tratto da https://regionelazio.app.box.com/v/VIA-111-2019/file/1249150198609
Il Comitato DIFFIDAla REGIONE LAZIO alla immediata archiviazione dell’istanza in oggetto per scadenza dei terminidi conclusione del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 quater,
17e 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241), nonché della Deliberazione della Giunta regionale del20.02.2018, proposta n. 2898;il SINDACO in adempimento dei propri doveri di ufficio, che non possono essere omessi, e nella suaqualità di massima di Autorità sanitaria locale, ai sensi degli artt. 216 e 217 del Regio decreto27/7/1934, n. 1265, e del Testo unico delle leggi sanitarie, ad adottare tutti i dovuti provvedimenti atutela della salute pubblica e della sicurezza volti a non consentire l’insediamento di impiantipotenzialmente pericolosi e nocivi in ossequio al principio di precauzione sancito dal dirittocomunitario e dall’art. 3‐ter del D.Lgs. n. 152/2006,In particolare il Comitato rileva che il Sindaco, con l’avvio del procedimento, avrebbe dovutorichiedere alla competente Autorità sanitaria regionale e/o nazionale un puntale studioepidemiologico sullo stato attuale di salute della popolazione, sollecitare gli enti competenti alposizionamento di centraline di monitoraggio della qualità dell’aria sul territorio e pubblicare sul sitoistituzionale i risultati.Per quanto sopraesposto e in base a tutti i termini del procedimento (ai sensi e per gli effetti di cuiagli articoli 2, commi da 9 a 9 quater, e 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241), il Comitato ha chiestocon tre istanze alla Direzione regionale Ambiente-Area VIA che il procedimento di cui all’oggettovenga archiviato, ne venga data comunicazione a tutti i soggetti interessati ed alla Conferenza diservizi affinché non si proceda alla convocazione della terza seduta.Si inoltra detta richiesta ai sensi della legge n. 241/90, del D.Lgs. n. 195/2005, della Convenzionedi AARHUS sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso allagiustizia in materia ambientale, ed ex art. 117 CPA.INVITAla Regione Lazio ed il Comune di Frosinone a provvedere entro e non oltre 30 (TRENTA) giornidalla data della presente con l’avvertimento che in difetto si procederà con le opportune e necessarieazioni.Con osservanza.FirmatoComitato No Biodigestori a Frosinone e Valle del SaccoAssociazione Frosinone Bella e Brutta – ODVSalviamo il paesaggio FrosinoneComitato Residenti Colleferro Cittadini della Valle del Sacco (Sgurgola-Anagni)
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