OGGETTO: IND.ECO. S.r.l. – Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione G12734 del 9/9/2014 e s.m.i., relativo al complesso impiantistico di discarica sito in Via Monfalcone, 23/a – 04010 Loc. Borgo Montello – Latina - Modifica non sostanziale per sostituzione del gruppo di produzione energetica in esercizio da 0,99 MW (IAFR n. 2631) con nuovo gruppo di potenza 0,60 MW. IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI Su proposta del Dirigente dell’Area Ciclo Integrato Rifiuti VISTO lo Statuto della Regione Lazio; VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; VISTO la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni; VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; VISTA la legge regionale 31.12.2016, n. 17, relativa a “Legge di stabilità regionale 2017”; VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2016 n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”; VISTA la deliberazione di Giunta regionale 17 novembre 2015, n. 640 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Risorse idriche e Difesa del suolo all’Ing. Mauro Lasagna; VISTA la Determinazione G02159 del 23 febbraio 2017 concernente “Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi” della Direzione regionale “Risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti”; VISTA la Determinazione G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini; VISTA la direttiva 1999/31/CE del Consiglio 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti e, in particolare, l'allegato II; VISTA la decisione 2003/33/CE del Consiglio 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE; VISTO il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti; VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un aria più pulita in Europa; VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, VISTO il regolamento 1357/2014/UE 18 dicembre 2014 della Commissione europea che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti; VISTA la decisione della Commissione 2014/955/UE 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; VISTO il D.M. 24 aprile 2008 “Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A.”; VISTO il D.lgs. 13 gennaio 2003, n.36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”; VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.lgs. 372/99”; VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; VISTO il D.lgs. 13 Agosto 2010, n 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un aria più pulita in Europa; VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”; VISTO il Piano per il risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 05 marzo 2010, n. 164; VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano di gestione dei rifiuti del Lazio; VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale; VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale; VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 maggio 2006, n. 288 “Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)”; VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 9 dicembre 2014, n. 865 “Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale; VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 relativo all’autorizzazione integrata ambientale; PRESO ATTO che la IND.ECO. Srl (di seguito Società) ha presentato con nota prot. 42 del 14/3/2017 istanza di modifica non sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale vigente per sostituzione del gruppo di produzione energetica in esercizio da 0,99 MW (IAFR n. 2631) con nuovo gruppo di potenza 0,60 MW; PRESO ATTO che la Società ha trasmesso la Relazione tecnica descrittiva completa di Planimetria di inquadramento e Planimetria di dettaglio; PRESO ATTO che il gruppo di produzione di cui trattasi è alimentato dal settore S4 della discarica e che il medesimo “lavora in condizioni molto prossime al limite tecnico per cui oscillazioni negative anche di piccola entità nella portata del combustibile, ne possono causare l’arresto. Per quanto sopra risulta opportuno e utile prevenire il verificarsi di condizioni permanentemente ostative alla marcia del gruppo sostituendolo con un nuovo gruppo avente potenza nominale di targa pario a 0,60 MW”; PRESO ATTO che il punto di emissione E5 assumerà la seguente definizione: PRESO ATTO che la Società con nota PEC del 07/4/2017 ha trasmesso l’attestazione del pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. 865/2014; RICHIAMATO che la medesima Società gestisce l’impianto in virtù della AIA di cui alla Determinazione n. G12734 del 09/9/2014; PRESO ATTO che, dalla documentazione allegata all’istanza, la modifica non sostanziale intende razionalizzare la localizzazione ed implementare l’operatività dei punti di emissione dell’impianto di recupero energetico, senza modificare il processo di recupero e combustione del biogas in essere ma aggiornandolo con le migliori tecnologie e senza aumentare il numero dei punti di emissione complessivamente attivabili e già previsti nel P.M. e C. di cui alla A.I.A. rinnovata con la già citata Determinazione G12734 del 9/9/2014 e modificata con la Determinazione G06857 del 15/06/2016; RICHIAMATO che i punti di emissione rimangono i medesimi di cui alla Determinazione G12734 del 9/9/2014 e modificata con la Determinazione G06857 del 15/06/2016; RICHIAMATO che nella A.I.A. di cui alla Determinazione G12734, al punto prescrittivo n. 39, viene indicato che: il gestore dovrà garantire la massima efficienza di captazione e conseguente utilizzo energetico del biogas; a tal fine il sistema di estrazione dovrà essere tenuto sempre sotto controllo al fine di consentire la sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irreparabile”; RICHIAMATO che l’Area VIA di questa Regione con nota prot. n. 421637 del 02/10/2012 nell’ambito del procedimento di rinnovo dell’AIA relativo all’impianto in oggetto, aveva chiarito che tutte le precedenti valutazioni e provvedimenti potevano essere confermate qualora: - non siano previste modifiche o estensioni nei termini di cui agli Allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., rispettivamente lettera ag) e punto 8 lettera t); - si tratti di mero rinnovo di AIA dei medesimi progetti già sottoposti alle procedure di VIA; - non siano previste modifiche o estensioni in termini di processi impiantistici, occupazione di nuove aree o aumenti di quantitativi di rifiuti da gestire RICHIAMATO che ai sensi degli allegati III e IV alla parte seconda del D.lgs.152/06 deve essere sottoposta a: - Valutazione di Impatto Ambientale (punto ag dell’allegato III) “ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato”; - Verifica di assoggettabilità a VIA (punto 8.t dell’allegato IV) “modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III). PRESO ATTO quindi che le modifiche previste non rientrano nelle fattispecie di cui all’art. 5 comma 1-bis del D.lgs. 152/2006 che definisce modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto, la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; CONSIDERATO infine che la modifica richiesta non rientra tra le seguenti categorie: - le modifiche soggette a valutazione di Impatto Ambientale di attività I.P.P.C.; - la modifica la cui “verifica” si concluda con un assoggettamento alla V.I.A.; - le modifiche che comportano l’avvio, nel complesso produttivo, di nuove attività I.P.P.C.; - le modifiche peggiorative che comportano l’emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell’Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06 e Tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte III del medesimo D.lgs.); - le modifiche che comportano, per ogni singola matrice ambientale, un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività I.P.P.C. superiore al 50°%: in particolare, per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera, il parametro di riferimento è il flusso di massa complessivo; - una modifica la quale, secondo opportuna valutazione dell’Autorità Competente, comporta impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell’istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva; RITENUTO, pertanto, di assentire alla richiesta di modifica non sostanziale per sostituzione del gruppo di produzione energetica in esercizio da 0,99 MW (IAFR n. 2631) con nuovo gruppo di potenza 0,60 MW, come meglio rappresentato nelle tavole denominate Planimetria di inquadramento e Planimetria di dettaglio parte integrante del presente atto PRESO ATTO che alla Sezione Provinciale di Latina di Arpa Lazio ed alla Provincia di Latina viene altresì trasmessa tutta la documentazione tecnica inviata da IND.ECO. Srl, per le successive attività di competenza. DETERMINA Per quanto in premessa che integralmente si richiama: A. di approvare la proposta di modifica non sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n. G12734 del 09/09/2014, ai sensi dell'art. 29-nonies del Titolo III bis del D.lgs. 152/2006 per sostituzione del gruppo di produzione energetica in esercizio da 0,99 MW (IAFR n. 2631) con nuovo gruppo di potenza 0,60 MW nel complesso impiantistico di discarica sito in Via Monfalcone, 23/a – 04010 Loc. Borgo Montello (Latina) gestito dalla IND.ECO. Srl in virtù, come meglio rappresentato nelle tavole denominate Planimetria di inquadramento e Planimetria di dettaglio, parte integrante del presente atto. B. di disporre che il presente atto integri, nella parte in cui risulti difforme, quanto previsto dalla Determinazione G12734 del 09/09/2014 e pertanto, dovrà essere conservato ed esibito dietro semplice richiesta degli organi di controllo, unitamente allo stesso; C. di stabilire che, fatto salvo quanto disposto con il presente atto, resta fermo quanto stabilito dalla Determinazione G12734 del 09/09/2014; Alla Sezione Provinciale di Latina di Arpa Lazio ed alla Provincia di Latina viene altresì trasmessa tutta la documentazione tecnica inviata da Ind.eco. Srl, per le successive attività di competenza. Il presente provvedimento sarà notificato alla Ind.Eco. Srl e trasmesso alla Provincia di Latina, al Comune di Latina, all’Arpa Lazio Sez. Provinciale di Latina, alla ASL di Latina e pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito www.regione.lazio.it/rl_rifiuti della Regione Lazio. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D. lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971). Il Direttore Ing. Mauro Lasagna
Determinazione - numero G04788 del 13/04/2017
IND.ECO. S.r.l. – Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione G12734 del 9/9/2014 e s.m.i., relativo al complesso impiantistico di discarica sito in Via Monfalcone, 23/a – 04010 Loc. Borgo Montello – Latina - Modifica non
sostanziale per sostituzione del gruppo di produzione energetica in esercizio da 0,99 MW (IAFR n. 2631) con nuovo gruppo di potenza 0,60 MW.
sostanziale per sostituzione del gruppo di produzione energetica in esercizio da 0,99 MW (IAFR n. 2631) con nuovo gruppo di potenza 0,60 MW.
TESTO DEL PROVVEDIMENTO
- Testo dell'Atto n.G04788 del 13/04/2017 (pdf 378,04KB)
- Allegato1 - Planimetria di Inquadramento (pdf 190,94KB)
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