Regolamento regionale 12 Agosto 2016 n.
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BUR 16 Agosto 2016 n. 65
Disciplina delle diverse tipologie di
utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità
turistico-ricreative
Art. 6 (Requisiti e caratteristiche
delle spiagge libere)
1. Al fine di assicurare i servizi di
assistenza, pulizia, salvataggio e altri servizi ritenuti necessari,
i Comuni possono stipulare convenzioni di cui all’articolo 7, comma
1 lettera b) e possono consentire l'installazione, per il periodo
della stagione balneare, di strutture di superficie coperta massima
di 25 metri quadrati realizzate in materiali ecocompatibili e di
facile rimozione, e comunque nel rispetto della normativa vigente.
2. Nelle spiagge libere oggetto di
convenzione è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari
e l’organizzazione di servizi alla balneazione non può in nessun
caso precludere la libera fruizione degli arenili. L’accertata
violazione del divieto di preposizionamento delle attrezzature da
spiaggia reiterato per tre volte si prefigura come grave inadempienza
degli obblighi previsti dalla convenzione ed implica, da parte
dell’amministrazione comunale la risoluzione ai sensi dell’articolo
1456 del Codice civile.
3. Nei tratti di spiagge libere
direttamente accessibili dove non è garantito il servizio di
salvataggio è fatto obbligo ai comuni, entro 180 giorni dalla
pubblicazione del presente regolamento, di installare cartelli
redatti in italiano ed in più lingue indicanti la mancanza del
servizio. I comuni sono tenuti a posizionare i cartelli in luoghi ben
visibili e a verificare costantemente la permanenza degli stessi.
Art. 7 (Convenzioni)
1. I comuni, per la gestione dei
servizi, provvedono mediante:
a) convenzioni, anche a titolo oneroso,
da stipulare, in base al modello di cui all’allegato A, con i
titolari delle concessioni delle spiagge libere con servizi di cui
all’articolo 5 e degli esercizi di ristorazione di cui all’articolo
9, i quali assicurano:
1) uno o più percorsi fino alla
battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone
diversamente abili;
2) delimitazioni che si sviluppano
lungo tre lati dell’arenile in convenzione, escluso quello fronte
mare, realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto
paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare,
secondo caratteristiche strutturali stabilite dai Comuni. Le
delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere
interrotte prima dei 5 metri dalla stessa;
3) pulizia della spiaggia almeno una
volta al giorno;
4) raccolta differenziata e smaltimento
dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori assicurate
almeno una volta al giorno, nel rispetto alla normativa statale e
comunale vigente in materia;
5) sistemi di sicurezza, attrezzature
per il primo soccorso, assistenza ai bagnanti, secondo quanto
previsto dai provvedimenti delle autorità marittime competenti e
dalla normativa vigente;”
b) convenzioni da stipulare, in base al
modello di cui all’ Allegato B, con i soggetti interessati alla
gestione delle spiagge libere di cui all’articolo 6 scelti, previo
avviso pubblico, i quali assicurano:
1) servizi di assistenza e di
salvataggio;
2) servizi igienici, accessibili anche
alle persone diversamente abili;
3) servizi di pulizia assicurati almeno
una volta al giorno;
4) uno o più percorsi fino alla
battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone
diversamente abili.
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