DELIBERA per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano, 1. di diffidare, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, la Provincia di Latina, affinché provveda, entro sessanta giorni dalla notifica della presente deliberazione, all’individuazione di uno o più siti nel territorio della Provincia di Latina, idonei alla localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti per garantire l’autosufficienza dell’ATO Latina, ai sensi dell’art. 182-bis, comma 1, del d.lgs. 152/2006, come stabilito dal Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con D.C.R. n.4 del 5 agosto 2020, al paragrafo 11.1; 2. di stabilire che trascorso il termine fissato di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento si procederà ad esercitare il potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27.
Regione Lazio Giunta regionale OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Diffida ex art. 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, preordinata all'esercizio del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27. Omessa adozione di atti obbligatori in materia di ciclo dei rifiuti da parte della Provincia di Latina. PROPOSTA N. 19324 DEL 27/05/2021
Oggetto: Diffida ex art. 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, preordinata all’esercizio del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27. Omessa adozione di atti obbligatori in materia di ciclo dei rifiuti da parte della Provincia di Latina. LA GIUNTA REGIONALE Su proposta dell’Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e Impianti di trattamento smaltimento e recupero VISTO lo Statuto della Regione Lazio e in particolare l’art. 49 (Potere sostitutivo) che stabilisce: “1. La Regione, nelle materie di propria competenza, disciplina con legge l’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia o inadempimento, da parte degli enti locali destinatari di funzioni conferite, nel compimento di atti o attività obbligatori per la tutela di interessi di livello superiore espressi da norme o dai programmi regionali e provinciali. 2. La legge regionale stabilisce, in particolare, i presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo e adeguate garanzie nei confronti dell’ente locale, in conformità al principio di leale collaborazione, prevedendo un procedimento nel quale l’ente sostituito sia, comunque, messo in condizioni di interloquire e di adempiere autonomamente fino al momento dell’adozione del provvedimento sostitutivo. 3. Il potere sostitutivo è esercitato dalla Giunta regionale o sulla base di una sua decisione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.”; VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni; VISTO il “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni; VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 recante “Disciplina regionale per la gestione dei rifiuti” e s.m.i. ed in particolare l’art. 13 (Poteri sostitutivi della Regione) che stabilisce: “1. Qualora le province od i comuni omettano l'adozione di singoli atti obbligatori concernenti le funzioni ad essi attribuite o delegate dalla presente legge, l'organo regionale di controllo provvede in via sostitutiva con le modalità previste dalla normativa vigente.”; VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo.” e s.m.i. ed in particolare l’art. 19 (Poteri sostitutivi) che stabilisce: “1. La Giunta regionale, in caso di accertata e persistente inerzia o inadempimento da parte degli enti locali e delle loro forme associative nell’esercizio delle funzioni loro conferite, nel compimento di atti o provvedimenti obbligatori, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto al fine di tutelare interessi superiori e unitari espressi da norme, piani o programmi regionali. 2. Nei casi previsti dal comma 1, la Giunta regionale diffida l’ente interessato ad adempiere, assegnando allo stesso un congruo termine, non inferiore a sessanta giorni, per l’adozione dell’atto o del provvedimento dovuto o necessario. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentito l’ente interessato, adotta i provvedimenti necessari o nomina un apposito commissario. …omissis… 6. Gli oneri finanziari connessi all'esercizio dei poteri sostitutivi sono a carico degli enti inadempienti.”; VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive integrazioni; VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” e s.m.i; VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i. che all’art. 7 dispone che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. concernente “Norme in materia ambientale” e, in particolare: - l’art.182, comma 3, che sancisce il divieto di “smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”; - l’art. 182-bis comma 1. che sancisce “Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti”; - l’art. 197 che sancisce “In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare: …. Omissis …d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'ente di governo dell'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.”; - l’art. 198 comma 1 che stabilisce “I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; CONSIDERATO CHE la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario; VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020 con la quale è stato approvato il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, che al paragrafo 10.9 Verifica della sostenibilità dei fabbisogni di termovalorizzazione e discarica e seguenti, verifica e dettaglia il fabbisogno impiantistico necessario per l’autosufficienza impiantistica di ciascuno dei cinque ATO e infine, nel capitolo 11 - PRESCRIZIONI SPECIFICHE DI PIANO, al paragrafo 11.1- Gli ambiti territoriali ottimali, detta precise prescrizioni per gli ATO in termini di autosufficienza impiantistica, di ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti, prevedendo quanto segue: “…..omissis….. - Trattamento: al momento l’offerta impiantistica del trattamento di rifiuto indifferenziato nella Regione si basa su due tipologie di impianti: TMB/TBM – Trattamento meccanico biologico – che tratta il rifiuto indifferenziato dove è ancora presente la frazione organica, e i TM (sono al momento in esercizio soltanto 3 impianti di questa tipologia) che trattano i rifiuti indifferenziati senza la presenza di frazione organica. Al momento non è garantita l’autosufficienza su base di ATO mentre è garantita l’autosufficienza su scala regionale. In particolare, alcuni ATO hanno maggiori capacità di trattamento rispetto a quelle richieste mentre per l’ATO Città metropolitana di Roma Capitale non risultano soddisfatte, anche ricordando che l’impianto di Albano Laziale per effetto dell’incendio del 2016 non è in esercizio; - Smaltimento: la maggiore criticità al momento presente nella Regione è la scarsa disponibilità di discariche per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento del rifiuto indifferenziato e dagli scarti derivanti dal recupero della frazione differenziata. L’esigenza di volumi disponibili di discarica rappresenta una fase indispensabile del ciclo. Questo principio implica che ogni ATO debba essere dotato di almeno una discarica per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani. …omissis…. Per le ragioni sopra indicate è fatto obbligo che ogni ATO debba avere uno o più impianti di trattamento e una o più discariche per il proprio territorio, le cui volumetrie siano correlate ai fabbisogni di piano per l’ATO stesso. Nella localizzazione dei nuovi impianti di ciascun ATO è necessario garantire un criterio di omogeneità territoriale, in modo da non determinare carichi ambientali laddove la capacità di trattamento degli impianti soddisfa il fabbisogno dell’intero ATO.” ACCERTATO CHE: - a seguito dell’improvvisa chiusura ai conferimenti della discarica di Roccasecca (FR) per esaurimento del bacino IV, e della rinuncia da parte del gestore MAD srl all’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata per il Bacino V, con Determinazione n. G15189 del 14/12/2020, si è reso necessario emanare per le motivazioni in esse riportate, da parte del Presidente della Regione Lazio ben tre ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell'articolo 191 del D.lgs. 152, (n. Z00010 del 1 aprile 2021, n. Z00011 del 10 aprile 2021 e n. Z00013 del 20 aprile 2021), al fine di individuare, nell’immediato, spazi impiantistici di smaltimento per il conferimento degli scarti prodotti dai soli TMB/TM che non potendo più conferire i propri scarti presso la discarica di Roccasecca in assenza dei necessari spazi impiantistici, avrebbero bloccato totalmente o parzialmente il conferimento dei rifiuti indifferenziati, con conseguente grave emergenza per interruzione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti sul territorio di Roma Capitale, della Provincia di Frosinone e di alcuni Comuni della Provincia di Latina; - la discarica di Roccasecca avrebbe, tra l’altro, dovuto essere la discarica di servizio del solo ATO Frosinone, a chiusura del ciclo dei rifiuti all’interno dell’ATO stesso garantendone l’autonomia in termini di trattamento e smaltimento; TENUTO CONTO che: - le discariche attualmente attive nel territorio regionale sono: la discarica di Ecologia Viterbo Le Fornaci a servizio dell’ATO - Viterbo che ha a disposizione una volumetria residua attuale pari a circa 165.000 mc, e in cui sono state conferite da altri ATO Latina, ATO Frosinone e da Roma Capitale, con Ordinanze del 1 aprile e del 10 aprile dalle 320 alle 400 t/g e si conferiscono a seguito dell’Ordinanza del 20 aprile circa 200 t/g fino al 30 giugno p.v.; la discarica di Fosso Crepacuore, con una volumetria residua attualmente pari a circa 30.267 mc e pertanto non rispondente all'autosufficienza della Città metropolitana di Roma Capitale; TENUTO CONTO altresì che: - con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione prot. 1952 del 22 novembre 2019, sono stati chiesti aggiornamenti con riferimento al EU Pilot n. (2019)9541 ENVI – Gestione dei rifiuti nel Lazio e a Roma al fine di scongiurare l’avvio di una nuova procedura di infrazione; - sono seguiti ad ogni modo positivi aggiornamenti per la Regione Lazio a seguito del nuovo Piano approvato e in data 1 febbraio 2021 si è tenuta una riunione tecnica “pacchetto” concernente procedure d’infrazione e casi EU Pilot in materia ambientale, con la Direzione generale Ambiente della Commissione europea, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per le procedure di infrazione, MATTM, le Regioni interessate e per il EU Pilot n. (2019)9541 ENVI - Gestione dei rifiuti nel Lazio e a Roma, con la Regione Lazio ed il Comune di Roma Capitale, convocato ma non intervenuto; - come riportato nel resoconto trasmesso con nota prot. n. 179596 del 25/02/2021: “La Commissione Europea ha informato la Regione Lazio di aver aperto il caso a seguito di ripetute segnalazioni. Ha rilevato che il Piano del 2012 era rimasto in gran parte inapplicato, a causa di evidenti carenze infrastrutturali. Il Piano del 2019 è da ritenersi, invece approvato nel suo complesso, ma manca la sua messa in opera. Ultimamente non ci sono state ulteriori segnalazioni, ma è stato rilevato che trattasi di crisi cicliche. La Regione Lazio ha ricordato che il Piano è stato approvato ad agosto 2020, Sono stati stabiliti i fabbisogni territoriali e sono in corso le procedure di autorizzazione per l’adeguamento impiantistico. La Commissione ha riferito che seguirà attentamente la fase di implementazione del Piano”. RICHIAMATO l’art. 5- Funzioni amministrative delle province, della Legge regionale 09 Luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”, che stabilisce: “1. Sono attribuite alle province: a) l'adozione dei piani provinciali per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ivi compresi quelli per la raccolta differenziata, di seguito denominati piani provinciali, secondo il principio della gestione unitaria dei rifiuti e nel rispetto delle previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti; b) il coordinamento dei comuni ricadenti nello stesso ambito territoriale ottimale in modo che sia garantita la gestione unitaria dei rifiuti urbani non pericolosi ai sensi dell'articolo 12; ...omissis… e bis) l’individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ove già adottato, e delle previsioni di cui all’articolo 199, comma 3, lettere d) e h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche nonché sentiti l’ente di governo dell’ambito e i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.”; CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 63581 del 22/01/2020 recante ad oggetto: “Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020. Diffida ad adempiere” si è diffidata la Provincia di Latina e tutti i suoi Comuni, ad ottemperare alle prescrizioni del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020 e all’art.11 della Legge regionale 09 Luglio 1998, n. 27, che stabilisce: “1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti sul BUR, le province adottano, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 17/1986, in quanto compatibili, i piani provinciali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)…….omissis…. 5. I piani provinciali sono adeguati, in relazione alle variazioni del piano regionale di gestione dei rifiuti, con le modalità previste per la loro adozione”; RILEVATO che non ci sono impianti di discarica attivi nell’ATO Latina, a seguito della chiusura della discarica, localizzata in località Borgo Montello (LT) e che gli scarti di trattamento vengono conferiti fuori ATO; RILEVATE le esigue volumetrie residue ancora disponibili nelle uniche due discariche in esercizio nella Regione Lazio; RILEVATA la gravità della situazione venutasi a creare per la carenza degli impianti destinati allo smaltimento finale, che potrebbero comportare un blocco nei conferimenti agli stessi impianti TMB e TM dei rifiuti indifferenziati nell’ATO Latina, con conseguente emergenza per interruzione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti e gravi ripercussioni di natura igienico sanitaria, da prevenire in una situazione pandemica come quella attuale; TENUTO CONTO che il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con D.C.R. n.4 del 5 agosto 2020, mappa il quadro del fabbisogno e dell’impiantistica presente nel territorio regionale stabilendo, per quanto applicabile all’ATO Latina: con riferimento al trattamento di rifiuto indifferenziato, che l’offerta impiantistica nella regione (TMB/TBM e TM) garantisce l’autosufficienza a livello regionale; con riferimento allo smaltimento la maggiore criticità al momento presente nella Regione Lazio è la scarsa disponibilità di discariche per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento del rifiuto indifferenziato e dagli scarti derivanti dal recupero della frazione differenziata; al paragrafo 11.1 “L'esigenza di volumi disponibili di discarica rappresenta una fase indispensabile del ciclo. Questo principio implica che ogni ATO debba essere dotato di almeno una discarica per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani. …omissis…. Per le ragioni sopra indicate è fatto obbligo che ogni ATO debba avere uno o più impianti di trattamento e una o più discariche per il proprio territorio, le cui volumetrie siano correlate ai fabbisogni di piano per l'ATO stesso. Nella localizzazione dei nuovi impianti di ciascun ATO è necessario garantire un criterio di omogeneità territoriale, in modo da non determinare carichi ambientali laddove la capacità di trattamento degli impianti soddisfa il fabbisogno dell'intero ATO.”; RILEVATO che, la Provincia di Latina non si è ancora dotata della necessaria impiantistica di smaltimento per il fabbisogno necessario alle esigenze dell’ATO Latina, stimato già nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 49 del 31/01/2019, recante “Approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio Linee Strategiche”, e successivamente approvato nel Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con D.C.R. 4 del 5 agosto 2020, avviando soltanto la costituzione di un gruppo tecnico di lavoro per una valutazione puntuale di eventuali siti idonei alla ubicazione della suddetta impiantistica e non pervenendo all’individuazione dei siti; RICHIAMATO l’art 19 - Poteri sostitutivi, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e s.m.i. che stabilisce: “1. La Giunta regionale, in caso di accertata e persistente inerzia o inadempimento da parte degli enti locali e delle loro forme associative nell’esercizio delle funzioni loro conferite, nel compimento di atti o provvedimenti obbligatori, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto al fine di tutelare interessi superiori e unitari espressi da norme, piani o programmi regionali”; RITENUTO, pertanto, a fronte del perdurare dell’inadempienza da parte della Provincia di Latina, a dare attuazione a quanto stabilito dal Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con D.C.R. 4 del 5 agosto 2020, al paragrafo 11.1, di quanto prescritto dall’art. 197 del D. Lgs. 152/2006 e dall’art. 5 della L.R. 27/1998, di diffidare, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, la Provincia di Latina, affinché provveda, entro sessanta giorni dalla notifica della presente deliberazione, all’individuazione di uno o più siti nel territorio della Provincia di Latina, idonei alla localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti per garantire l’autosufficienza dell’ATO Latina, ai sensi dell’art. 182-bis, comma 1, del d.lgs. 152/2006, fermo restando che, trascorso inutilmente il suddetto termine, si procederà all’esercizio del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27; DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 19, comma 6 della L.R. 14/1999, gli oneri finanziari connessi all'esercizio dei poteri sostitutivi sono a carico degli enti inadempienti, e che la Regione Lazio in caso di esercizio dei poteri sostitutivi provvederà ad attivare le procedure amministrative necessarie; DATO ATTO, pertanto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale; DELIBERA per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano, 1. di diffidare, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, la Provincia di Latina, affinché provveda, entro sessanta giorni dalla notifica della presente deliberazione, all’individuazione di uno o più siti nel territorio della Provincia di Latina, idonei alla localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti per garantire l’autosufficienza dell’ATO Latina, ai sensi dell’art. 182-bis, comma 1, del d.lgs. 152/2006, come stabilito dal Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con D.C.R. n.4 del 5 agosto 2020, al paragrafo 11.1; 2. di stabilire che trascorso il termine fissato di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento si procederà ad esercitare il potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27. Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale. Copia della presente deliberazione sarà notificata dal Direttore Regionale Ciclo dei Rifiuti al Presidente della Provincia di Latina e trasmessa al Prefetto di Latina e al Ministro della Transizione Ecologica. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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