OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 191 del D.lgs. 152/2006. Disposizioni in materia e gestione dei rifiuti urbani al fine di evitare l’interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO Su proposta dell'Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero VISTO lo Statuto della Regione Lazio; VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale) e successive modificazioni; VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i. che all’art. 7 dispone che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. concernente “Norme in materia ambientale” e, in particolare: 1. l’art. 177, comma 4, laddove dispone “4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente”; 2. l’art. 178, comma 1, laddove dispone “La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio “chi inquina paga”. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”; 3. l’art.182, comma 3, che sancisce il divieto di “smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”; 4. l’art. 183, comma 1 che riporta le seguenti definizioni: n) “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario … o) “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; 01/04/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 33 - Supplemento n. 2 p) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; 5. l’art. 198, comma 1, che stabilisce “1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.” VISTO inoltre l’art. 191, comma 1, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina il potere di adozione di ordinanze contingibili e urgenti e di intervento sostitutivo, a fronte di eccezionale discostamento dalle prescrizioni sopra elencate in materia di ciclo dei rifiuti, e prevede: “1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. 2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini. 3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. 4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini. 5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del mare alla Commissione dell'Unione europea”; VISTA la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot.5982 del 22-04-2016, “Recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”; VISTA la Legge Regionale n. 27 del 9 luglio 1998 concernente “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” 01/04/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 33 - Supplemento n. 2 VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020 con la quale è stato approvato il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, che al paragrafo 10.9 Verifica della sostenibilità dei fabbisogni di termovalorizzazione e discarica e seguenti, verifica e dettaglia il fabbisogno impiantistico necessario per l’autosufficienza impiantistica di ciascuno dei cinque ATO e infine, nel capitolo 11 - PRESCRIZIONI SPECIFICHE DI PIANO, al paragrafo 11.1- Gli ambiti territoriali ottimali, detta precise prescrizioni per gli ATO in termini di autosufficienza impiantistica, di ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti, prevedendo quanto segue: “…..omissis….. - Trattamento: al momento l’offerta impiantistica del trattamento di rifiuto indifferenziato nella Regione si basa su due tipologie di impianti: TMB/TBM – Trattamento meccanico biologico – che tratta il rifiuto indifferenziato dove è ancora presente la frazione organica, e i TM (sono al momento in esercizio soltanto 3 impianti di questa tipologia) che trattano i rifiuti indifferenziati senza la presenza di frazione organica. Al momento non è garantita l’autosufficienza su base di ATO mentre è garantita l’autosufficienza su scala regionale. In particolare, alcuni ATO hanno maggiori capacità di trattamento rispetto a quelle richieste mentre per l’ATO Città metropolitana di Roma Capitale non risultano soddisfatte, anche ricordando che l’impianto di Albano Laziale per effetto dell’incendio del 2016 non è in esercizio; - Smaltimento: la maggiore criticità al momento presente nella Regione è la scarsa disponibilità di discariche per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento del rifiuto indifferenziato e dagli scarti derivanti dal recupero della frazione differenziata. L’esigenza di volumi disponibili di discarica rappresenta una fase indispensabile del ciclo. Questo principio implica che ogni ATO debba essere dotato di almeno una discarica per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani. Laddove l’estensione demografica dell’ATO lo richieda (ATO Città Metropolitana di Roma Capitale) dovrà essere garantita la presenza di più siti di discarica nel rispetto della prossimità e della responsabilità del produttore. Questo in coerenza con quanto stabilito dalla l.r. 27/1998 art. 11, comma 2. Per le ragioni sopra indicate è fatto obbligo che ogni ATO debba avere uno o più impianti di trattamento e una o più discariche per il proprio territorio, le cui volumetrie siano correlate ai fabbisogni di piano per l’ATO stesso. Nella localizzazione dei nuovi impianti di ciascun ATO è necessario garantire un criterio di omogeneità territoriale, in modo da non determinare carichi ambientali laddove la capacità di trattamento degli impianti soddisfa il fabbisogno dell’intero ATO. In particolare, per l’ATO di Città metropolitana di Roma Capitale, che costituisce ATO unico in coerenza a quanto stabilito all’articolo 1, commi 2 e 44 della legge 56/2014, al fine di garantire una equa ripartizione della responsabilità del produttore e di attivare le giuste azioni finalizzate alla massimizzazione della raccolta differenziata in ogni territorio, anche al fine di minimizzare gli impatti su un unico impianto di discarica, data la dimensione demografica, è necessario prevedere più impianti di discarica, in considerazione della popolazione residente nell’ATO stesso e della prossimità al luogo di produzione. 01/04/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 33 - Supplemento n. 2 Pertanto ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera b), della l.r. 27/1998 in coerenza con gli atti già adottati da Roma Capitale, è fatto obbligo di realizzare uno o più impianti di trattamento e una o più discariche sul territorio di Roma Capitale per rispondere all’autosufficienza di Roma Capitale ed uno o più impianti di trattamento e una o più discariche sul territorio di Città metropolitana di Roma Capitale (esclusa Roma Capitale) per rispondere ad una autosufficienza della Città metropolitana di Roma Capitale (esclusa Roma Capitale), sulla base delle omogeneità delle esigenze di trattamento e smaltimento. Anche nel caso di specie, in caso di deficit impiantistico come sopra individuato, sarà riconosciuto il vantaggio economico al territorio ricevente correlato a quanto già previsto nel presente Piano per ATO diversi, con decorrenza dal 1 gennaio 2022.” CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili che ad oggi è stato prorogato con Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, fino al 30 aprile 2021; CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologia e del carattere diffusivo che sta assumendo l'epidemia da COVID-19 e che la gestione dei rifiuti costituisce servizio pubblico essenziale, ai sensi degli articoli 177 e seguenti del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, direttamente attinente alla tutela del diritto alla salute e alla tutela dell’ambiente; VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00015 del 25 marzo 2020, vigente per il periodo di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 a livello nazionale, recante: “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006. Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani.”, con la quale a seguito delle criticità connesse alla gestione dei rifiuti urbani per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state adottate forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti urbani, quali: l’interruzione della raccolta differenziata nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, ed il conferimento di tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, nell’indifferenziato e la possibile attivazione di un circuito dedicato di raccolta dei rifiuti indifferenziati, provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, nel rispetto dell’ordine prioritario previsto dall'Ordinanza, in primis l'avvio di tali raccolte dedicate a incenerimento, laddove non possibile agli impianti TMB “se garantiscono l’igienizzazione del rifiuto nel corso del trattamento biologico (bioessicazione o stabilizzazione) e la protezione degli addetti dal rischio biologico, agli impianti di sterilizzazione” e laddove non possibili tali modalità di gestione “i rifiuti sono conferiti direttamente in discarica, senza alcun trattamento preliminare (previo inserimento dei sacchetti integri all’interno di appositi big-bags)”; VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00022 del 01/04/2020, vigente per il periodo di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 a livello nazionale, recante: “Ulteriori 01/04/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 33 - Supplemento n. 2 misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006. Ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti con ricorso a regimi straordinari, al fine di evitare l’interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti.”; VISTA la nota prot.026 del 25/03/2021 ai conferitori e alla Regione Lazio, assunta al prot. n.0268692 del 26/03/2021, con la quale la società MAD S.r.l ha comunicato la disponibilità di volumi residui presso la discarica di Roccasecca, Località Cerreto- Bacino IV per non più di 5 giorni; VISTA inoltre la nota prot. n. 27 del 25.03.2021, assunta al prot. reg. n. 268696 del 26/03/2021, della società MAD Discarica Roccasecca, Località Cerreto – Bacino V, con la quale, a seguito della Ordinanza del GIP del Tribunale di Roma, comunica la sospensione dei lavori di realizzazione presso la discarica Roccasecca, Località Cerreto, del Bacino V, autorizzato con Determinazione n. G 15189 del 14/12/2020; VISTA la Determinazione n. G00604 del 25/01/2021, recante “Modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale G08166/2016 cosi come modificata dalla determinazione G15189 del 14/12/2020 - Soc. MAD srl” con la quale è stata, inoltre, approvata la proposta di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla determinazione G08166/2016 e G15189/2020, ai sensi dell'art. 29-nonies del Titolo III bis del D.lgs. 152/2006, per la realizzazione all’interno del lotto 1 del Bacino V, dei sub lotti 1A e 1B, secondo l’istanza, la relazione tecnica, il cronoprogramma lavori e la planimetria, allegati al prot. 11/2021 e acquisiti al protocollo regionale n. 60471/2021; TENUTO CONTO che il cronoprogramma dei lavori di realizzazione del sub lotto 1A del bacino V, approvato con la Determinazione n. G00604 del 25/01/2021, prevedeva la fine dei lavori con collaudo funzionale finale, in data 25 marzo 2021 e non risulta anticipatamente alcuna comunicazione circa il ritardo sul cronoprogramma autorizzato; VISTA nota prot. n. 273708 del 29/03/2021 con cui si è provveduto a diffidare la società MAD srl dal porre in essere atti contrari a quanto autorizzato e al rispetto del cronoprogramma dei lavori del sub lotto 1A del bacino V, approvato con la Determinazione n. G00604 del 25/01/2021 e si prescriveva riscontro entro 24 ore dal ricevimento, non pervenuto nei termini; VISTA la nota prot. n. 280275 del 30/03/2021 con cui, a seguito di ispezione di ARPA Lazio in pari data, costatata la sospensione dei lavori, si è ordinato alla società l’immediata ripresa dei lavori e di dare comunicazione dei tempi previsti per l’ultimazione del sub lotto 1A, per il collaudo funzionale e per la prestazione delle necessarie garanzie finanziarie; VISTA la nota prot. n. 283042 pervenuta solo in data 31/03/2021, di riscontro da parte della Società MAD srl alle succitate note; VISTE le note prot. AMA n. 24430.E del 25.03.2021, prot. AMA n. 24635.E del 25.03.2021, prot. AMA 25042.E del 29.03.2021, prot. AMA 24866.U del 26.03.2021, prot. AMA 24924.E del 27.03.2021, con le quali a seguito dell’imminente chiusura della discarica di Roccasecca per esaurimento del bacino IV ad ulteriori conferimenti degli scarti dei TMB e ritardo da parte della società MAD nella prevista attivazione del sub lotto 1A del bacino V, rappresenta la conseguente chiusura parziale ai conferimenti da parte dei TMB della E.Giovi Srl (450 ton/giorno) e totali da 01/04/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 33 - Supplemento n. 2 parte degli impianti di proprietà della SAF S.p.A. (180 ton/giorno) e della Ecosystem S.p.A. (70 ton/giorno) per i flussi di rifiuto solido urbano (CER 200301) raccolti da AMA nel Comune di Roma Capitale e pertanto l’impossibilità di procedere alla raccolta e al successivo conferimento presso i suddetti impianti, con grave rischio per la salute dei cittadini di Roma derivante dall’impossibilità di raccogliere i rifiuti; VISTA la nota prot. n.151 del 26/ 03/2021 della SAF s.p.a. assunta al prot. regionale n 0269885 del 26/03/2021 con la quale la società comunica che un’eventuale interruzione del servizio di smaltimento nella tempistica indicata determinerebbe una inevitabile situazione emergenziale, almeno nella Provincia di Frosinone, e conseguentemente non sussistendo allo stato attuale soluzioni alternative che consentano lo smaltimento dello scarto dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti dalla Provincia di Frosinone e lavorati preso l’impianto SAF di Colfelice, anche il servizio di raccolta e conferimento da parte dei Comuni sarebbe interrotto; TENUTO CONTO di quanto rappresentato dai tecnici e dall’Assessore Ambiente di Roma Capitale, nella riunione delle ore 12.30 del 30 marzo 2021 presso la sala Aniene alla presenza del Prefetto di Roma e di ARPA Lazio, convocata dal Capo di Gabinetto della Regione Lazio; TENUTO CONTO di quanto rappresentato dalla SAF spa, dal Presidente della Provincia di Frosinone e dal Prefetto di Frosinone, nella riunione delle 17.00 del 30 marzo 2021 presso la sala Aniene, convocata dal Capo di Gabinetto della Regione con la presenza di ARPA Lazio; TENUTO CONTO degli esiti della riunione in modalità videoconferenza tenutasi il 30 marzo alle ore 15.00, con i gestori delle discariche del Lazio della società Ecologia Viterbo srl e della società MAD srl, convocata con nota prot. n. 278492 del 30/03/2021, con presenza di ARPA Lazio, nella quale AMA spa ha rappresentato, a seguito della chiusura del bacino IV della discarica di Roccasecca, le necessità di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti urbani raccolti nel territorio di Roma e le disponibilità impiantistiche di smaltimento dei suddetti gestori di discarica; TENUTO CONTO che allo scopo di garantire maggiori disponibilità al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti prodotti dal territorio di Roma Capitale, la Regione Lazio ha prorogato con D.G.R. Lazio n. 1066 del 30/12/2020 anche per l'anno 2021, l ’Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo in favore del Comune di Roma per la gestione dei rifiuti indifferenziati urbani prodotto nel territorio di Roma Capitale, attivo fin dal 2014 con D.G.R n. 546 del 05/08/2014 ed ad oggi prorogato annualmente; VISTO l’Accordo tra la Regione Toscana e la Regione Lazio per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti da Roma Capitale, approvato con D.G.R. Lazio n. 69 del 25/02/2020 della durata di 7 mesi e scadenza al 02/10/2020, che AMA spa non ha mai reso operativo, a causa della temporanea diminuzione dei rifiuti in periodo Covid-19; VISTA la nota prot. n. 283509 del 31/03/2021 con la quale la Regione Lazio richiede un nuovo accordo e/o proroga dell’Accordo di cui sopra sottoscritto in data 2/3/2020 tra la Regione Lazio e la Regione Toscana, per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati in impianti situati nella Regione Toscana, a seguito della nuova esigenza rappresentata da AMA S.p.A. in virtù della situazione di criticità che si è venuta a creare per la chiusura della discarica di Roccasecca (FR) anche in conseguenza delle vicende giudiziarie che hanno riguardato la Società responsabile della gestione; 01/04/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 33 - Supplemento n. 2 CONSIDERATO che i suddetti Accordi, come previsto dall'art 182 comma 3 del d,lgs, 152/2006 costituiscono eccezionale deroga del divieto di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti alle condizioni previste dalla normativa citata; VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 27 novembre 2019, n. Z00003 recante: “Misure per affrontare le situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente cagionate dall'irregolare gestione dei rifiuti presso il Comune di Roma Capitale - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.” che ordinava a Roma Capitale e, in base al contratto di servizio in essere, alla società AMA s.p.a., tra le Azioni immediate: “2) Allo scopo di garantire maggiori disponibilità al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti prodotti dal territorio di Roma Capitale, entro 10 giorni dalla notifica della presente ordinanza: a) di avviare la procedura per selezionare impianti di conferimento all’estero; “ VISTA la nota prot. 275128 del 29/03/2020 con la quale è stato richiesto ad AMA spa, di fornire i dati di trattamento e smaltimento fuori Regione a seguito degli Accordi Regionali sopracitati sottoscritti ai sensi dell'art. 182 del d.lgs. 152/2006, e sulla procedura di gara per selezionare impianti di conferimento all’estero; VISTA la nota, assunta al prot. n 277301 30/03/2021 del 30/03/2020, con la quale AMA Spa comunica che a seguito dell’attivazione di un protocollo per il supporto tecnico da parte di INVITALIA S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza, ad oggi sono state definite solo le strategie delle procedure da esperire ed è stata predisposta la documentazione di gara, ma che ai fini della pubblicazione delle procedure rimangono ancora da definire gli ultimi aspetti tecnici; DATO ATTO che AMA spa, per far fronte all’emergenza scaturita dalla chiusura della discarica di Roccasecca, ha provveduto a ridistribuire il carico su altri impianti TMB che hanno la possibilità di conferire i relativi scarti verso discariche diverse da quella di Roccasecca e resterebbero pertanto da trattare 365 t/g, parte di quelle che E.Giovi Srl non potrebbe più trattare, i cui scarti di trattamento sarebbero quantificabili in 200 t/g per i quali si renderebbe necessario trovare spazi impiantistici di smaltimento; DATO ATTO che SAF ha quantificato in 140 t/giorno gli scarti derivanti dal trattamento presso il proprio TMB, per i quali si renderebbe necessario trovare spazi impiantistici di smaltimento, a far data dal 7 aprile; DATO ATTO che CSA ha quantificato in 100 t/giorno gli scarti derivanti dal trattamento presso il proprio TMB, per i quali si renderebbe necessario trovare spazi impiantistici di smaltimento; PRESO ATTO della ulteriore disponibilità manifestata dai titolari di impianti di discarica del Lazio a incrementare il deposito degli scarti in maggior quantità, aumentando se necessario i turni di lavoro e l’apertura festiva e prefestiva degli impianti: da 40 t/g a 80 t/g presso MAD srl (Civitavecchia Fosso Crepacuore) e di 300 t/giorno a 320 t/g, presso Ecologia Viterbo srl; TENUTO CONTO che la Regione non ha ancora fissato la tariffa per il conferimento in discarica per Ecologia Viterbo srl; 01/04/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 33 - Supplemento n. 2 TENUTO CONTO che il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con D.C.R. n.4 del 5 agosto 2020, mappa il quadro del fabbisogno e dell’impiantistica presente nel territorio regionale stabilendo: 1. con riferimento al trattamento di rifiuto indifferenziato, che l’offerta impiantistica nella regione (TMB/TBM e TM) garantisce l’autosufficienza a livello regionale, mentre non soddisfa il requisito dell’autosufficienza su base di ATO a causa dello scompenso tra produzione e trattamento dei rifiuti di Roma Capitale, anche in ragione del basso tasso di crescita della raccolta differenziata; 2. con riferimento allo smaltimento la maggiore criticità al momento presente nella Regione Lazio è la scarsa disponibilità di discariche per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento del rifiuto indifferenziato e dagli scarti derivanti dal recupero della frazione differenziata e, a maggiore ragione per questa tipologia di impianto, rimane insoddisfatto il principio dell’equa responsabilizzazione del territorio di Roma Capitale, non in grado di assolvere autonomamente agli obiettivi di chiusura del ciclo. CONSIDERATO altresì che per l’impianto AMA TMB di Rocca Cencia, 301 di cui alle Determinazioni regionali B2519/2011, G09599 del 13/09/2020, è stata presentata istanza di modifica sostanziale per il progetto di revamping dell’impianto TMB sulla base delle indicazioni dell’Autorità Giudiziaria, ed avviato il procedimento istruttorio della Conferenza dei servizi per il riesame del progetto di modifica sostanziale; RICHIAMATA la nota di Roma capitale n. 25631 in data 30/3/2021 con la quale sulla base delle considerazioni in essa riportate “ritiene inammissibile ogni ulteriore proroga all’autorizzazione dell’esistente” dichiarando di non essere a conoscenza del progetto presentato da AMA spa, e manifesta la volontà di chiedere la revoca dell’AIA per la parte di trattamento e Trasferenza; RILEVATO che, ad oggi Roma Capitale non si è ancora dotata della necessaria impiantistica di trattamento e smaltimento per il fabbisogno necessario alle esigenze di Roma Capitale, stimato già nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 49 del 31/01/2019, recante “Approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio Linee Strategiche”, e successivamente approvato nel Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con D.C.R. 4 del 5 agosto 2020; VALUTATO il perdurare della mancata autosufficienza impiantistica in termini di trattamento e smaltimento dei rifiuti di Roma Capitale, che produce circa il 60 % dei rifiuti urbani prodotti nella Regione Lazio; VISTA la nota prot. n. 63581 del 22/01/2020 recante ad oggetto: “Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020. Diffida ad adempiere.” con la quale si è diffidata la Provincia di Latina e tutti i suoi Comuni, ad ottemperare alle prescrizioni del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020 e all’art.11 della Legge regionale 09 Luglio 1998, n. 27, che stabilisce: “1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti sul BUR, le province adottano, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 17/1986, in quanto compatibili, i piani provinciali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)…….omissis…. 5. I piani provinciali sono adeguati, in relazione alle variazioni del piano regionale di gestione dei rifiuti, con le modalità previste per la loro adozione.” 01/04/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 33 - Supplemento n. 2 RILEVATO che non ci sono impianti di discarica attivi nell’ATO Latina, a seguito della chiusura della discarica, localizzata nel comune di Latina (LT) in località Borgo Montello e che gli scarti di trattamento vengono conferiti fuori ATO; RILEVATO che, ad oggi la Provincia di Latina, non si è ancora dotata della necessaria impiantistica di trattamento e smaltimento per il fabbisogno necessario al proprio ATO Latina, stimato già nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 49 del 31/01/2019, recante “Approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio Linee Strategiche”, e successivamente approvato nel Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con D.C.R. 4 del 5 agosto 2020; RITENUTO, in via provvisoria, e per il periodo di durata della presente Ordinanza, considerata l’emergenza e l’urgenza e nelle more della fissazione della tariffa da parte della Regione Lazio, di applicare la stessa tariffa della MAD di Roccasecca alla discarica di Ecologia Viterbo srl , fatti salvi conguagli quando la stessa sarà fissata dalla Regione; RITENUTO necessario assumere tutte le possibili iniziative atte a consentire la prosecuzione delle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, anche mediante ricorso a procedure straordinarie, sussistendo i presupposti di eccezionalità e di urgente necessità richiesti, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all’art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente; ORDINA ALLO SCOPO DI ASSICURARE LA FASE DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI RELATIVA ALLO SMALTIMENTO Fino alla data del 6 aprile 2021: All’Amministrazione Giudiziaria di E.Giovi nel Comune di Roma gestore degli impianti TMB 1 e 2 di Malagrotta, di conferire gli scarti prodotti, pari a 200 t/g, presso la discarica Ecologia Viterbo srl, non essendo disponibile alcuna capacità di smaltimento in discarica nel sub ambito di Roma Capitale, e non essendo sufficiente quella disponibile nella Città Metropolitana di Roma; Alla Centro Servizi Ambientali srl gestore dell’impianto di trattamento di Castelforte (LT), di conferire gli scarti prodotti pari, a 100 t/giorno, presso la discarica Ecologia Viterbo spa, non essendo disponibile alcuna capacità di smaltimento in discarica nell’ATO Latina; a far data dal 7 aprile 2021 e fino al 12 aprile 2021: All’Amministrazione Giudiziaria di E.Giovi nel Comune di Roma gestore degli impianti TMB 1 e 2 di Malagrotta di conferire gli scarti prodotti, pari a 200 t/g, presso la discarica Ecologia Viterbo srl, non essendo disponibile alcuna capacità di smaltimento in discarica nel sub ambito di Roma Capitale, e non essendo sufficiente quella disponibile nella Città Metropolitana di Roma; 01/04/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 33 - Supplemento n. 2 Alla Centro Servizi Ambientali srl gestore dell’impianto di Castelforte (LT) di conferire gli scarti prodotti dall’impianto pari a 100 t/giorno presso la discarica Ecologia Viterbo srl , non essendo disponibile alcuna capacità di smaltimento in discarica nell’ATO Latina; Alla SAF spa, gestore dell’impianto di TMB di Colfelice (FR) di conferire, gli scarti prodotti pari a 100 t/giorno rispettivamente: 20 t/g presso la discarica Ecologia Viterbo srl, e 80 t/g presso la discarica (Civitavecchia Fosso Crepacuore), non essendo disponibile alcuna capacità di smaltimento in discarica nell’ATO Frosinone; A far data dal 13 aprile 2021: All’Amministrazione Giudiziaria di E.Giovi nel Comune di Roma gestore degli impianti TMB 1 e 2 di Malagrotta –di conferire gli scarti prodotti, pari a 100 t/g, presso la discarica Ecologia Viterbo srl, non essendo disponibile alcuna capacità di smaltimento in discarica nel sub ambito di Roma Capitale, e non essendo sufficiente quella disponibile nella Città Metropolitana di Roma; Alla Centro Servizi Ambientali srl gestore dell’impianto di Castelforte (LT), di conferire gli scarti prodotti pari a 100 t/giorno, presso la discarica Ecologia Viterbo srl, non essendo disponibile alcuna capacità di smaltimento in discarica nell’ATO Latina; Alla SAF spa gestore dell’impianto di TMB di Colfelice (FR) di conferire, gli scarti prodotti pari a 140 t/giorno rispettivamente: 100 t/g presso la discarica Ecologia Viterbo srl, e 40 t/g presso la discarica (Civitavecchia Fosso Crepacuore) non essendo disponibile alcuna capacità di smaltimento in discarica nell’ATO Frosinone; 1) ai gestori degli impianti di smaltimento MAD srl (Civitavecchia Fosso Crepacuore) ed Ecologia Viterbo srl (Viterbo) di garantire la massima operatività, con turni ulteriori di lavoro anche nei festivi e prefestivi, per soddisfare le richieste di smaltimento sopra indicate; 2) al gestore della discarica Ecologia Viterbo srl, di applicare, in via provvisoria e per il periodo di durata della presente Ordinanza, considerata l’emergenza e l’urgenza e nelle more della fissazione della tariffa da parte della Regione Lazio, la stessa tariffa applicata dalla MAD di Roccasecca, fatti salvi i conguagli; 3) ad Arpa Lazio di verificare il rispetto delle prescrizioni impartite. ALLO SCOPO DI GARANTIRE LA STABILITÀ DEL COMPLESSIVO SISTEMA DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI 1) a Roma Capitale e ad AMA spa, di porre in essere entro il 12 aprile 2021 ogni attività amministrativo contabile finalizzata ad assicurare i rapporti con soggetti fornitori quali, a titolo non esaustivo: stipula di accordi in ambito interregionale e contratti ulteriori rispetto a quelli vigenti, per almeno 100 t/g per raggiungere l’autosufficienza impiantistica in termini di trattamento e smaltimento dei rifiuti di Roma Capitale. 2) Ad AMA spa di porre in essere entro 20 giorni a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, tutti gli adempimenti per l’avvio della procedura di gara per la selezione di impianti di conferimento all’estero, come già richiesto con ordinanza del 27/11/2019, attraverso il 01/04/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 33 - Supplemento n. 2 supporto tecnico di INVITALIA S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza, di cui ad oggi risultano essere state definite solo le strategie delle procedure da esperire; 3) A Roma Capitale e ad AMA spa di chiarire, entro il 15 aprile 2021, relativamente al progetto di revamping del TMB di Roccia Cencia presentato da AMA e Amministrazione giudiziaria E.Giovi, in data 5/03/2021, la propria posizione, anche in considerazione della conferenza di servizi fissata al 27/04/2021, alla luce della richiamata nota di Roma Capitale del 30/03/2021 con la quale ha manifestato, tra l’altro, la volontà di chiedere la revoca dell’AIA per la parte di trattamento e Trasferenza dell’impianto, e nel caso, di individuare le soluzioni sostitutive, immediatamente percorribili, della capacità di trattamento attualmente assorbita dal TMB di Rocca Cencia. 4) a Roma Capitale e ad AMA spa, entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, di trasmettere un piano impiantistico ai fini dell’autosufficienza in termini di trattamento, trasferenza e smaltimento, in cui ci si impegni a realizzare una rete integrata e adeguata di impianti ai sensi dell’art. 182-bis del d.lgs. 152/2006; 5) alla Provincia di Latina, entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, di trasmettere un piano impiantistico ai fini dell’autosufficienza in termini di trattamento, trasferenza e smaltimento in cui ci si impegni a realizzare una rete integrata e adeguata di impianti ai sensi dell’art. 182-bis del d.lgs. 152/2006. La presente ordinanza ha validità fino al 20 Aprile 2021. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Transizione Ecologica, al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Prefetto di Roma, al Prefetto di Viterbo, al Prefetto di Frosinone, al Prefetto di Latina, e notificata all'ARPA Lazio, a Roma Capitale, alla Città metropolitana di Roma Capitale, alla Provincia di Frosinone, alla Provincia di Latina, alle società AMA spa, E.Giovi Amministrazione Giudiziaria, SAF spa, CSA srl, Ecologia Viterbo srl, MAD srl. Ai sensi dell’art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27, in caso di inosservanza della presente ordinanza saranno adottate in via sostitutiva dalla Regione, tutte le iniziative necessarie a garantirne l’ottemperanza, anche attraverso la successiva individuazione di uno o più soggetti attuatori delle singole prescrizioni, nonché comunicati all’Autorità giudiziaria i responsabili delle condotte omissive; e che qualora a seguito dell’attivazione di tali poteri sostitutivi, si rendono necessarie deroghe normative, queste saranno oggetto di successivo provvedimento. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Il Presidente Nicola Zingaretti
Pontinia (LT) dall'ambiente, alla difesa dei diritti civili e sociali, dalla politica alla tecnica. Si riportano stralciriportandone autori. Nota: qualora si ritenga la pubblicazione (o i commenti) siano lesivi o notizie superate si prega di comunicarlo con mail giorgio.libralato@gmail.com e saranno rimossi. Oppure allo stesso modo si può esercitare il diritto di replica. Qualora si ritenga che una pubblicazione o parte di essa ledano i diritti di copyright o di autore saranno rimossi
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