D. lgs.
152/2006 (testo unico dell’ambiente, o TUA).
Ai fini che qui interessano le
“famiglie” da tenere a mente sono due:
- 19 00 00 Rifiuti da impianti di
trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito
e industrie dell'acqua, fra i quali assumono particolare rilievo il
19 12 10 (rifiuti combustibili, o CDR, “combustibile derivato da
rifiuti”) e il 19 12 12 (altri rifiuti, compresi materiali misti,
prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di
cui alla voce 19 12 11, che sono gli stessi rifiuti ma contenenti
sostanze pericolose).
- 20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed
assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti
della raccolta differenziata, fra i quali assumono rilievo
particolare quelli individuati nella categoria 20 03 00 (20 03 00:
altri rifiuti urbani; 20 03 01: rifiuti urbani misti; 20 03 02:
rifiuti di mercati).
Il rifiuto 19 12 12, in particolare,
originariamente era incluso (lettera n) del terzo comma dell'articolo
184 del Codice dell'ambiente) nell’elenco dei rifiuti speciali.
Tale norma è stata soppressa dall'articolo 2, comma 21-bis, del Dlgs
16 gennaio 2008, n. 4, con la conseguenza che i rifiuti derivati
dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani
(contraddistinti con il codice Cer 19.12.12), in precedenza inclusi
tra i rifiuti speciali, a seguito della citata modifica, devono
essere considerati come rientranti tra i rifiuti urbani (di solito,
come visto, contraddistinti con il codice Cer 20).
Tale assunto è confermato anche dalla
giurisprudenza amministrativa (Sentenza Tar Lazio 31 maggio 2011, n.
4915). Tale notazione appare di estremo interesse ai fini che qui
occupano, in quanto i “sovvalli” (CER 19 12 12) possono essere
smaltiti in discariche autorizzate a ricevere i rifiuti solidi
urbani, laddove altri rifiuti classificati come speciali (quale il
CDR, codice 19 10 10) no, salvo che l’autorizzazione espressamene a
ciò le autorizzi (sul punto v. infra)33.
33
Altra fondamentale differenza tra i due tipi di rifiuto è costituita
dal fatto che l'articolo 182 del Dlgs n. 152/2006, al comma 3,
stabilisce che "È vietato smaltire i rifiuti urbani non
pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono
prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali,
qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica
di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano".
Il divieto di smaltimento extraregionale salvo accordo
interregionale, dunque, è istituto che il legislatore statale
prevede solo per i rifiuti urbani.
Per
i rifiuti speciali, invece, il Codice dell'ambiente non prevede
divieti di circolazione extraregionale, evidentemente ritenendo che
il principio dovesse essere quello della libertà di circolazione sul
territorio nazionale, senza limitazioni geografiche o territoriali,
dovendo il rifiuto speciale essere conferito in impianti appropriati
e specializzati a prescindere dalla loro ubicazione.
Nel caso investigato il principio di
legalità e gerarchia della gestione dei rifiuti, improntato alla
produzione di materia destinata al recupero energetico, è apparso
ampiamente disatteso, considerato che – lo si vedrà - i rifiuti
entrati presso gli impianti della Pontina Ambiente s.r.l. sono finiti
in gran parte in discarica anziché essere avviati a
termivalorizzazione.
Le quantità effettivamente recuperate
e inviate a combustione infatti, come si vedrà in dettaglio nei
prossimi sottoparagrafi, risulteranno irrisorie (in alcune
conversazioni si parla addirittura del 6% avviato a
termovalorizzazione) rispetto a quelle previste e dovute.
Tale comportamento ha recato
conseguenze a catena in tutta la filiera della gestione dei rifiuti
comportando riverberi anche sul piano economico legato alle pubbliche
finanze, considerato che (se ne discuterà ampiamente) la tariffa di
accesso all’impianto rimaneva commisurata alla stima di percentuali
di materiale ben superiore rispetto a quelle effettivamente inviate a
valorizzazione energetica. In questo modo l’impresa, disattendendo
la normativa e le prescrizioni autorizzative, ha illegalmente ridotto
i costi di gestione e creato, in conseguenza, illeciti profitti.
Ciò premesso, sembra opportuno
richiamare sinteticamente i principi di diritto che sono alla base
delle violazioni penali ipotizzate soffermandosi, in particolare,
sull’articolo 260 del D.Lv. 152\06.
60
Detta disposizione contiene una delle
rarissime ipotesi delittuose in materia ambientale, riproducendo i
contenuti dell'articolo 53 bis del D.L.vo 22/1997 che, introdotto,
con l'articolo 22 della Legge 23 marzo 2001, n. 93 "Disposizioni
in campo ambientale", rappresentò il primo delitto contro
l'ambiente (riconosce perfetta continuità normativa tra le due
disposizioni Cass. Sez. III n. 9794 dell’8 marzo 2007, Montigiani).
Pur nella sua non sempre chiara
formulazione, la norma, grazie anche al fondamentale contributo della
giurisprudenza di legittimità, oggi pacificamente punisce le
"attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"
che vengono poste in essere attraverso modalità complesse quali, ad
esempio, la miscelazione di più tipologie di rifiuti e la
predisposizione di falsa documentazione per rendere impossibile
l'individuazione della loro provenienza, la collocazione definitiva
in discariche abusive anche attraverso l'intermediazione di altri
soggetti, lo smaltimento occultato in attività apparentemente lecite
(utilizzazione agronomica, uso come materia prima o combustibile
etc.).
In via generale, e di prima
approssimazione, si può pacificamente affermare che il bene
giuridico protetto viene inoltre individuato dalla dottrina nella
tutela della pubblica incolumità.
Quanto agli elementi costitutivi del
reato, e in primo luogo al soggetto attivo, la violazione è
ascrivibile a "chiunque", assumendo così la natura di
reato comune.
Un ulteriore caratteristica è quella
di reato di pericolo presunto, come si desume dalla semplice lettura
della fattispecie. I requisiti della condotta sono stati così
individuati:
- compimento di più operazioni;
- allestimento di mezzi e attività
continuative organizzate, che con l'attività descritta al punto
precedente devono essere strettamente correlate, posto che il
legislatore utilizza la congiunzione "e" (lo conferma Cass.
Sez. III 17 gennaio 2002, Paggi). Si è anche precisato (Cass. Sez.
III n. 40827 del 10 novembre 2005, Carretta) che tale requisito può
sussistere a fronte di una struttura organizzativa di tipo
imprenditoriale, idonea ed adeguata a realizzare l'obiettivo
criminoso preso di mira, anche quando la struttura non sia destinata,
in via esclusiva, alla commissione di attività illecite, cosicché
il reato può configurarsi anche quando l'attività criminosa sia
marginale o secondaria rispetto all'attività principale lecitamente
svolta;
- si tratta, secondo la Cassazione, di
“reato abituale” in quanto integrato necessariamente dalla
realizzazione di più comportamenti della stessa specie (Cass. Sez.
III n. 46705 del 3 dicembre 2009, in Lexambiente.it) - attività di
cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, o
comunque gestione abusiva di rifiuti. Dette attività che, come si è
detto, già risultano sanzionate penalmente, vengono agevolate dalle
azioni propedeutiche descritte nei capi precedenti (in Cass. Sez. III
n.46029 del 15 dicembre 2008, De Frenza si è osservato che è
destituita di ogni fondamento giuridico la tesi secondo cui nella
fattispecie criminosa in esame il carattere abusivo della gestione
illecita dei rifiuti ricorre solo quando la gestione è clandestina
perché, al contrario, è abusiva ogni gestione dei rifiuti che
avvenga senza i titoli abilitativi prescritti, ovvero in violazione
delle regole vigenti nella soggetta materia);
- il quantitativo di rifiuti, che deve
essere "ingente" (Cass. Sez. III 16 dicembre 2003, Rosafio
ed altri, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale sollevata, in relazione all'art. 25
Cost., per contrasto con i principi di determinatezza e tassatività
della norma nella parte in cui l'individuazione dell'ingente
quantitativo di rifiuti è rimessa al giudice e non è
preventivamente individuata dal legislatore, in quanto il relativo
giudizio risulta condizionato, di volta in volta, dalla tipologia del
rifiuto, dalla sua qualità, dalla situazione specifica del caso
concreto). Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha
sottolineato come "nel testo della norma non si rinviene
alcun dato che autorizzi a relativizzare il concetto, riportandone la
determinazione al rapporto tra il quantitativo di rifiuti
illecitamente gestiti e l'intero quantitativo di rifiuti trattati
nella discarica, per cui l'ingente quantità dev'essere accertata e
valutata con riferimento al dato oggettivo della mole dei rifiuti non
autorizzati abusivamente gestiti", con la conseguenza che il
rapporto tra i rifiuti lecitamente smaltiti e quelli trattati
illecitamente nella discarica può essere valido semmai "(...)
per stabilire se l'autorizzazione alla discarica sia un paravento
predeterminato per un'attività ontologicamente diversa da quella
autorizzata". Si precisava, inoltre, che la presenza
61
in alcuni pozzi piezometrici della
discarica di parametri eccedenti i valori tabellari, con conseguente
grave inquinamento delle acque di falda, costituisce un riscontro
importante circa l'ingente quantità dei rifiuti pericolosi
abusivamente smaltiti (Cass. Sez. III n. 30373 del 13 luglio 2004,
Ostuni, cit.). Nello stesso senso altra pronuncia (Cass. Sez. III n.
40827 del 10 novembre 2005, Carretta, cit.) ove si afferma che il
reato riguarda qualsiasi gestione dei rifiuti (anche attraverso
attività di intermediazione e commercio) svolta in violazione della
normativa speciale disciplinante la materia e non può intendersi
ristretta alla definizione di gestione, né limitata ai soli casi in
cui l'attività venga svolta al di fuori delle prescritte
autorizzazioni.
Con riferimento, infine, alle modalità
esecutive del reato si è inoltre precisato (Cass. Sez III n. 19955
del 27 maggio 2005, P.M. in proc. Abbaticchio, in www.lexambiente.it)
che la redazione di certificati falsi costituisce apporto causale
penalmente rilevante per la consumazione del delitto e che anche la
predisposizione di certificati di analisi senza essere in possesso
della strumentazione tecnica necessaria per la valutazione di
determinati parametri, inseriti invece nella certificazione,
costituisce valido elemento per escludere l'errore o la buona fede
dell'analizzatore.
- quale elemento soggettivo si richiede
il dolo specifico del fine di conseguire un “ingiusto profitto”.
Ha precisato la giurisprudenza (Cass. Sez. III n. 40827 del 10
novembre 2005, Carretta, cit.) che esso non deve necessariamente
consistere in un ricavo patrimoniale, potendosi ritenere integrato
anche dal mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di
altra natura senza che sia necessario, ai fini della configurazione
del reato, l'effettivo conseguimento di tale vantaggio. In altra
occasione (Cass. Sez. III n. 40828 del 10 novembre 2005 P.M. in proc.
Fradella ed altri) si è ritenuta la sussistenza dell'ingiusto
profitto con riferimento ad una vicenda nella quale gli indagati
consentivano, mediante l'attività illecita, un rilevante risparmio
dei costi di produzione dell'azienda ove erano impiegati, rafforzando
così notevolmente la loro posizione apicale nell'ambito della
struttura dirigenziale della stessa, con conseguente vantaggio
personale, immediato e futuro. La Corte aggiungeva anche che "(...)
la circostanza che la riduzione dei costi da parte dell'azienda,
costituisca soltanto uno dei parametri da valutare ai fini del
conferimento dei premi di produzione, non esclude affatto che detto
parametro concorra a determinare l'erogazione dei citati incentivi
economici, con conseguente profitto personale e patrimoniale da parte
degli interessati".
Sotto il profilo della “cautela
reale”, si segnala come la giurisprudenza riconosca l'ammissibilità
del sequestro preventivo dell'intera azienda in presenza di indizi
tali da far ritenere che "(...) taluno soltanto dei beni
aziendali sia, proprio per la sua collocazione strumentale, in
qualche modo utilizzato per la consumazione del reato di cui
all'articolo 53 bis D.L.vo 22/97, a nulla rilevando che l'azienda in
questione svolga anche normali attività imprenditoriali"
precisando anche che l'esistenza di un'autorizzazione al trasporto
non escludeva la possibilità di un uso illegale dei mezzi
autorizzati (Cass. Sez. III 16 dicembre 2003, Rosafio ed altri,
cit.).
Sempre con riferimento al sequestro
dell’azienda, si è inoltre ritenuto in giurisprudenza ammissibile
l’affidamento ad un amministratore giudiziario (Cass. Sez. III
n.18790 dell’8 maggio 2008, Chiodi), ipotesi oggi oggetto di
espressa previsione normativa (art. 104-bis disp. att. c.p.p.p.).
Per chiosare tutto quanto dianzi
evidenziato, si segnale come i requisiti del reato di cui
all’articolo 260 sono stati di recente ripercorsi da Corte di
Cassazione, Sez. III, 19/11/2010 (Ud. 21/10/2010), Sentenza n. 40945,
la quale ha asserito che:
1) in relazione al requisito
dell'ingente quantità, è pacifico che esso vada riferito al
quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una
pluralità di operazioni che, se considerate singolarmente,
potrebbero essere di modesta entità. Anche se tale requisito non può
essere desunto automaticamente dalla stessa organizzazione e
continuità dell'abusiva gestione di rifiuti (Cass. pen. sez.3,
15.112005, n.12433). Ed è stata anche ritenuta manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.53 bis
D.L.gs.n.22 del 1997, ora art.260 del D.Lgs. n.152 del 2006 per
violazione dell'art.25 Cost. sul presupposto dell'asserita
indeterminatezza del concetto di ingente quantità di rifiuti,
"essendo al contrario senz'altro possibile definire l'ambito
applicativo della disposizione tenuto conto che tale nozione, in un
contesto che consideri anche la finalità della norma, va riferita al
quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una
pluralità di
62
operazioni, anche se queste ultime,
considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta"
(Cass. pen. sez.3, 20.11.2007, n.358);
2) in ordine al "fine di
conseguire un ingiusto profitto" deve considerarsi il risparmio
dei costi aziendali di smaltimento, che i soggetti avrebbero dovuto
sostenere se si fosse applicato in modi corretto la normativa di cui
al D.L.vo 209/2003. Sicché, ai fini della sussistenza del dolo
specifico richiesto per l'integrazione del delitto di gestione
abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, il profitto perseguito
dall'autore della condotta può consistere nella semplice riduzione
dei costi aziendali (Cass. pen. Sez.4, 2.7.2007, n.28158). Non
dovendo tale profitto necessariamente assumere natura di ricavo
patrimoniale, potendo integrarsi anche con il semplice risparmio di
costi o con il perseguimento di vantaggi di altra natura (Cass.
sez.3, 6.10.2005, n.40827). Elemento che ricorre in modo pacifico nel
caso che qui occupa;
3) quanto ai rapporti con l’articolo
416 c.p., che “si configura il reato di cui all'art.416 c.p.,
anche, quando il programma criminoso, preveda la commissione di una
serie indeterminata di reati non riconducibili solo alla violazione
dell'art.260 D.L.vo 152/2006. Nella specie, al fine di organizzare
l'ingente e lucrativo traffico illecito di rifiuti si faceva ricorso
ad una indeterminata serie di reati di falso, ad un avvio fraudolento
dei veicoli non bonificati allo smaltimento presso altre ditte
facendo ricorso alla falsificazione dei documenti di trasporto,
celando alle ditte di smaltimento la reale natura dei veicoli
conferiti” (veniva sistematicamente e sostanzialmente omessa
l'operazione di messa in sicurezza) ricorrendo alla falsificazione
dei codici identificativi. (Cass. n.18351 del 7.5.2008; Cass. sez. 3
s n.45057/2008 e n.25207/2008). Infine, al sodalizio, partecipavano
anche soggetti estranei alla compagine sociale (ad es.
autotrasportatori di "fiducia") e con diversi ruoli. Sicché
anche sotto tale profilo, le condotte risultavano "assolutamente
scisse dall'oggetto sociale statutariamente esistente" e
qualificate " come sintomatiche di quell'affectio societatis di
cui all'art.416 c.p.”.
Com’è evidente, il reato di traffico
appare pienamente compatibile con quello associativo di cui
all’articolo 416 c.p.
7.2.
L’impianto di Albano Laziale, la Pontina Ambiente, le vicende del
caso di specie[1]
Passando all’esame della Pontina
Ambiente Srl (cui si affiancherà quindi il CO.E.MA., per la
realizzazione e gestione del gassificatore, di cui si parlerà nel
prossimo paragrafo), va in primis sottolineato come le sue
quote societarie sono detenute per il 90% dalla Eco Italia 87 Srl e
per il 10% dalla Leadergreen Srl. Le quote della Leadergreen sono
possedute per il 100% dalla Eco Italia 87 mentre quest’ultima è
posseduta al 57,5% dalla Ponteg Srl (già vista in precedenza) e per
il 42,5% da Impresa Pulizie Industriali Holding Srl.
A loro volta tali due società vengono
assorbite, tramite le classiche strutture delle Holding, da altre
società, riconducibili all’orbita del CERRONI (v. in proposito i
paragrafi 5-6).
63
L’alter ego di CERRONI, nel
Lazio meridionale, risulta essere Bruno LANDI , nato a Capalbio (GR)
il 19.09.1939 residente in Roma via Mauriac n. 27, in passato eletto
per ben due volte Presidente della Regione Lazio (dal 1983 al 1984 e
dal 1987 al 1990 con il Partito Socialista Italiano).
Attualmente LANDI ricopre la carica di
rappresentante legale della Eco Ambiente Srl di Latina e della
Ecologia Viterbo di Viterbo, nonché presidente di Federlazio
Ambiente, associazione rappresentate le società laziali operanti nel
settore dei rifiuti (di cui si avrà modo di parlare nel paragrafo
12.5), ma ha svolto fino a pochi giorni or sono attività di
consulenza (di fatto era una vera e propria gestione) della discarica
e dell’impianto TMB di Albano Laziale (il LANDI ha depositato nota
in cui comunica di non avere rinnovato il rapporto di consulenza).
Altro uomo di fiducia del CERRONI è
Francesco RANDO, il quale, oltre ad essere stato l’amministratore
unico della Pontina Ambiente fino al 21 novembre 2012 (data di
accettazine delle dimissioni), risulta essere il rappresentante
legale della “E. GIOVI s.r.l.” di Malagrotta e della “Eco
Italia 87” di Guidonia, nonché consigliere della S.Eco.R. Srl.
(che possiedono la Pontina Ambiente), tutte società “cardine”
del gruppo CERRONI.
Qualche gradino più in basso, ma
referente unico dell’Avvocato CERRONI nella conduzione materiale
del sito di Albano, risulterà essere Giuseppe SICIGNANO.
A latere dei predetti vi sono
Mauro ZAGAROLI, nato a Roma il 14.01.1952, ivi residente in via
Riccardo Foster 144, direttore tecnico dell’impianto TMB, e Bruno
GUIDOBALDI, nato a Genzano di Roma il 25.11.1948, ivi residente in
via Collepardo n. 7, direttore tecnico della discarica, soggetti, per
il ruolo ricoperto, a perfetta conoscenza del concreto funzionamento
dell’impianto.
La Pontina Ambiente è autorizzata per
ricevere RSU e RSAU (codice CER 200301, rifiuti urbani non
differenziati indifferenziati) dai comuni limitrofi.
64
Il complesso impiantistico, ubicato in
Albano Laziale, Frazione Cecchina, località Roncigliano, comprende
un impianto di Trattamento Meccanico Biologico (d’ora in poi
denominato TMB) che dovrebbe rappresentare la fase più importante
dell’intero processo industriale della gestione dei rifiuti (in
quanto finalizzata al recupero), e una discarica di servizio, che
avrebbe dovuto rappresentare invece la fase residuale e secondaria.
Le attività di coltivazione della
discarica hanno interessato nel tempo sei diversi bacini, con il
settimo in fase di ultimazione. L’impianto TMB riceve, per la quasi
totalità dei rifiuti in ingresso, i rifiuti urbani non differenziati
dei dieci Comuni rientranti nel bacino operativo dell’impianto:
Albano, Ardea, Ariccia, Castelgandolfo, Genzano, Lanuvio, Marino,
Nemi, Pomezia e Rocca di Papa, dietro corrispettivo di una tariffa
della quale si dirà più avanti.
All’interno del TMB, il rifiuto
solido urbano indifferenziato viene inizialmente separato in due
aliquote, il c.d. “materiale umido” ed il c.d. “materiale
secco”.
Il materiale umido viene avviato in
un’area di ossidazione/stabilizzazione biologica ed andrà a
costituire, dopo un periodo di circa 20/25 giorni e diversi processi
di raffinazione, la c.d. “Frazione Organica Stabilizzata” (FOS).
Il materiale secco, invece, subisce
ulteriori trattamenti e raffinazioni fino a separarsi in più
aliquote.
Durante la lavorazione per il recupero,
una parte della massa (costituita dalla parte di umidità contenuta
nel RSU che, stante il fenomeno dell’evaporazione e
dell’essiccamento, si disperde lungo il percorso industriale) in
ingresso scomparirà a causa della c.d. “perdita di processo”.
La residua frazione secca residua
risulterà costituita da sostanze ognuna delle quali ha una sua
naturale destinazione, così come previsto dalla normativa e dalle
indicazioni autorizzative: il Combustibile Da Rifiuto (CDR, codice
CER 191210) viene avviato a termovalorizzazione in appositi
impianti, la Frazione Organica Stabilizzata (FOS, codice CER 190503)
viene condotta in discarica ed utilizzata quale materiale di
ricopertura giornaliera (così come disposto dalla normativa
regionale), i metalli ferrosi e l’alluminio sono avviati a
recupero, gli scarti di lavorazione (c.d. “sovvalli”, codice CER
191212, altri rifiuti - compresi materiali misti - prodotti dal
trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce
191211*, ossia gli scarti contenenti sostanze pericolose) vengono
inviati a smaltimento in discarica.
Il progetto presentato ed autorizzato
della Pontina Ambiente prevedeva, a fronte delle quantità di rifiuti
in ingresso, la produzione di altrettante aliquote in uscita secondo
le seguenti percentuali:
- 43% CDR;
65
- 22% scarti di lavorazione;
- 13% FOS;
- 17% perdita di processo;
- 4% materiali ferrosi;
- 1% alluminio.
La c.d. “tariffa di ingresso” per
lo svolgimento del servizio di ricezione, trattamento e smaltimento
rifiuti era disciplinata dalla Regione Lazio con la Legge Regionale
n. 27/1998, al quale sancisce all’articolo 29 comma 2 che “il
provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle
discariche di cui al comma 1 [ndr:smaltimento e recupero dei
rifiuti urbani] deve contenere, tra l'altro, la determinazione
delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli
eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della
discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica
stessa, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento
della tariffa”.
La tariffa di ingresso per la regione
Lazio è disciplinata in via generale dal decreto commissariale n.
15 dell’11
marzo 2005, successivamente ratificato dalla D.G.R. Lazio n. 516
del 2008, relativo alle modalità di
determinazione della tariffa di accesso in discarica o in impianto
di trattamento.
In base a tale
decreto commissariale, le tariffe vengono sviluppate dalle società
gestrici degli impianti mediante la compilazione di appositi moduli
nei quali vengono inserite le voci relative ai diversi costi di
gestione.
Tale “riassunto
societario” prevede la certificazione (art. 4 del D.C. 15/2005) da
parte di una società di revisione sulla congruità dei costi
dichiarati. Importante sottolineare come la società di revisione
non dovrebbe essere scelta dal soggetto privato, ma dalla Regione,
secondo un criterio di rotazione (altra anomalia che, si vedrà in
appresso, interesserà gli impianti del Gruppo CERRONI):
Annualmente,
poi, va operata una verifica a consuntivo d
dei
costi sostenuti (come del resto avviene nei condomìni):
La
citata metodologia regionale di determinazione della tariffa prevede
quindi due distinte fasi di verifica:
1)
una prima fase,a preventivo, basata esclusivamente sui preventivi di
costi. In tale fase, l’Appendice 9.1 del Decreto Commissariale
prevede che in questa fase il soggetto interessato dovrà compilare
le seguenti tabelle:
66
Com’è
evidente, nella fase preventiva appare prevalente la parte
“strutturale” dell’impianto, rispetto a quella “gestionale”;
2)
una seconda fase inevitabilmente fondata, annualmente, su verifiche a
consuntivo, come sancito dall’art. 6 del citato decreto.
In
proposito, si rammenta come l’allegato al decreto 15/2005
stabilisca in modo chiaro la composizione dei flussi in uscita alla
fine del processo di trattamento meccanico biologico:
Il
gestore, quindi, annualmente, dovrebbe relazionare alla Regione
sull’andamento della produzione e sul rispetto dei criteri indicati
dal decreto commissariale. Proprio sulla base di tali dichiarazioni a
consuntivo, la Regione o la società
interessata, dovrà attivare, in base all’articolo 7 del decreto,
la procedura di revisione laddove si riscontrino variazioni dei
rifiuti in ingresso e/o dei costi superiori o inferiori al 10% oppure
nel caso di modifiche alla configurazione impiantistica o alle
modalità gestionali che richiedano rilascio di autorizzazione oppure
nel caso di modifiche impiantistiche o gestionali derivanti da
situazioni imprevedibili o da modifiche normative:
Fondamentale
in tal senso è il ruolo della Regione poiché, come prevede
l’articolo 8:
67
Nessun commento:
Posta un commento