Con riferimento all’articolo
non firmato dal titolo “Ecoambiente dopo
i prelievi Arpa: «Bonifica riuscita»- Borgo Montello I lavori di risanamento e
messa in sicurezza intrapresi a partire dal 2010 avrebbero dato gli esiti
sperati” «Il sito che ospita le discariche non è più contaminato rispetto alla
situazione pre-bonifica» riportato oggi a pag. 17 del quotidiano “Latina
editoriale oggi” non si comprende se la fonte sia la società, che può
dichiarare ciò che vuole, oppure una libera interpretazione della Redazione. In
ogni caso non corrisponde al vero o almeno non corrisponde alla relazione, alle
analisi e agli esami effettuati, in contraddittorio all’interno della discarica
di Borgo Montello. Infatti, in entrambi i siti, in diversi piezometri si sono
verificati una lunga serie di non conformità che farebbero pensare che non solo
non c’è stata la bonifica, ma che addirittura la situazione potrebbe essere
peggiorata rispetto ai dati preesistenti al progetto di bonifica. Di seguito si
riportano, infatti, ampi stralci della relazione dell’Arpa Lazio cui si fa
riferimento nell’articolo. I cittadini sono “abituati” da quasi 50 anni di
“errori”, di scelte sbagliate, di autorizzazioni illegittime, comunque di
inquinamento che continua tuttora come dimostrano inequivocabilmente le stesse
analisi Arpa Lazio e come dimostrano, purtroppo, le giornaliere (o quasi)
ventatine di puzza, aerosol e inquinanti vari nelle case in via Monfalcone.
Quasi 50 anni di cronaca nera, processi, disastro ambientale in atto che
dovrebbe essere stato sufficiente a far chiudere il sito tra indagini,
sequestri, arresti, confische, condanne definitive per inquinamento, interventi
della mafia, vittime civili, migliaia di pagine delle commissioni contro mafie
ed ecomafie. Purtroppo a volte con la compiacenza di alcuni rappresentanti
istituzionali (anche di chi faceva parte della commissione antimafia),
dirigenti o commissari e anche di una certa parte dell’informazione. A volte
anche finanziata (anche sotto forma di pubblicità) da imprenditori del settore.
Quest’articolo arriva, guarda caso, mentre la conferenza dei sindaci dovrebbe
indicare i siti, in regione sta per essere approvato (o almeno sta per arrivare
in aula), il piano regionale dei rifiuti.
Estratto della relazione
tecnica dell’Arpa Lazio protocollo 0028319 del 07/05/2020 avente per Oggetto:
Discarica di Borgo Montello, loc. Borgo Montello – Latina (LT). Trasmissione
esiti analitici campionamento in contraddittorio acque sotterranee.
Gli esiti degli accertamenti analitici restituiti laboratorio
di ARPA Lazio – per il settore di pertinenza della Ecoambiente S.r.l. – hanno
evidenziato, limitatamente ai parametri analizzati e nei limiti di sensibilità
dei metodi adottati:
per il campione di acqua di falda prelevato dal
piezometro identificato con la sigla MW6 (NRG 2398 del 11.02.2020); la non
conformità dei parametri analizzati rispetto alle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) previste dalla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V della Parte
IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i seguenti parametri: metalli e
metalloidi: Arsenico in concentrazione pari a 41,6 μg/l (la CSC risulta pari a
10 μg/l);
Ferro in concentrazione pari a 10400 μg/l (la CSC
risulta pari 200 μg/l); Manganese in concentrazione pari a 187 μg/l (la CSC
risulta pari a 50 μg/l), per i composti organici alifatici clorurati
cancerogeni: Triclorometano (cloroformio) in concentrazione pari a 2,8 μg/l (la
CSC risulta pari a 0,15 μg/l).
per il campione di acqua di falda prelevato dal
piezometro identificato con la sigla MWP4 (NRG 2400 del 11.02.2020); la non
conformità dei parametri analizzati rispetto alle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) previste dalla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V della Parte
IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i seguenti parametri: metalli e
metalloidi: Arsenico in concentrazione pari a 15,5 μg/l (la CSC risulta pari a
10 μg/l);
Ferro in concentrazione pari a 17800 μg/l (limite
proposto da ISS pari a la CSC risulta pari 200 μg/l); Manganese in
concentrazione pari a 1410 μg/l (la CSC risulta pari a 50 μg/l); per i composti
organici alifatici clorurati cancerogeni: Triclorometano (cloroformio) in
concentrazione pari a 2 μg/l (la CSC risulta pari a 0,15 μg/l); per i
clorobenzeni: 1,4-Diclorobenzene in concentrazione pari a 4,0 μg/l (la CSC risulta
pari a 0,5 μg/l);
per il campione di acqua di falda prelevato dal
piezometro identificato con la sigla C1 (N.R.G.2404 del 11.02.2020); la non
conformità dei parametri analizzati rispetto alle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) previste dalla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V della Parte
IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i seguenti parametri: metalli e
metalloidi:
Arsenico in concentrazione pari a 20,3 μg/l (la CSC
risulta pari a 10 μg/l); Ferro in
concentrazione pari a 373 μg/l (limite proposto da ISS
pari a la CSC risulta pari 200 μg/l);
Manganese in concentrazione pari a 1650 μg/l (la CSC
risulta pari a 50 μg/l); per i composti organici alifatici clorurati
cancerogeni: Triclorometano (cloroformio) in concentrazione pari a 1,3 μg/l (la
CSC risulta pari a 0,15 μg/l);
per il campione di acqua di falda prelevato dal
piezometro identificato con la sigla
MW24 (NRG 2526 del 11.02.2020); la non conformità dei
parametri analizzati rispetto alle concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC) previste dalla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V della Parte IV del D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii., per i seguenti parametri: metalli: Ferro in concentrazione
pari a 354 μg/l (la CSC risulta pari 200 μg/l); Manganese in concentrazione
pari a 119 μg/l (la CSC risulta pari a 50 μg/l); per i composti organici
alifatici clorurati cancerogeni: Triclorometano (cloroformio) in concentrazione
pari a 2,7 μg/l (la CSC risulta pari a 0,15 μg/l);
con la sigla MW25 (NRG 2527 del 11.02.2020); la non
conformità dei parametri analizzati rispetto alle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) previste dalla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V della Parte
IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i seguenti parametri:
metalloidi: Arsenico in concentrazione pari a 38,3
μg/l (la CSC risulta pari a 10 μg/l); per i composti organici alifatici
clorurati cancerogeni: Triclorometano (cloroformio) in concentrazione pari a
1,6 μg/l (la CSC risulta pari a 0,15 μg/l); per i composti organici alifatici
clorurati non cancerogeni: 1,2-Dicloropropano in concentrazione pari a 0,3 μg/l
(la CSC risulta pari a 0,15 μg/l);
per il campione di acqua di falda prelevato dal
piezometro identificato con la sigla PM5 (N.R.G.2529 del 11.02.2020); la non
conformità dei parametri analizzati rispetto alle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) previste dalla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V della Parte
IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i seguenti parametri: metalli: Manganese
in concentrazione pari a 442 μg/l (la CSC risulta pari a 50 μg/l); per i
composti organici alifatici clorurati cancerogeni: Triclorometano (cloroformio)
in concentrazione pari a 1,3 μg/l (la CSC risulta pari a 0,15 μg/l);
per il campione di acqua di falda prelevato dal
piezometro identificato con la sigla PM8 (N.R.G.2530 del 11.02.2020); la non
conformità dei parametri analizzati rispetto alle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) previste dalla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V della Parte
IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i seguenti parametri: composti organici
alifatici clorurati cancerogeni: Triclorometano (cloroformio) in concentrazione
pari a 0,5 μg/l (la CSC risulta pari a 0,15 μg/l);
per il campione di acqua di falda prelevato dal
piezometro identificato con la sigla
PM9 (N.R.G.2531 del 11.02.2020); la non conformità dei
parametri analizzati rispetto alle concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC) previste dalla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V della Parte IV del D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii., per i seguenti parametri: metalli: Cromo VI in
concentrazione limite pari a 5 μg/l (la CSC risulta pari a 5 μg/l); per i
composti organici alifatici clorurati cancerogeni: Triclorometano (cloroformio)
in concentrazione pari a 0,7 μg/l (la CSC risulta pari a 0,15 μg/l); ); per i
composti organici alifatici clorurati non cancerogeni: 1,2,3-Tricloropropano in
concentrazione pari a 0,1 μg/l (la CSC risulta pari a 0,001 μg/l).
Gli accertamenti analitici – per il settore di
pertinenza della Ind.Eco. S.r.l. – restituiti dal laboratorio di ARPA Lazio
hanno evidenziato, limitatamente ai parametri analizzati e nei limiti di
sensibilità dei metodi adottati:
per il campione di acqua di falda prelevato dal
piezometro identificato con la sigla MW21 (N.R.G.2695 del 13.02.2020); la non
conformità dei parametri analizzati rispetto alle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) previste dalla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V della Parte
IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i seguenti parametri: metalli: Manganese
in concentrazione pari a 1830 μg/l (la CSC risulta pari a 50 μg/l); per i
composti organici alifatici clorurati cancerogeni: Triclorometano (cloroformio)
in concentrazione pari a 0,6 μg/l (la CSC risulta pari a 0,15 μg/l);
per il campione di acqua di falda prelevato dal
piezometro identificato con la sigla MW38 (N.R.G.2696 del 11.02.2020); la non
conformità dei parametri analizzati rispetto alle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) previste dalla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V della Parte
IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i seguenti parametri: metalli: Cromo VI
in concentrazione limite pari a 6,1 μg/l (la CSC risulta pari a 5 μg/l); per i
composti organici alifatici clorurati cancerogeni: Triclorometano (cloroformio)
in concentrazione pari a 0,4 μg/l (la CSC risulta pari a 0,15 μg/l);
per il campione di acqua di falda prelevato dal
piezometro identificato con la sigla MW37 (N.R.G.2697 del 13.02.2020); la non
conformità dei parametri analizzati rispetto alle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) previste dalla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V della Parte
IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i seguenti parametri: metalli: Manganese
in concentrazione pari a 139 μg/l (la CSC risulta pari a 50 μg/l); per i
composti organici alifatici clorurati cancerogeni: Triclorometano (cloroformio)
in concentrazione pari a 0,7 μg/l (la CSC risulta pari a 0,15 μg/l);
per il campione di acqua di falda prelevato dal
piezometro identificato con la sigla MW16 (N.R.G.2698 del 13.02.2020); la non
conformità dei parametri analizzati rispetto alle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) previste dalla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V della Parte
IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i seguenti parametri: metalli: Manganese
in concentrazione pari a 807 μg/l (la CSC risulta pari a 50 μg/l); per i
composti organici alifatici clorurati cancerogeni: Triclorometano (cloroformio)
in concentrazione pari a 0,8 μg/l (la CSC risulta pari a 0,15 μg/l);
per il campione di acqua di falda prelevato dal
piezometro identificato con la sigla MW1 (N.R.G.2861 del 17.02.2020); la non
conformità dei parametri analizzati rispetto alle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) previste dalla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V della Parte
IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i seguenti parametri: metalloidi:
Arsenico in concentrazione pari a 140 μg/l (la CSC risulta pari a 10 μg/l); per
i composti organici alifatici clorurati cancerogeni: Triclorometano
(cloroformio) in concentrazione pari a 2,3 μg/l (la CSC risulta pari a 0,15
μg/l);
per il campione di acqua di falda prelevato dal
piezometro identificato con la sigla MW8 (N.R.G.2864 del 17.02.2020); la non
conformità dei parametri analizzati rispetto alle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) previste dalla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V della Parte
IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i seguenti parametri: metalli e
metalloidi:
Arsenico in concentrazione pari a 15 μg/l (la CSC
risulta pari a 10 μg/l); Manganese in concentrazione pari a 68 μg/l (la CSC
risulta pari a 50 μg/l); per i composti organici alifatici clorurati
cancerogeni: Triclorometano (cloroformio) in concentrazione pari a 2,1 μg/l (la
CSC risulta pari a 0,15 μg/l); per i composti organici alifatici clorurati non
cancerogeni: 1,2- Dicloropropano in concentrazione pari a 0,4 μg/l (la CSC
risulta pari a 0,15 μg/l);
per il campione di acqua di falda prelevato dal
piezometro identificato con la sigla MW29 (N.R.G.2865 del 17.02.2020); la
conformità dei parametri analizzati rispetto alle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) previste dalla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V della Parte
IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
per il campione di acqua di falda prelevato dal
piezometro identificato con la sigla MW33 (N.R.G.2866 del 17.02.2020); la non
conformità dei parametri analizzati rispetto alle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) previste dalla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V della Parte
IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i seguenti parametri: metalli: Manganese
in concentrazione pari a 1090 μg/l (la CSC risulta pari a 50 μg/l); per i
composti organici alifatici clorurati cancerogeni: Triclorometano (cloroformio)
in concentrazione pari a 1,1 μg/l (la CSC risulta pari a 0,15 μg/l); per i
composti organici alifatici clorurati non cancerogeni: 1,2-Dicloropropano in
concentrazione pari a 0,4 μg/l (la CSC risulta pari a 0,15 μg/l).
Da una valutazione oggettiva dei dati riportati in
tabella 2 e 3, considerando un numero di punti di controllo pari a 21 (di cui
16 ottenuti dal monitoraggio condotto dal SSB – UoS suolo e bonifiche di Latina
e 5 dal monitoraggio effettuato nell’ambito dei controlli AIA), ed estendendo
le considerazioni all’invaso unico di discarica (pertinenza Ecoambiente e
pertinenza Ind.Eco.) emerge per i parametri Triclorometano, 1,2 Dicloropropano
e 1,4 Diclorobenzene la conformità alle
concentrazioni soglia di rischio (CSR) ottenute
dall’Analisi di Rischio sito specifica approvata con Determinazione n. 1522/2015 del 25.09.2015, anche se
gli stessi sono stati rinvenuti in falda con concentrazioni eccedenti rispetto
alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla Tabella 2 – Allegato 5
alla Parte IV – Titolo V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Nello specifico, il Triclorometano (Cloroformio) è
stato rivenuto oltre le CSC (valore più alto riscontrato in MW6 pari a 2,8 μg/l
quasi 19 volte superiore al valore limite della CSC) in 15 piezometri su 21
monitorati, ed anche se lo stesso è risultato conforme alle CSR la sua
dispersione in falda è risultata abbastanza diffusa, anche in considerazione
che lo stesso rientra tra le sostanze clorurate cancerogene; minori invece sono
state le eccedenze rispetto alle CSC del 1,2 Dicloropropano (rilevate in tre
piezometri rispetto ai 21 considerati) e del 1,4 Diclorobenzene (rilevato in un
piezometro su 21).
Per quanto concerne gli altri parametri la cui
concentrazione è risultata superiore rispetto alle Concentrazioni Soglia di
Contaminazione (CSC), non inclusi della simulazione di calcolo relativa all’analisi
di rischio sito specifica, e dunque sprovvisti di una Concentrazione Soglia di
Rischio (CSR) è stata rilevata la diffusa presenza di elementi appartenenti
alla famiglia dei metalli come L’Arsenico, il Ferro ed il Manganese, del Cromo
VI rinvenuto al di sopra delle CSC nei piezometri
MWE6 ed MW35, e pari al limite (5 μg/l) nel piezometro
PM9; del 1,2,3 Tricloropropano nei piezometri MW35 e PM9 e del 1,2 Dibromoetano
nel piezometro MW35 Alla luce di quanto sopra osservato, si ritiene necessario
procedere alla rimodulazione dell’Analisi di Rischio, per la determinazione
delle CSR, includendo nella simulazione di calcolo anche i parametri che negli
ultimi monitoraggi (Servizio SSB e AIA) sono risultati superiori rispetto alle
CSC, come il Cromo VI; l’1,2,3 Tricloropropano e l’1,2 Dibromoetano, ed
inserendo nell’analisi i dati più cautelativi relativi agli ultimi due anni di
monitoraggio.
Inoltre, tenuto conto che nell’AdR vengono considerati
i parametri volatili e semivolatili, che l’unica via di esposizione
potenzialmente attiva per i recettori umani viene indicata la potenziale
inalazione di vapori proveniente da falda acquifera, e considerato altresì che
il polder circoscrive l’area dei soli bacini (S1, S2 ed S3) di proprietà
Ecoambiente, si ritiene necessario che la rielaborazione della AdR preveda
anche l’individuazione precisa degli eventuali punti di conformità (PoC) delle
acque sotterranee e la loro esplicitazione nella AdR, nel rispetto di quanto
indicato nell’art.2 comma 43 del D.Lgs. 04/2008 e richiamato nel D.Lgs.
152/2006 . all’ Allegato 1 - CRITERI GENERALI PER L’ANALISI DI RISCHIO
SANITARIO AMBIENTALE SITO-SPECIFICA. Parte IV - Titolo V che si riporta qui
integralmente “Il punto di conformità per le acque sotterranee rappresenta il
punto a valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il
ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del
corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali, secondo
quanto previsto nella parte terza…omissis…. Pertanto in attuazione del
principio generale di precauzione, il punto di conformità deve essere di norma
fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la
relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC
di cui all'Allegato 5 della parte quarta del presente decreto”.
Relativamente alle eccedenze rispetto alle CSC
riscontrate per i metalli Fe e Mn ed il metalloide As, si rileva che le stesse
sono state escluse dalla simulazione sviluppata per l’implementazione
dell’Analisi di rischio in quanto, attribuibili a valori di fondo naturale (AdR
redatta congiuntamente dalle delle 2 società - relazione n.14508390586/R1956,
rif. prot. ARPA Lazio n.60018 del 24.07.2015). In relazione a tale
considerazione, fermo restando la possibilità che dette eccedenze possano
essere ascrivibili a fenomeni naturali e non indotte dallo svolgimento delle
attività industriali condotte nell’area di discarica, occorre evidenziare che
agli atti dell’Agenzia non risulta un valore numerico di concentrazione da
attribuire ai singoli metalli eccedenti i limiti di legge, né di guardia tali
da poter determinare delle soglie di concentrazione al di sotto delle quali non
si dovrà procedere con la bonifica. In relazione a ciò occorre evidenziare che
nel rispetto delle indicazioni riportate nel paragrafo 8 – Valori di fondo
naturale ed antropico della D.G.R. Lazio n. 780 del 22 ottobre 2019 (D.G.R. che
ha modificato la precedente D.G.R. 296/2019) “Nel caso di superamento delle CSC
definite per la specifica destinazione d’uso del sito è fatta salva la
possibilità che le concentrazioni dei parametri non conformi vengano assunte
pari al valore di fondo (naturale o antropico) presente. Nelle more di uno
specifico studio dei valori di fondo finalizzato alla predisposizione della
mappatura regionale, il soggetto obbligato o interessato proprietario/gestore
del sito trasmette un elaborato tecnico alla Regione Lazio, all’ARPA Lazio
nonché all’amministrazione responsabile del procedimento di bonifica, nel quale
è documentata e scientificamente motivata la compatibilità delle concentrazioni
rilevate nel sito, con le condizioni geologiche, idrogeologiche, ed antropiche,
presenti nel contesto territoriale di appartenenza”.
Pertanto nel caso specifico, l’esclusione dei metalli
dalla simulazione di calcolo, dovrà essere necessariamente seguita dalla
presentazione e successiva verifica istruttoria di tale elaborato tecnico, i
cui contenuti dovranno essere concertati e condivisi da tutte le strutture
coinvolte nel procedimento di bonifica, e dovranno “tener presente in special
modo, nel caso di condizioni territoriali particolarmente complesse, quanto
riportato nel documento SNPA “Linee Guida per la determinazione dei valori di
fondo per i suoli e per le acque sotterranee” (2017)”. In relazione al citato
elaborato tecnico, occorre evidenziare che “la valutazione di merito e
l’attribuzione del valore numerico di fondo naturale o antropico è demandata ai
sensi di legge alla Regione Lazio” che provvederà in tal senso tramite
approvazione in CdS appositamente convocata.
Infine si ritiene opportuno, per meglio definire
l’assetto e l’estensione spaziale dei
contaminanti, includere nell’elaborazione numerica una
rappresentazione cartografica di sintesi delle isoconcentrazioni (isocone) dei
contaminanti, considerando gli esiti analitici relativi agli ultimi due anni,
per i clorurati cancerogeni e non cancerogeni, gli alogenati cancerogeni e
clorobenzeni, ed inorganici (metalli e metalloidi) rappresentativi della
contaminazione presente nelle acque sotterranee (rif. Allegato 2 - Criteri
generali per la caratterizzazione dei siti contaminati – Parte IV – Titolo V -
“Rappresentazione dello stato di contaminazione del sottosuolo” del D.Lgs.
n.152/2006 e ss.mm.ii..
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