Alla
Regione Lazio
CA Autorità
Procedente e all’Autorità Competente in materia di VAS, via PEC
agli indirizzi:
-
programmisvilupposostenibile@regione.lazio.legalmail.it
Oggetto:
Osservazioni e proposte di modifica al “Piano Energetico Regionale”
(P.E.R. Lazio), proposta adottata con Delibera
di Giunta Regionale del 17.10.2017 n. 656 (pubblicata sul BURL del
31.10.2017 n.87 Suppl. nn.2, 3 e 4),
Riferimento
1: Osservazioni e proposte di modifica alla proposta di legge n. 402
del 26 ottobre 2017
Comitato
dei cittadini di via Monfalcone (Borgo Bainsizza – Montello /
Latina)
Riferimento
2: piano di risanamento regionale dell’aria
Riferimento
3: Prima Parte -Contesto di riferimento
Riferimento
4: Seconda Parte - Obiettivi strategici e scenari
Riferimento
5: Quinta Parte - Norme tecniche di attuazione
Riferimento
6: Rapporto Ambientale contenente l’allegato I “Dossier
Valutativi”, l’allegato II “Valutazione di incidenza”
Riferimento
7: Allegati alla parte I
Riferimento
8: Rapporto Ambientale Matrice di valutazione (estratto del Rapporto
Ambientale)
Riferimento
1: Osservazioni e proposte di modifica alla proposta di legge n. 402
del 26 ottobre 2017
Comitato
dei cittadini di via Monfalcone (Borgo Bainsizza – Montello /
Latina)
La
proposta di modifica al “Piano Energetico Regionale” (P.E.R.
Lazio), proposta adottata con Delibera di Giunta Regionale del
17.10.2017 n. 656 (pubblicata sul BURL del 31.10.2017 n.87 Suppl.
nn.2, 3 e 4), contiene riferimenti sbagliati al piano regionale dei
rifiuti vigente e con proposta di modifica.
Tale
piano dei rifiuti, infatti, secondo l’audizione pubblica dell’11
dicembre 2017, è in scadenza il 31/12/2017 e sarà modificato come
da proposta di legge regionale in materiale ambientale n. 402 del 26
ottobre 2017.
A
proposito di tale proposta di legge regionale n. 402 del 26 ottobre
2017 sono state presentate dallo scrivente comitato proposta di
modiche e integrazioni che si riportano di seguito.
Il
mancato coordinamento delle varie disposizioni regolamentari e
legislativi comporta, come conseguenza, da una parte la mancata
attuazione di parti importanti e significativi delle leggi,
dall’altra apre a contenziosi, proteste e ritardi nelle
applicazioni.
Si
chiede pertanto di modificare il “Piano Energetico Regionale”
(P.E.R. Lazio), con un testo coordinato con le altre disposizioni e
proposte di legge.
Riferimento
2: piano di risanamento regionale dell’aria
Vedere
le osservazioni all’art. 8 (Misure di contrasto all’inquinamento
atmosferico) della proposta di legge regionale in materiale
ambientale n. 402 del 26 ottobre 2017.
La condizione per l’approvazione di centrali elettriche con
emissioni inquinanti e cancerogene (soprattutto carbone, biogas,
biomasse, turbogas, biometano) è che siano rispettati il parere e le
prescrizioni dell’Arpa Lazio dell’8/9/2016 per la centrale a
biogas di Amaseno, richiamati all’articolo 1.
Riferimento
3: Prima Parte -Contesto di riferimento
A
pagina 55 si riporta il fabbisogno storico più recente sul quale
basare le possibili richieste di autorizzazione di nuovi impianti
energetici diversi dalla produzione di energia fotovoltaica e solare
termica, oltre a quanto riportato al riferimento 2.
In
particolare i nuovi impianti potranno essere approvati, allo scopo
della tutela ambientale e del risanamento della qualità dell’aria,
fino al raggiungimento del fabbisogno energetico come rappresentato
nella figura 1.27. Ovviamente tale fabbisogno dovrà essere ridotto
in ragione della realizzazione di nuovi impianti solari e
fotovoltaici annualmente.
Nel
capitolo 1.5.7 energia da fonte geotermica pag. 111/121 la regione
Lazio si deve attenere alle linee guida per l’utilizzazione della
risorsa geotermica a media e alta entalpia – ottobre 2016 del
Ministero dello Sviluppo Economico
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/geotermia/lineeguida.pdf.
Infatti
a pag. 6 e 7: Va
infine ricordato che quanto espresso dalle Commissioni Parlamentari
nella citata Risoluzione dell’aprile 2015 in ordine alla
potenzialità della risorsa geotermica di alta e media entalpia, per
produzione di energia elettrica in Italia (con i relativi dati
numerici forniti da UGI – Unione Geotermica Italiana), si riferisce
esclusivamente ai sistemi geotermici idrotermali (i soli finora
utilizzati
ovunque), senza tener conto dei cosiddetti “sistemi geotermici non
convenzionali” (fluidi
ipercritici,
sistemi magmatici, sistemi a rocce calde secche/EGS, sistemi
sottomarini, salamoie ad
alta
temperatura), alcuni dei quali (EGS) in corso di sperimentazione in
vari Paesi, mentre altri
(sistemi
magmatici e fluidi ipercritici) con attività di ricerca avviata in
pochi Paesi nel mondo,
quindi
ancora tecnologicamente immaturi, ma con grandi quantità di energia
ed entro profondità
economicamente
accessibili. Dai sistemi geotermici non convenzionali, diffusi anche
nel nostro
Paese,
ci si attende, a livello mondiale, una disponibilità energetica
molte volte superiore a quella
dei
sistemi idrotermali.
Lo
sviluppo di sistemi tipo Enhanced Geothermal System (EGS) o altri non
convenzionali il cui
sviluppo
richiede l’applicazione di tecnologie molto particolari soprattutto
per quanto attiene le
problematiche
di controllo degli effetti ambientali, non viene preso in esame in
queste Linee Guida.”
L’energia
geotermica e i rischi connessi al suo sfruttamento: Paolo Capuano
dicembre 2014:
Un
caso particolare è quello degli impianti EGS che con la tecnica
dell’idrofratturazione incrementano il grado di permeabilità dei
serbatoi, ottimizzando così al massimo l’estrazione del fluido. Si
tratta di una tecnica che utilizza pozzi di iniezione di fluidi
(tipicamente acqua) ad alta pressione, generalmente tra 20 bar e 400
bar, producendo così fratture nella roccia e sismicità indotta. In
tal caso la sismicità può essere significativa, con magnitudo
superiori alla soglia di avvertibilità e talvolta con magnitudo tali
da generare danni (vedi i casi di EGS di Soultz-sous-Forets in
Francia e Basilea).
Riferimento
4: Seconda Parte - Obiettivi strategici e scenari
A
pagina 31 si riporta lo scenario obiettivo – consumi finali sul
quale basare le possibili richieste di autorizzazione di nuovi
impianti energetici diversi dalla produzione di energia fotovoltaica
e solare termica, oltre a quanto riportato al riferimento 2.
In
particolare i nuovi impianti potranno essere approvati, allo scopo
della tutela ambientale e del risanamento della qualità dell’aria,
fino al raggiungimento del fabbisogno energetico come rappresentato
nella figura 1.27 della Prima
Parte -Contesto di riferimento. Ovviamente tale fabbisogno dovrà
essere ridotto in ragione della realizzazione di nuovi impianti
solari e fotovoltaici annualmente.
Riferimento
5: Quinta Parte - Norme tecniche di attuazione
Pag.
36 e 37 si fanno riferimento al piano regionale di risanamento della
qualità dell’aria.
Tale
riferimento è da integrare con: Vedere le osservazioni all’art. 8
(Misure di contrasto all’inquinamento atmosferico) della proposta
di legge regionale in materiale ambientale n. 402 del 26 ottobre
2017. La condizione per l’approvazione di centrali elettriche con
emissioni inquinanti e cancerogene (soprattutto carbone, biogas,
biomasse, turbogas, biometano) è che siano rispettati il parere e le
prescrizioni dell’Arpa Lazio dell’8/9/2016 per la centrale a
biogas di Amaseno, richiamati all’articolo 1.
Pag.
38, 39 e 40 si fa riferimento al piano di gestione dei rifiuti.
Inserire a tale proposito le osservazioni e richieste di modifica
all’Art. 9 (Strategia Regionale Rifiuti Zero) della proposta di
legge regionale in materiale ambientale n. 402 del 26 ottobre 2017.
1.
Nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di
cui all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, nonché al fine di assicurare la
revisione
del
ciclo di produzione-consumo entro i limiti di compatibilità e
sostenibilità ambientale in un’ottica
di
sviluppo del modello dell’economia circolare, la Regione definisce
una “Strategia Regionale Rifiuti Zero, emissioni e combustioni
zero”, quale riferimento programmatico per l’aggiornamento del
piano di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del d.lgs.
152/2006. La “Strategia Regionale Rifiuti Zero” realizza,
attraverso il coinvolgimento delle comunità locali e del sistema
produttivo, una serie di azioni integrate, volte a:
dopo
la lettera f) inserire
g)
i rifiuti non vanno bruciati ne utilizzati per produzione energetica.
Dovranno quindi essere migliorati la qualità della raccolta
differenziata, anche con impegno economico in favore di
amministrazioni e cittadini, anche con riduzione della tassa, la
percentuali di invio negli inceneritori o termovalorizzatori dovrà
essere ridotta alla percentuale inferiore al 10%.
h)
tutti gli impianti di trattamento e rifiuti per TMB o TBM dovranno
aumentare il recupero dei rifiuti al 75%.
Comma
2. In applicazione dei principi di precauzione, sostenibilità,
efficienza ed economicità, di cui all’articolo 178 d.lgs.
152/2006, la Regione sostiene i progetti di investimento, i nuovi
impianti, la
riconversione
di impianti esistenti, con esclusione delle discariche con volumi
esauriti, le innovazioni tecnologiche, le innovazioni di processi e
le azioni immateriali, destinati:
dopo
la lettera f) inserire
g)
la regione Lazio per tutti i comuni con raccolta differenziata
inferiore al 50%, secondo i dati Ispra, chiede delibera di consiglio
comunale con il piano industriale di intervento, programma temporale
e impegno di spesa, per arrivare, entro 6 mesi dall’approvazione
della presente legge, a raggiungere il 50%. In difetto di tale piano
e del raggiungimento, entro 12 mesi dall’approvazione della
presente legge, saranno commissariati.
h)
la regione Lazio per tutti i comuni con raccolta differenziata
inferiore al 65%, secondo i dati Ispra, chiede delibera di consiglio
comunale con il piano di intervento, programma temporale e impegno di
spesa, per arrivare, entro 12 mesi dall’approvazione della presente
legge, a raggiungere il 65%. In difetto di tale piano e del
raggiungimento, entro 24 mesi dall’approvazione della presente
legge, saranno commissariati.
i)
tutti i comuni che non rispettano la qualità della raccolta
differenziata che non presentano un idoneo il piano industriale di
intervento, programma temporale e impegno di spesa, per arrivare,
entro 6 mesi dall’approvazione della presente legge, a raggiungere
la qualità della raccolta differenziata. In difetto di tale piano e
del raggiungimento, entro 12 mesi dall’approvazione della presente
legge, saranno commissariati.
Riferimento
6: Rapporto Ambientale contenente l’allegato I “Dossier
Valutativi”, l’allegato II “Valutazione di incidenza”
La
valutazione dell’incidenza,VAS, come la VIA, valutazione di impatto
ambientale, per tutti gli impianti che trattano rifiuti, di
produzione energetica da qualsiasi fonte, esclusa solare termica e
fotovoltaica, superiore a 20 kw, non può prescindere dalla presenza
dei vari impianti esistenti con emissioni inquinanti, analisi del
ciclo dell’acqua, delle falde. Contestualmente ad ogni progetto
vanno esaminati insieme ad altri ancora non approvati.
Riferimento
7: Allegati alla parte I
A
pag. 51 si fa riferimento alla discarica di Borgo Montello e alle
richieste di ampliamento di 165.000 mc e per ampliamento di mc
400.000 mc. I riferimenti sono sbagliati in quanto il progetto di
ampliamento di 165.000 mc da parte della società Indeco non esiste
più in quanto la società ha ritirato il progetto in seguito al
sequestro da parte della Procura di Latina avvenuto l’8/1/2016 per
il superamento dei volumi autorizzati, come da autorizzazione inviata
dalla medesima società alla regione Lazio in data 5/8/2015. Pertanto
deve attuarsi la gestione post mortem della discarica. Sul progetto
di ampliamento da parte della società Ecoambiente di 400.000 mc
invece gravano il sequestro del 29/1/2014 da parte del GICO della GDF
per conto della procura di Roma con successiva confisca nel novembre
2016. Il 6 ottobre 2016 in ogni caso la società Ecoambiente ha
comunicato l’esaurimento dei volumi, pertanto deve attuare la
gestione post mortem. Alcuni ex esponenti della società Ecoambiente
devono rispondere in un processo per inquinamento delle falde in
corso presso il tribunale di Latina, all’interno del sito. Inoltre
sul sito di Borgo Montello gravano ulteriori situazioni confermate
dalla Commissione contro le ecomafie che fanno ritenere necessari il
superamento di tali progetti. Vedere Doc.
XXIII N. 32 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ
ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI
AD
ESSE CORRELATI
(Istituita
con legge 7 gennaio 2014, n. 1)
(composta
dai deputati: Braga, Presidente, Bianchi Dorina, Bianchi Stella,
Carrescia,
Castiello,
Cominelli, D’Agostino, De Mita, Narduolo, Palma, Polverini,
Taglialatela,
Vignaroli,
Vicepresidente, Zaratti, Segretario, Zolezzi; e dai senatori:
Arrigoni,
Augello,
Vicepresidente, Cervellini, Compagnone, Iurlaro, Martelli, Morgoni,
Nugnes,
Orellana, Orrù, Pagnoncelli, Pepe, Puppato, Scalia, Segretario,
Sollo).
RELAZIONE
SUL CICLO DEI RIFIUTI DI ROMA CAPITALE E FENOMENI ILLECITI NEL
TERRITORIO DEL LAZIO
(Relatrici:
sen. Paola Nugnes, sen. Laura Puppato)
Approvata
dalla Commissione nella seduta del 20 dicembre 2017
Riferimento
8: Rapporto Ambientale Matrice di valutazione (estratto del Rapporto
Ambientale)
Il
documento è una sintesi ed è impaginato male parzialmente
illeggibile, va quindi rettificato e integrato con i riferimenti di
cui sopra 1,2,3,4,5,6,7.
Osservazioni
e proposte di modifica alla proposta di legge n. 402 del 26 ottobre
2017
Comitato
dei cittadini di via Monfalcone (Borgo Bainsizza – Montello /
Latina)
Con
colore rosse le modifiche o integrazioni
Con
colore azzurro le soppressioni
Si
chiede che la proposta di legge venga modificata nel modo seguente:
- comma 1. Dell’articolo 1 Al fine di favorire l’efficientamento energetico, l’uso di fonti energetiche rinnovabili degli edifici, nonché migliorare la salute e la qualità dell’aria negli ambienti di vita e di lavoro, il presente articolo detta disposizioni concernenti il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici, l’uso razionale dell’energia, il sistema informativo degli attestati di prestazione energetica, il Catasto regionale degli impianti termici, il controllo e la manutenzione degli impianti aeraulici, la realizzazione di impianti di produzione energetica superiore ai 20 kw di energia elettrica, della produzione di calore da biomasse e di biometano.
Art.
2 (Modifiche
alla legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, concernenti la
valutazione economica, la certificazione e la commercializzazione del
capitale naturale)
1.
Dopo il comma 100 della l.r. 17/2016 è inserito il seguente:
“100-bis.
L’organismo regionale elabora linee guida per la valutazione
economica del capitale
naturale
e dei servizi ecosistemici e propone l’adozione di procedure per la
relativa commercializzazione mediante una apposita piattaforma
regionale di regolamentazione e
monitoraggio
degli scambi. Il
capitale naturale non può essere oggetto di trasformazione e
modifica, sfruttamento se non ne vengono garantite la tutela e la
valorizzazione”.
Art.
3, comma 7 lettera b) dopo l’articolo 67 è inserito il seguente:
“Art.
67-bis (Ricostituzione
dei soprassuoli percorsi da incendio)
1.
Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10 della l. 353/2000,
ai fini della ricostituzione dei soprassuoli delle zone boscate e dei
pascoli percorsi dal fuoco censiti nel catasto incendi di cui al
comma 2 del medesimo articolo, i proprietari, gli affittuari, i
locatari o i soggetti che esercitano un diritto reale di godimento
sui suddetti soprassuoli possono procedere all’esecuzione di
interventi a carattere selvicolturale o di ingegneria naturalistica.
Nei primi 24 mesi dall’evento calamitoso, gli interventi di cui al
precedente periodo che non prevedono l’impiego di risorse
finanziarie pubbliche
possono
essere realizzati senza l’autorizzazione ovvero la comunicazione di
cui all’articolo 45.” Si
conferma il mancato riutilizzo utilizzo dal punto di vista edilizio
ed edificabile per 10 anni dal rogo. I comuni possono procedere al
vincolo di inedificabilità anche con segnalazione scritta da parte
di cittadini, comitati e associazioni che dimostrano il rogo sia sul
terreno che sul fronte stradale di competenza;
art.
4 dopo il comma 3 inserire i commi
4.
la regione Lazio favorisce le colture con minore consumo di acqua
limitando l’emungimento da parte delle colture con minore consumo
che saranno comunque sottoposte ad una specifica tassazione. Inoltre
analoga tassazione maggiorata viene imposta sull’emungimento delle
acque per produzione energetica (turbogas, biomasse, biogas,
biometano) per tutti gli impianti con produzione energetica pari a
20kw. Le autorizzazioni all’emungimento diverse da quelle
domestiche saranno soggette all’approvazione dell’autorità di
bacino regionale.
5.
per la particolare condizione dei giardini naturali di Ninfa, tutte
le autorizzazioni al prelievo, emungimento dell’acqua in essere
autorizzate scadono il 31 dicembre 2019. Per il loro rinnovo sarà
necessario il parere dell’autorità regionale di bacino.
Art.
5 comma 1, punto 1) (errato al
comma 4),
(corretto
al comma 4 bis) le
parole da “congiunto” sino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: “della struttura regionale competente in materia di
aree naturali protette, sentito il Comitato regionale per il
territorio di cui all’articolo 16 della l.r. 38/1999, apporta
eventuali modifiche ed integrazioni, pronunciandosi contestualmente
sulle osservazioni pervenute, e ne propone al Consiglio regionale
l’approvazione. Il Consiglio regionale si esprime sulla proposta di
piano entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali il piano si
intende approvato e la Giunta regionale provvede
alla
relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.”;
Art.
8 (Misure
di contrasto all’inquinamento atmosferico)
- Ai fini della prevenzione, contenimento e riduzione dell’inquinamento atmosferico, non possono essere approvati centrali a biomasse, biometano, turbogas, biogas a condizione che siano rispettati il parere e le prescrizioni dell’Arpa Lazio dell’8/9/2016 per la centrale a biogas di Amaseno: L’installazione di un nuovo impianto di combustione si ritiene percorribile a condizione che, a seguito della sua messa a regime, la qualità dell’aria di un territorio possa trarne beneficio, situazione realizzabile nel caso in cui, per esempio, si andasse a sostituire:
- Un combustibile più inquinante in un impianto esistente;
- Un impianto già esistente meno efficiente dal punto di vista energetico;
- Piccole caldaie per uso domestico
1.bis
non possono essere approvati nuovi impianti a biomasse, biogas,
biometano, turbogas per le province per le quali non risultino
soddisfatti gli adempimenti di cui alle norme di attuazione
del
Piano regionale del Lazio di risanamento della qualità dell’aria
DGR_164_05_03_2010_Allegato, di cui all’articolo 10 e in
particolare: (art.
10): "predisporre
un programma annuale di attività, concordato con ARPA Lazio,
finalizzato a pianificare il controllo delle emissioni da impianti
industriali soggetti ad autorizzazione. Il numero dei controlli deve
essere significativo rispetto al numero di punti di emissione
presenti nei singoli territori provinciali." e anche "d.
mantenere aggiornato l’inventario delle emissioni realizzato a
livello territoriale rispettando i protocolli relativi ai tracciati
rekord, alla raccolta ed alle modalità di inserimento dei dati che
verranno forniti dalle strutture regionali competenti in materia di
sistema informativo ambientale (SIRA);
- Ter non possono essere approvati nuovi impianti a biomasse, biogas, biometano, turbogas per i comuni dove non risultano soddisfatti gli adempimenti di cui alle norme di attuazione
del
Piano regionale del Lazio di risanamento della qualità dell’aria
DGR_164_05_03_2010_Allegato, di cui all’articolo 9.
- Quater oltre a quanto previsto dai commi 1, 1bis, 1 ter, non possono essere approvati, nei comuni di cui alla classe 1 ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 15
settembre
2016, n. 536, nuovi impianti a biomasse, biogas, biometano,
turbogas.
- Quinquies tutti gli impianti di produzione energetica superiore a 20 kw, a biomasse, biogas, biometano, turbogas, nei comuni di cui alla classe 1 ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 15settembre 2016, n. 536, qualunque sia la loro approvazione e scadenza, sono sottoposti a valutazioni VAS e VIA entro il 31 dicembre 2018. Tali valutazioni non possono essere per il singolo impianto, ma devono valutare anche gli effetti combinati con altri impianti e cause di inquinamento nello stesso comune. In difetto della quale l’autorizzazione è da intendersi decaduta.
- Sexies tutti gli impianti di produzione energetica superiore a 20 kw, a biomasse, biogas, biometano, turbogas, nei comuni che non hanno adempiuto all’articolo 9 delle norme di attuazione del Piano regionale del Lazio di risanamento della qualità dell’aria DGR_164_05_03_2010_Allegato, , qualunque sia la loro approvazione e scadenza, sono sottoposti a valutazioni VAS e VIA entro il 31 dicembre 2019. Tali valutazioni non possono essere per il singolo impianto, ma devono valutare anche gli effetti combinati con altri impianti e cause di inquinamento nello stesso comune. In difetto della quale l’autorizzazione è da intendersi decaduta.
- Septies tutti gli impianti di produzione energetica superiore a 20 kw, a biomasse, biogas, biometano, turbogas, nelle province che non hanno adempiuto all’articolo 10 delle norme di attuazione del Piano regionale del Lazio di risanamento della qualità dell’aria DGR_164_05_03_2010_Allegato, qualunque sia la loro approvazione e scadenza, sono sottoposti a valutazioni VAS e VIA entro il 31 dicembre 2019. Tali valutazioni non possono essere per il singolo impianto, ma devono valutare anche gli effetti combinati con altri impianti e cause di inquinamento nello stesso comune. In difetto della quale l’autorizzazione è da intendersi decaduta.
- Opties la Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, con propria deliberazione individua, in riferimento ai comuni appartenenti alla classe 2 ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 15 settembre 2016, n. 536, criteri per la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da combustione di biomasse, biogas, biometano, turbogas, la cui realizzazione comporta un incremento delle emissioni di polveri sottili e un conseguente superamento dei valori limite degli inquinanti relativi alla predetta classe. Tali progetti saranno comunque soggetti a valutazione VIA e VAS valutando anche gli effetti combinati con altri impianti e cause di inquinamento nello stesso comune.
2.
Nella deliberazione di cui al comma 1 opties
la
Giunta regionale individua, in particolare, i criteri
per
la valutazione della sostenibilità territoriale degli impianti
previsti al medesimo comma e
per
una loro eventuale localizzazione alternativa nonché misure di
riduzione delle emissioni
inquinanti
esistenti volte a garantire un saldo emissivo complessivo della zona
interessata pari
a
zero, a
condizione che siano rispettati il parere e le prescrizioni dell’Arpa
Lazio dell’8/9/2016 per la centrale a biogas di Amaseno, richiamati
all’articolo 1.
3.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per gli impianti di cui al
comma 1 opties,
il soggetto
interessato
presenta una relazione nella quale sono descritte le conseguenze in
termini di
emissioni
inquinanti e le misure di mitigazione o compensazione che intende
apportare in
conformità
al comma 2,
a condizione che siano rispettati il parere e le prescrizioni
dell’Arpa Lazio dell’8/9/2016 per la centrale a biogas di
Amaseno, richiamati all’articolo 1.
Comma
4 soppresso. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si
applicano ai procedimenti amministrativi di autorizzazione in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi agli
impianti di cui al comma 1 da realizzare nei comuni di cui al
medesimo comma.
Comma
5 dell’articolo 8 dopo la lettera b) inserire
C)
tutti gli impianti che trattano rifiuti, centrali a biogas, biomasse,
biometano, turbogas non possono emanare emissioni odorigene moleste
all’esterno del perimetro dell’insediamento. All’interno degli
impianti che trattano rifiuti, centrali energetiche a biogas,
biomasse, biometano, turbogas devono prevedere impianti di controllo
e valutazione delle emissioni odorigene con misurazioni in continuo e
con i dati da trasmettere, telematicamente, ogni settimana agli enti
che hanno partecipato alla conferenza dei servizi e che sono
incaricate dei controlli.
6.
tutti i progetti di produzione energetica, superiori alla capacità
di 20 kw, devono essere pubblici e consentire la partecipazione
all’approvazione, mediante informazione on line, di cittadini,
comitati e associazioni che possono partecipare alle conferenze dei
servizi e le cui osservazioni prescrizioni faranno parte delle
eventuali autorizzazioni o pareri.
Art.
9 (Strategia
Regionale Rifiuti Zero)
1.
Nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di
cui all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, nonché al fine di assicurare la
revisione
del
ciclo di produzione-consumo entro i limiti di compatibilità e
sostenibilità ambientale in un’ottica
di
sviluppo del modello dell’economia circolare, la Regione definisce
una “Strategia Regionale Rifiuti Zero,
emissioni e combustioni zero”,
quale riferimento programmatico per l’aggiornamento del piano di
gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006. La
“Strategia Regionale Rifiuti Zero” realizza, attraverso il
coinvolgimento delle comunità locali e del sistema produttivo, una
serie di azioni integrate, volte a:
dopo
la lettera f) inserire
g)
i rifiuti non vanno bruciati ne utilizzati per produzione energetica.
Dovranno quindi essere migliorati la qualità della raccolta
differenziata, anche con impegno economico in favore di
amministrazioni e cittadini, anche con riduzione della tassa, la
percentuali di invio negli inceneritori o termovalorizzatori dovrà
essere ridotta alla percentuale inferiore al 10%.
h)
tutti gli impianti di trattamento e rifiuti per TMB o TBM dovranno
aumentare il recupero dei rifiuti al 75%.
Comma
2. In applicazione dei principi di precauzione, sostenibilità,
efficienza ed economicità, di cui all’articolo 178 d.lgs.
152/2006, la Regione sostiene i progetti di investimento, i nuovi
impianti, la
riconversione
di impianti esistenti, con
esclusione delle discariche con volumi esauriti,
le innovazioni tecnologiche, le innovazioni di processi e le azioni
immateriali, destinati:
dopo
la lettera f) inserire
g)
la regione Lazio per tutti i comuni con raccolta differenziata
inferiore al 50%, secondo i dati Ispra, chiede delibera di consiglio
comunale con il piano industriale di intervento, programma temporale
e impegno di spesa, per arrivare, entro 6 mesi dall’approvazione
della presente legge, a raggiungere il 50%. In difetto di tale piano
e del raggiungimento, entro 12 mesi dall’approvazione della
presente legge, saranno commissariati.
h)
la regione Lazio per tutti i comuni con raccolta differenziata
inferiore al 65%, secondo i dati Ispra, chiede delibera di consiglio
comunale con il piano di intervento, programma temporale e impegno di
spesa, per arrivare, entro 12 mesi dall’approvazione della presente
legge, a raggiungere il 65%. In difetto di tale piano e del
raggiungimento, entro 24 mesi dall’approvazione della presente
legge, saranno commissariati.
i)
tutti i comuni che non rispettano la qualità della raccolta
differenziata che non presentano un idoneo il piano industriale di
intervento, programma temporale e impegno di spesa, per arrivare,
entro 6 mesi dall’approvazione della presente legge, a raggiungere
la qualità della raccolta differenziata. In difetto di tale piano e
del raggiungimento, entro 12 mesi dall’approvazione della presente
legge, saranno commissariati.
Art.
11 la proposta di modifica alla Art. 20 quater (Compiti
dell’Autorità)
1.
Le Autorità provvedono all’attuazione del piano regionale di
gestione dei rifiuti di cui all’articolo
7
e svolgono, altresì, i seguenti compiti:
a)
disciplinano i flussi di rifiuti urbani indifferenziati da avviare a
trattamento e successivo smaltimento nonché i flussi di rifiuti
urbani differenziati compostabili da avviare a recupero, secondo
criteri di efficienza, di efficacia, di economicità, di trasparenza
e di prossimità, con
l’obbligo del raggiungimento del 65% della raccolta differenziata.
Nel caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo del 65%
l’autorità d’ambito decade.
b)
determinano e controllano i livelli generali del servizio e gli
standard di qualità, con
l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini, comitati e
associazioni
c)
approvano il contratto di servizio sulla base dello schema tipo
adottato dalla Regione ai sensi
dell’articolo
4, comma 1, lettera h bis); con
l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini, comitati e
associazioni
d)
individuano le modalità di scelta della forma di gestione del
servizio dei rifiuti nel rispetto delle
disposizioni
statali ed europee vigenti, con
esclusione dell’incenerimento dei rifiuti,
con
l’obbligo del raggiungimento del 65% della raccolta differenziata.
Nel caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo del 65%
l’autorità d’ambito decade.
e)
determinano la tariffa per la gestione dei rifiuti nel rispetto delle
disposizioni vigenti, con
riduzione della tariffa per cittadini e amministrazioni che
raggiungono la percentuale di differenziata del 65% e della qualità
della raccolta differenziata.
f)
approvano la Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani, con
l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini, comitati e
associazioni
j)
espletano la procedura di evidenza pubblica in caso di
esternalizzazione del servizio di gestione
dei
rifiuti, anche avvalendosi della centrale acquisti regionale di cui
all’articolo 3, comma 4, della
l.r.
12/2016. con
l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini, comitati e
associazioni
2.
Le Autorità sono finanziate attraverso i proventi derivanti dai
contributi degli enti aderenti, da
determinarsi
con delibera del Comitato d’Ambito. Il contributo a carico di
ciascun ente aderente è
determinato
in rapporto alla popolazione residente secondo l’ultimo Censimento
permanente della
popolazione
e delle abitazioni effettuato dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), favorendo
i comuni che raggiungono standard elevati della qualità e della
quantità della raccolta differenziata.
Comma
3. Le Autorità possono stipulare tra loro accordi finalizzati al
miglioramento dell’efficacia ed
efficienza
del servizio, nonché all’ottimizzazione gestionale delle dotazioni
impiantistiche ed alle
previsioni
del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 7.
Art.
20 quinquies (Organi
dell’Autorità)
Comma
2. Gli organi durano in carica cinque anni eccetto il Collegio dei
revisori che dura in carica tre anni, decadono
nel caso non siano garantiti gli standard qualitativi e quantitativi
della raccolta differenziata.
Possono
essere sfiduciati dall’assemblea dei sindaci.
Art.
20 septies (Comitato
d’ambito)
Comma
2. Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese di
trasferta debitamente documentate,
ai
sensi della normativa vigente solo
con il raggiungimento del 65% della raccolta differenziata.
Art.
20 undecies (Piano
d’ambito dei rifiuti)
Comma
4. Il Piano ha la medesima durata prevista dal piano regionale di
gestione dei rifiuti di cui all’articolo
7
e prevede:
a)
le modalità organizzative e gestionali del servizio dei rifiuti, con
l’obbligo del raggiungimento del 65% per ogni singolo comune;
comma
7. Alle sedute del Comitato possono partecipare, con funzioni
consultive e senza diritto di voto,
l’Assessore
competente in materia di rifiuti e il direttore regionale competente
in materia di rifiuti. Alle
sedute possono assistere i cittadini.
Art.
12 (Commissario
unico straordinario.
Disposizioni
transitorie e finali relative al Capo II bis della l.r. 27/1998)
Comma
4. In fase di prima applicazione, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 20 septies, comma 4,
lettere
i) e k), della l.r. 27/1998, come introdotto dalla presente legge, la
Giunta regionale, entro trenta
giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con
propria deliberazione, sentita la
commissione
consiliare competente, lo Statuto delle Autorità e il regolamento
interno dei rispettivi
Comitati
d’ambito. Il
commissario non può approvare impianti e/o far riaprire impianti.
Art.
13 (Modifiche
alla l.r. 27/1998 e successive modifiche)
1.
Alla l.r. 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
“Art. 3 (Principi)
Comma
1 lettera c) sviluppare la raccolta differenziata, il riuso, il
riciclo e il recupero dei rifiuti nella protezione dell’economia
circolare, con
l’obbligo per ogni comune di arrivare al 65% della raccolta
differenziata, aumentandone la qualità dei prodotti recuperati;
dopo
la lettera e) inserire:
f)
garantire la messa in sicurezza, la bonifica, ed il ripristino
ambientale delle aree inquinate dai rifiuti.
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