domenica 26 maggio 2019

Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative



Regolamento regionale 12 Agosto 2016 n. 19
BUR 16 Agosto 2016 n. 65
Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative
Art. 6 (Requisiti e caratteristiche delle spiagge libere)
1. Al fine di assicurare i servizi di assistenza, pulizia, salvataggio e altri servizi ritenuti necessari, i Comuni possono stipulare convenzioni di cui all’articolo 7, comma 1 lettera b) e possono consentire l'installazione, per il periodo della stagione balneare, di strutture di superficie coperta massima di 25 metri quadrati realizzate in materiali ecocompatibili e di facile rimozione, e comunque nel rispetto della normativa vigente.
2. Nelle spiagge libere oggetto di convenzione è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e l’organizzazione di servizi alla balneazione non può in nessun caso precludere la libera fruizione degli arenili. L’accertata violazione del divieto di preposizionamento delle attrezzature da spiaggia reiterato per tre volte si prefigura come grave inadempienza degli obblighi previsti dalla convenzione ed implica, da parte dell’amministrazione comunale la risoluzione ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile.
3. Nei tratti di spiagge libere direttamente accessibili dove non è garantito il servizio di salvataggio è fatto obbligo ai comuni, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, di installare cartelli redatti in italiano ed in più lingue indicanti la mancanza del servizio. I comuni sono tenuti a posizionare i cartelli in luoghi ben visibili e a verificare costantemente la permanenza degli stessi.
Art. 7 (Convenzioni)
1. I comuni, per la gestione dei servizi, provvedono mediante:
a) convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare, in base al modello di cui all’allegato A, con i titolari delle concessioni delle spiagge libere con servizi di cui all’articolo 5 e degli esercizi di ristorazione di cui all’articolo 9, i quali assicurano:
1) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili;
2) delimitazioni che si sviluppano lungo tre lati dell’arenile in convenzione, escluso quello fronte mare, realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai Comuni. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere interrotte prima dei 5 metri dalla stessa;
3) pulizia della spiaggia almeno una volta al giorno;
4) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto alla normativa statale e comunale vigente in materia;
5) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza ai bagnanti, secondo quanto previsto dai provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;”
b) convenzioni da stipulare, in base al modello di cui all’ Allegato B, con i soggetti interessati alla gestione delle spiagge libere di cui all’articolo 6 scelti, previo avviso pubblico, i quali assicurano:
1) servizi di assistenza e di salvataggio;
2) servizi igienici, accessibili anche alle persone diversamente abili;
3) servizi di pulizia assicurati almeno una volta al giorno;
4) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili.



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