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AUTORIZZA la Società E.R. S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA, con sede legale nel Comune di Milano, Via Lanzone, n. 31, alle condizioni di cui all’art. 12 del D. Lgs n. 387/2003 e dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06, alla completa riconversione di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di energia elettrica da Biogas (Autorizzazione P.A.S. protocollo n. 7002 del 24.01.2012 ai sensi del D.Lgs 28/2011 art. 6) in impianto di produzione di Biometano con capacità produttiva pari a 517 Smc/h, sito in Via Pantanelle s.n.c. nel territorio del Comune di Aprilia. PRESCRIVE CHE: la Società E.R. S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA, con sede legale nel Comune di Milano, Via Lanzone, n. 31 è tenuta al rispetto delle condizioni e prescrizioni espresse dagli Enti coinvolti nel procedimento, oltreché a quelle in materia di emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/06, e relativo Quadro Riassuntivo delle Emissioni “Allegato A.1”, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto. DA’ ATTO - che i termini di: 1. Efficacia del presente provvedimento; 2. Durata dell’Autorizzazione Unica in anni quindici (15); decorreranno dalla data di rilascio del presente Provvedimento ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003 ed art. 269 del D.Lgs. 152/06. PRESCRIVE INOLTRE che: 1. L’impianto e le opere connesse, devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo, approvato in sede di Conferenza di Servizi, come integrato nella documentazione rimessa ai fini dell’adeguamento dello stesso alle prescrizioni contenute nei pareri di competenza degli Enti partecipanti; 2. La presente Autorizzazione deve intendersi riferita all’impianto e alle opere di pertinenza, per i quali sono intervenuti i pareri, nulla osta e consensi delle autorità e degli Enti interessati, dei quali si impone l’osservanza delle condizioni e/o prescrizioni in essi contenute; 3. Non dovranno eseguirsi interventi che possano arrecare danno o turbamento all’ambiente circostante; 4. Come stabilito nel parere favorevole a condizione rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Latina con nota prot. n. 8279 del 19.05.2023 ed acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 21962 del 24.05.2023, la Società ER S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni: a) Gli elementi verticali della stazione di imbombolamento dovranno essere realizzati in cemento armato o in elementi prefabbricati; in quest’ultimo caso le fondazioni dovranno essere realizzate in opera, i pannelli impiegati per il tamponamento delle pareti dovranno avere doppia armatura e saranno connessi tra loro e con i pilastri e fondazione; gli elementi di copertura dovranno essere vincolati fra loro con apposite armature di collegamento e getti integrativi;
b) I box dei carri bombolai dovranno essere delimitati da due pareti longitudinali rispetto al senso di marcia del veicolo e da copertura, tali da assicurare il contenimento di eventuali schegge; tali elementi dovranno essere in cls o altri materiali incombustibili; l’altezza dei muri dovrà superare di almeno 1 metro l’altezza massima a cui si trovano i recipienti del veicolo; inoltre la lunghezza dei muri dei box deve essere ad entrambe le estremità eccedente di almeno 1 metro rispetto l’ingombro dei recipienti installati sul veicolo; c) Nell’attività dovrà essere prevista una recinzione alta almeno 1,80 metri posta almeno alla distanza di protezione, con due varchi larghi almeno 2,50 metri, ragionevolmente distanziati ed idonei per l’accesso dei mezzi di soccorso e per l’esodo dell persone; d) Le tubazioni del gas con pressione di esercizio inferiore a 5,00 bar dovranno rispettare il DM 16/04/2008; e) Gli accumulatori pressostatici nuovi dovranno essere conformi alla norma UNI 10458. Inoltre, a lavori eseguiti dovrà essere presentata al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Latina, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi del DPR n. 151/11, e dovrà essere corredata da dichiarazioni e certificazioni, secondo quanto specificato nell’allegato del DM 07.08.2012, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio. 5. La Società ER S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA, dovrà inoltre: a) prima dell’inizio dei lavori, trasmettere a questa Provincia, i contratti di diritto di superfice, stipulati con le parti proprietarie dei lotti interessati, debitamente registrati; b) ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell’impianto; c) prevedere l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili; d) obbligarsi ad eseguire, durante l’esercizio dell’impianto, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi ed entro i termini che saranno a tale scopo stabiliti con la comminatoria di legge in caso di inadempimento; e) ripristinare i luoghi a seguito della dismissione dell’impianto; f) a garanzia dell'impegno di dismissione dell'impianto, presentare al Comune di Aprilia, prima dell’inizio dei lavori idonee garanzie economiche (ad esempio polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o deposito cauzionale). Dette garanzie potranno avere una durata anche inferiore alla durata di esercizio dell'impianto, ma dovranno, in tal caso, essere rinnovate prima della scadenza ed essere attualizzate sulla base degli indici di inflazione registrati nel periodo precedente; g) chiedere preventiva nuova autorizzazione nel caso di: - incremento del potenziale produttivo; - modifica sostanziale dell’impianto; h) presentare istanza di voltura autorizzazione, in caso di variazione della ragione sociale; i) l’impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio dello stesso, autorizzate col presente atto, ai sensi dell’art. 12 del DPR 387/03, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, e dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche, contenute nelle speciali prescrizioni delle singole amministrazioni interessate, e della vigente normativa in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che si intendono qui tutte richiamate, nonché degli impegni presi nel corso della Conferenza dei Servizi; 6. L’Autorizzazione Unica ha durata di 15 anni, laddove essa dovesse avere durata superiore a quella di autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le stesse andranno rinnovate dal titolare nella scadenza prevista dalle normative di settore. Lo stesso dovrà inviarne copia della documentazione attestante l'avvenuto rinnovo alla Provincia; 7. Ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio, il Gestore dell’impianto è tenuto a presentare apposita domanda all'Amministrazione procedente, almeno sei mesi prima della data di scadenza dell’autorizzazione; 8. Le attività di vigilanza e controllo, relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze; 9. Al fine di consentire la attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell'impianto, il titolare dell’autorizzazione dovrà consentire, al personale della Provincia di Latina (o da essa delegato) e agli Enti che ne hanno competenza, il libero accesso all'impianto; 10. Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di: − comunicare, immediatamente alla Provincia di Latina eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti e situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza; − comunicare, alla Provincia di Latina, i fermi prolungati dell'impianto; 11. L’Autorizzazione si intende revocata di diritto, qualora non siano rispettate le prescrizioni in essa contenute;
12. La presente Autorizzazione, per l'esercizio dell'impianto, può essere revocata in caso di inattività prolungata dello stesso (1 anno); 13. Le trasgressioni delle norme, ai sensi delle quali l'impianto è autorizzato con l’Atto conclusivo, vengono punite con le sanzioni, amministrative e/o penali, previste da ciascuna legge. La trasgressione, anche di una sola delle leggi, secondo le quali è possibile emanare l'Autorizzazione Unica, si configura a tutti gli effetti, come trasgressione all'Autorizzazione Unica stessa. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui sopra, il trasgressore dovrà chiedere all'autorità competente, secondo il bisogno e in relazione al tipo di infrazione, di modificare o integrare o rinnovare l'Autorizzazione Unica a suo tempo rilasciata. Ove fossero riscontrate difformità, relative ai vari pareri rilasciati e riportati nella presente Autorizzazione, oltre alle sanzioni previste della normativa vigente, potrà essere ordinata la demolizione o la riduzione a conformità delle opere già realizzate. 14. EMISSIONI IN ATMOSFERA 1) STABILISCE che la Società dovrà provvedere: 1.1) alla messa in esercizio e a regime del nuovo impianto di produzione di energia, costituito da n. 1 motore fisso a combustione interna in assetto cogenerativo, secondo le procedure previste al comma 6 art. 269 del D.Lgs. 152/06; 1.2) a comunicare, entro 30 giorni dalla data della messa in esercizio dell’impianto, con un anticipo di almeno 5 giorni, la data fissata per la messa a regime dell’impianto stesso; 1.3) ad effettuare, in due giorni non consecutivi nei primi dieci giorni di marcia controllata dell’impianto a regime, il campionamento delle emissioni per la determinazione dei parametri di cui è richiesta la verifica; 1.4) a comunicare, entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime dell’impianto, i dati relativi alle emissioni; 1.5) a comunicare alla Provincia di Latina, al Comune ed all’A.R.P.A. Lazio Sezione di Latina, la cessazione dell’attività dell’impianto autorizzato e la data prevista per l’eventuale smantellamento dello stesso; 2) PRESCRIVE alla Ditta di: 1) utilizzare, per la verifica del rispetto dei limiti di emissione, i metodi di prelievo ed analisi secondo le indicazioni dei manuali UNI ed i metodi utili alla corretta verifica dei limiti di emissione; 2) rispettare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, secondo quanto disposto dall’Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006; 3) dotare i condotti di scarico delle emissioni di idonee prese, posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nei Manuali UNI, con opportuna chiusura per il campionamento degli effluenti, fatte salve eventuali nuove indicazioni legislative e/o di buona tecnica. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza; 4) i condotti di scarico in atmosfera degli effluenti devono essere identificati, conformemente a quanto adottato nella presente autorizzazione, mediante marcatura visibile di colore contrastante; 5) effettuare i controlli analitici delle emissioni in atmosfera nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti; 6) l’esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento fatte salve le fasi di avvio e di arresto, il rispetto delle condizioni fissate e dei limiti imposti nell’autorizzazione, in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria, approvato con Delibera di Consiglio Regionale 5 ottobre 2022, n. 8; 7) comunicare al Settore Ecologia e Tutela del Territorio della Provincia di Latina ed all’A.R.P.A. Lazio Sezione di Latina, entro 24 ore, l’accertamento di eventuali difformità nei controlli di propria competenza; 8) garantire l’accessibilità alle prese di misura e di campionamento degli effluenti in modo tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione garantendo il rispetto
delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; 9) tenere appositi registri, redatti secondo i modelli riportati nell’allegato VI alla parte V del D.Lgs. n. 152/06, con pagine numerate ed auto vidimato utilizzando l’apposito modello presente al seguente link alla pagina del sito web della Provincia di Latina https://www.provincia.latina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1318, su cui annotare, a firma e cura del responsabile dell'impianto: - i dati relativi ai controlli analitici previsti nell’autorizzazione, (appendice 1); - ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo), (appendice 2). Tali registri devono essere tenuti a disposizione dell’Autorità competente per il controllo; 10) i valori limite di emissione fissati rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo di sostanze che possono essere emesse in atmosfera; 11) le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire un’adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell’edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell’impianto quali filtri, ciminiere, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc.). Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell’apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri; 12) gli impianti devono essere gestiti limitando, per quanto possibile, che si generino emissioni diffuse e fuggitive dalle lavorazioni autorizzate; 13) qualunque avaria o malfunzionamento degli impianti, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, dovrà comportare l’immediata sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi. Tali avarie o malfunzionamenti devono essere comunicati entro 8 ore alla Provincia di Latina ed all’A.R.P.A. Lazio Sezione di Latina, in particolare, deve esser registrata ogni fermata dell’impianto, riportando ora di fermata e di riavvio, motivazioni della stessa ed eventuali interventi effettuati; 14) le misure alle emissioni devono essere effettuate per il punto di emissione E1, successivamente a quelle previste dall’art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per la messa a regime dell’impianto, entro il mese di SETTEMBRE di ogni anno; 15) comunicare con almeno 15 giorni di anticipo la data e l’ora di inizio dell’effettuazione dei campionamenti alle emissioni. Tale comunicazione dovrà essere inoltrata all’A.R.P.A. Lazio Sezione di Latina; 16) i risultati di tali misurazioni, corredati dei certificati di analisi in originale, con commento in ordine della conformità all'autorizzazione, dovranno essere inviati, entro il mese di OTTOBRE di ogni anno, all’A.R.P.A. Lazio Sezione di Latina. Nelle certificazioni dovranno essere espressamente indicate tutte le sostanze campionate per ogni singola classe di appartenenza di cui al D.Lgs n. 152/06; 17) le misure dovranno essere effettuate da tecnico abilitato secondo le metodologie indicate nei manuali e metodi UNICHIM e comunque secondo quanto disposto in materia dalla normativa vigente all'atto delle misure, e condotte, di norma, in regime di massimo carico degli impianti; 18) non devono essere modificate in aumento la quantità e la qualità delle emissioni dichiarate e riportate nell'allegato al presente atto; 19) nel caso in cui, durante la fase di messa a regime dell’impianto, si verificasse il superamento dei limiti di emissione, imposti nella presente autorizzazione, la Società dovrà darne tempestiva comunicazione alla Registro di Settore n.138 del 02/08/2023 Provincia di Latina ed all’A.R.P.A. Lazio Sezione di Latina indicando le cause che hanno determinato tale superamento ed i provvedimenti che saranno adottati per ricondurre gli inquinanti nei limiti imposti; 20) eventuali proroghe della data di messa in esercizio o di messa a regime dell’impianto autorizzato potranno essere concesse, da questa Amministrazione, solo a seguito di motivata richiesta, presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza; tale richiesta dovrà essere inviata, per conoscenza, al Comune ed all’A.R.P.A. Lazio Sezione di Latina; 21) adottare, durante le fasi di movimentazione e stoccaggio delle biomasse necessarie all’alimentazione dell’impianto e del digestato prodotto, le più opportune misure precauzionali al fine di ridurre: - al minimo le emissioni odorigene ed evitare l’insorgere di problematiche legate a fenomeni di attrazione dell’avifauna, predisponendo le soluzioni tecniche più disparate secondo i principi di buona tecnica e prassi; - gli impatti sulla viabilità programmando gli interventi negli orari a minor traffico; - le emissioni rumorose degli automezzi adoperati per la movimentazione, effettuando i lavori al di fuori delle fasce orarie di riposo e ristoro; 22) provvedere alla realizzazione di un sistema di diffusione di essenze profumate da impiegare in prossimità delle trincee di stoccaggio, della vasca di stoccaggio del digestato tal quale e della stazione di separazione solido/liquido del digestato; 23) mantenere il più possibile coperte, con teli plastici impermeabili, le biomasse stoccate nelle apposite trincee, le quali potranno essere scoperte solo per il tempo strettamente necessario all’alimentazione giornaliera dell’impianto; 24) gestire le biomasse solide in maniera tale che lo stoccaggio nelle trincee delle biomasse solide particolarmente putrescibili, e pertanto fonte di emissioni odorigene, non sia superiore alle 48 ore; 25) conferire direttamente nelle tramogge di carico le biomasse solide a maggior impatto odorigeno (sottoprodotti agricoli). Lo stoccaggio in trincea delle predette biomasse è consentito solo se strettamente necessario e per un periodo temporale non superiore alle 48 ore; 26) effettuare controlli periodici sulla tenuta dei silobags utilizzati a protezione della sansa umida stoccata all’interno dell’apposita trincea, al fine di evitare dispersione di liquami e/o diffusione di emissioni odorigene; 27) provvedere ad una adeguata pulizia delle trincee di stoccaggio al fine di rimuovere eventuali residui di biomasse o ristagno di percolato presente; 28) provvedere alla pulizia di caditoie, griglie e pozzetti, con una frequenza tale da garantire l’efficienza e la funzionalità della linea di collettamento e raccolta delle acque meteoriche e di processo; 29) presentare alla Provincia di Latina: - copia dei contratti stipulati con le aziende fornitrici delle biomasse da utilizzare per l’alimentazione dell’impianto; - copia di eventuali ulteriori stipule di contratti di affitto di terreni utilizzati anche per lo spandimento del digestato; - con cadenza semestrale, report dei quantitativi delle biomasse approvvigionate e di digestato sparso; 3) INCARICA l’A.R.P.A. Lazio Sezione di Latina, a provvedere agli accertamenti previsti dal comma 6 art. 269 del D.Lgs. 152/06; 4) FA SALVI specifici e motivati interventi integrativi o restrittivi da parte dell’Autorità Sanitaria; 5) Si RISERVA di modificare l'autorizzazione ove ritenuto necessario: Registro di Settore n.138 del 02/08/2023 5.1) per effetto dell'evoluzione della migliore tecnologia disponibile nonché per l'evoluzione della situazione ambientale; 5.2) per adeguare i valori di emissione ai valori fissati dalle linee guida che saranno emanate ai sensi del D.Lgs. 152/06; 6) RAPPRESENTA alla Società che dovrà: 6.1) presentare apposita domanda di autorizzazione ai sensi del comma 8 dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare: a) la modifica sostanziale degli impianti che comporti variazioni quantitative e/o qualitative delle emissioni inquinanti ovvero aumento significativo delle emissioni già prodotte; b) il trasferimento degli impianti in altra località; 6.2) richiedere nuova autorizzazione in caso di variazione della ragione sociale; 7) DA ATTO che per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione si intende richiamata la normativa in materia di tutela dell’aria dall’inquinamento; DISPONE altresì di trasmettere il presente provvedimento alle A
- 2023/1304
- Autorizzazioni e Concessioni
- 02/08/2023 al 17/08/2023
- Settore Ecologia e Tutela Territorio -
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