domenica 12 gennaio 2014

IMPIANTO (data di apertura 07.10.1992) sito in Roma, via di Rocca Cencia 273, nel quale viene gestita la “trasferenza di rifiuti solidi urbani provenienti dal Comune di Roma”;
- STABILIMENTO (data di apertura 29.07.1999) sito in Roma, via Pontina 543-549, frazione Tor De Cenci, nel quale è insito un “impianto di recupero per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati”;
- IMPIANTO (data di apertura 13.08.2009) sito in Roma, via del Casale Lumbroso 408, nel quale è esercitata la “gestione della centrale di gassificazione per la produzione di CDR prodotto dagli impianti di Malagrotta 1 e Malagrotta 2 in Roma”.
Attualmente il Consorzio è proprietario:
- di un fabbricato (categoria D/79) sito in Roma, via di Rocca Cencia snc (Foglio 1018, particella 4066);
9 D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
10 100% capitale sociale: BONCOMPAGNI LUDOVISI Ignazio Maria (BNCGZM67B12Z133S), nato in Svizzera e residente in Milano, via Giovannino De Grassi 1. Ultimo reddito imponibile: € 716.682, percepito come dipendente di società di gestione del risparmio (SGR).
11 TROIANI Anna Maria Rachele (TRNNMR42S62G513E), nata a Petrella Salto (RI) il 22.11.1942 e residente in Roma, via Aurelia 884. Coniuge di GIOVI Piero.
12 RANDO Francesco (RNDFNC37M12D969O), nato a Genova il 12/08/1937, residente in Roma, via Mare della Cina 248. Soggetto molto vicino alla famiglia CERRONI, compare in atti del registro come co-parte, inoltre risulta avere cariche sociali in società riconducibili al CERRONI Manlio:
  1. - PETROMARINE ITALIA S.R.L. (01273711000) – consigliere:
  2. - GIOVI SERVICES S.R.L. (09790431002) - rappresentante legale;
  3. - PONTINA AMBIENTE S.R.L. (04941531008) - rappresentante legale;

nonché in altre società il cui oggetto sociale è il trattamento e smaltimento di rifiuti:
  1. - ECO ITALIA '87 SRL (01959161009) - rappresentante legale;
  2. - ECO LATINA IMPIANTI SRL (05099781006) - rappresentante legale;
  3. - ECOPOOL DI RANDO FRANCESCO & C. SAS (04959661002) - rappresentante legale;
  4. - FINAMBIENTE SRL (02130731009) - rappresentante legale;
  5. - SO.L.E.A. - AMBIENTE S.R.L. (03676361003) - rappresentante legale.

Da visure nella banca dati SDI, il soggetto risulta denunciato più volte, anche come amministratore della società E.GIOVI S.r.l., per ATTIVITA' DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA - DLGS 152/2006 art. 256, comma 4 (Discarica Abusiva) in concorso con GIOVI Piero, nonché è stato denunciato per violazioni relative alle Imposte dirette ed indirette e dichiarazione infedele.
- di terreni (bosco e cava) siti nel Comune di Riano, località Quadro Alto, per circa 93 ettari (Foglio 7, particella 105 e 107). Tali terreni vengono acquistati, in data 14.10.2011, dalla SOCIETÀ AGRICOLA PROCOIO VECCHIO S.r.l. con socio unico10 (01513020337), con sede legale in San Giorgio Piacentino (PC), località Godi n. 24, Amministratore unico: NASALLI ROCCA DI CORNELIANO Nicolò, nato a Roma il 10.10.1966.
4. E. GIOVI S.R.L. – 04773710589, con sede legale in Roma, via Portuense 881 - attività di “TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI”, iscritta all’ “Albo Nazionale Gestori Ambientali”, n. RM/000508.
Il capitale sociale pari ad € 1.560.000,00, è così ripartito:
- 50% (780.000,00 €) CERRONI Manlio;
- 25% (390.000,00 €) GIOVI Piero;
- 25% (390.000,00 €) TROIANI Anna Maria Rachele11.
Amministratore unico è RANDO Francesco12.
44Direttore Tecnico è STELLA Paolo13
13 STELLA Paolo (STLPLA38R07D612O), nato a Firenze il 07.10.1938, residente a Roma in via Maria barbara Tosatti, 26. Direttore Tecnico delle seguenti unità operative:
  1. a) discarica per rifiuti non pericolosi sita in Roma, via Malagrotta n.257 e relative pertinenze tecnologiche costituite da: * impianti di captazione e utilizzazione del biogas; * impianti per la produzione di energia elettrica; * impianti per il trattamento di percolato e fanghi delle acque reflue;
  2. b) impianti per il trattamento meccanico biologico di rifiuti urbani e assimilabili con produzione di CDR denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2.

La società è titolare di quote delle seguenti imprese:
- IMPRESA GIOVI S.r.l. (01118610581), 50% del capitale sociale dichiarato di 104.000,00 €, pari a 52.000,00 €;
- PETROMARINE ITALIA S.r.l. (03999850583), 19% del capitale sociale dichiarato di 727.092,00 €, pari a 138.147,48 €;
- ROMANA METANO S.r.l. (06241621009), 100% del capitale sociale dichiarato di 25.500,00 €;
- S.ECO.R. SERVIZI ECOLOGICI ROMANI S.r.l. (06299520582), 50% del capitale sociale dichiarato di 10.400,00 €, pare a 5.200,00 €;
- PONTEG S.r.l (06625940587), 98,33% del capitale sociale dichiarato di 520.000,00 €, pari a 511.316,00 €;
- CO.LA.RI. - CONSORZIO LAZIALE RIFIUTI (06725630583), 60% del fondo consortile dichiarato di 10.332,00 €, pari a 6.199,20 €;
- OFFICINE MALAGROTTA S.r.l. (06938300586), 50% del capitale sociale dichiarato di 46.800,00 €, pari a 23.400,00 €;
- GIOVI CAVE S.r.l. (07460940583), 26% del capitale sociale dichiarato di 10.400,00 €, pari a 5.200,00 €;
- GIOVI SERVICES S.r.l. (09790431002), 90% del capitale sociale dichiarato di 100.000,00 €, pari a 90.000,00 €;
- MALAGROTTA DUE - M2 S.r.l. (10166921006), 59,74% del capitale sociale dichiarato di 115.000,00 €, pari a 68.697,00 €;
- FINAMBIENTE S.r.l. (80169350586), 100% del capitale sociale dichiarato di 10.200,00 €;
La società ha attive le seguenti due unità locali:
- CAVA DI SABBIA E GHIAIA, sita in Roma, via del Casale Lumbroso snc, frazione Località S. Maria Nuova;
- DISCARICA, sita in Roma, via di Malagrotta 257, dove viene gestito lo smaltimento di rifiuti urbani solidi speciali ed assimilabili (Ordinanza Commissariale n. 15/07), con successiva produzione di biogas.
Presso tale sito, la società gestisce gli impianti M1 (Decreto commissariale n. 122/02) e M2 (Determinazione Dirigenziale A2959 del 15.08.2008) di trattamento meccanico biologico (TMB) con produzione di CDR (combustibile da rifiuti)
5. FIUMICINO SERVIZI S.P.A. – 05928701001, con sede legale in Fiumicino (RM), via Giorgio Giorgis 10 – attività di “RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI”, iscritta all’ “Albo Nazionale Gestori Ambientali”, n. RM/.
Il capitale sociale pari ad € 258.225,00, è così ripartito:
- 51% (131.694,75 €) Comune di Fiumicino;
- 29,6% (76.434,60 €) AMA S.pa.;
- 5% (12.911,25 €) CO.LA.RI.;
- 4,4% (11.361,90 €) PAOLETTI ECOLOGICA S.r.l.;
- 4 % (10.329 €) ROCCA COMMERCIALE TERMICA S.r.l..
- 3% (7.746,75 €) GESENU S.p.a.;
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- 3% (7.746,75 €) SEATOUR S.p.a.;
Il Presidente del consiglio di amministrazione è: FOSCHI Maurizio14.
14 FOSCHI Maurizio (FSCMRZ39P13H501Y) nato a Roma il 13.09.1939 ed ivi residente in Largo dell’Olgiata, isola 53, ed. 3, titolare di uno studio di ingegneria presso l’indirizzo di residenza.
15 NOTO LA DIEGA Rosario Carlo (NTLRRC40E21Z315G), nato in Etiopia il 21.05.1940 e residente a Roma, via Francesco Denza, 19. Pensionato è ed è stato il rappresentante legale di numerose società, anche di gestione dei rifiuti, ed ha percepito nel 2010 redditi per circa € 574mila, di cui € 71.948 da parte dell’INPS.
16 ANTONIELLI GRAZIANO (NTNGZN60L28G478A), nato a Perugia il 28.07.1960 ed ivi residente in frazione S. Madonnuccia Ciribifera, 10
17 CERRONI Monica (CRRMNC64C42H501N), nata a Roma il 02.03.1964 ed ivi residente in via Due Macelli, 102. La donna è ed è stata rappresentante legale di 7 società, tutte riconducibili al padre CERRONI Manlio.
La società non ha proprietà immobiliari.
6. GESENU S.P.A. GESTIONE SERVIZI NETTEZZA URBANA – 01162430548, con sede legale in Perugia, strada della Molinella 7, frazione Case Sparse di Ponte Rio - attività di “RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI”, iscritta all’“Albo Nazionale Gestori Ambientali”, n. PG/000179.
Il capitale sociale pari ad € 10.000.000,00, è così ripartito:
- 45% (4.500.000 €) Comune di Perugia;
- 45% (4.500.000 €) IMPRESA A. CECCHINI &C S.r.l.;
- 10% (1.000.000 €) NOTO LA DIEGA Rosario Carlo15.
Il Presidente del consiglio di amministrazione è: ANTONIELLI GRAZIANO16, Consigliere Delegato: NOTO LA DIEGA Rosario Carlo; e tra gli altri Consiglieri, vi è CERRONI Monica17, figlia di Manlio.
La società è titolare di quote delle seguenti imprese:
- SIeNERGIA S.p.A. (01175590544), 7,58% del capitale sociale dichiarato di 132.000,00 €, pari a 10.000,00 €;
- CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (01403130287);
- SECIT S.p.A. Società Ecologica Italiana (01487180158), 90% del capitale sociale dichiarato di 1.700.000,00 €, pari a 1.530.000,00 €;
- ECOCAVE S.r.l. (01802080547), 25% del capitale sociale dichiarato di 260.000,00 €, pari a 65.000,00 €;
- TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI (T.S.A.) S.p.A (01857340549), 37,92% del capitale sociale dichiarato di 1.500.000,00 €, pari a 568.800,00 €;
- AP PRODUZIONE AMBIENTE S.P.A. (01879550547), 37,9% del capitale sociale dichiarato di 171.600,00 €, pari a 65.000 €;
- CONSORZIO GESTIONI ECOLOGICHE SARDEGNA in breve "COGESA" (02005150921), 89,9% del Fondo Consortile dichiarato di 104.000 €, pari a 93.496 €;
- S.I.A. SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE S.p.A. (02012470544), 33% del capitale sociale dichiarato di 325.080,00 €, pari a 107.276,40 €;
- GESTIONE SERVIZI AZIENDALI S.r.l. (02063430546), 60% del capitale sociale dichiarato di 60.000,00 €, pari a 36.000,00 €;
- SEIT S.r.l. (02166190542), 35% del capitale sociale dichiarato di 60.500,00 €, pari a 21.175,00 €;
- ECOSS S.C.a.r.l. (02191280904), 100% del capitale sociale dichiarato di 10.000,00 €;
- CALABRIA AMBIENTE S.p.A. (02407560784), 6% del capitale sociale dichiarato di 9.300.000,00 €, pari a 558.000,00 €;
- TIRRENOAMBIENTE S.p.A. (02658020835), 9,99% del capitale sociale dichiarato di 2.065.840,00 €, pari a 206.580,00 €;
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- CAMPIDANO AMBIENTE S.r.l. (03079970921), 40% del capitale sociale dichiarato di 1.000.000,00 €, pari a 400.000,00 €;
- GEST S.r.l. (03111240549), 70% del capitale sociale dichiarato di 100.000,00 €, pari a 70.000,00 €;
- MONGIBELLO SERVIZI MASCALUCIA - MO.SE.MA.- S.p.A. (03189650876), 40,2% del capitale sociale dichiarato di 148.437,00 €, pari a 59.673,00 €
- CONSORZIO SIMCO (04282060872);
- SOCIETA' CONSORTILE DI RICERCA E SERVIZI - a r.l. in forma breve SO.RI.SER S.C.r.l. (04509660876), 7,69% del capitale sociale dichiarato di 32.500,00 €, pari a 2.500,00 €;
- FIUMICINO SERVIZI S.p.A. (05928701001), 3% del capitale sociale dichiarato di 258.225,00 €, pari a 7.746,75 €;
- ASA INTERNATIONAL S.p.A. (06886691002), 85% del capitale sociale dichiarato di 2.500.000,00 €, pari a 2.125.000,00 €;
- SEMPLICITTA' S.p.A. (80052640549), 8,28% del capitale sociale dichiarato di 300.000,00 €, pari a 24.839,00 €;
- CONSORZIO ENERGIA CONFINDUSTRIA UMBRIA (94087290543);
La società ha attive le seguenti unità locali:
- IMPIANTO, DISCARICA, sito in Perugia, località Pietramelina, dove l’attività esercitata è quella di “compostaggio della frazione organica umida proveniente dalla selezione dei rifiuti solidi urbani e da raccolta differenziata - deposito in discarica dei sovalli provenienti dalla selezione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti non pericolosi”;
- DEPOSITO, sito in Umbertide (PG), zona industriale c/o Depuratore Comunale, dove l’attività esercitata è quella di “cantiere servizi igiene urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani”;
- DEPOSITO, sito in Torgiano (PG), via Roma, 28/B, dove l’attività esercitata è quella di “cantiere servizi igiene urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani”;
- IMPIANTO, DISCARICA, sito in Borgo San Dalmazzo (CN), via Ambovo, dove l’attività esercita è quella di “trattamento rifiuti solidi urbani”;
- DEPOSITO, sito in Gravina di Catania (CT), via Barriera Contrada, dove l’attività esercitata è quella di “cantiere servizi igiene urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, con annesso ufficio”;
- DEPOSITO, sito in Paternò (CT), Contrada C. da Cafaro, dove l’attività esercitata è quella di “cantiere servizi igiene urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, con annesso ufficio”;
- DEPOSITO, sito in Tremestieri Etneo (CT), via Meucci, 3, dove l’attività esercitata è quella di “cantiere servizi igiene urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, con annesso ufficio”;
- UFFICIO DI RAPPRESENTANZA, sito in Roma, via Giuseppe Mercalli, 80;
- DEPOSITO, sito in Santa Teresa Gallura (SS), Località Valdigalera, dove l’attività esercitata è quella di “cantiere servizi igiene urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani”;
- DEPOSITO, sito in Palau (SS), Località Scopa, dove l’attività esercitata è quella di “cantiere servizi igiene urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani”;
- DEPOSITO, sito in Castelsardo (SS), Località Multedu, dove l’attività esercitata è quella di “cantiere servizi igiene urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani”;
- IMPIANTO, sito in Tempio Pausania (SS), zona Industriale SS 127, Km 41, dove l’attività esercitata è quella di “trattamento rifiuti solidi urbani (dall'1/1/2005); cantiere servizi igiene
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ur- bana, deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (dall'1/2/2006)”;
- DEPOSITO, sito in Sassari (SS), s.v. Funtana di Lu Colbu 42/B, dove l’attività esercitata è quella di “cantiere servizi igiene urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani”;
7. GIOVI IMPIANTI S.R.L. – 05625771000, con sede legale in Roma, via Portuense 881 - “ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA”.
Il capitale sociale pari ad € 10.400,00, è così ripartito:
- 50% (5.200 €) CERRONI Manlio;
- 25% (2.600 €) GIOVI Piero;
- 25% (2.600 €) TROIANI Anna Maria Rachele.
Amministratore unico è SCAGLIONE Carmelina18
18 SCAGLIONE Carmelina (SCGCML44S46H501U), nata a Roma il 06.11.1944 ed ivi residente in via Simone Martini 136. La donna è titolare di una ditta individuale di Consulenza Aziendale presso l’indirizzo di residenza. La donna, inoltre, ha cariche sociali anche nelle seguenti società, sempre riconducibili al CERRONI Manlio:
  1. - Rappresentante legale della MALAGROTTA DUE - M2 S.r.l.
  2. - Rappresentante legale della GIOVI IMPIANTI S.r.l.;
  3. - Consigliere della URBE ENERGIA S.r.l..

Nell’ultima dichiarazione fiscale la SCAGLIONE ha dichiarato un reddito imponibile di 125.487 € ed un volume d’affari, riferito alla d.i., pari a 194.000 €. Esistono, inoltre, a suo carico alcuna partite a ruolo relative ad accertamenti degli anni 2007 (IRPEF € 189.271), 2006 (IRES e IVA € 21.330, IRPEF € 20.870), 2004 (IRES e IVA € 7.067, IRPEF € 5.404).
SCAGLIONE Carmelina è anche il Presidente del C.d.A. della Società Pisana Immobiliare S.r.l., proprietaria del fondo di Colle Quartaccio, area adiacente a Monti dell’Ortaccio, formalmente gestite dalla società Galeria Scavi srl (sempre riconducibile a CERRONI) ma di fatto in uso alla E. GIOVI srl.
La società non ha proprietà immobiliari.
8. IMPRESA A. CECCHINI & C. S.R.L. – 02370200582, con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito n. 63, attività di “COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' PER IL TRASPORTO DI FLUIDI”.
Il capitale sociale pari ad € 130.000,00, è così ripartito:
- 90% (117.000 €) SORAIN CECCHINI AMBIENTE S.C.A. SPA;
- 10% (13.000 €) CERRONI Manlio.
Amministratore unico è CERRONI Monica, figlia di Manlio.
La società è titolare di quote delle seguenti imprese:
- GESENU S.P.A (01162430548), 45% del capitale sociale dichiarato di 10.000.000,00 €, pari a 4.500.000,00 € ;
- CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (01403130287), consorziata;
- R.E.C.L.A.S. (Recupero Ecologico Lazio Sud) S.p.A. in liquidazione (01812680609), 31% del capitale sociale dichiarato di 103.292,00 €, pari a 32.020,52 € ;
- CALABRIA AMBIENTE S.p.A. (02407560784), 58,88% del capitale sociale dichiarato di 9.300.000,00 €, pari a 5.475.840,00 €;
- SERVICES LAZIO S.r.l. (07487011004), 50% del capitale sociale dichiarato di 10.000,00 €, pari a 5.000,00 €
La società possiede, nel comune di Colfelice (FR), un terreno adibito a seminativo di circa 2,5 ettari (Foglio 9, particella 84).
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9. INVESTIMENTI ECOLOGICI S.R.L. con unico socio – 03548920176, con sede legale in Roma, via Cardinal De Luca 22 - “ATTIVITÀ DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)”.
Il capitale sociale pari ad € 100.000,00, è detenuto interamente da CERRONI Manlio, il quale riveste anche la carica di Amministratore Unico.
La società è titolare del 25,10% (2.761.000 €) del capitale sociale dichiarato di 11.000.000 € della SYSTEMA AMBIENTE S.R.L. (00701150393), che come si vedrà è l’impresa presso cui lavorava l’ERMOLLI.
La società non ha proprietà immobiliari.
10. LAZIO GREEN ENERGY S.P.A. – 10819361006, con sede legale in Roma, via Mario Borsa 151 – “PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA”.
Il capitale sociale pari ad € 3.650.000,00, è così ripartito:
  1. 1. 15,38% (561.550 €) FUTURE VISIONS HOLDING S.p.A.;
  2. 2. 15,38% (561.500 €) BFIN S.r.l.;
  3. 3. 15,38% (561.550 €) PONTINA AMBIENTE S.r.l.;
  4. 4. 13,74% (501.500 €) ABBONDANZA Paolo;
  5. 5. 9,90% (361.550 €) IMPROGEST S.p.A.;
  6. 6. 9,90% (361.500 €) D.E.C.A. S.p.A.;
  7. 7. 7,7% (280.750 €) RI.EL.CO. IMPIANTI S.r.l.;
  8. 8. 5,48% (200.000 €) CAMPOLI Luigi;
  9. 9. 3,01% (110.000 €) FIDI Società Cooperativa;
  10. 10. 2,74% (100.000 €) SOLERGY ITALIA S.r.l.:
  11. 11. 1,37% (50.000 €) REALIZZAZIONI TECNO EDILI R.T.E. S.r.l.;

Il Presidente del consiglio di amministrazione è: QUINTIERI Giovanni19, Consigliere Delegato: ABBONDANZA Paolo20.
19 QUINTIERI Giovanni (QNTGNN44C12B319W), nato a Caccuri (CZ) il 12.03.1944 e residente a Roma, via Tazio Nuvolari, 210. Il soggetto è anche il rappresentante legale della RETE LAZIO GREEN ENERGY. Risulta dipendente della Federazione Piccole e Medie Industrie del Lazio. Ultimo reddito imponibile dichiarato (2010) è pari ad € 134.637.
20 ABBONDANZA Paolo (BBNPLA54E17H501A), nato a Roma il 17.05.1954 ed ivi residente in via Ramiro Fabiani, 108, è titolare di una studio di ingegneria. Il soggetto è il rappresentante legale di numerose società, l’ultimo reddito imponibile dichiarato (2010) è pari ad € 34.817, con un volume d’affari pari ad € 188.881.
La società non ha proprietà immobiliari.
11. MALAGROTTA DUE – M2 S.r.l. – 10166921006, con sede in Roma, viale Poggio Fiorito, 63 – attività di TRATTAMENTI E SMALTIMENTI DI ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI, non risulta iscritta all’“Albo Nazionale Gestori Ambientali”.
Il capitale sociale pari ad € 115.000,00, è così ripartito:
  1. - 59,74% (68.697 €) E.GIOVI S.r.l..
  2. - 35,04% (40.300 €) CO.LA.RI.;
  3. - 5,22% (6.003 €) PETROMARINE ITALIA S.r.l.;

Amministratore unico è SCAGLIONE Carmelina.
La società esercita la propria attività in Roma, via di Malagrotta, 257, dove ha la “gestione dei seguenti servizi svolti nell'impianto di trattamento meccanico-biologico autorizzato a nome della società appaltante E. GIOVI S.r.l.:
  1. - operazioni di caricamento dei rifiuti nelle apposite tramogge;
  2. - nel presidio della sala di controllo;
  3. - nella sorveglianza del funzionamento delle linee di selezione;
  4. - nel governo delle camere ove avviene la digestione della materia organica (FOS);
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  1. - nonché della manutenzione ordinaria dei macchinari e delle apparecchiature installate presso l'impianto.”

La società non ha proprietà immobiliari.
12. MARA AMBIENTE S.R.L. con unico socio – 02190850988, con sede legale in Brescia, via dei Santi 58 - “COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' PER IL TRASPORTO DI FLUIDI”.
L’intero capitale sociale, pari ad € 10.000,00, è detenuto dalla SYSTEMA AMBIENTE S.r.l..
Amministratore unico è CERRONI Manlio.
La società MARA AMBIENTE S.r.l. è proprietaria e/o titolare di diritti reali sugli immobili indicati in allegato 2 [approfondire i passaggi di denaro tra le due società ed ERMOLLI, v. informativa GF].
13. OFFICINE MALAGROTTA S.R.L. – 06938300586, con sede legale in Roma, via Portuense 881 – attività di “MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI”.
Il capitale sociale pari ad € 46.800,00, è così ripartito:
- 50% (23.400 €) E.GIOVI S.r.l..
- 50% (23.400 €) P.GIOVI S.r.l.;
Amministratore unico è CERRONI Manlio.
La società detiene il 20% del fondo consortile del CO.LA.RI.; non possiede immobili.
14. P. GIOVI S.R.L. – 04773730587, con sede legale in Roma, via Portuense 881 - attività' di “RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI”, non risulta iscritta all’“Albo Nazionale Gestori Ambientali”.
Il capitale sociale pari ad € 49.920,00, è così ripartito:
- 50% (24.960 €) CERRONI Manlio;
- 25% (12.480 €) GIOVI Piero;
- 25% (12.480 €) TROIANI Anna Maria Rachele.
Amministratore unico è GIOVI Piero.
La società è titolare di quote delle seguenti imprese:
- IMPRESA GIOVI S.r.l. (01118610581), 50% del capitale sociale dichiarato di 104.000,00 €, pari a 52.000,00 €;
- PETROMARINE ITALIA S.r.l. (03999850583), 81% del capitale sociale dichiarato di 727.092,00 €, pari a 588.944,52;
- S.ECO.R. SERVIZI ECOLOGICI ROMANI S.r.l. (06299520582), 50% del capitale sociale dichiarato di 10.400,00 €, pare a 5.200,00 €;
- PONTEG S.r.l (06625940587), 1,67% del capitale sociale dichiarato di 520.000,00 €, pari a 8.684 €;
- CO.LA.RI. - CONSORZIO LAZIALE RIFIUTI (06725630583), 20% del fondo consortile dichiarato di 10.332,00 €, pari a 2.066,40 €;
- OFFICINE MALAGROTTA S.r.l. (06938300586), 50% del capitale sociale dichiarato di 46.800,00 €, pari a 23.400,00 €;
- S.A.RO. Società Altopiano delle Rocche S.r.l. (01860000585), 100% del capitale sociale dichiarato di 10.400 €.
La società non ha proprietà immobiliari.
15. PETROMARINE ITALIA S.R.L. – 03999850583, con sede legale in Roma, via Antonio Bertoloni 8 - attività di “ESTRAZIONE DI GAS NATURALE”.
Il capitale sociale pari ad € 727.092,00, è così ripartito:
- 81% (588.944,52 €) P. GIOVI S.r.l.;
- 19% (138.147,48 €) E. GIOVI S.r.l.;
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 Il Consiglio di Amministrazione è composta da: CERRONI Manlio, Presidente; GIOVI Piero e RANDO Francesco, Consiglieri.
La società è titolare di quote delle seguenti imprese:
- SYSTEMA AMBIENTE S.r.l. (00701150393), 7,53% del capitale sociale dichiarato di 11.000.000 €, pari a 828.300,00 €;
- FORMICA AMBIENTE S.r.l (01408590741), 16,66% del capitale sociale dichiarato di 1.000.000 €, pari a 166.600 €;
- MALAGROTTA DUE – M2 S.r.l. (10166921006), 5,22% del capitale sociale dichiarato di 115.000 €, paria 6.003 €;
- MEDIGLIA SERVIZI ECOLOGICI – ME.S.ECO. S.p.A. (12927510151), 81% del capitale sociale dichiarato di 120.000 €21.
21 Con atto notarile dell’11.01.2012, la PETROMARINE ITALIA S.r.l. cede il 19% delle quote della ME.S.ECO S.p.a. alla società SYSTEMA AMBIENTE S.r.l. per un corrispettivo di € 3.230.000 a compensazione di un credito vantato da quest’ultima di € 12.636.807,63. La ME.S.ECO. S.p.A. ha in procinto la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti organici per la trasformazione in compost autorizzato dalla Provincia di Milano, da ultimo, con disp. Dirigenziale n. 461/2007 del 21.12.2007.
La società PETROMARINE ITALIA S.r.l. è proprietaria e/o titolare di diritti reali sugli immobili indicati in allegato 3.
16. PONTINA AMBIENTE S.R.L. – 04941531008, con sede in Roma, via Pontina 543 – attività di “RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, INDUSTRIALI E BIOMASSE”.
Il capitale sociale pari ad € 500.000,00, è così ripartito:
- 90% (450.000 €) ECO ITALIA '87 S.r.l.;
- 10% (50.000 €) LEADERGREEN SRL con socio unico;
Amministratore Unico: RANDO Francesco.
La società è titolare di quote delle seguenti imprese:
- CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (01403130287), consociato;
- TECNOIMPIANTI S.r.l. (01528330564), 100% del capitale sociale dichiarato di 10.200 €;
- CONSORZIO ECOLOGICO MASSIMETTA - CO.E.MA. (09345621008), consociato;
- LAZIO GREEN ENERGY S.P.A. (10819361006), 15,38% del capitale sociale dichiarato di 3.650.000 €, pari a 561.550 €.
La società gestisce, dal 1998, l’impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) con produzione di CDR (combustibile da rifiuti), sito in Albano Laziale (RM), località Cecchina, via Ardeatina km 24,640, giusta autorizzazione commissariale n. 55/05, del quale immobile ne è la proprietaria (foglio 20, particella 345 e 346, categoria D/1 – opificio).
17. R.& S.OFFICINE S.R.L. – 05675071004, con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 – attività di “RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE NCA”.
Il capitale sociale pari ad € 10.200,00, è così ripartito:
- 95% (9.690 €) SORAIN CECCHINI AMBIENTE S.C.a.p.a.;
- 5% (510 €) CERRONI Manlio;
Amministratore unico è CERRONI Manlio.
La società, che non ha proprietà immobiliari, esercita la propria attività di “riparazione, manutenzione, montaggio di impianti, macchinari, attrezzature o loro parti connessi al campo dei rifiuti”, in Pomezia (RM), via Pontina Vecchia, 18 (immobile di proprietà del socio di maggioranza).
La società non ha proprietà immobiliari.
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18. SERVICES LAZIO S.R.L. – 07487011004, con sede legale in Roma, via GroenLANDI a 47 - attività di “RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI”, iscritta all’“Albo Nazionale Gestori Ambientali”, n. RM/013818.
Il capitale sociale pari ad € 10.000,00, è così ripartito:
- 50% (5.000 €) IMPRESA A. CECCHINI & C. S.r.l.;
- 50% (5.000 €) STEMIN S.p.A.;
Il Consiglio di Amministrazione è formato da: MODICA Graziano22, Presidente, CERRONI Manlio e CERRONI Monica, Consiglieri.
22 MODICA Graziano (MDCGZN47R04F258F), nato a Modica (RG) il 04.10.1947 e residente a Castel Gandolfo (RM), viale Aldo Moro, 9. Pensionato INPDAP (anno 2010 - € 17.189), percepisce ulteriori redditi da: R.I.M.E. VERDI S.r.l. (€ 108.733); NIKE* S.r.l. (€ 41864).
23 SAIONI Candido (SNACDD46B22H501C), nato a Roma il 22.02.1946 ed ivi residente in Piazza Bologna, 2. L’uomo è un avvocato, iscritto all’Albo, con studio legale presso l’indirizzo di residenza.
24 PLENDA Carlo (PLNCRL46E06D969P), nato a Genova il 06.05.1946 e residente a Sesto San Giovanni (MI), via Pace, 130. Di professione ingegnere con studio in Genova , via Aurelia 21/4.
La società non ha proprietà immobiliari.
19. SORAIN CECCHINI AMBIENTE - S.C.A. S.P.A. – 03682710581, con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63, sede tecnico-operativa in via Pontina 545 – attività di “COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' PER IL TRASPORTO DI FLUIDI”.
Il capitale sociale pari ad € 40.673.700,00, è così ripartito:
- 99,9999% (40.673.694,84 €), SORAIN CECCHINI S.p.A.;
- 0,0001% (5,16 €) CERRONI Manlio;
La società è titolare di quote delle seguenti società:
- CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (01403130287), consociato;
- IMPRESA A. CECCHINI & C. S.R.L. (02370200582), 90% del capitale sociale dichiarato di 130.000 €, pari a 117.000 €;
- SCT SORAIN CECCHINI TECNO S.r.l. (04502101001) 50% del capitale sociale dichiarato di 250.000 €, pari a 125.000 €;
- R.& S.OFFICINE S.R.L. (05675071004), 95% del capitale sociale dichiarato di 10.200 €, pari a 9.690 €;
- SCA ENERGY S.p.A. (09600571005), 100% del capitale sociale dichiarato di 120.000 €
Amministratore unico è CERRONI Manlio.
20. SYSTEMA AMBIENTE S.R.L. – 00701150393, con sede legale in Brescia, via dei Santi 58 - “ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI”, ”, iscritta all’“Albo Nazionale Gestori Ambientali”, n. MI/002939.
Il capitale sociale pari ad € 11.000.000,00, è così ripartito:
- 29,72% (€ 3.269.200) FORMICA AMBIENTE S.r.l. (01408590741);
- 25,10% (€ 2.761.000) INVESTIMENTI ECOLOGICI S.p.a. (03548920176);
- 25,10% (€ 2.761.000) S.E.M.I.S. S.r.l. (04379080726);
- 12,55% (€ 1.380.500) COMEDI IMPIANTI S.r.l. (03809451002);
- 7,53% (€ 828.300) PETROMARINE ITALIA S.r.l. (03999850583).
Il consiglio di Amministrazione è composta da: CERRONI Manlio, Presidente, SAIONI Candido23 e PLENDA Carlo24, Consiglieri, quest’ultimo con qualifica di “Direttore Tecnico” della società.
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La società, nel corso degli anni, ha incorpora
incorporato, mediante fusione, le società:
  1. G.I.E. GESTIONE IMPIANTI ECOLOGICI S.r.l. (01101800397);
  2. PULIMETAL S.r.l. (02082290178);
  3. RAMOCO S.r.l. (02770810105);
  4. VALDEPUR SERVICE S.r.l. (01631230982);
  5. NOVA SPURGHI S.r.l. (01046040174);
  6. ECOSERVIZI S.p.A. (00512240177);
  7. TRANSECO S.r.l. (10141760156);
  8. ECO - POL S.p.A. (01047520166);
  9. ESCAVA S.r.l. (12513200159); SIMATRA S.r.l. (09826460157).

Tutte le società avevano come attività prevalente la “Raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani”.
La società è titolare di quote delle seguenti società:
- C.R.C. CENTRO RICERCHE CHIMICHE S.r.l. (01961120175), 100% del capitale sociale dichiarato di 218.400 €;
- MARA AMBIENTE S.R.L. (02190850988), 100% del capitale sociale dichiarato di 10.000 €;
- AMBITEC S.r.l. in liquidazione (02531700165), 60% del capitale sociale dichiarato di 10.400 €, pari a 6.240 €;
- MONTI.RI.AM. S.r.l. (02950940177), 99,25% del capitale sociale dichiarato di 12.000 €, pari a 11.910,01 €;
- COMPOSTAGGIO LECCHESE S.p.A. (02976450136), 49% del capitale sociale dichiarato di 500.000 €, pari a 245.000€;
- AMBIENTAL GEO S.c.a.r.l. (03349690176), 50% del capitale sociale dichiarato di 62.000 €, pari a 31.000 €;
- SVR S.r.l. - SYSTEMA VALORIZZAZIONE RIFIUTI in liquidazione (11928350153), 100% del capitale sociale dichiarato: 90.000 €.
La società esercita la propria attività presso:
- DISCARICA, sita in Montichiari (BS), via Calcinatella 11, frazione Casalunga di Vighizzolo;
- IMPIANTO di fabbricazione di concimi e fertilizzanti, sito in Bagnolo Mella (BS), via Manerbio, 22;
- IMPIANTO di raccolta e depurazione acque, sito in Brescia, via Girelli 1,
- IMPIANTO di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi allo stato liquido e solido, sito in Sarezzo (BS), via Seradello, 225;
- IMPIANTO di stoccaggio e trattamento di rifiuti industriali pericolosi, SITO IN Nova Milanese (MB), via Lugi Galvani, 7;
- IMPIANTO di smaltimento per rifiuti speciali non pericolosi, sito in Inzago (MI), Strada per Bettola, località Cascina Redenta;
- IMPIANTO di messa in riserva e trattamento per ottenere polverino e granulato di gomma da destinare a cicli di produzione di manufatti in gomma, sito in Settimo Torinese (TO), via Sicilia, 10.
21. URBE ENERGIA S.R.L. con unico socio – 05877581008, con sede legale in Roma, via dell’Esperanto 74 – attività di “FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA”.
L’intero capitale sociale, pari ad € 10.200,00, è detenuto dal Consorzio CO.LA.RI..
Il consiglio di Amministrazione è composta da: CERRONI Manlio, Presidente, GIOVI Piero e SCAGLIONE Carmelina, Consiglieri.
La società non ha proprietà immobiliari.
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Com’è agevole notare, si tratta di una sterminata galassia di società, molte delle quali operanti nel settore della gestione dei rifiuti, caratterizzata dalla sussistenza di ramificazioni e partecipazioni incrociate, tutte direttamente o indirettamente riconducibili a Manlio CERRONI o ad alcuni dei suoi sodali più fidati, quali RANDO Francesco, GIOVI Piero, TROIANI Anna Maria Rachele, coniuge di Piero GIOVI, SCAGLIONE Carmelina.
§6. Segue: il ruolo del “Gruppo CERRONI” nel ciclo dei rifiuti nella regione Lazio [1]
Scendendo ancora un gradino, per quanto attiene la realtà squisitamente riguardante la Regione Lazio, si può indiscutibilmente affermare che in tema di trattamento e smaltimento di RSU le imprese riconducibili direttamente o indirettamente al CERRONI occupano una situazione di predominio e sostanziale monopolio commerciale.
OpeRANDO una suddivisione geografica del territorio regionale è possibile affermare che per le provincie di Viterbo e Rieti gli impianti di trattamento e smaltimento di RSU sono quelli riconducibili alla società Ecologia Viterbo s.r.l.25 L’impresa gestisce due stabilimenti fisicamente distinti tra loro (impianto di TMB e discarica)26 ma funzionalmente collegati tenuto conto che il materiale gestito nell’impianto di TMB confluisce, in seconda istanza, all’interno della predetta discarica.
25 La società ha sede a Roma in via Atto Tigri 11. Le queste sociali sono equamente suddivise tra le imprese Ecologia 2000 s.p.a. e Viterbo Ambiente s.c. a r.l. Delle due, la Ecologia 2000 è riconducibile, attraverso collegamenti indiretti (sistema c.d. a scatole cinesi) a Manlio CERRONI.
26 La discarica si trova nel comune di Viterbo in strada del Lemme, località Le Fornaci. L’impianto di T.M.B. si trova in località Casale Bussi, sempre nel comune di Viterbo.
27 La società ha sede a Latina in corso della Repubblica 283. Anche quest’impresa è riconducibile a Manlio CERRONI. In essa troviamo presenti soggetti quali Piero GIOVI, Bruno LANDI, Francesco ZADOTTI già presenti in altre aziende collegate e controllate da Manlio CERRONI. La discarica si trova in via Monfalcone, località Borgo Montello, nel comune di Latina.
28 La società ha sede a Roma in via Pontina 543.
29 La Ecoitalia 87 s.r.l. la ritroviamo come proprietaria di quote sociali della Pontina Ambiente s.r.l.
La provincia di Latina si presenta in analoghe condizioni considerato che in questo territorio esistono due discariche per RSU di cui una gestita dalla società Ecoambiente s.r.l.27 Anche la Ecoambiente s.r.l. è riconducibile a Manlio CERRONI sia attraverso partecipazioni in quote sia mediante l’inserimento in essa di soggetti storicamente a lui collegati (vds. Francesco ZADOTTI, Piero GIOVI, Bruno LANDI ). Attualmente la provincia di Latina è asservita dalla sola discarica per RSU ma in data 13 agosto 2009 gli uffici della Regione Lazio rilasciavano la determinazione B3693 che autorizzava la Ecoambiente s.r.l. alla realizzazione di un impianto di TMB in posizione adiacente all’attuale discarica
Anche l’area dei c.d. “Colli Albani” risulta servita da impianti riconducibili a Manlio CERRONI. La società che gestisce gli stabilimenti è la Pontina Ambiente s.r.l.28 la cui unità locale si trova nel comune di Albano Laziale, lungo la via Ardeatina, in località Roncigliano. Qui sono funzionanti un impianto di TMB ed un’adiacente discarica di servizio. Accanto alla discarica propriamente detta, ad Albano Laziale è in corso di realizzazione (lo si vedrà più diffusamente infra) anche un gassificatore da parte del “CO.E.MA.” (Consorzio Ecologico Massimetta), un soggetto giuridico nato il 30 gennaio 2007 dall’unione della Ecomed s.r.l. e della Pontina Ambiente s.r.l. (sede individuata in Roma, in piazzale Ostiense 2, stesso indirizzo della sede dell’A.C.E.A. s.p.a., che lo partecipa con l’AMA). Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonchè legale rappresentante, del consorzio è Luciano Piacenti, già amministratore unico della società Ecomed s.r.l. e dirigente di ACEA s.p.a. .
Un ulteriore impianto riconducibile alla holding facente capo a Manlio CERRONI è presente nel comune di Guidonia (RM). Si tratta di una discarica per RSU che raccoglie i rifiuti dell’area geografica che gravita intorno a quel comune dell’hinterland capitolino. Lo stabilimento è gestito dalla società Ecoitalia 87 s.r.l.29 Analogamente a quanto accaduto per l’impianto di discarica di
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Latina, condotto dalla società Ecoambiente s.r.l., anche per l’insediamento di Guidonia è stata autorizzata dagli uffici della Regione Lazio la realizzazione di un impianto di TMB30.
30 Realizzazione autorizzata con determinazione C1869 del 2 agosto 2010.
31 Denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2
Venendo al comune di Roma, presso un’area di Via di Rocca Cencia, il CO.LA.RI. gestisce una piattaforma di trasferenza di RSU. Questo spazio è inserito all’interno di un più vasto insediamento riconducibile all’A.M.A.
In ultimo, ma non in ordine di importanza, va citato l’insediamento industriale di Malagrotta. Questo risulta essere il complesso impiantistico più significativo della holding, ovvero quello storicamente riferibile a Manlio CERRONI. In quest’area operano diverse imprese controllate dall’anziano imprenditore. Qui insistono: una stazione di trasferenza, una discarica per RSU e rifiuti speciali non pericolosi, due impianti di TMB31, un gassificatore, altre strutture a corollario dell’intero ciclo tecnologico. Gli impianti, nel loro complesso, gestiscono i rifiuti prodotti a Roma, Fiumicino, Ciampino e nella Città del Vaticano.
La discarica è gestita dalla società E. GIOVI s.r.l. così come i due impianti di TMB. L’autorizzazione del gassificatore è in capo al CO.LA.RI. L’intero ciclo tecnologico che insiste nell’area di Malagrotta risulta essere interconnesso.
In pratica i rifiuti condotti all’interno di questo complesso, sotto qualsiasi forma (RSU, scarti di lavorazione di altri impianti) terminano qui la loro vita. Vi è quindi, nell’intero ciclo di lavorazione, un passaggio di materiale da un impianto un altro secondo il seguente schema di sintesi:
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Va necessariamente evidenziato il fatto che i diversi impianti vengono gestiti da differenti soggetti giuridici per cui si determina, a fronte di uno spostamento di materiali e di servizi, un conseguente passaggio di somme di denaro da un’impresa ad un’altra anche se queste appartengono al medesimo gruppo societario. Il modello utilizzato a Malagrotta prevede la concentrazione in un’unica area di molteplici attività interconnesse. Quest’impostazione, secondo la quale i rifiuti transitano tra impianti limitrofi gestiti da aziende riconducibili alla medesima holding, è stato riprodotto o è in via di riproduzione negli altri insediamenti sopra illustrati (Viterbo, Guidonia, Albano Laziale, Latina). Non solo. Allo stato, secondo gli accertamenti condotti nel tempo, risultano esservi trasferimenti di rifiuti anche tra impianti appartenenti diversi gruppi imprenditoriali. E’ il caso dei rifiuti prodotti negli impianti dell’AMA e successivamente depositati presso la discarica di Malagrotta.
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Dall’architettura sopra illustrata si evince chiaramente che gli impianti Malagrotta, ed in particolare la discarica ivi presente, risultano essere un crocevia nevralgico per la maggior parte dei rifiuti prodotti nella capitale e nell’immediato hinterland.
§7. Albano Laziale: il traffico di rifiuti, le frodi e i reati ambientali (riferimenti principali: informativa n. 181/11-6 del 30 gennaio 2012 del Reparto Operativo, informativa n. 71/8-30 del N.O.E., del 22 giugno 2011, consulenze tecniche redatte dai Dott. Vignone e Boeri )[1]
Con riferimento agli impianti di Albano Laziale, l’informativa 181/11-6 del 30 gennaio 2012 del Reparto Operativo ricostruisce in modo pienamente attendibile un traffico di rifiuti operato dai gestori dell’impianto di TMB della discarica di Albano Laziale, gestito dalla Pontina Ambiente srl.
Tale informativa deve essere letta sincronicamente con la prima parte dell’informativa del NOE CC. Roma n. 71/8-30 del 22 giugno 2011 (proc. n. 18952/2012, proveniente da Velletri, e riunito dapprima al 49504/2011 e, quest’ultimo, al n. 7449/2008), che configura, in relazione ai medesimi fatti, una ipotesi di truffa in danno di ente pubblico e frode in pubbliche fornitura.
E’ circostanza degna di menzione come due differenti servizi di polizia giudiziaria, agendo separatamente, abbiano non solo ricostruito in modo assolutamente similare (anche se con percorsi investigativi differenti) la vicenda, ma che abbiano quantificato l’ingiusto profitto praticamente negli stessi termini.
L’indagine velletrana era altresì comprensiva di due relazioni di consulenza tecnica redatte dai CC.TT. Boeri e Vignone, che ricostruiva il modus operandi del reato e quantificava il relativo profitto. Tale relazione, del 1° agosto 2011, è stata successivamente integrata da due integrazioni di consulenza redatte dal Dr. Vignone in data 6.09.2012 e 24.10.2012, che hanno aggiornato il dato all’estate del 2012, quantificando altresì il profitto conseguito dagli Enti i cui soggetti apicali avevano commesso i fatti ex art. 19 D. lgs. 231/2001.
7.1. Brevi notazioni in punto di diritto[1]
Prima di analizzare in linea generale i connotati principali del reato di traffico di rifiuti, occorre preliminarmente chiarire che, a norma del Decreto Legislativo n. 152/2006 (detto anche TUA, Testo Unico dell’Ambiente), cioè la normativa nazionale di riferimento (a sua volta calibrata sulla diciplina comunitaria), uno dei concetti basilari è il principio del “recupero” dei rifiuti.
Tale principio discende dalla norma cardine relativa alla gestione dei rifiuti, ossia la “gerarchia” della gestione dei rifiuti (art. 179 del TUA).
Nella parte quarta del decreto legislativo viene infatti stabilito che una corretta gestione dei rifiuti passa attraverso attività da espletarsi in via prioritaria rispetto ad altre.
Sin dal momento della sua emanazione, il decreto ha sempre posto massima attenzione all’adozione di misure dirette al recupero dei rifiuti ed all’uso degli stessi come fonte di energia. Anche l’ultima formulazione del decreto (rivisitato dal D. Lgs. 205/2010) mantiene un’analoga impostazione definendo la gerarchia dei trattamenti.
Essa può essere vista come una sorta di piramide rovesciata in cui all’apice si trova l’azione di “prevenzione” (attraverso la quale passa, ad esempio, l’incremento della raccolta differenziata), seguita dal riciclo o riutilizzo e dalla produzione di materie prime secondarie, mentre alla base, quale soluzione residuale, è collocata l’attività di “smaltimento”. Chiaramente, prima di quest’ultima è collocata l’attività di “recupero”, inteso anche come recupero di energia attraverso la termovalorizzazione o recupero di materia al fine di dar vita, con essa, a nuovi prodotti (pensiamo al caso dei metalli ferrosi recuperati e avviati presso le fonderie).
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Su questo principio deve necessariamente fondare le sue basi sia l’azione amministrativa tesa a regimentare l’attività imprenditoriale sia l’agire dei gestori dei rifiuti.
Ciò premesso, l’articolo 178 del D. lgs. 152/2006 stabilisce “la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”.
Ai sensi dell’articolo 17932, come cennato, i rifiuti devono essere gestiti nel rispetto della seguente gerarchia:
32 L’articolo è stato così sostituito dal comma 1, dell’art. 4, Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. Nella precedente versione così recitava: “Art. 179. Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti. 1. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.
2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.”.
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Il principio della gerarchia dei rifiuti era tuttavia già espresso esattamente nei termini attuali dall’articolo 4 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008.
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.
Lo smaltimento, tra cui ovviamente il conferimento in discarica, dei rifiuti, è dunque nella gerarchia normativa, l’extrema ratio; esso “costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero” (articolo 182).
L’articolo 183 del TUA definisce come rifiuti “le sostanze o gli oggetti che derivano da attività umane o da cicli naturali, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi”.
Il testo unico conosce un duplice criterio di classificazione dei rifiuti:
- secondo l'origine, essi vengono classificati in “rifiuti urbani” e “rifiuti speciali”;
- secondo le caratteristiche, in “rifiuti pericolosi” e “rifiuti non pericolosi” (a differenza della vecchia classificazione, operata con il DPR 915/1982, che distingueva i rifiuti in tre categorie: urbani, speciali e tossico-nocivi).
Sono rifiuti urbani i rifiuti domestici, i rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni. (art. 184, comma 2, D.lgs. 152/06 e s.m.i.)
Sono, invece, rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, i rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali, i rifiuti da attività commerciali e di servizio, i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque ed, infine, i rifiuti derivanti da attività sanitarie. (art. 184, comma 3, D.lgs. 152/06 e s.m.i.)
I rifiuti urbani pericolosi (RUP) sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali". Tra i RUP, i principali sono i medicinali scaduti e le pile.
I rifiuti speciali pericolosi sono quei rifiuti generati dalle attività produttive che contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze inquinanti. Per questo motivo occorre renderli innocui, cioè trattarli in modo da ridurne drasticamente la pericolosità. Nella normativa precedente rispetto a quella in vigore attualmente, tali rifiuti erano definiti come rifiuti tossico nocivi.
La classificazione dei rifiuti pericolosi si basa:
Sull’origine: il rifiuto viene classificato pericoloso in quanto tale, perché la pericolosità è insita nello stesso ed in particolare deriva dalla sua origine sostanzialmente riconducibile al fatto che questi rifiuti presentano una o più delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato I alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 (da H1 a H14).
Sul contenuto di sostanze pericolose: sono identificati pericolosi con riferimento specifico o generico a sostanze pericolose in esso contenute, solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni tali (ad esempio percentuale rispetto al peso) da conferire al rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato I alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06. Il criterio della concentrazione limite si applica esclusivamente nei casi in cui i rifiuti sono classificati con voci “speculari”, una riferita al rifiuto pericoloso e una al rifiuto non pericoloso, in funzione del contenuto di sostanze pericolose (c.d. “codici “a specchio”: tale nozione tornerà di grande importanza quando si analizzerà il problema delle terre scavate a Monti dell’Ortaccio).
Il principio della gerarchia dei rifiuti era tuttavia già espresso esattamente nei termini attuali dall’articolo 4 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008.
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I rifiuti sono contraddistinti da un codice a sei cifre, detto CER (Catasto Europeo dei Rifiuti), in vigore dal 2002.
Per identificare il codice corretto di un determinato rifiuto si deve individuare la fonte che genera il rifiuto consultando i 20 capitoli del catalogo, allegato al D. lgs. 152/2006 (testo unico dell’ambiente, o TUA).
Ai fini che qui interessano le “famiglie” da tenere a mente sono due:
- 19 00 00 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua, fra i quali assumono particolare rilievo il 19 12 10 (rifiuti combustibili, o CDR, “combustibile derivato da rifiuti”) e il 19 12 12 (altri rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11, che sono gli stessi rifiuti ma contenenti sostanze pericolose).
- 20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata, fra i quali assumono rilievo particolare quelli individuati nella categoria 20 03 00 (20 03 00: altri rifiuti urbani; 20 03 01: rifiuti urbani misti; 20 03 02: rifiuti di mercati).
Il rifiuto 19 12 12, in particolare, originariamente era incluso (lettera n) del terzo comma dell'articolo 184 del Codice dell'ambiente) nell’elenco dei rifiuti speciali. Tale norma è stata soppressa dall'articolo 2, comma 21-bis, del Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4, con la conseguenza che i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani (contraddistinti con il codice Cer 19.12.12), in precedenza inclusi tra i rifiuti speciali, a seguito della citata modifica, devono essere considerati come rientranti tra i rifiuti urbani (di solito, come visto, contraddistinti con il codice Cer 20).
Tale assunto è confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa (Sentenza Tar Lazio 31 maggio 2011, n. 4915). Tale notazione appare di estremo interesse ai fini che qui occupano, in quanto i “sovvalli” (CER 19 12 12) possono essere smaltiti in discariche autorizzate a ricevere i rifiuti solidi urbani, laddove altri rifiuti classificati come speciali (quale il CDR, codice 19 10 10) no, salvo che l’autorizzazione espressamene a ciò le autorizzi (sul punto v. infra)33.
33 Altra fondamentale differenza tra i due tipi di rifiuto è costituita dal fatto che l'articolo 182 del Dlgs n. 152/2006, al comma 3, stabilisce che "È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano". Il divieto di smaltimento extraregionale salvo accordo interregionale, dunque, è istituto che il legislatore statale prevede solo per i rifiuti urbani.
Per i rifiuti speciali, invece, il Codice dell'ambiente non prevede divieti di circolazione extraregionale, evidentemente ritenendo che il principio dovesse essere quello della libertà di circolazione sul territorio nazionale, senza limitazioni geografiche o territoriali, dovendo il rifiuto speciale essere conferito in impianti appropriati e specializzati a prescindere dalla loro ubicazione.
Nel caso investigato il principio di legalità e gerarchia della gestione dei rifiuti, improntato alla produzione di materia destinata al recupero energetico, è apparso ampiamente disatteso, considerato che – lo si vedrà - i rifiuti entrati presso gli impianti della Pontina Ambiente s.r.l. sono finiti in gran parte in discarica anziché essere avviati a termivalorizzazione.
Le quantità effettivamente recuperate e inviate a combustione infatti, come si vedrà in dettaglio nei prossimi sottoparagrafi, risulteranno irrisorie (in alcune conversazioni si parla addirittura del 6% avviato a termovalorizzazione) rispetto a quelle previste e dovute.
Tale comportamento ha recato conseguenze a catena in tutta la filiera della gestione dei rifiuti comportando riverberi anche sul piano economico legato alle pubbliche finanze, considerato che (se ne discuterà ampiamente) la tariffa di accesso all’impianto rimaneva commisurata alla stima di percentuali di materiale ben superiore rispetto a quelle effettivamente inviate a valorizzazione energetica. In questo modo l’impresa, disattendendo la normativa e le prescrizioni autorizzative, ha illegalmente ridotto i costi di gestione e creato, in conseguenza, illeciti profitti.
Ciò premesso, sembra opportuno richiamare sinteticamente i principi di diritto che sono alla base delle violazioni penali ipotizzate soffermandosi, in particolare, sull’articolo 260 del D.Lv. 152\06.
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Detta disposizione contiene una delle rarissime ipotesi delittuose in materia ambientale, riproducendo i contenuti dell'articolo 53 bis del D.L.vo 22/1997 che, introdotto, con l'articolo 22 della Legge 23 marzo 2001, n. 93 "Disposizioni in campo ambientale", rappresentò il primo delitto contro l'ambiente (riconosce perfetta continuità normativa tra le due disposizioni Cass. Sez. III n. 9794 dell’8 marzo 2007, Montigiani).
Pur nella sua non sempre chiara formulazione, la norma, grazie anche al fondamentale contributo della giurisprudenza di legittimità, oggi pacificamente punisce le "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" che vengono poste in essere attraverso modalità complesse quali, ad esempio, la miscelazione di più tipologie di rifiuti e la predisposizione di falsa documentazione per rendere impossibile l'individuazione della loro provenienza, la collocazione definitiva in discariche abusive anche attraverso l'intermediazione di altri soggetti, lo smaltimento occultato in attività apparentemente lecite (utilizzazione agronomica, uso come materia prima o combustibile etc.).
In via generale, e di prima approssimazione, si può pacificamente affermare che il bene giuridico protetto viene inoltre individuato dalla dottrina nella tutela della pubblica incolumità.
Quanto agli elementi costitutivi del reato, e in primo luogo al soggetto attivo, la violazione è ascrivibile a "chiunque", assumendo così la natura di reato comune.
Un ulteriore caratteristica è quella di reato di pericolo presunto, come si desume dalla semplice lettura della fattispecie. I requisiti della condotta sono stati così individuati:
- compimento di più operazioni;
- allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, che con l'attività descritta al punto precedente devono essere strettamente correlate, posto che il legislatore utilizza la congiunzione "e" (lo conferma Cass. Sez. III 17 gennaio 2002, Paggi). Si è anche precisato (Cass. Sez. III n. 40827 del 10 novembre 2005, Carretta) che tale requisito può sussistere a fronte di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, idonea ed adeguata a realizzare l'obiettivo criminoso preso di mira, anche quando la struttura non sia destinata, in via esclusiva, alla commissione di attività illecite, cosicché il reato può configurarsi anche quando l'attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all'attività principale lecitamente svolta;
- si tratta, secondo la Cassazione, di “reato abituale” in quanto integrato necessariamente dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie (Cass. Sez. III n. 46705 del 3 dicembre 2009, in Lexambiente.it) - attività di cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di rifiuti. Dette attività che, come si è detto, già risultano sanzionate penalmente, vengono agevolate dalle azioni propedeutiche descritte nei capi precedenti (in Cass. Sez. III n.46029 del 15 dicembre 2008, De Frenza si è osservato che è destituita di ogni fondamento giuridico la tesi secondo cui nella fattispecie criminosa in esame il carattere abusivo della gestione illecita dei rifiuti ricorre solo quando la gestione è clandestina perché, al contrario, è abusiva ogni gestione dei rifiuti che avvenga senza i titoli abilitativi prescritti, ovvero in violazione delle regole vigenti nella soggetta materia);
- il quantitativo di rifiuti, che deve essere "ingente" (Cass. Sez. III 16 dicembre 2003, Rosafio ed altri, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in relazione all'art. 25 Cost., per contrasto con i principi di determinatezza e tassatività della norma nella parte in cui l'individuazione dell'ingente quantitativo di rifiuti è rimessa al giudice e non è preventivamente individuata dal legislatore, in quanto il relativo giudizio risulta condizionato, di volta in volta, dalla tipologia del rifiuto, dalla sua qualità, dalla situazione specifica del caso concreto). Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come "nel testo della norma non si rinviene alcun dato che autorizzi a relativizzare il concetto, riportandone la determinazione al rapporto tra il quantitativo di rifiuti illecitamente gestiti e l'intero quantitativo di rifiuti trattati nella discarica, per cui l'ingente quantità dev'essere accertata e valutata con riferimento al dato oggettivo della mole dei rifiuti non autorizzati abusivamente gestiti", con la conseguenza che il rapporto tra i rifiuti lecitamente smaltiti e quelli trattati illecitamente nella discarica può essere valido semmai "(...) per stabilire se l'autorizzazione alla discarica sia un paravento predeterminato per un'attività ontologicamente diversa da quella autorizzata". Si precisava, inoltre, che la presenza
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in alcuni pozzi piezometrici della discarica di parametri eccedenti i valori tabellari, con conseguente grave inquinamento delle acque di falda, costituisce un riscontro importante circa l'ingente quantità dei rifiuti pericolosi abusivamente smaltiti (Cass. Sez. III n. 30373 del 13 luglio 2004, Ostuni, cit.). Nello stesso senso altra pronuncia (Cass. Sez. III n. 40827 del 10 novembre 2005, Carretta, cit.) ove si afferma che il reato riguarda qualsiasi gestione dei rifiuti (anche attraverso attività di intermediazione e commercio) svolta in violazione della normativa speciale disciplinante la materia e non può intendersi ristretta alla definizione di gestione, né limitata ai soli casi in cui l'attività venga svolta al di fuori delle prescritte autorizzazioni.
Con riferimento, infine, alle modalità esecutive del reato si è inoltre precisato (Cass. Sez III n. 19955 del 27 maggio 2005, P.M. in proc. Abbaticchio, in www.lexambiente.it) che la redazione di certificati falsi costituisce apporto causale penalmente rilevante per la consumazione del delitto e che anche la predisposizione di certificati di analisi senza essere in possesso della strumentazione tecnica necessaria per la valutazione di determinati parametri, inseriti invece nella certificazione, costituisce valido elemento per escludere l'errore o la buona fede dell'analizzatore.
- quale elemento soggettivo si richiede il dolo specifico del fine di conseguire un “ingiusto profitto”. Ha precisato la giurisprudenza (Cass. Sez. III n. 40827 del 10 novembre 2005, Carretta, cit.) che esso non deve necessariamente consistere in un ricavo patrimoniale, potendosi ritenere integrato anche dal mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura senza che sia necessario, ai fini della configurazione del reato, l'effettivo conseguimento di tale vantaggio. In altra occasione (Cass. Sez. III n. 40828 del 10 novembre 2005 P.M. in proc. Fradella ed altri) si è ritenuta la sussistenza dell'ingiusto profitto con riferimento ad una vicenda nella quale gli indagati consentivano, mediante l'attività illecita, un rilevante risparmio dei costi di produzione dell'azienda ove erano impiegati, rafforzando così notevolmente la loro posizione apicale nell'ambito della struttura dirigenziale della stessa, con conseguente vantaggio personale, immediato e futuro. La Corte aggiungeva anche che "(...) la circostanza che la riduzione dei costi da parte dell'azienda, costituisca soltanto uno dei parametri da valutare ai fini del conferimento dei premi di produzione, non esclude affatto che detto parametro concorra a determinare l'erogazione dei citati incentivi economici, con conseguente profitto personale e patrimoniale da parte degli interessati".
Sotto il profilo della “cautela reale”, si segnala come la giurisprudenza riconosca l'ammissibilità del sequestro preventivo dell'intera azienda in presenza di indizi tali da far ritenere che "(...) taluno soltanto dei beni aziendali sia, proprio per la sua collocazione strumentale, in qualche modo utilizzato per la consumazione del reato di cui all'articolo 53 bis D.L.vo 22/97, a nulla rilevando che l'azienda in questione svolga anche normali attività imprenditoriali" precisando anche che l'esistenza di un'autorizzazione al trasporto non escludeva la possibilità di un uso illegale dei mezzi autorizzati (Cass. Sez. III 16 dicembre 2003, Rosafio ed altri, cit.).
Sempre con riferimento al sequestro dell’azienda, si è inoltre ritenuto in giurisprudenza ammissibile l’affidamento ad un amministratore giudiziario (Cass. Sez. III n.18790 dell’8 maggio 2008, Chiodi), ipotesi oggi oggetto di espressa previsione normativa (art. 104-bis disp. att. c.p.p.p.).
Per chiosare tutto quanto dianzi evidenziato, si segnale come i requisiti del reato di cui all’articolo 260 sono stati di recente ripercorsi da Corte di Cassazione, Sez. III, 19/11/2010 (Ud. 21/10/2010), Sentenza n. 40945, la quale ha asserito che:
1) in relazione al requisito dell'ingente quantità, è pacifico che esso vada riferito al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni che, se considerate singolarmente, potrebbero essere di modesta entità. Anche se tale requisito non può essere desunto automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell'abusiva gestione di rifiuti (Cass. pen. sez.3, 15.112005, n.12433). Ed è stata anche ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.53 bis D.L.gs.n.22 del 1997, ora art.260 del D.Lgs. n.152 del 2006 per violazione dell'art.25 Cost. sul presupposto dell'asserita indeterminatezza del concetto di ingente quantità di rifiuti, "essendo al contrario senz'altro possibile definire l'ambito applicativo della disposizione tenuto conto che tale nozione, in un contesto che consideri anche la finalità della norma, va riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di
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operazioni, anche se queste ultime, considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta" (Cass. pen. sez.3, 20.11.2007, n.358);
2) in ordine al "fine di conseguire un ingiusto profitto" deve considerarsi il risparmio dei costi aziendali di smaltimento, che i soggetti avrebbero dovuto sostenere se si fosse applicato in modi corretto la normativa di cui al D.L.vo 209/2003. Sicché, ai fini della sussistenza del dolo specifico richiesto per l'integrazione del delitto di gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, il profitto perseguito dall'autore della condotta può consistere nella semplice riduzione dei costi aziendali (Cass. pen. Sez.4, 2.7.2007, n.28158). Non dovendo tale profitto necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale, potendo integrarsi anche con il semplice risparmio di costi o con il perseguimento di vantaggi di altra natura (Cass. sez.3, 6.10.2005, n.40827). Elemento che ricorre in modo pacifico nel caso che qui occupa;
3) quanto ai rapporti con l’articolo 416 c.p., che “si configura il reato di cui all'art.416 c.p., anche, quando il programma criminoso, preveda la commissione di una serie indeterminata di reati non riconducibili solo alla violazione dell'art.260 D.L.vo 152/2006. Nella specie, al fine di organizzare l'ingente e lucrativo traffico illecito di rifiuti si faceva ricorso ad una indeterminata serie di reati di falso, ad un avvio fraudolento dei veicoli non bonificati allo smaltimento presso altre ditte facendo ricorso alla falsificazione dei documenti di trasporto, celando alle ditte di smaltimento la reale natura dei veicoli conferiti” (veniva sistematicamente e sostanzialmente omessa l'operazione di messa in sicurezza) ricorrendo alla falsificazione dei codici identificativi. (Cass. n.18351 del 7.5.2008; Cass. sez. 3 s n.45057/2008 e n.25207/2008). Infine, al sodalizio, partecipavano anche soggetti estranei alla compagine sociale (ad es. autotrasportatori di "fiducia") e con diversi ruoli. Sicché anche sotto tale profilo, le condotte risultavano "assolutamente scisse dall'oggetto sociale statutariamente esistente" e qualificate " come sintomatiche di quell'affectio societatis di cui all'art.416 c.p.”.
Com’è evidente, il reato di traffico appare pienamente compatibile con quello associativo di cui all’articolo 416 c.p.
7.2. L’impianto di Albano Laziale, la Pontina Ambiente, le vicende del caso di specie[1]
Passando all’esame della Pontina Ambiente Srl (cui si affiancherà quindi il CO.E.MA., per la realizzazione e gestione del gassificatore, di cui si parlerà nel prossimo paragrafo), va in primis sottolineato come le sue quote societarie sono detenute per il 90% dalla Eco Italia 87 Srl e per il 10% dalla Leadergreen Srl. Le quote della Leadergreen sono possedute per il 100% dalla Eco Italia 87 mentre quest’ultima è posseduta al 57,5% dalla Ponteg Srl (già vista in precedenza) e per il 42,5% da Impresa Pulizie Industriali Holding Srl.
A loro volta tali due società vengono assorbite, tramite le classiche strutture delle Holding, da altre società, riconducibili all’orbita del CERRONI (v. in proposito i paragrafi 5-6).
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L’alter ego di CERRONI, nel Lazio meridionale, risulta essere Bruno LANDI , nato a Capalbio (GR) il 19.09.1939 residente in Roma via Mauriac n. 27, in passato eletto per ben due volte Presidente della Regione Lazio (dal 1983 al 1984 e dal 1987 al 1990 con il Partito Socialista Italiano).
Attualmente LANDI ricopre la carica di rappresentante legale della Eco Ambiente Srl di Latina e della Ecologia Viterbo di Viterbo, nonché presidente di Federlazio Ambiente, associazione rappresentate le società laziali operanti nel settore dei rifiuti (di cui si avrà modo di parlare nel paragrafo 12.5), ma ha svolto fino a pochi giorni or sono attività di consulenza (di fatto era una vera e propria gestione) della discarica e dell’impianto TMB di Albano Laziale (il LANDI ha depositato nota in cui comunica di non avere rinnovato il rapporto di consulenza).
Altro uomo di fiducia del CERRONI è Francesco RANDO, il quale, oltre ad essere stato l’amministratore unico della Pontina Ambiente fino al 21 novembre 2012 (data di accettazine delle dimissioni), risulta essere il rappresentante legale della “E. GIOVI s.r.l.” di Malagrotta e della “Eco Italia 87” di Guidonia, nonché consigliere della S.Eco.R. Srl. (che possiedono la Pontina Ambiente), tutte società “cardine” del gruppo CERRONI.
Qualche gradino più in basso, ma referente unico dell’Avvocato CERRONI nella conduzione materiale del sito di Albano, risulterà essere Giuseppe SICIGNANO.
A latere dei predetti vi sono Mauro ZAGAROLI, nato a Roma il 14.01.1952, ivi residente in via Riccardo Foster 144, direttore tecnico dell’impianto TMB, e Bruno GUIDOBALDI, nato a Genzano di Roma il 25.11.1948, ivi residente in via Collepardo n. 7, direttore tecnico della discarica, soggetti, per il ruolo ricoperto, a perfetta conoscenza del concreto funzionamento dell’impianto.
La Pontina Ambiente è autorizzata per ricevere RSU e RSAU (codice CER 200301, rifiuti urbani non differenziati indifferenziati) dai comuni limitrofi.
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Il complesso impiantistico, ubicato in Albano Laziale, Frazione Cecchina, località Roncigliano, comprende un impianto di Trattamento Meccanico Biologico (d’ora in poi denominato TMB) che dovrebbe rappresentare la fase più importante dell’intero processo industriale della gestione dei rifiuti (in quanto finalizzata al recupero), e una discarica di servizio, che avrebbe dovuto rappresentare invece la fase residuale e secondaria.
Le attività di coltivazione della discarica hanno interessato nel tempo sei diversi bacini, con il settimo in fase di ultimazione. L’impianto TMB riceve, per la quasi totalità dei rifiuti in ingresso, i rifiuti urbani non differenziati dei dieci Comuni rientranti nel bacino operativo dell’impianto: Albano, Ardea, Ariccia, Castelgandolfo, Genzano, Lanuvio, Marino, Nemi, Pomezia e Rocca di Papa, dietro corrispettivo di una tariffa della quale si dirà più avanti.
All’interno del TMB, il rifiuto solido urbano indifferenziato viene inizialmente separato in due aliquote, il c.d. “materiale umido” ed il c.d. “materiale secco”.
Il materiale umido viene avviato in un’area di ossidazione/stabilizzazione biologica ed andrà a costituire, dopo un periodo di circa 20/25 giorni e diversi processi di raffinazione, la c.d. “Frazione Organica Stabilizzata” (FOS).
Il materiale secco, invece, subisce ulteriori trattamenti e raffinazioni fino a separarsi in più aliquote.
Durante la lavorazione per il recupero, una parte della massa (costituita dalla parte di umidità contenuta nel RSU che, stante il fenomeno dell’evaporazione e dell’essiccamento, si disperde lungo il percorso industriale) in ingresso scomparirà a causa della c.d. “perdita di processo”.
La residua frazione secca residua risulterà costituita da sostanze ognuna delle quali ha una sua naturale destinazione, così come previsto dalla normativa e dalle indicazioni autorizzative: il Combustibile Da Rifiuto (CDR, codice CER 191210) viene avviato a termovalorizzazione in appositi impianti, la Frazione Organica Stabilizzata (FOS, codice CER 190503) viene condotta in discarica ed utilizzata quale materiale di ricopertura giornaliera (così come disposto dalla normativa regionale), i metalli ferrosi e l’alluminio sono avviati a recupero, gli scarti di lavorazione (c.d. “sovvalli”, codice CER 191212, altri rifiuti - compresi materiali misti - prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*, ossia gli scarti contenenti sostanze pericolose) vengono inviati a smaltimento in discarica.
Il progetto presentato ed autorizzato della Pontina Ambiente prevedeva, a fronte delle quantità di rifiuti in ingresso, la produzione di altrettante aliquote in uscita secondo le seguenti percentuali:
  1. 43% CDR;
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  1. 22% scarti di lavorazione;
  2. 13% FOS;
  3. 17% perdita di processo;
  4. 4% materiali ferrosi;
  5. 1% alluminio.

La c.d. “tariffa di ingresso” per lo svolgimento del servizio di ricezione, trattamento e smaltimento rifiuti era disciplinata dalla Regione Lazio con la Legge Regionale n. 27/1998, al quale sancisce all’articolo 29 comma 2 che “il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma 1 [ndr:smaltimento e recupero dei rifiuti urbani] deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessa, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa”.
La tariffa di ingresso per la regione Lazio è disciplinata in via generale dal decreto commissariale n. 15 dell’11 marzo 2005, successivamente ratificato dalla D.G.R. Lazio n. 516 del 2008, relativo alle modalità di determinazione della tariffa di accesso in discarica o in impianto di trattamento.
In base a tale decreto commissariale, le tariffe vengono sviluppate dalle società gestrici degli impianti mediante la compilazione di appositi moduli nei quali vengono inserite le voci relative ai diversi costi di gestione.
Tale “riassunto societario” prevede la certificazione (art. 4 del D.C. 15/2005) da parte di una società di revisione sulla congruità dei costi dichiarati. Importante sottolineare come la società di revisione non dovrebbe essere scelta dal soggetto privato, ma dalla Regione, secondo un criterio di rotazione (altra anomalia che, si vedrà in appresso, interesserà gli impianti del Gruppo CERRONI):
Annualmente, poi, va operata una verifica a consuntivo d
dei costi sostenuti (come del resto avviene nei condomìni):
La citata metodologia regionale di determinazione della tariffa prevede quindi due distinte fasi di verifica:
1) una prima fase,a preventivo, basata esclusivamente sui preventivi di costi. In tale fase, l’Appendice 9.1 del Decreto Commissariale prevede che in questa fase il soggetto interessato dovrà compilare le seguenti tabelle:
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Com’è evidente, nella fase preventiva appare prevalente la parte “strutturale” dell’impianto, rispetto a quella “gestionale”;
2) una seconda fase inevitabilmente fondata, annualmente, su verifiche a consuntivo, come sancito dall’art. 6 del citato decreto.
In proposito, si rammenta come l’allegato al decreto 15/2005 stabilisca in modo chiaro la composizione dei flussi in uscita alla fine del processo di trattamento meccanico biologico:
Il gestore, quindi, annualmente, dovrebbe relazionare alla Regione sull’andamento della produzione e sul rispetto dei criteri indicati dal decreto commissariale. Proprio sulla base di tali dichiarazioni a consuntivo, la Regione o la società interessata, dovrà attivare, in base all’articolo 7 del decreto, la procedura di revisione laddove si riscontrino variazioni dei rifiuti in ingresso e/o dei costi superiori o inferiori al 10% oppure nel caso di modifiche alla configurazione impiantistica o alle modalità gestionali che richiedano rilascio di autorizzazione oppure nel caso di modifiche impiantistiche o gestionali derivanti da situazioni imprevedibili o da modifiche normative:
Fondamentale in tal senso è il ruolo della Regione poiché, come prevede l’articolo 8:
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