domenica 30 luglio 2023

Il Comune è responsabile per i rumori molesti oltre l’orario di chiusura del locale

 tratto da https://ambientenonsolo.com/il-comune-e-responsabile-per-i-rumori-molesti-oltre-lorario-di-chiusura-del-locale/

Il Comune è responsabile per i rumori molesti oltre l’orario di chiusura del locale

In estate, quando nelle abitazioni sono tenute più spesso le finestre aperte e nelle vicinzanze sono presenti luoghi di ritrovo e divertimento, il tema del rumore diventa di particolare interesse e frequentemente oggetto di controversie.

Per questo risulta di interesse la sentenza della Corte di Cassazione n. 14209 del 23 maggio 2023 ha ammesso la responsabilità del Comune per le immissioni di rumore nell’abitazione di privati prodotte dagli avventori di alcuni esercizi commerciali ubicati nel quartiere oltre l’orario di chiusura.

In presenza di rumori e schiamazzi notturni provenienti dalla strada, è possibile rivolgersi al giudice ordinario per chiedere la condanna del comune a provvedere, con tutte le misure adeguate, all’eliminazione o alla riduzione nei limiti della soglia di tollerabilità delle emissioni acustiche nocive, oltre che al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali.

Nel caso trattato dalla Cassazione, una coppia citava in giudizio il proprio Comune, sostenendo di essere stata disturbata da rumori intollerabili prodotti dagli avventori degli esercizi commerciali situati sulla loro strada. Gli abitanti locali, soprattutto durante le sere estive del fine settimana, causavano disturbo alla quiete pubblica, rimanendo all’aperto oltre l’orario di chiusura dei suddetti esercizi.

I coniugi richiedevano in particolare che fosse accertata l’intollerabilità dei rumori provenienti dalla strada comunale, chiedendo che il Comune venisse condannato ai sensi dell’art. 844 del Codice Civile. Richiedevano altresì la cessazione immediata di tali disturbi o l’implementazione di misure atte a ridurre i rumori a un livello tollerabile. Inoltre, hanno richiesto un risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Il Tribunale in primo grado aveva condannato il Comune “a far cessare le immissioni di rumore ovvero ad adottare le cautele idonee a riportare alla normale tollerabilità le immissioni medesime, predisponendo un servizio di vigilanza per tutte le sere dal giovedì alla domenica nei mesi di maggio ad ottobre, con impiego di agenti comunali che si adoperino entro la mezz’ora successiva alla scadenza dell’orario di chiusura degli esercizi commerciali, a far disperdere ed allontanare dalla strada comunale le persone che stazionano lungo la stessa”, mentre la Corte d’Appello, in secondo grado di giudizio, aveva stabilito che il Comune non era responsabile, sostenendo che non esistessero norme specifiche che imponessero all’ente un intervento diretto, oltre l’obbligo di garantire la quiete pubblica.

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