lunedì 5 novembre 2018

gestione servizio idrico E ALLA FINE LA MULTA FIOCCO’ …Comitato Cittadino Acqua Pubblica Aprilia

ricevo e pubblico
Comitato Cittadino Acqua Pubblica Aprilia
          www.acquabenecomune.org
Comunicato stampa del 4 NOVEMBRE 2018
      E ALLA FINE LA MULTA FIOCCO’ …
L’Authority sul servizio idrico, ARERA ha multato Acqualatina1 per 248mila euro! … anche in questo abbiamo un primato!!!
Acqualatina, con la grave corresponsabilità della Segreteria Tecnica Operativa dell’ATO4, Ing. Angela VAGNOZZI, aveva provato in tutti i modi a confondere le acqua sulla tariffa, rendendone corresponsabili i sindaci che le hanno approvate senza approfondire le criticità segnalate dai Comitati.
Per il 2013 fu applicata una tariffa deliberata solo il 19/4/13 nonostante l’ARERA avesse imposto l’applicazione della tariffa esistente2prima del 28.12 2012. Ma Acqualatina qui se la cava con una multa lieve solo perché la tariffa applicata era di poco più bassa di quella poi approvata dall’ATO4.
Per 2012 e 2013, Acqualatina e l’ing. Vagnozzi avevano provato a mettere in tariffa, rispettivamente ben 4,5 milioni e 3,4 milioni come voce “saldo conguagli e penalizzazioni” senza alcun apposita esplicita approvazione dell’ATO.
L’Authority se n’era già accorta in sede di approvazione delle tariffe 2012-20153 ed aveva obbligato a togliere le voci dai ricavi garantiti al gestore4 .
Ciò nonostante queste 2 voci (7,9 MILIONI), mai approvate esplicitamente dai sindaci con apposita necessaria istruttoria, con la complicità di Acqualatina e dell’Ing. Vagnozzi, sono state poi “riversate” nell’aumento di 12 milioni di partite pregresse per l’anno 2016!!!
Trucchi su trucchi per i quali L’ing. VAGNOZZI DEVE ESSERE RIMOSSA DALL’INCARICO PRESSO LA SEGRETERIA DELL’ATO4!!!
Acqualatina è stata anche multata in parte per aver dato in fattura informazioni sbagliate sulle tariffe applicate per il 20135 e non aver subito adeguato il formato delle fatture con i dati richiesti dalla direttiva sulla trasparenza di fatturazione.
INFINE, COSA GRAVISSIMAin cui ha grande responsabilità anche la STO dell’ATO4, nonostante la sentenza della Corte costituzionale 335/2008 che obbliga6 a restituire le quote in tariffa legate alla depurazione in caso di utenze non servite, Acqualatina7 solo in data 12 ottobre 2018 ha dimostrato di aver restituito 303mila8 euro di QUOTA FISSA NON DOVUTA SULLA DEPURAZIONE (periodo 2004-2013)!!!
L’Authority, sotto il profilo della gravità della violazione, ha giudicato Acqualatina responsabile di aver violato numerose prescrizioni contenute nella regolazione tariffaria del SII !!!
Cos’altro ci aspettiamo da questa fallimentare gestione del nostro servizio idrico ???
Per ben 4 anni9 il gestore con la complicità della STO, ha ritardato la chiusura dell’azione ispettiva dell’Athority, provando in tutti i modi a non restituire quanto non dovuto alle utenti non serviti dalla depurazione!
Ma alla fine la MULTA SALATA DI 248MILA€ è arrivata10 : 193mila€ per le violazioni sulla regolazione sulla tariffa,36mila€ per le violazioni in materia di trasparenza di fatturazione19mila€ per le violazioni in materia di corrispettivi del servizio di depurazione.
ADESSO BISOGNA VIGILARE AFFINCHE’ GLI UTENTI NON SIANO ULTERIORMENTE BEFFATI, … SE ACQUALATINA SI FARA’ RIPAGARE NELLE PROSSIME TARIFFE ANCHE LA MULTA APPIOPPATA DALL’AUTHORITY!!!
ANCHE IN QUESTO CASO, come per la questione della PARTITE PREGRESSE, NON CI SI POTRA’ AFFIDARE ALL’OTUC (Organismo di tutela associazioni consumatori ATO4) visto la conclamata incapacità a difendere i diritti dell’utenza!
Comitato cittadino acqua pubblica Aprilia
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1 con deliberazione 524/2018/S/IDR del 23 ottobre 2018 l’ARERA ha chiuso l’accertamento 379/2014/S/idr di verifica per violazioni relative alla definizione delle tariffe del SII, al rispetto della trasparenza sulla fatturazione, ai corrispettivi per il servizio di depurazione ove non dovuti. (pag.4 punto 3 della delibera 524/2018)
2 L’Authority chiarisce finalmente un punto sempre contestato in sede di TAR, appurando che non possono esserci corrispettivi che il gestore può applicare all’utenza senza una precisa determinazione dell’ATO, come invece avvenuto tra il 2006 ed il 2011. Infatti l’ARERA scrive che “…non si può equiparare a tale provvedimento (di determinazione delle tariffe per l’utenza) la delega accordata con la convenzione al gestore a effettuare l’aggiornamento automatico delle tariffe, poiché tale meccanismo evidentemente difetta della richiesta determinazione da parte dell’Ente d’Ambito dei corrispettivi da applicare effettivamente agli utenti”.
3 con la deliberazione 194/2016/R/idr, “ anche tenuto conto delle contestazioni del procedimento sanzionatorio in corso, 2012-2013, la valorizzazione alla voce “saldo conguagli e penalizzazioni” dei citati importi atteso che i medesimi non risultano esplicitamente approvati dall’Ente d’Ambito entro aprile 2012, come previsto dal comma 34.1 del MTT e che comunque dal Piano d’Ambito - approvato dalla Conferenza dei Sindaci della Provincia di Latina con delibera n. 3 del 11 novembre 2011 e successivamente rettificato con delibera n. 4 del 28 giugno 2012 - risultano valori non direttamente riconducibili alla voce “saldo conguagli e penalizzazioni” in questione”. (pag.10 punto 44 della delibera 524/2018)
4 Come sempre rilevato dai Comitati, inascoltati dai sindaci, l’ARERA conferma che “nel Piano d’Ambito revisionato nel 2011 non figura alcuna voce che costituisca chiaramente un “saldo conguagli e penalizzazioni” sulla base dell’eventuale disallineamento tra i dati previsti e i dati accertati a consuntivo, in termini sia di costi sia di ricavi, a mezzo di apposita istruttoria.” (pag.9 punto 38 della delibera 524/2018)
5 La società avrebbe dovuto specificare altresì – come correttamente documentato con la nota del 20 novembre 2014 – che la tariffa applicata era quella predisposta dall’Ente d’Ambito ATO 4 Latina per l’anno 2013 e adottata con deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia n. 3 del 19 aprile 2013.” (pag.15 punto 64 della delibera 524/2018).
6 E’ lampante la ricostruzione del contesto normativo fatta dall’ARERA in aderenza alla sentenza della Corte Costituzionale 335/2008 (pag.16 punti 67, 68, 69 della delibera 524/2018).
7 Acqualatina, pertanto, si è resa responsabile della violazione dell’articolo 9, comma 1 della deliberazione 585/2012/R/idr per avere fatturato, per gli anni 2004 - 2013, parte degli importi del servizio di depurazione agli utenti che non beneficiavano del servizio corrispondente a tale voce di costo.” (pag.19 punto 84 della delibera 524/2018).
8 se veda a riguardo pag.19 punto 86 della delibera 524/2018.
9 Per quanto riguarda l’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione occorre rilevare che nel corso del procedimento, per quanto sia stato necessario attendere circa quattro anni per verificare il completo ravvedimento operoso della società, la stessa ha eliminato e/o attenuato le conseguenze della violazione, avendo documentato con le note del 12 luglio 2018 (acquisita con prot. Autorità 21244) e del 12 ottobre 2018 (acquisita con prot. Autorità 29043) di aver effettuato tutti i dovuti rimborsi, comprensivi di interessi, nei confronti degli utenti a cui era stato applicato (nel periodo 2004-2013) l’indebito corrispettivo per un importo totale di euro 302.998.” (pag.20 punto 91 della delibera 524/2018)
10 se veda a riguardo pag.21 punto 94 della delibera 524/2018.

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